31998R1154

Regolamento (CE) n. 1154/98 del Consiglio del 25 maggio 1998 relativo all'attuazione dei regimi speciali di incentivazione della tutela dei diritti dei lavoratori e della protezione ambientale previsti dagli articoli 7 e 8 dei regolamenti (CE) n. 3281/94 e (CE) n. 1256/96 recanti applicazione dei sistemi pluriennali di preferenze tariffarie generalizzate per taluni prodotti industriali e agricoli originari di paesi in via di sviluppo

Gazzetta ufficiale n. L 160 del 04/06/1998 pag. 0001 - 0010


REGOLAMENTO (CE) N. 1154/98 DEL CONSIGLIO del 25 maggio 1998 relativo all'attuazione dei regimi speciali di incentivazione della tutela dei diritti dei lavoratori e della protezione ambientale previsti dagli articoli 7 e 8 dei regolamenti (CE) n. 3281/94 e (CE) n. 1256/96 recanti applicazione dei sistemi pluriennali di preferenze tariffarie generalizzate per taluni prodotti industriali e agricoli originari di paesi in via di sviluppo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

(1) considerando che gli articoli 7 e 8 dei regolamenti (CE) n. 3281/94 (4) e (CE) n. 1256/96 (5) prevedono che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, possono essere concessi ai paesi in via di sviluppo di cui ai regolamenti stessi dei regimi speciali di incentivazione sotto forma di preferenze aggiuntive; che a tal fine il Consiglio ha avviato una revisione basata sulle relazioni della Commissione riguardanti i risultati delle analisi effettuate in seno all'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e all'Organizzazione internazionale per i legni tropicali (lTTO) sul rapporto fra il commercio e i diritti dei lavoratori e tra il commercio e l'ambiente;

(2) considerando che, alla luce di tale revisione, i risultati dei dibattiti internazionali sulle clausole sociale e ambientale incoraggiano ad attuare, in una prospettiva di sviluppo, uno strumento positivo di incentivazione al rispetto delle norme sociali e ambientali internazionali;

(3) considerando che i regimi speciali di incentivazione previsti dagli articoli 7 e 8 dei precitati regolamenti (CE) n. 3281/94 e (CE) n. 1256/96 rispondono a tale obiettivo;

(4) considerando che tali regimi speciali di incentivazione dovrebbero essere concessi ai paesi beneficiari del regime delle preferenze tariffarie generalizzate, anche nei settori per i quali sono eventualmente sottoposti al meccanismo di graduazione; che però ciò non dovrebbe valere per i settori sottoposti al meccanismo previsto dall'articolo 5, paragrafo 1 dei regolamenti (CE) n. 3281/94 e (CE) n. 1256/96 in quanto si tratta di settori esclusi per ragioni di capacità concorrenziale indipendentemente dal livello di sviluppo del paese interessato;

(5) considerando che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1 dei regolamenti (CE) n. 3281/94 e (CE) n. 1256/96, il beneficio del regime di incentivazione della tutela dei diritti dei lavoratori è riservato ai paesi che ne fanno richiesta per iscritto e che dimostrano di applicare una legislazione che riprende nella sostanza le norme delle convenzioni n. 87 e n. 98 dell'OIL, per quanto riguarda l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva, e della convenzione n. 138 dell'OIL concernente l'età minima di ammissione al lavoro;

(6) considerando che il beneficio del regime speciale di incentivazione di tutela dei diritti dei lavoratori dovrebbe essere riservato a paesi o, in alcuni casi, a settori di produzione che hanno effettivamente adottato misure atte a conformarsi a tali convenzioni dell'OIL; che, di conseguenza, bisogna prevedere un'applicazione parziale del regime speciale ad alcuni settori specifici;

(7) considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1 dei regolamenti (CE) n. 3281/94 e (CE) n. 1256/96, il beneficio del regime speciale di incentivazione della protezione ambientale è riservato ai paesi che ne fanno richiesta e che dimostrano di applicare una legislazione che riprende nella sostanza le norme dell'Organizzazione internazionale per i legni tropicali (ITTO);

