31998R1284

Regolamento (CE) n. 1284/98 del Consiglio del 16 giugno 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 1868/94 che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate

Gazzetta ufficiale n. L 178 del 23/06/1998 pag. 0003 - 0004


REGOLAMENTO (CE) N. 1284/98 DEL CONSIGLIO del 16 giugno 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 1868/94 che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1868/94 (4) stabilisce i contingenti di fecola di patate per gli Stati membri produttori durante le campagne 1995/1996, 1996/1997 e 1997/1998;

considerando che nella valutazione politica del regime di sostegno nel settore della fecola di patate deve essere tenuto conto del fatto che le patate da fecola costituiscono una delle coltivazioni di fondamentale importanza per la situazione sociale ed economica di talune regioni per quanto riguarda il reddito dei produttori interessati, nonché l'occupazione connessa; che pertanto disposizioni specifiche, oltre a quelle applicabili al settore dei cereali, sono tuttora giustificate per questo settore;

considerando che nel regime di sostegno per il settore della fecola di patate deve essere tenuto conto della necessità di assicurare un equilibrio tra le fecole derivate da diverse materie prime, equilibrio che ha sempre costituito il principio fondamentale dei regolamenti comunitari sulle fecole;

considerando che, in base all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1868/94, occorre ripartire il contingente triennale fra gli Stati membri produttori sulla base della relazione della Commissione al Consiglio; che a tale proposito occorre prorogare per tre anni i contingenti esistenti tenendo conto che la riserva di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma del suddetto regolamento, pari ad un volume di 104 554 tonnellate, è stata definitivamente integrata nel contingente della Germania;

considerando che gli Stati membri produttori dovrebbero ripartire il loro contingente per un periodo di tre anni fra tutte le fecolerie sulla base dei contingenti stabiliti per la campagna 1995/1996, fatta eccezione per la Germania per la quale si terrà conto dei trasferimenti di contingenti dovuti alle fusioni e delle assegnazioni di contingenti supplementari a titolo della riserva, eseguite nel 1997/1998;

considerando che i sottocontingenti per ciascuna fecoleria saranno determinati in funzione dell'eventuale ricorso alla clausola di flessibilità durante la campagna 1997/1998,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1868/94 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1. Agli Stati membri produttori sotto elencati sono assegnati i seguenti contingenti di produzione di fecola per le campagne di commercializzazione 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Per le campagne di commercializzazione 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001, ogni Stato membro produttore ripartisce il contingente di cui al paragrafo 1 tra le fecolerie, basandosi sui sottocontingenti stabiliti per la campagna 1995/1996, fatta eccezione per la Germania, per la quale si terrà conto dei trasferimenti di sottocontingenti dovuti alle fusioni nonché delle assegnazioni di sottocontingenti supplementari a titolo della riserva, effettuate nel 1997/1998.

I sottocontingenti stabiliti per ogni fecoleria saranno corretti, per la campagna di commercializzazione 1998/1999, in base agli eventuali superamenti intervenuti durante la campagna 1997/1998 in base all'articolo 6, paragrafo 2.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

M. MEACHER

(1) GU C 369 del 6. 12. 1997, pag. 19.

(2) GU C 195 del 22. 6. 1998.

(3) GU C 129 del 27. 4. 1998, pag. 73.

(4) GU L 197 del 30. 7. 1994, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 (GU L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1).