31998R1401

Regolamento (CE) n. 1401/98 del Consiglio del 22 giugno 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 1808/95 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli, industriali e della pesca e che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti, e che modifica il regolamento (CE) n. 764/96

Gazzetta ufficiale n. L 188 del 02/07/1998 pag. 0001 - 0017


REGOLAMENTO (CE) N. 1401/98 DEL CONSIGLIO del 22 giugno 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 1808/95 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli, industriali e della pesca e che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti, e che modifica il regolamento (CE) n. 764/96

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il regolamento (CE) n. 1808/95 del Consiglio, del 24 luglio 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli, industriali e della pesca e che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti (1),

(1) considerando che per la carta da giornale (numero d'ordine 09.0015), l'accordo sotto forma di scambio di lettere con il Canada prevede l'obbligo di aumentare del 5 % il contingente riservato alle importazioni provenienti dal Canada, in caso di esaurimento prima della scadenza di un determinato anno; che l'adozione di un regolamento ritarda notevolmente l'accesso degli importatori a detto aumento; che per garantire una gestione più efficace e ininterrotta, occorre prevedere che il detto aumento sia automatico non appena il contingente di 600 000 t risulti esaurito;

(2) considerando che, per il buon funzionamento del regolamento (CE) n. 1808/95, occorre definire i «prodotti fatti a mano»;

(3) considerando che, negli ultimi anni, i prodotti tessili hanno beneficiato di gran parte del contingente tariffario per i prodotti fatti a mano; che occorre garantire una parte del beneficio agli altri prodotti, sostituendo questo contingente tariffario con due nuovi contingenti tariffari, rispettivamente uno per i prodotti tessili e un altro per gli altri prodotti;

(4) considerando che occorre pertanto modificare l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1808/95 al fine di prevedere una migliore suddivisione dei contingenti tariffari, aggiungendo nuovi prodotti e aumentando l'importo del contingente tariffario per i prodotti non tessili, sulla base dell'allegato I al presente regolamento;

(5) considerando che è necessario prevedere un nuovo sistema di aggiornamento per quanto concerne le autorità governative abilitate a rilasciare i certificati di autenticità; che di conseguenza la seconda colonna «autorità competente» dell'allegato IV d) e dell'allegato IV f), del regolamento (CE) n. 1808/95 va soppressa;

(6) considerando che l'applicazione corretta del regime ai prodotti fatti a mano o ai tessuti, velluti e felpe, lavorati su telai a mano, implica la possibilità di una revoca temporanea, totale o parziale del beneficio dei contingenti tariffari in caso di irregolarità o di mancata cooperazione amministrativa, nonché l'adozione di metodi di cooperazione amministrativa per controllare l'emissione dei certificati d'autenticità;

(7) considerando che spetta alla Comunità garantire una corretta applicazione dei contingenti tariffari, in esecuzione dei propri obblighi internazionali; che occorre modificare la designazione nonché la classificazione tariffaria del contingente tariffario corrispondente al numero d'ordine 09.0046;

(8) considerando che il volume previsto per il contingente tariffario dei prodotti non tessili corrispondente al numero 09.0104 consiste in un aumento del volume del contingente tariffario esistente; che si ritiene opportuno dare, fino alla fine del 1998, la possibilità ai suddetti prodotti non tessili di beneficiare del contingente tariffario;

(9) considerando che tenuto conto del carattere specifico del commercio della iuta e del cocco, si rende necessario prolungare questo regime fino al 31 dicembre 1999; che occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 764/96 (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1808/95 è modificato come segue:

1) All'articolo 2, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora il contingente consolidato di 600 000 t in provenienza dal Canada sia esaurito e non sia stato aperto alcun contingente autonomo superiore a 30 000 t per il resto dell'anno civile, il contingente consolidato è aumentato dalla Commissione di un'aliquota supplementare del 5 %. La Commissione pubblica l'aumento del contingente nella Gazzetta ufficiale, serie C.»;

2) L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4

1. I dazi doganali per i prodotti figuranti nell'allegato IV, parte A sono sospesi nei limiti dei contingenti tariffari di cui alla parte A.