(8) considerando che le domande di concessione dei regimi speciali di incentivazione sociale e ambientale devono essere oggetto di una procedura di pubblicazione che consenta agli interessati di far conoscere il loro punto di vista; che la decisione di concedere o no il regime speciale deve essere presa dopo esame approfondito delle domande da parte della Commissione, previo parere favorevole del comitato delle preferenze generalizzate;

(9) considerando che il funzionamento del regime di incentivazione della tutela dei diritti dei lavoratori deve essere garantito mediante la certificazione da parte delle autorità dei paesi beneficiari della conformità dei prodotti alle norme precitate e mediante l'applicazione di metodi di cooperazione amministrativa analoghi a quelli in vigore per il controllo dell'origine;

(10) considerando che per la certificazione e i metodi di cooperazione amministrativa da prevedere occorre avvalersi delle pertinenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario (6); che andrebbero tuttavia previste procedure particolari a difesa dell'interesse giustificato degli importatori che si avvalgono del regime speciale di incentivazione;

(11) considerando che, per produrre l'effetto incentivante massimo previsto da tale regime, occorre prevedere un margine preferenziale consistente; che, per i prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 3281/94, il raddoppio del margine preferenziale di base può rispondere a tale obiettivo, mentre per i prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1256/96 è opportuno prevedere un'offerta corrispondente al 66 % circa del margine preferenziale di base per i prodotti agricoli e che per i prodotti di cui all'allegato I ripresi nell'allegato II rispettivamente dei regolamenti (CE) n. 3281/94 e (CE) n. 1256/96 occorre stabilire tale margine al 25 % e al 15 % del dazio della tariffa doganale comune;

(12) considerando che attualmente le uniche norme internazionalmente riconosciute in campo ambientale riguardano la foresta tropicale; che il beneficio del regime speciale di incentivazione della protezione ambientale deve essere pertanto riservato ai prodotti derivati dalla trasformazione dei legni tropicali;

(13) considerando che, per il momento, i criteri internazionali relativi alla salvaguardia della foresta tropicale non consentono di garantirne il controllo a livello delle aziende forestali; che attualmente è preferibile, per l'applicazione del regime speciale di incentivazione della protezione ambientale, limitarsi a un sistema di controllo preventivo globale per paese con riserva di successivo ricorso a verifiche a posteriori non appena le condizioni lo permetteranno; che i margini preferenziali aggiuntivi concessi nel quadro di tale regime possono essere identici a quelli applicati in campo sociale;

(14) considerando tuttavia che, a causa della sensibilità elevata dei prodotti di cui all'allegato I, parte 1 dei precitati regolamenti (CE) n. 3281/94 e (CE) n. 1256/96, è opportuno limitare al 40 % la riduzione aggiuntiva del dazio derivante dall'applicazione del regime speciale di incentivazione di cui possono beneficiare detti prodotti;

(15) considerando che le modalità d'applicazione delle disposizioni del presente regolamento si basano sulle misure previste dalla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio in materia di gestione dei regimi tariffari preferenziali, in particolare in materia di identificazione e di responsabilizzazione delle autorità governative dei paesi beneficiari, della loro formazione e dell'organizzazione di eventuali inchieste in tali paesi;

(16) considerando che occorre esaminare, nell'ambito della messa a punto dei nuovi schemi pluriennali di preferenze tariffarie generalizzate che dovranno sostituire gli schemi stabiliti in virtù dei regolamenti (CE) n. 3281/94 e (CE) n. 1256/96, i miglioramenti da apportare al regime speciale di incentivazione della protezione ambientale, compresa la possibilità di ampliarne il campo d'applicazione in funzione dell'esito dell'applicazione del presente regolamento;

(17) considerando che, in determinate circostanze, può risultare opportuno revocare temporaneamente a un paese alcuni vantaggi, o tutti, di cui gode a titolo del regime speciale di incentivazione; che ciò avviene quando lo Stato beneficiario non onora i suoi impegni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

REGIME SPECIALE DI INCENTIVAZIONE DELLA TUTELA DEI DIRITTI DEI LAVORATORI

Articolo 1

II regime speciale di incentivazione di cui all'articolo 7 dei regolamenti (CE) n. 3281/94 e (CE) n. 1256/96 è istituito secondo le condizioni e le modalità fissate nel presente titolo.

