31998R1541

Regolamento (CE) n. 1541/98 del Consiglio del 13 luglio 1998 relativo alle attestazioni d'origine di taluni prodotti tessili della sezione XI della nomenclatura combinata immessi in libera pratica nella Comunità, nonché alle condizioni cui è subordinata l'accettazione di tali attestazioni

Gazzetta ufficiale n. L 202 del 18/07/1998 pag. 0011 - 0014


REGOLAMENTO (CE) N. 1541/98 DEL CONSIGLIO del 13 luglio 1998 relativo alle attestazioni d'origine di taluni prodotti tessili della sezione XI della nomenclatura combinata immessi in libera pratica nella Comunità, nonché alle condizioni cui è subordinata l'accettazione di tali attestazioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 616/78 del Consiglio, del 20 marzo 1978, relativo agli attestati d'origine di taluni prodotti tessili dei capitoli 51 e da 53 a 62 della tariffa doganale comune, importati nella Comunità, nonché alle condizioni cui è subordinata l'accettazione degli attestati medesimi (1), il Consiglio ha stabilito le condizioni per pervenire gli abusi e le deviazioni di traffico che potrebbero ostacolare la corretta applicazione dei regimi in materia di tessili mediante un sistema di controllo dell'origine fondato sul requisito di un certificato d'origine per taluni prodotti tessili e di una dichiarazione d'origine sulla fattura per gli altri prodotti tessili;

considerando che dopo l'adozione del regolamento (CEE) n. 616/78 sono intervenuti cambiamenti in alcuni settori doganali e tessili; che, in particolare, i prodotti tessili in oggetto sono quelli figuranti nella sezione XI della nomenclatura combinata, classificati in categorie definite nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di taluni prodotti tessili originari dei paesi terzi (2);

considerando inoltre che le disposizioni in materia di mutua assistenza e di cooperazione amministrativa di cui agli articoli 4, 4bis e 4ter del regolamento (CEE) n. 616/78 sono già contemplate dal regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra le stesse e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola (3);

considerando che per ragioni di chiarezza occorre pertanto procedere alla rifusione del regolamento (CEE) n. 616/78 in un nuovo testo;

considerando che, per garantire una gestione efficace delle misure previste dal presente regolamento, è opportuno ricorrere al comitato del Codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti tessili della sezione XI della nomenclatura combinata, elencati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93, è soggetta all'attestazione della loro origine secondo le forme e le modalità definite nel presente regolamento.

2. Le attestazioni d'origine di cui al paragrafo 1 non sono richieste per le merci accompagnate da un certificato d'origine conforme ai modelli e rispondente alle condizioni fissate in applicazione di accordi, protocolli od altre intese bilaterali in materia di tessili.

3. Le importazioni prive di carattere commerciale non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 2

I prodotti elencati nei gruppi IA, IB, IIA e IIB dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93 devono essere accompagnati da un certificato d'origine conforme all'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (4).

I certificati d'origine possono essere accettati esclusivamente se i prodotti in questione sono conformi ai criteri di determinazione dell'origine definiti dalle norme comunitarie in materia.

Articolo 3

1. I prodotti diversi da quelli di cui all'articolo 2 devono essere accompagnati da una dichiarazione dell'esportatore o del fornitore apposta sulla fattura o, in mancanza di essa, su un altro documento commerciale relativo a tali prodotti, attestante che i prodotti in questione sono originari del paese terzo in cui è fatta detta dichiarazione e che sono conformi ai criteri di determinazione dell'origine definiti dalle norme comunitarie in materia. Il testo della dichiarazione deve corrispondere al modello figurante nell'allegato I.

Il primo paragrafo non pregiudica la possibilità di rilasciare un certificato d'origine per questi prodotti alle condizioni di cui all'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

2. Nonostante la presentazione della dichiarazione d'origine di cui al paragrafo 1, le autorità competenti nella Comunità possono, in caso di dubbio fondato, esigere qualsiasi prova complementare allo scopo di assicurarsi che la dichiarazione d'origine risponde esattamente ai criteri di determinazione dell'origine definiti dalle norme comunitarie in materia.

