31998R1435

Regolamento (CE) n. 1435/98 del Consiglio del 29 giugno 1998 che vieta l'importazione del tonno rosso dell'Atlantico (thunnus thynnus) originario del Belize, dell'Honduras e di Panama

Gazzetta ufficiale n. L 191 del 07/07/1998 pag. 0013 - 0014


REGOLAMENTO (CE) N. 1435/98 DEL CONSIGLIO del 29 giugno 1998 che vieta l'importazione del tonno rosso dell'Atlantico (thunnus thynnus) originario del Belize, dell'Honduras e di Panama

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che le risorse alieutiche, in quanto risorsa naturale esauribile, vanno assolutamente, tutelate tanto per preservare gli equilibri biologici quanto nell'ottica della sicurezza alimentare globale;

considerando che la Comunità europea riconosce l'autorità e le responsabilità delle organizzazioni internazionali competenti per quanto riguarda gli stock pescati nelle acque internazionali e ne incoraggia attivamente l'azione; che essa condivide pertanto pienamente gli obiettivi definiti dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e approva in particolare le misure auspicate nelle sue raccomandazioni del 1994 e del 1996 volte a garantire l'efficacia del programma di conservazione del tonno rosso;

considerando che la Comunità europea è parte contraente della ICCAT dal 14 novembre 1997 e si impegnata ad attuare le misure in questione; che tale attuazione deve essere assicurata dalla Comunità europea, unica ad avere competenza in materia; che, in particolare, a causa dell'eccesso di pesca di tonno rosso nell'Atlantico, nel 1994 la ICCAT ha adottato un piano d'azione per garantire l'efficacia delle misure di conservazione di tale specie; che gli stock in oggetto possono essere gestiti efficacemente dalle parti contraenti dell'ICCAT, i cui pescatori sono obbligati a ridurre le catture di tonno rosso dell'Atlantico, soltanto se tutte le parti terze coopereranno con la ICCAT rispettandone le misure di conservazione e gestione;

considerando che, dal 1995, la ICCAT ha stabilito che i metodi impiegati dalle navi di Belize, Honduras e Panama per la pesca del tonno rosso dell'Atlantico sono tali da compromettere l'efficacia delle misure da essa previste per la conservazione della specie in oggetto, corroborando la propria constatazione con dati relativi alla cattura, al commercio e all'osservanza di navi;

considerando che gli sforzi compiuti dall'ICCAT per incoraggiare i tre paesi citati a cooperare alle misure di conservazione e di gestione del tonno rosso dell'Atlantico si sono rivelati infruttuosi;

considerando che l'ICCAT ordina in particolare alle parti contraenti di adottare le misure opportune per vietare l'importazione dal Belize, dall'Honduras e da Panama di prodotti di tonno rosso dell'Atlantico in qualsiasi forma; che tale misura potrà essere abolita quando si sarà stabilito che le attività di pesca di tali paesi sono conformi alle misure dell'ICCAT; che essa dev'essere pertanto applicata dalla Comunità europea;

considerando che la misura in questione è compatibile con gli impegni assunti dalla Comunità europea nell'ambito di altri accordi internazionali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È vietata l'immissione in libera pratica nella Comunità di tonno rosso dell'Atlantico (thunnus thynnus), originario del Belize, dell'Honduras e di Panama, classificato ai codici NC 0302 39 11, 0302 39 91, 0303 49 21, 0303 49 23, 0303 49 29, ex 0303 49 90, ex 0304 10 98, ex 0304 20 45, ex 0305 20 00, ex 0305 30 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 90, ex 0305 69 90, ex 1604 14 11, ex 1604 14 16, ex 1604 14 18 ed ex 1604 20 70.

2. È vietato lo sbarco dei prodotti di cui al paragrafo 1 ai fini del transito comunitario.

Articolo 2

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai quantitativi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, quando si possa dimostrare, in maniera soddisfacente per le autorità nazionali competenti, che essi stavano per essere inoltrati verso il territorio della Comunità alla data dell'entrata in vigore, e purché detti quantitativi vengano immessi in libera pratica non oltre quattordici giorni a decorrere da tale data.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

R. COOK