Articolo 2

1. Il dazio preferenziale applicabile ai prodotti di cui all'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento (CE) n. 3281/94 e rispondenti alle condizioni di cui al presente titolo è ridotto di un importo pari al:

- 15 % del dazio della tariffa doganale comune applicabile al prodotto in questione, per i prodotti dell'allegato I, parte 1;

- 25 % del dazio della tariffa doganale comune applicabile al prodotto in questione, per i prodotti dell'allegato I, parte 2;

- 35 % del dazio della tariffa doganale comune applicabile al prodotto in questione, per i prodotti dell'allegato I, parte 3.

2. Il dazio preferenziale applicabile ai prodotti di cui all'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1256/96 e rispondenti alle condizioni di cui al presente titolo è ridotto di un importo pari al:

- 10 % del dazio della tariffa doganale comune applicabile al prodotto in questione, per i prodotti dell'allegato I, parte 1;

- 20 % del dazio della tariffa doganale comune applicabile al prodotto in questione, per i prodotti dell'allegato I, parte 2;

- 35 % del dazio della tariffa doganale comune applicabile al prodotto in questione, per i prodotti dell'allegato I, parte 3.

3. a) Il dazio applicabile ai prodotti elencati nell'allegato I, ripresi nell'allegato II, parte 1 del regolamento (CE) n. 3281/94 e rispondenti alle condizioni di cui al presente titolo è ridotto di un importo pari al 25 % del dazio della tariffa doganale comune applicabile al prodotto in questione.

b) Il dazio applicabile ai prodotti elencati nell'allegato I, ripresi nell'allegato II, parte 1 del regolamento (CE) n. 1256/96 e rispondenti alle condizioni di cui al presente titolo è ridotto di un importo pari al 15 % del dazio della tariffa doganale comune applicabile al prodotto in questione.

4. La riduzione del dazio di cui ai precedenti paragrafi non è concessa:

- ai paesi e ai settori di cui all'articolo 5, paragrafo 1 dei regolamenti (CE) n. 3281/94 e (CE) n. 1256/96;

- ai paesi esclusi dal beneficio preferenziale ai sensi dell'articolo 6 dei regolamenti (CE) n. 3281/94 e (CE) n. 1256/96.

5. L'applicazione del regime speciale di incentivazione non deve comportare un trattamento più favorevole di quello applicato a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1256/96.

Sezione 1

Procedura di concessione

Articolo 3

1. Fatti salvi gli articoli seguenti, le riduzioni indicate all'articolo 2 si applicano ai prodotti originari dei paesi beneficiari figuranti nell'allegato III dei regolamenti (CE) n. 3281/94 e (CE) n. 1256/96 a condizione che le autorità di tali paesi abbiano presentato una richiesta scritta alla Commissione chiedendo la concessione del regime speciale di incentivazione, specificando:

- le disposizioni di diritto interno, di cui occorre comunicare il testo completo accompagnato da una traduzione autenticata in una delle lingue della Comunità, e che dovrà riprendere nella sostanza le norme delle convenzioni dell'OIL nn. 87 e 98, riguardanti l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva, e n. 138, concernente l'età minima di ammissione al lavoro;

- le misure prese per garantire l'esecuzione e il controllo effettivo della normativa in questione, le eventuali limitazioni settoriali della loro applicazione, le infrazioni constatate nonché la suddivisione di tali infrazioni per settori di produzione;

- l'impegno del governo del paese considerato ad assumersi la totale responsabilità del controllo dell'applicazione del regime speciale e dei metodi di cooperazione amministrativa ad esso relativi.

2. La Commissione, mediante comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, annuncia che una domanda di questo tipo è stata presentata da un paese beneficiario e precisa che qualunque informazione utile relativa a detta domanda può essere trasmessa alla Commissione da qualunque persona fisica o giuridica interessata; la Commissione fissa il termine entro il quale le persone interessate possono far conoscere il proprio punto di vista.

