31998R1191

Regolamento (CE) n. 1191/98 della Commissione del 9 giugno 1998 che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 165 del 10/06/1998 pag. 0006 - 0008


REGOLAMENTO (CE) N. 1191/98 DELLA COMMISSIONE del 9 giugno 1998 che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1076/98 della Commissione (2), in particolare gli articoli 6, 7 e 8,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, è necessario stabilire limiti massimi di residui per tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari della Comunità destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare;

considerando che i limiti massimi di residui devono venire stabiliti solo in seguito a valutazione, da parte del comitato per i medicinali veterinari, di tutte le informazioni relative alla sicurezza dei residui presenti nelle sostanze destinate al consumatore di prodotti alimentari di origine animale e relative agli effetti dei residui sulla lavorazione industriale dei generi alimentari;

considerando che, nel fissare i limiti massimi di residui dei medicinali veterinari presenti nei prodotti alimentari di origine animale, è necessario precisare le specie animali in cui tali residui possono comparire, nonché i livelli di residui che possono essere presenti nei singoli tessuti prelevati dall'animale cui era stato somministrato il prodotto (tessuto campione) e la natura del residuo che interessa ai fini del controllo dei residui (residuo marcatore);

considerando che, al fine di agevolare le operazioni regolari per il controllo dei residui, occorre di norma fissare, sulla base della pertinente normativa comunitaria, dei limiti massimi di residui per i tessuti campione, per il fegato o per i reni; che tuttavia il fegato e i reni sono organi che vengono spesso rimossi delle carcasse nel commercio internazionale; che è pertanto necessario determinare dei limiti massimi di residui anche per i tessuti muscolari o adiposi;

considerando che, nel caso di medicinali veterinari destinati alle specie ovaiole, agli animali da latte o alle api mellifere, occorre fissare dei limiti massimi di residui anche per le uova, il latte o il miele;

considerando che rifassimina e albendazolo devono essere inseriti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90;

considerando che ketamina, denaverina cloridrato, corticotropina e benzalconio cloruro devono essere inseriti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90;

considerando che va concesso un periodo di 60 giorni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, al fine di consentire agli Stati membri di modificare in maniera appropriata le autorizzazioni di commercializzazione dei medicinali veterinari rilasciate in base alla direttiva 81/851/CEE del Consiglio (3), modificata dalla direttiva 93/40/CEE (4), per tenere conto delle disposizioni del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono sostituiti dal testo dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1998.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 1.

(2) GU L 154 del 28. 5. 1998, pag. 14.

(3) GU L 317 del 6. 11. 1981, pag. 1.

(4) GU L 214 del 24. 8. 1993, pag. 31.

ALLEGATO

A. L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come segue:

1. Agenti antinfettivi

1.2. Antibiotici

1.2.8. Ansamicina a base di naftalene

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Agenti antiparassitari

2.1. Agenti attivi contro gli ectoparassiti

2.1.3. Benzimidazoli e pro-benzimidazoli

>SPAZIO PER TABELLA>

B. L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come segue:

2. Composti organici

>SPAZIO PER TABELLA>

REGOLAMENTO (CE) N. 1192/98 DELLA COMMISSIONE del 9 giugno 1998 recante terza modifica del regolamento (CE) n. 370/98 recante misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Germania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 20,

considerando che, a causa dell'insorgenza della peste suina classica in talune regioni di produzione della Germania, la Commissione ha adottato misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine a favore di questo Stato membro con il regolamento (CE) n. 370/98 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 989/98 (4);

considerando che, a causa del perdurare delle restrizioni veterinarie e commerciali nelle regioni interessate, occorre aumentare il numero di suinetti e lattonzoli che possono essere consegnati alle autorità competenti, consentendo in tal modo il proseguimento delle misure eccezionali a decorrere dal 21 maggio 1998;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 370/98 è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 21 maggio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(3) GU L 47 del 18. 2. 1998, pag. 10.

(4) GU L 140 del 12. 5. 1998, pag. 6.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Numero massimo totale di animali a decorrere dal 31 gennaio 1998:

>SPAZIO PER TABELLA>