3. Lo Stato membro che accerti abusi o irregolarità gravi nell'utilizzazione delle dichiarazioni d'origine, ne informa la Commissione.

Su richiesta di uno Stato membro, o per iniziativa della Commissione, può essere chiesta, secondo la procedura di cui all'articolo 249 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (5), la presentazione di un certificato d'origine per i prodotti e i paesi nei confronti dei quali siano stati constatati gli abusi o le irregolarità.

Articolo 4

Secondo la procedura di cui all'articolo 249 del regolamento (CEE) n. 2913/92, ai prodotti tessili e di abbigliamento che non sono oggetto di misure specifiche di politica commerciale comunitaria possono essere accordate deroghe all'obbligo di presentare una delle attestazioni di origine di cui agli articoli 2 e 3.

Le disposizioni che prevedono deroghe all'obbligo di presentare un certificato di origine, a norma dell'articolo 2, indicano in particolare se una dichiarazione d'origine di cui all'articolo 3 debba o no essere presentata per i prodotti in questione.

Articolo 5

I certificati di circolazione delle merci EUR 1, i formulari EUR 2, i certificati d'origine formula A e le dichiarazioni apposte su fattura, presentati al fine di ottenere una preferenza tariffaria sono accettati in sostituzione delle attestazioni d'origine di cui agli articoli 2 e 3.

Articolo 6

1. Ogni spedizione di merci è accompagnata da un certificato d'origine o da una dichiarazione apposta su fattura.

2. Gli Stati membri possono accettare un certificato d'origine relativo a più spedizioni a condizione che i prodotti possano essere chiaramente identificati nel certificato d'origine e che i quantitativi totali non siano superiori ai quantitativi indicati nel certificato d'origine.

Articolo 7

Qualora, per prodotti inclusi nella stessa voce della nomenclatura combinata o nella stessa categoria di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93 siano stabiliti criteri diversi per la determinazione dell'origine, i certificati o le dichiarazioni di origine devono contenere una descrizione delle merci sufficientemente precisa perché si possa valutare il criterio sulla cui base il certificato è stato rilasciato o la dichiarazione redatta.

Articolo 8

1. I certificati d'origine sono rilasciati e le dichiarazioni sono redatte nel paese d'origine delle merci.

2. Tuttavia, qualora le merci non siano importate direttamente dal paese di origine ma giungano attraverso un altro paese, i certificati d'origine rilasciati in quest'ultimo paese sono accettati salvo verifica della loro ricevibilità, allo stesso titolo di quelli rilasciati dal paese di origine.

3. Il paragrafo 2 non si applica qualora nei confronti del paese d'origine siano stati fissati o convenuti limiti quantitativi per i prodotti in questione.

Articolo 9

Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni utili relative all'applicazione del presente regolamento.

La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

Si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97.

Articolo 10

Le disposizioni d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 249 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 11

Il regolamento (CEE) n. 616/78 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tabella di concordanza che figura nell'allegato II.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

W. SCHÜSSEL

(1) GU L 84 del 31. 3. 1978, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3626/83 (GU L 360 del 23. 12. 1983, pag. 5).

(2) GU L 275 dell'8. 11. 1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 339/98 della Commissione (GU L 45 del 16. 2. 1998, pag. 1).

(3) GU L 82 del 22. 3. 1997, pag. 1.

(4) GU L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1427/97 (GU L 196 del 24. 7. 1997, pag. 31).

(5) GU L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97 (GU L 17 del 21. 1. 1997, pag. 1).

ALLEGATO I

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE O DEL FORNITORE APPOSTA SULLA FATTURA O, IN MANCANZA DI ESSA, SU UN ALTRO DOCUMENTO COMMERCIALE

Dichiarazione d'origine

>INIZIO DI UN GRAFICO>

>FINE DI UN GRAFICO>

ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>