Articolo 4

1. La Commissione esamina le domande presentate dai paesi beneficiari e, in funzione del loro contenuto, si riserva la possibilità di richiedere qualunque informazione complementare che ritenga utile.

2. La Commissione cerca di ottenere qualunque informazione ritenuta necessaria e, qualora lo reputi opportuno, verifica tali informazioni con le persone di cui all'articolo 3, paragrafo 2 o con qualsiasi altra persona fisica o giuridica.

3. La Commissione può effettuare presso i paesi beneficiari richiedenti, e in collaborazione con questi, controlli di verifica sulla totalità o su una parte delle informazioni raccolte. La Commissione sollecita le autorità del paese beneficiario in questione affinché forniscano la collaborazione necessaria allo svolgimento di queste ricerche. La Commissione può essere assistita in questo compito dagli Stati membri.

4. La Commissione completa l'esame della domanda entro un anno dalla data in cui l'ha ricevuta. Ove necessario, la Commissione può prorogare questo termine, informando della proroga il comitato di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 3281/94.

5. La Commissione sottopone l'esito dell'esame al comitato di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 3281/94.

Articolo 5

1. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 16, decide di concedere il beneficio del regime speciale di incentivazione ai prodotti originari del paese richiedente, purché sia garantito il rispetto delle modalità di controllo e di cooperazione amministrativa definite negli articoli seguenti del presente titolo oppure di non concederlo se ritiene che le disposizioni legislative, esecutive e di controllo di tale paese non siano sufficienti a garantire l'effettiva applicazione delle convenzioni nn. 87, 98 e 138 dell'OIL.

2. Qualora il regime speciale di incentivazione non possa essere applicato secondo le procedure previste al paragrafo 1, la Commissione può decidere, conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, di concedere detto regime ad alcuni settori se, compiuto l'esame previsto all'articolo 4, reputa che le convenzioni nn. 87, 98 e 138 dell'OIL siano effettivamente applicate in tali settori.

3. Le decisioni prese a norma dei paragrafi 1 e 2 sono notificate dalla Commissione ai paesi richiedenti insieme alla data della loro entrata in vigore.

4. In particolare la Commissione, se decide di non concedere il regime speciale di incentivazione a un dato paese o di escludere determinati settori, illustra al paese richiedente, su domanda dello stesso, le motivazioni della sua decisione. Tali contatti sono tenuti in stretto coordinamento con il comitato di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 3281/94.

Sezione 2

Procedura di controllo e metodi di cooperazione amministrativa

Articolo 6

1. I prodotti di cui all'articolo 2, originari dei paesi che hanno ricevuto notifica di una decisione che concede loro il beneficio del regime speciale di incentivazione, sono, dopo la data di entrata in vigore della decisione, ammessi al beneficio del regime previsto dall'articolo 2 su presentazione di un attestato delle competenti autorità del paese beneficiario, debitamente individuate nel corso dell'esame della domanda, che certifichi che i prodotti in questione e i relativi componenti fabbricati in detto paese o in un paese ammesso al cumulo regionale ai sensi dell'articolo 72 del regolamento (CEE) n. 2454/93, sono stati fabbricati in condizioni conformi alle disposizioni di diritto interno di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo trattino e possono pertanto beneficiare del regime speciale di incentivazione.

2. L'attestato di cui al paragrafo 1 porta, secondo il caso, una delle seguenti diciture:

«Convenzioni nn. 87, 98, 138 dell'OIL - articolo 7 del regolamento (CE) n. 3281/94»

«Convenzioni nn. 87, 98, 138 dell'OIL - articolo 7 del regolamento (CE) n. 1256/96»

apposta nella casella n. 4 del certificato di origine «formulario A» o sulla dichiarazione su fattura prevista dall'articolo 90 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Tale attestato è convalidato da un timbro dell'autorità del paese beneficiario indicata al paragrafo 1, in conformità delle disposizioni dell'articolo 93 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

3. Se si tratta di prodotti di cui all'allegato II, parte 1 dei regolamenti (CE) n. 3281/94 e (CE) n. 1256/96 che sono oggetto di una graduazione completa, la validità del certificato di origine «formulario A» o della dichiarazione su fattura è limitata all'applicazione del regime speciale di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi altro vantaggio preferenziale.

