31998R1442

Regolamento (CE) n. 1442/98 della Commissione del 6 luglio 1998 relativo all'importo massimo della partecipazione finanziaria comunitaria da versare agli Stati membri conformemente al regolamento (CE) n. 723/97 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 191 del 07/07/1998 pag. 0041 - 0042


REGOLAMENTO (CE) N. 1442/98 DELLA COMMISSIONE del 6 luglio 1998 relativo all'importo massimo della partecipazione finanziaria comunitaria da versare agli Stati membri conformemente al regolamento (CE) n. 723/97 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 723/97 del Consiglio, del 22 aprile 1997, concernente la realizzazione di programmi di azione degli Stati membri in materia di controllo delle spese del FEAOG, sezione garanzia (1), in particolare gli articoli 1 e 4,

visto il regolamento (CE) n. 1780/97 della Commissione (2), che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 723/97, in particolare l'articolo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 723/97, la Comunità contribuisce alle spese sostenute dagli Stati membri per la realizzazione di nuovi programmi di azione connessi a nuovi obblighi assunti dalla Comunità; che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, dello stesso regolamento, la Commissione, previa consultazione del Comitato del Fondo, stabilisce l'importo massimo annuo della partecipazione finanziaria della Comunità, tenendo conto degli stanziamenti disponibili e delle informazioni fornite dagli Stati membri interessati; che tale importo deve essere concesso conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1780/97; che gli Stati membri interessati hanno trasmesso alla Commissione le necessarie informazioni per il 1998;

considerando che il Comitato del Fondo è stato consultato in merito agli importi stabiliti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo massimo della partecipazione finanziaria della Comunità, in moneta nazionale, alle spese sostenute dagli Stati membri per la realizzazione di programmi di azione in materia di controllo delle spese del FEAOG, sezione garanzia, per il 1998, a norma del regolamento (CE) n. 723/97, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 108 del 25. 4. 1997, pag. 6.

(2) GU L 252 del 16. 9. 1997, pag. 20.

ALLEGATO

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