2. Tuttavia il beneficio di tali contingenti è riservato ai prodotti accompagnati da un certificato di autenticità riconosciuto dalle autorità competenti della Comunità e conforme ad uno dei modelli figuranti nell'allegato IV c), attestante che le merci in questione sono fatte a mano. Il certificato deve essere rilasciato conformemente ai metodi di cooperazione amministrativa di cui all'articolo 5 bis. La Commissione provvede a pubblicare nella Gazzetta ufficiale, serie C, i nomi delle autorità dei paesi di fabbricazione abilitate a rilasciare i suddetti certificati di autenticità.

3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento ai prodotti figuranti nell'allegato IV, parte A, sono considerati come prodotti fatti a mano:

a) i prodotti dell'artigianato, interamente fatti a mano;

b) i prodotti dell'artigianato che hanno le caratteristiche di prodotti fatti a mano;

c) gli indumenti o altri articoli tessili ottenuti manualmente a partire da tessuti lavorati su telai mossi esclusivamente con movimenti delle mani o dei piedi e cuciti essenzialmente a mano o cuciti con macchine da cucire azionate esclusivamente con la mano o con il piede.»

3) All'articolo 5, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) accompagnati da un certificato di autenticità riconosciuto dalle autorità competenti della Comunità e conforme a uno dei modelli figuranti nell'allegato IV e), vistato da una delle autorità designate dai paesi beneficiari in una comunicazione trasmessa alla Commissione.»

4) All'articolo 5, è inserito il seguente paragrafo:

«5. Il certificato di autenticità di cui al paragrafo 3 deve essere rilasciato conformemente ai metodi di cooperazione amministrativa previsti all'articolo 5 bis.»

5) Sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 5 bis

1. Il beneficio dei contingenti tariffari di cui agli articoli 4 e 5 può in qualsiasi momento formare oggetto di revoca temporanea, totale o parziale, nei casi di irregolarità e di mancata cooperazione amministrativa prevista per il controllo dei certificati di autenticità.

2. La revoca temporanea, totale o parziale del beneficio dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 è decisa secondo la procedura prevista all'articolo 10, paragrafo 2, dopo consultazioni preventive effettuate dalla Commissione con i paesi beneficiari interessati.

3. a) In caso di applicazione della procedura di revoca temporanea, totale o parziale, del beneficio dei contingenti tariffari, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, una comunicazione nella quale indica che sussistono fondati dubbi sull'ammissibilità a beneficiare dell'applicazione del presente regolamento, precisando i prodotti, i produttori e gli esportatori interessati.

b) La parte di un'obbligazione doganale corrispondente ai benefici accordati a norma del presente regolamento è considerata non sorta, a meno che essa non sia sorta dopo la data di pubblicazione della comunicazione di cui alla lettera a) e l'obbligazione non riguardi un prodotto, un produttore ed un esportatore ivi specificamente menzionato, e a meno che non sussistano le condizioni che giustificano l'applicazione dell'articolo 221, paragrafo 3, seconda frase del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (*).

(*) GU L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97 (GU L 17 del 21. 1. 1997, pag. 1).

Articolo 5 ter

1. I paesi beneficiari comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità doganali o, se del caso, di tutte le altre autorità pubbliche situate nel loro territorio, preposte al rilascio dei certificati di autenticità, i fac simile delle impronte dei timbri usati da dette autorità e i nomi e indirizzi delle autorità pubbliche responsabili del controllo di detti certificati. Detti timbri sono validi a decorrere dalla data in cui pervengono alla Commissione. La Commissione comunica queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri. Qualora ciò avvenga in occasione dell'aggiornamento di comunicazioni precedenti, la Commissione comunica la data d'inizio della validità dei nuovi timbri in base alle indicazioni fornite dalle autorità competenti dei paesi beneficiari. Le informazioni sono riservate; tuttavia, nell'ambito di un'emissione in libera pratica le autorità doganali in questione possono permettere agli importatori o ai loro rappresentanti di prendere visione delle impronte dei timbri di cui al presente paragrafo.

2. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee serie C la data in cui i nuovi paesi beneficiari hanno adempiuto gli obblighi previsti dal paragrafo 1.

3. Il controllo a posteriori dei certificati di autenticità viene effettuato per sondaggio ovvero ogni qualvolta le autorità doganali della Comunità nutrano dubbi fondati circa l'autenticità del documento o l'esattezza delle informazioni circa i prodotti in questione.