Articolo 7

1. Le disposizioni dell'articolo 81, paragrafi da 3 a 6 e degli articoli 84 e 93-95 del regolamento (CEE) n. 2454/93 si applicano mutatis mutandi agli attestati di cui all'articolo 6.

2. Le autorità competenti in materia di rilascio degli attestati di cui all'articolo 6 possono essere diverse da quelle competenti per il rilascio dei certificati di origine «formulario A».

3. Relativamente all'articolo 94, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2454/93, la Commissione definisce, in cooperazione con il comitato di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 3281/94, un elenco non esauriente di criteri per specificare i casi in cui potrebbe insorgere un ragionevole dubbio per quanto riguarda l'ammissibilità agli incentivi in questione, entro e non oltre la data in cui è accettata una richiesta di preferenze speciali. La Commissione pubblica detto elenco nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

4. a) Le autorità doganali della Comunità informano la Commissione la quale mediante comunicazione immediata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee annuncia:

- che sussiste un ragionevole dubbio sull'ammissibilità al beneficio del regime speciale di incentivazione, precisando i prodotti, i produttori e gli esportatori cui esso si riferisce, quando è inviata la seconda comunicazione di cui all'articolo 94, paragrafo 5 del regolamento della Commissione (CEE) n. 2454/93, e per quanto riguarda i benefici accordati dal presente regolamento; oppure

- che un particolare prodotto riconducibile a determinati produttori ed esportatori non può beneficiare del regime speciale di incentivazione quando ciò sia stato stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 94 del regolamento della Commissione (CEE) n. 2454/93.

b) La parte di un'obbligazione doganale corrispondente ai benefici accordati a norma del presente regolamento è considerata non sorta, a meno che essa sia sorta dopo la data di pubblicazione della comunicazione di cui alla lettera a) e l'obbligazione riguardi un prodotto, un produttore ed un esportatore ivi specificamente menzionato, oppure qualora sussistano le condizioni che giustificano l'applicazione dell'articolo 221, paragrafo 3, seconda frase del regolamento (CEE) n. 2913/92 (7).

TITOLO II

REGIME SPECIALE DI INCENTIVAZIONE DELLA PROTEZIONE AMBIENTALE

Articolo 8

Il regime speciale di incentivazione di cui all'articolo 8 dei regolamenti (CE) n. 3281/94 e (CE) n. 1256/96 è istituito secondo le condizioni e le modalità fissate nel presente titolo.

Articolo 9

Il presente titolo si applica ai prodotti elencati nell'allegato.

Articolo 10

1. Il dazio preferenziale applicabile ai prodotti di cui all'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento (CE) n. 3281/94 e rispondenti alle condizioni di cui al presente titolo è ridotto di un importo pari al:

- 15 % del dazio della tariffa doganale comune applicabile al prodotto in questione, per i prodotti dell'allegato I, parte 1;

- 25 % del dazio della tariffa doganale comune applicabile al prodotto in questione, per i prodotti dell'allegato I, parte 2;

- 35 % del dazio della tariffa doganale comune applicabile al prodotto in questione, per i prodotti dell'allegato I, parte 3.

2. Il dazio preferenziale applicabile ai prodotti di cui all'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1256/96 e rispondenti alle condizioni di cui al presente titolo è ridotto di un importo pari al:

- 10 % del dazio della tariffa doganale comune applicabile al prodotto in questione, per i prodotti dell'allegato I, parte 1;

- 20 % del dazio della tariffa doganale comune applicabile al prodotto in questione, per i prodotti dell'allegato I, parte 2;

- 35 % del dazio della tariffa doganale comune applicabile al prodotto in questione, per i prodotti dell'allegato I, parte 3.

