Regolamento (CE) n. 1414/98 della Commissione del 2 luglio 1998 recante modifica del regolamento (CE) n. 1960/95, recante modalità transitorie di applicazione del regime dei prezzi di entrata per i succhi e i mosti d'uva, e del regolamento (CE) n. 2309/95 che istituisce misure transitorie per l'importazione di succhi e mosti d'uva in provenienza da Cipro
Gazzetta ufficiale n. L 189 del 03/07/1998 pag. 0004 - 0005
REGOLAMENTO (CE) N. 1414/98 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 1998 recante modifica del regolamento (CE) n. 1960/95, recante modalità transitorie di applicazione del regime dei prezzi di entrata per i succhi e i mosti d'uva, e del regolamento (CE) n. 2309/95 che istituisce misure transitorie per l'importazione di succhi e mosti d'uva in provenienza da Cipro LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2087/97 (2), in particolare l'articolo 53, paragrafo 3, visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1161/97 (4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, considerando che il regolamento (CE) n. 1960/95 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1289/97 (6), ha adottato misure transitorie, fino al 30 giugno 1998 per agevolare il passaggio al regime applicabile ai controlli dei prezzi all'importazione dei succhi e dei mosti d'uva, in virtù degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round; che tale regolamento permette alle autorità doganali di comparare i prezzi all'importazione con i prezzi di entrata indicati nella tariffa doganale comune per poter stabilire i dazi doganali da riscuotere; considerando che il regolamento (CE) n. 2309/95 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1289/97, ha stabilito misure transitorie, fino al 30 giugno 1998 per agevolare il passaggio al regime applicabile alle importazioni di succhi e mosti d'uva in provenienza da Cipro in virtù degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, in attesa di una soluzione definitiva nel quadro dell'accordo di associazione tra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro; considerando che il periodo per l'adozione di misure transitorie è stato prorogato fino al 30 giugno 1999 dal regolamento (CE) n. 1340/98 (8), recante proroga del periodo per l'adozione delle misure transitorie necessarie, nel settore dell'agricoltura, per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round; che in attesa dell'adozione delle misure definitive è opportuno prorogare fino al 30 giugno 1999 le misure transitorie previste dal regolamento (CE) n. 1960/95 e dal regolamento (CE) n. 2309/95; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 1960/95 è modificato come segue: 1) all'articolo 1, la data del «30 giugno 1998» è sostituita dal «30 giugno 1999»; 2) all'articolo 4, secondo comma, la data del «30 giugno 1998» è sostituita dal «30 giugno 1999». Articolo 2 All'articolo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2309/95, la data del «30 giugno 1998» è sostituita dal «30 giugno 1999». Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1998. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 1. (3) GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105. (4) GU L 169 del 27. 6. 1997, pag. 1. (5) GU L 189 del 10. 8. 1995, pag. 16. (6) GU L 175 del 3. 7. 1997, pag. 25. (7) GU L 233 del 30. 9. 1995, pag. 54. (8) GU L 184 del 27. 6. 1998, pag. 1.