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali della Comunità rispediscono una copia del certificato di autenticità all'autorità pubblica competente del paese beneficiario di esportazione, indicando eventualmente i motivi di sostanza e di forma che giustificano un'inchiesta. Esse accludono alla copia del certificato di autenticità la fattura o copia della stessa e ogni altro eventuale documento probatorio.

Esse forniscono inoltre tutte le informazioni che è stato possibile raccogliere e che fanno ritenere inesatte le indicazioni contenute in detto certificato di autenticità.

Qualora decidano di sospendere la concessione delle preferenze tariffarie in attesa dei risultati del controllo, le autorità di cui trattasi propongono all'importatore lo svincolo dei prodotti, fatte salve le misure conservative giudicate necessarie.

5. Quando una domanda di controllo a posteriori è fatta in applicazione del paragrafo 1, il controllo è effettuato e i risultati sono portati a conoscenza delle autorità doganali della Comunità entro 6 mesi al massimo. Essi devono consentire di determinare se il certificato di autenticità contestato riguardi i prodotti realmente esportati e se questi ultimi possano effettivamente beneficiare del contingente tariffario.

6. Nel caso di dubbi fondati e in assenza di risposta allo scadere del termine di cui al paragrafo 5, ovvero se la risposta non contiene informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'esattezza delle informazioni relative ai prodotti in questione, una seconda comunicazione è inviata alle autorità competenti. Se dopo la seconda comunicazione, i risultati del controllo con vengono portati a conoscenza delle autorità richiedenti entro quattro mesi, ovvero essi non consentono di determinare l'autenticità del documento in questione, dette autorità rifiutano, salvo circostanze eccezionali, il beneficio delle misure tariffarie preferenziali.

7. Qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi di violazioni delle disposizioni del presente articolo, il paese beneficiario d'esportazione effettua, di propria iniziativa o su richiesta della Comunità, le inchieste necessarie o dispone affinché tali inchieste siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni. A tale scopo, la Comunità può partecipare a dette inchieste.

8. Ai fini del controllo a posteriori dei certificati di autenticità, le copie dei certificati ed eventualmente i relativi documenti di esportazioni, sono conservati dall'autorità governativa competente del paese beneficiario di esportazione per almeno un triennio.»

6) L'allegato IV è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

7) All'allegato I, il contingente tariffario corrispondente al numero d'ordine 09.0046 è sostituito da quello che figura nell'allegato II del presente regolamento.

8) Agli allegati IV d) e IV f) è soppressa la seconda colonna, «autorità competente».

9) All'allegato V, quinta colonna, «periodo contingentale», la data «31. 12. 1998» è sostituita da «31. 12. 1999».

Articolo 2

Se il contingente tariffario corrispondente al numero d'ordine 09.0105 è esaurito durante il 1998, il contingente tariffario corrispondente al numero d'ordine 09.0104, previsto all'allegato I del presente regolamento è aperto per il restante periodo del suddetto anno.

Articolo 3

All'articolo 2, secondo comma del regolamento (CE) n. 764/96 è sostituito dal seguente:

«Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1995.»

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1999, fatta eccezione per l'articolo 1, punto 7, e l'articolo 2, che sono applicabili dal 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 giugno 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

J. BATTLE

(1) GU L 176 del 27. 7. 1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1340/97 della Commissione (GU L 184 del 12. 7. 1997, pag. 10).

(2) GU L 104 del 27. 4. 1996, pag. 1.

ALLEGATO I

«ALLEGATO IV

PARTE A

LISTA DEI CONTINGENTI COMUNITARI PER ALCUNI PRODOTTI FATTI A MANO

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Quando "ex" figura davanti alla voce NC, il regime risulta dalla combinazione della voce NC e della descrizione corrispondente.

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

PARTE B

LISTA DEI CONTINGENTI TARIFFARI COMUNITARI PER ALCUNI TESSUTI, VELLUTI E FELPE, LAVORATI SU TELAI A MANO

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Quando "ex" figura davanti alla voce NC, il regime risulta dalla combinazione della voce NC e della descrizione corrispondente.

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>