Regolamento (CE) n. 1462/98 della Commissione dell'8 luglio 1998 relativo alla vendita, nell'ambito della procedura fissata dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'approvvigionamento di Madera
Gazzetta ufficiale n. L 193 del 09/07/1998 pag. 0024 - 0028
REGOLAMENTO (CE) N. 1462/98 DELLA COMMISSIONE dell'8 luglio 1998 relativo alla vendita, nell'ambito della procedura fissata dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'approvvigionamento di Madera LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2634/97 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e Madera per taluni prodotti agricoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 562/98 della Commissione (4), in particolare l'articolo 10, considerando che taluni organismi d'intervento detengono scorte considerevoli di carni bovine acquistate in regime d'intervento; che, a motivo degli elevati costi connessi, è opportuno evitare il prolungamento del periodo di ammasso; considerando che la quantità del bilancio previsionale di approvvigionamento di Madera in carni congelate per il periodo compreso tra il 1° luglio 1998 e il 30 giugno 1999 è stato fissato dall'allegato I del regolamento (CEE) n. 1913/92 della Commissione, del 10 luglio 1992, recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni bovine per le Azzorre e Madera (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1322/98 (6); che, sulla scorta del tradizionale andamento degli scambi, è opportuno svincolare alcuni quantitativi di carni bovine di intervento, ai fini dell'approvvigionamento di Madera in tale periodo; considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 (8), ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento; considerando che, allo scopo di assicurare una procedura di gara regolare ed uniforme, delle misure dovrebbero essere adottate oltre a quelle indicate nel regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione (9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95; considerando che l'approvvigionamento comunitario di Madera in carni bovine è subordinato alla presentazione di certificazione di aiuto rilasciati dalle competenti autorità portoghesi in virtù del regolamento (CE) n. 1696/92 della Commissione, del 30 giugno 1992, recante modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le Azzorre e per Madera (10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93 (11); che, per un migliore funzionamento del regime suddetto, occorre prevedere alcune deroghe a tale regolamento, in particolare per quanto riguarda la domanda e il rilascio dei certificati di aiuto; considerando che è opportuno effettuare tale vendita, in conformità dei regolamenti della Commissione (CEE) n. 2539/84, (CEE) n. 3002/92 (12), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 (13), e (CEE) n. 1696/92, prevedendo inoltre talune deroghe a motivo, in particolare, della destinazione dei prodotti in causa; considerando che è opportuno disporre il deposito di una cauzione, al fine di garantire l'arrivo delle carni bovine alla destinazione prevista; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Si procede alla vendita dei prodotti d'intervento acquistati conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68, ovvero di circa: - 500 t di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento francese; - 500 t di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento irlandese; - 500 t di carni bovine con osso detenute dall'organismo d'intervento portoghese. 2. Le carni vendute devono essere consegnate a Madera ai sensi del regolamento (CE) n. 1322/98. 3. Fatte salvi le disposizioni del presente regolamento la vendita avviene conformemente ai regolamenti (CEE) n. 2539/84, (CEE) n. 3002/92 e (CEE) n. 1696/92. 4. Le qualità e i prezzi minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I. 5. Nell'ambito di ciascun gruppo di prodotti, gli organismi d'intervento procedono innanzitutto alla vendita dei prodotti immagazzinati da più tempo. Gli interessati possono procurarsi le informazioni relative ai quantitativi e all'ubicazione dei prodotti immagazzinati rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II. 6. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 17 luglio 1998. 7. In deroga a quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'offerta deve venir presentata dall'organismo d'intervento interessato in plico chiuso sul quale figuri il riferimento al regolamento di cui trattasi. Il plico chiuso non deve essere aperto dall'organismo d'intervento prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte di cui al paragrafo 6. Articolo 2 1. Dopo aver ricevuto un'offerta o una domanda di acquisto, l'organismo d'intervento procede alla conclusione del contratto soltanto dopo aver verificato, presso l'organismo competente portoghese di cui all'allegato III, che sia disponibile un quantitativo corrispondente nei limiti del bilancio previsionale di approvvigionamento. 2. L'organismo portoghese riserva contemporaneamente al richiedente il quantitativo richiesto fino al ricevimento della relativa domanda di certificato di aiuto. La domanda di certificato deve essere accompagnata dall'originale della fattura di acquisto emessa dall'organismo d'intervento venditore o da una copia autenticata della stessa. La domanda di certificato di aiuto dev'essere presentata entro 14 giorni dalla data di emissione della fattura di acquisto. 3. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1696/92, le carni vendute nel quadro del presente regolamento non potranno beneficiare dell'aiuto. 4. In deroga all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1696/92, la domanda di certificato di aiuto e il certificato stesso recano, nella casella 24, la dicitura «certificato di aiuto da utilizzare a Madera - senza aiuto». Articolo 3 In deroga alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2539/84, le domande d'acquisto possono essere presentate a partire dal decimo giorno lavorativo dopo la data indicata all'articolo 1, paragrafo 6. Articolo 4 L'importo della cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2539/84 è fissato a: - 3 000 ECU/t per le carni bovine disossate (esclusi i filetti); - 6 300 ECU/t per i filetti; - 1 950 ECU/t per le carni bovine con osso. La consegna dei prodotti nell'isola di Madera entro il 30 giugno 1999 costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (14). La prova che tale esigenza è stata rispettata dev'essere fornita entro due mesi dall'espletamento presso le autorità competenti dell'isola di Madera delle formalità relative alla consegna in questione. Articolo 5 Nell'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3002/92 e nell'esemplare di controllo T 5 è riportata la seguente dicitura: - Carne de intervención destinada a Madeira - sin ayuda [Reglamento (CE) n° 1462/98] - Interventionskød til Madeira - uden støtte (forordning (EF) nr. 1462/98) - Interventionsfleisch für Madeira - ohne Beihilfe (Verordnung (EG) Nr. 1462/98) - ÊñÝáò áðü ôçí ðáñÝìâáóç ãéá ôç ÌáäÝñá - ÷ùñßò åíéó÷ýóåéò [Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 1462/98] - Intervention meat for Madeira - without the payment of aid (Regulation (EC) No 1462/98) - Viandes d'intervention destinées à Madère - sans aide (règlement (CE) n° 1462/98) - Carni in regime d'intervento destinate a Madera - senza aiuto [regolamento (CE) n. 1462/98] - Interventievlees voor Madeira - zonder steun (Verordening (EG) nr. 1462/98) - Carne de intervenção destinada à Madeira - sem ajuda [Regulamento (CE) nº 1462/98] - Madeiralle osoitettu interventioliha - ilman tukea (Asetus (EY) N:o 1462/98) - Interventionskött för Madeira - utan bidrag (Förordning (EG) nr 1462/98). Articolo 6 Il presente regolamento entra in vigore il 10 luglio 1998. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 13. (3) GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1. (4) GU L 76 del 13. 3. 1998, pag. 6. (5) GU L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 35. (6) GU L 183 del 26. 6. 1998, pag. 29. (7) GU L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13. (8) GU L 248 del 14. 10. 1995, pag. 39. (9) GU L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12. (10) GU L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6. (11) GU L 238 del 23. 9. 1993, pag. 24. (12) GU L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17. (13) GU L 104 del 27. 4. 1996, pag. 13. (14) GU L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5. ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I - LIITE I - BILAGA I >SPAZIO PER TABELLA> ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II - LIITE II - BILAGA II Direcciones de los organismos de intervención - Interventionsorganernes adresser - Anschriften der Interventionsstellen - Äéåõèýíóåéò ôùí ïñãáíéóìþí ðáñåìâÜóåùò - Addresses of the intervention agencies - Adresses des organismes d'intervention - Indirizzi degli organismi d'intervento - Adressen van de interventiebureaus - Endereços dos organismos de intervenção - Interventioelinten osoitteet - Interventionsorganens adresser FRANCE: OFIVAL 80, avenue des Terroirs-de-France F-75607 Paris Cedex 12 Téléphone: (33 1) 44 68 50 00; télex: 215330; télécopieur: (33 1) 44 68 52 33 IRELAND: Department of Agriculture, Food and Forestry Agriculture House Kildare Street IRL-Dublin 2 Tel. (01) 678 90 11, ext. 2278 and 3806 Telex 93292 and 93607, telefax (01) 661 62 63, (01) 678 52 14 and (01) 662 01 98 PORTUGAL: Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola Rua Fernando Curado Ribeiro, 4-G P-1600 Lisboa Tel.: (351-1) 751 85 00; telefax: (351-1) 751 86 15 ANEXO III - BILAG III - ANHANG III - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉÉ - ANNEX III - ANNEXE III - ALLEGATO III - BIJLAGE III - ANEXO III - LIITE III - BILAGA III - Organismo portugués a que se refiere el apartado 1 del artículo 2 - Det portugisiske organ, der omhandles i artikel 2, stk. 1 - In Artikel 2 Absatz 1 genannte portugiesische Stelle - Ï ðïñôïãáëéêüò ïñãáíéóìüò ðïõ áíáöÝñåôáé óôï Üñèñï 2, ðáñÜãñáöïò 1 - The Portuguese agency referred to in Article 2(1) - L'organisme portugais visé à l'article 2, paragraphe 1 - L'organismo portoghese di cui all'articolo 2, paragrafo 1 - De in artikel 2, lid 1, bedoelde Portugese instantie - O organismo português referido no nº 1 do artigo 2º - 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu Portugalin toimielin - Det portugisiska organ som anges i artikel 2.1 Direcção-Geral das Relações Económicas Internacionais Avenida da República, 79 P-1094 Lisboa Codex Tel.: (351-1) 791 19 43/791 18 00; telefax: (351-1) 796 37 23.