Regolamento (CE) n. 1472/98 della Commissione del 9 luglio 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 2300/97 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele
Gazzetta ufficiale n. L 194 del 10/07/1998 pag. 0008 - 0008
REGOLAMENTO (CE) N. 1472/98 DELLA COMMISSIONE del 9 luglio 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 2300/97 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele (1), in particolare l'articolo 5, considerando che il regolamento (CE) n. 2300/97 della Commissione (2), modificato dal regolamento (CE) n. 758/98 (3), stabilisce le disposizioni necessarie per l'applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione; considerando che, in occasione della suddetta modifica, è stata anticipata la data entro la quale devono essere comunicati i programmi; che, di conseguenza, occorre modificare anche la data di applicazione del tasso di conversione agricolo per tali programmi; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il testo dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2300/97 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 All'importo di cui all'articolo 3 si applica il tasso di conversione agricolo in vigore il 1° maggio dell'anno in cui vengono comunicati i programmi.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 173 dell'1. 7. 1997, pag. 1. (2) GU L 319 del 21. 11. 1997, pag. 4. (3) GU L 105 del 4. 4. 1998, pag. 5.