31998R1252

Regolamento (CE) n. 1252/98 della Commissione del 17 giugno 1998 che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti cerealicoli che beneficiano del regime specifico previsto dagli articoli da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 173 del 18/06/1998 pag. 0008 - 0009


REGOLAMENTO (CE) N. 1252/98 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 1998 che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti cerealicoli che beneficiano del regime specifico previsto dagli articoli da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 della Commissione (2), in particolare l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che le misure istituite dal regolamento (CEE) n. 1601/92 e destinate ad ovviare, per l'approvvigionamento in taluni prodotti cerealicoli, alle difficoltà di approvvigionamento connesse alla situazione geografica delle isole Canarie, consistono in esoneri dai dazi doganali all'importazione e nella concessione di un aiuto per la spedizione di prodotti cerealicoli provenienti dalla Comunità;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, tali misure sono destinate a soddisfare, nell'arcipelago, il fabbisogno per il consumo umano e per la trasformazione dei prodotti ivi elencati all'allegato; che tale fabbisogno viene valutato ogni anno nel quadro di un bilancio previsionale che può essere riveduto in corso di esercizio in funzione dell'andamento del fabbisogno nelle isole; che la stima del fabbisogno delle industrie di trasformazione o condizionamento dei prodotti destinati al mercato locale o tradizionalmente spediti verso il resto della Comunità può formare oggetto di un bilancio separato;

considerando che per agevolare la gestione di tale bilancio, è opportuno permettere la possibilità di modificare, in una certa misura, la ripartizione delle quantità ivi previste;

considerando che è opportuno adottare un bilancio previsionale in prodotti cerealicoli per l'intero periodo annuo compreso tra il 1° luglio 1998 e il 30 giugno 1999;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, le quantità del bilancio previsionale di approvvigionamento che beneficiano, secondo i casi, dell'esonero dai dazi all'importazione, per i prodotti provenienti dai paesi terzi, o dell'aiuto comunitario, per i prodotti provenienti dal mercato comunitario, sono stabilite nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

(2) GU L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>