Regolamento (CE) n. 1279/98 della Commissione del 19 giugno 1998 che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio per la Repubblica di Polonia, la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania
Gazzetta ufficiale n. L 176 del 20/06/1998 pag. 0012 - 0016
REGOLAMENTO (CE) N. 1279/98 DELLA COMMISSIONE del 19 giugno 1998 che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio per la Repubblica di Polonia, la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di alcune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1595/97 (2), in particolare l'articolo 8, considerando che il regolamento (CE) n. 3066/95 ha previsto l'apertura di contingenti tariffari di carni bovine a tassi ridotti; che è opportuno fissare modalità di applicazione con validità pluriennale; che a tal fine occorre attenersi alle disposizioni annuali previste in passato per i medesimi contingenti; considerando che, per garantire la regolarità delle importazioni dei quantitativi fissati, è opportuno ripartire tali quantità in vari periodi; considerando che è opportuno che il regime venga gestito mediante titoli d'importazione; che a tal fine è necessario prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, se del caso in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/98 (4), e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e abroga il regolamento (CE) n. 2377/80 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 759/98 (6); che è inoltre opportuno disporre che i titoli vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione; considerando che il rischio di speculazione nel settore delle carni bovine con riguardo a detto regime induce a stabilire precise condizioni che gli operatori devono rispettare per avvalersi dello stesso; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Tutte le importazioni nella Comunità, effettuate nel quadro dei contingenti aperti dal regolamento (CE) n. 3066/95, dei prodotti di cui all'allegato I del presente regolamento sono soggette alla presentazione di un titolo d'importazione. I quantitativi annuali dei prodotti che beneficiano di detto regime e il tasso di riduzione del dazio doganale fissato dalla tariffa doganale comune sono stabiliti all'allegato I. Articolo 2 I quantitativi di cui all'articolo 1 sono ripartiti, per ciascun periodo indicato all'allegato I, nel modo seguente: - 25 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre, - 25 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre, - 25 % nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo, - 25 % nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno. Se, nel corso di un periodo contingentale, i quantitativi oggetto di domande di titoli di importazione presentate per il primo, il secondo o il terzo periodo specificato al precedente comma sono inferiori ai quantitativi disponibili, i rimanenti quantitativi vengono aggiunti a quelli disponibili per il periodo successivo. Articolo 3 Per poter fruire dei contingenti di importazione: a) il richiedente di un titolo di importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data della presentazione della domanda, è in grado di comprovare alle autorità competenti dello Stato membro interessato di aver svolto almeno in un'occasione, nei dodici mesi precedenti, un'attività commerciale nel settore degli scambi di carni bovine con paesi terzi; il richiedente deve essere iscritto in un registro nazionale dell'IVA; b) la domanda di titolo può essere presentata soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è iscritto; c) per ciascun gruppo di prodotti di cui all'allegato I la domanda di titolo deve vertere su un quantitativo minimo di 15 tonnellate, in peso del prodotto, senza tuttavia superare il quantitativo disponibile come specificato all'articolo 2; per gruppo di prodotti si intendono i prodotti originari di uno solo dei paesi indicati all'allegato I; un gruppo di prodotti comprende o i prodotti appartenenti ai codici NC 0201 e 0202 o quelli appartenenti ai codici NC 1602 50 31 o 1602 50 39; d) la domanda di titoli e il titolo stesso recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine; il titolo obbliga ad importare dal paese indicato; e) la domanda di titoli ed il titolo stesso recano, nella casella 20, almeno una delle seguenti diciture: - Reglamento (CE) n° 1279/98 - Forordning (EF) nr. 1279/98 - Verordnung (EG) Nr. 1279/98 - Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 1279/98 - Regulation (EC) No 1279/98 - Règlement (CE) n° 1279/98 - Regolamento (CE) n. 1279/98 - Verordening (EG) nr. 1279/98 - Regulamento (CE) nº 1279/98 - Asetus (EY) N:o 1279/98 - Förordning (EG) nr 1279/98. 2. In deroga all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1445/95, la domanda di titoli e il titolo stesso recano, nella casella 16, uno dei gruppi dei codici NC indicato allo stesso trattino: - 0201, 0202 - 1602 50 31, 1602 50 39. Articolo 4 1. Le domande di titolo possono essere presentate soltanto nei primi dieci giorni di ciascuno dei periodi indicati all'articolo 2. 2. Ciascuno interessato può presentare una sola domanda per gruppo di prodotti. Qualora un unico interessato presenti più domande per gruppo di prodotti, tutte le sue domande relative a prodotti facenti parte dello stesso gruppo sono irricevibili. 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le domande presentare per i quantitativi disponibili entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle stesse. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e specifica le quantità richieste, i codici NC corrispondenti e i paesi d'origine dei prodotti. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax, servendosi del modulo riprodotto nell'allegato II del presente regolamento. 4. La Commissione decide in che misura possa esser dato seguito alle domande di titoli. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti. 5. Fatta salva la decisione di accettazione delle domande da parte della Commissione, i titoli sono rilasciati quanto prima. Articolo 5 1. Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95. 2. I titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento sono validi per un periodo di 90 giorni dalla data del rilascio effettivo ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3719/88. I titoli cessano tuttavia di essere validi dopo il 30 giugno successivo alla data del rilascio. 3. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità. Articolo 6 I prodotti sono immessi in libera pratica su presentazione del certificato EUR.1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni del protocollo 4 degli accordi europei conclusi con tali paesi, oppure su presentazione di una dichiarazione dell'esportatore, redatta conformemente allo stesso protocollo. Articolo 7 Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1998. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31. (2) GU L 216 dell'8. 8. 1997, pag. 1. (3) GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1. (4) GU L 149 del 20. 5. 1998, pag. 11. (5) GU L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35. (6) GU L 105 del 4. 4. 1998, pag. 7. ALLEGATO I >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II >INIZIO DI UN GRAFICO> Numero di fax: (32-2) 296 60 27 [Applicazione del regolamento (CE) n. 1279/98] COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DG VI/D/2 - CARNI BOVINE DOMANDA DI TITOLI D'IMPORTAZIONE Data: Periodo: Stato membro: Paese d'origine Numero del richiedente (1) Richiedente (nome e indirizzo) Quantitativo (in tonnellate) Codice(i) NC Totale Stato membro: fax: telefono: (1) Numerazione continua. >FINE DI UN GRAFICO>