Regolamento (CE) n. 1449/98 della Commissione del 7 luglio 1998 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio per quanto concerne i rapporti «effort report»
Gazzetta ufficiale n. L 192 del 08/07/1998 pag. 0004 - 0008
REGOLAMENTO (CE) N. 1449/98 DELLA COMMISSIONE del 7 luglio 1998 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio per quanto concerne i rapporti «effort report» LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2635/97 (2), in particolare l'articolo 19 ter, paragrafo 4, considerando che, in base all'articolo 19 ter, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2847/93, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 36, disposizioni riguardanti il contenuto del rapporto denominato «effort report», che dev'essere trasmesso dai capitani o dai rappresentanti dei capitani dei pescherecci comunitari; considerando che il contenuto dell'«effort report» dipende dal fatto che un peschereccio comunitario entri in una zona di pesca quale definita all'articolo 19 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, o esca da tale zona, compreso l'arrivo a un porto situato in tale zona di pesca o l'uscita da tale porto; considerando che occorre garantire la trasmissione di alcune informazioni quando un «effort report» è trasmesso tramite VMS; considerando che occorre stabilire i formati da usare nella comunicazione dell'«effort report» tramite VMS; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il presente regolamento stabilisce le norme di applicazione relative all'«effort report» che i capitani o i rappresentanti dei capitani di pescherecci comunitari devono comunicare quando intendono effettuare o hanno effettuato operazioni di pesca in una determinata zona, in accordo con l'articolo 19b e 19c del regolamento (CEE) n. 2847/93. Articolo 2 Ai sensi del presente regolamento, in un «effort report»: - l'ubicazione geografica di un'imbarcazione dev'essere espressa in gradi e minuti di latitudine e longitudine; - una zona viene indicata, come definito nell'allegato I del regolamento (CE) n. 685/95 del Consiglio (3), utilizzando i codici per le zone di sforzo definiti nell'allegato VI bis del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione (4), che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri; - per la registrazione dell'ora si utilizza l'ora universale (GMT); - laddove sono indicati i quantitativi di ogni specie catturati e detenuti a bordo, le specie demersali soggette a TAC e quote che devono essere riportate sul giornale di bordo in accordo con l'articolo 6 regolamento (CEE) n. 2847/93 sono comunicate individualmente in kg peso vivo; tutte le altre specie detenute a bordo sono comunicate globalmente in kg peso vivo; i quantitativi registrati sono i quantitativi totali di ciascuna specie detenuti a bordo al momento della comunicazione dell'«effort report», - le specie oggetto di comunicazione sono identificate attraverso i codici FAO menzionati nel giornale di bordo. Articolo 3 1. L'«effort report» da inviare immediatamente prima di entrare in una zona o di uscire da un porto contiene le seguenti informazioni: - il titolo «EFFORT REPORT - ENTRATA»; - il nome, il numero di identificazione esterna e l'indicativo di chiamata internazionale del peschereccio; - il nome del capitano del peschereccio; - la localizzazione geografica del peschereccio cui la comunicazione si riferisce; - la zona in cui il peschereccio sta per entrare; - la data e l'ora previste per l'entrata nella zona; - i quantitativi di ogni specie catturati e detenuti a bordo, solamente per l'entrata nella zona; - se del caso, il nome del porto dal quale la nave esce. 2. L'«effort report» da inviare immediatamente prima di uscire da una zona o di entrare in un porto contiene le seguenti informazioni: - il titolo «EFFORT REPORT - USCITA»; - il nome, il numero di identificazione esterna e l'indicativo di chiamata internazionale del peschereccio; - il nome del capitano del peschereccio; - la localizzazione geografica del peschereccio cui la comunicazione si riferisce; - la zona da cui il peschereccio sta per uscire; - la data e l'ora previste per l'uscita dalla zona; - i quantitativi di ogni specie catturati e detenuti a bordo, solamente per l'uscita dalla zona; - se del caso, il nome del porto nel quale la nave sta per entrare. 3. Nel caso di entrata in un porto l'informazione richiesta al paragrafo 2 può essere unita alla notifica di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2847/93. 