Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 1198/98 del Consiglio del 5 giugno 1998 che modifica il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee alle quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 166 del 11/06/1998 pag. 0003 - 0003
REGOLAMENTO (CE, CECA, EURATOM) N. 1198/98 DEL CONSIGLIO del 5 giugno 1998 che modifica il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee alle quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare gli articoli 16 e 23, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere della Corte di giustizia (3), visto il parere della Corte dei conti (4), (1) considerando che l'Istituto monetario europeo ha espresso un parere (5); (2) considerando che la Banca centrale europea è già istituita; (3) considerando che occorre estendere alla Banca centrale europea l'applicazione del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 (6), affinché i membri del personale della Banca, tenuto conto delle loro mansioni e responsabilità nonché della loro situazione particolare, beneficino dei medesimi privilegi, immunità e agevolazioni, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'articolo 4 bis del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 è abrogato a decorrere dal giorno successivo alla data in cui viene completata la liquidazione dell'Istituto monetario europeo. Articolo 2 Nel regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 è inserito il seguente: «Articolo 4 quater Fatto salvo l'articolo 23 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee per quanto riguarda i membri del consiglio direttivo e del consiglio generale della Banca centrale europea, beneficiano dei privilegi e delle immunità di cui all'articolo 12, all'articolo 13, secondo comma e all'articolo 14 del protocollo, alle condizioni ed entro i limiti specificati negli articoli 1, 2 e 3 del presente regolamento: - il personale della Banca centrale europea, - i beneficiari di pensioni di invalidità, di anzianità e di riversibilità erogate dalla Banca centrale europea.» Articolo 3 Il presente regolamento sarà applicabile a decorrere dal 1° giugno 1998. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 5 giugno 1998. Per il Consiglio Il presidente G. BROWN (1) GU C 118 del 17. 4. 1998, pag. 15. (2) Parere espresso il 28 maggio 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) Parere espresso il 6 maggio 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (4) Parere espresso il 14 maggio 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (5) Parere espresso il 6 aprile 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (6) GU L 74 del 27. 3. 1969, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 2191/97 (GU L 301 del 5. 11. 1997, pag. 3).