4. Ferme restando le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, l'«effort report» da inviare immediatamente prima di uscire da una zona e quello da inviare immediatamente prima di entrare in una zona adiacente sono combinati in un unico «effort report», che contiene le seguenti informazioni: - il titolo «EFFORT REPORT - ENTRATA»; - il nome, il numero di identificazione esterna e l'indicativo di chiamata internazionale del peschereccio; - il nome del capitano del peschereccio; - la localizzazione geografica del peschereccio cui la comunicazione si riferisce; - la zona adiacente in cui il peschereccio sta per entrare; - la data e l'ora previste per l'entrata nella zona; - i quantitativi di ogni specie catturati e detenuti a bordo. Articolo 4 1. I pescherecci che praticano la pesca transzonale che attraversano le linee di demarcazione delle zone più di una volta nell'arco di 24 ore, a condizione che si mantengono all'interno di un'area circoscritta a cinque miglia da una parte e dall'altra della linea fra le zone, provvedono a comunicare, immediatamente prima della loro prima entrata e della loro ultima uscita dalla zona nel succitato periodo di 24 ore, un «effort report» contenente le seguenti informazioni: - il titolo «EFFORT REPORT - TRANSZONALE»; - il nome, il numero di identificazione esterna e l'indicativo di chiamata internazionale del peschereccio; - il nome del capitano del peschereccio; - la localizzazione geografica del peschereccio cui la comunicazione si riferisce; - la zona da cui il peschereccio sta per uscire; - la data e l'ora previste per l'uscita dalla zona; - le zone adiacenti in cui il peschereccio sta per entrare; - i quantitativi di ogni specie catturati e detenuti a bordo. 2. Quando la pesca transzonale è effettuata per più di 24 ore, le catture detenute a bordo sono comunicate soltanto immediatamente prima della prima entrata e immediatamente dopo l'ultima uscita da una zona. Articolo 5 1. Quando un peschereccio comunitario resta per meno di 72 ore in mare, ma durante tale periodo le attività di pesca sono esercitate nelle acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione di uno Stato membro o di Stati membri diversi da quello di cui il peschereccio batte bandiera, l'«effort report» da inviare prima della partenza contiene le seguenti informazioni: - il titolo «EFFORT REPORT UNICO»; - il nome, il numero di identificazione esterna e l'indicativo di chiamata internazionale del peschereccio; - il nome del capitano del peschereccio; - la localizzazione geografica del peschereccio cui la comunicazione si riferisce; - la zona in cui il peschereccio sta per entrare; - la data e l'ora previste per l'entrata nella zona; - se del caso, le zone adiacenti in cui il peschereccio sta per entrare; - la zona da cui il peschereccio sta per uscire; - la data e l'ora previste per l'uscita dalla zona; - i quantitativi di ogni specie catturati e detenuti a bordo. 2. Se i dati comunicati dovessero subire cambiamenti, questi ultimi sono immediatamente comunicati alle autorità competenti dal capitano del peschereccio o dal suo rappresentante. Articolo 6 I capitani dei pescherecci comunitari o i loro rappresentanti che trasmettono l'«effort report» tramite VMS, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1489/97 della Commissione (5), comunicano immediatamente prima di entrare in una zona e/o prima di uscire da tale zona, i seguenti dati: - il numero d'iscrizione nei registri marittimi nazionali; - l'ora e la data dell'invio dell'«effort report»; - il nome del capitano del peschereccio; - i quantitativi di ogni specie catturati e detenuti a bordo. Il formato della comunicazione tramite VMS allo Stato membro costiero è specificato nell'allegato. Articolo 7 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1998. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1998. Per la Commissione Emma BONINO Membro della Commissione (1) GU L 261 del 12. 10. 1993, pag. 1. (2) GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 14. (3) GU L 71 del 31. 3. 1995, pag. 5. (4) GU L 276 del 10. 10. 1983, pag. 1. (5) GU L 202 del 30. 7. 1997, pag. 18. ALLEGATO Formato per lo scambio elettronico dei dati per la trasmissione tramite VMS >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> Set di caratteri: ISO 8859.1. La trasmissione dei dati è articolata come segue: - una doppia barra («//») e un codice indicano l'inizio dell'informazione; - una barra («/») separa il codice dall'informazione. I dati facoltativi devono essere inseriti tra l'inizio e la fine della registrazione.