3. a) Il dazio applicabile ai prodotti elencati nell'allegato I, ripresi nell'allegato II, parte 1 del regolamento (CE) n. 3281/94 e rispondenti alle condizioni di cui al presente titolo è ridotto di un importo pari al 25 % del dazio della tariffa doganale comune applicabile al prodotto in questione.

b) Il dazio applicabile ai prodotti elencati nell'allegato I, ripresi nell'allegato II, parte 1 del regolamento (CE) n. 1256/96 e rispondenti alle condizioni di cui al presente titolo è ridotto di un importo pari al 15 % del dazio della tariffa doganale comune applicabile al prodotto in questione.

4. La riduzione del dazio di cui ai paragrafi 1 e 2 non è concessa:

- ai paesi e ai settori di cui all'articolo 5, paragrafo 1 dei regolamenti (CE) n. 3281/94 e (CE) n. 1256/96;

- ai paesi esclusi dal beneficio preferenziale ai sensi dell'articolo 6 dei regolamenti (CE) n. 3281/94 e (CE) n. 1256/96.

5. L'applicazione del regime speciale di incentivazione non deve comportare un trattamento più favorevole di quello applicato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1256/96.

Sezione 1

Procedura di concessione

Articolo 11

1. Fatti salvi gli articoli seguenti, le riduzioni indicate all'articolo 10 si applicano ai prodotti originari dei paesi beneficiari figuranti nell'allegato III dei regolamenti (CE) n. 3281/94 e (CE) n. 1256/96 a condizione che le autorità di tali paesi abbiano presentato una domanda scritta alla Commissione per chiedere la concessione del regime speciale di incentivazione, specificando:

- le disposizioni di diritto interno, di cui occorre comunicare il testo completo, accompagnato da una traduzione autentica in una delle lingue della Comunità, e che devono riprendere nella sostanza le norme dell'ITTO;

- le misure prese per garantire l'esecuzione della normativa in questione;

- il loro impegno a mantenere la normativa in questione e i relativi provvedimenti attuativi.

2. La Commissione, mediante comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, annuncia che una domanda di questo tipo è stata presentata da un paese beneficiario e precisa che qualunque informazione utile relativa a detta domanda può essere trasmessa alla Commissione da qualunque persona fisica o giuridica interessata; la Commissione fissa il termine entro il quale le persone interessate possono far conoscere il proprio punto di vista.

Articolo 12

1. La Commissione esamina le domande presentate da paesi beneficiari e, in funzione del loro contenuto, si riserva la possibilità di richiedere qualunque informazione complementare che ritenga utile.

2. La Commissione cerca di ottenere qualunque informazione ritenuta necessaria e, qualora lo reputi opportuno, verifica tali informazioni con le persone di cui all'articolo 11, paragrafo 2 o con qualsiasi altra persona fisica o giuridica.

3. La Commissione può effettuare presso i paesi beneficiari richiedenti, e in collaborazione con questi, controlli di verifica sulla totalità o su una parte delle informazioni raccolte. La Commissione offre alle autorità del paese beneficiario in questione tutte le opportunità di collaborare a queste ricerche. La Commissione può essere assistita in questo compito dagli Stati membri.

4. La Commissione completa l'esame della domanda entro un anno dalla data in cui l'ha ricevuta. Ove necessario, la Commissione può prorogare questo termine, informando della proroga il comitato di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 3281/94.

5. La Commissione sottopone l'esito dell'esame al comitato di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 3281/94.

Articolo 13

1. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 16,

- decide di concedere il beneficio del regime speciale di incentivazione ai prodotti originari del paese richiedente, oppure

- decide di non concederlo se ritiene che le disposizioni legislative di tale paese non siano sufficienti a garantire l'effettiva applicazione del contenuto delle norme dell'ITTO.

2. Le decisioni prese a norma del paragrafo 1 sono notificate dalla Commissione ai paesi richiedenti insieme alla data della loro entrata in vigore.

3. In particolare la Commissione, se decide di non concedere il regime speciale di incentivazione a un dato paese gli illustra, su domanda dello stesso, le motivazioni della sua decisione. Tali contatti sono tenuti in stretto coordinamento con il comitato di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 3281/94.

Sezione 2

Procedura di controllo e metodi di cooperazione amministrativa

Articolo 14

1. I certificati di origine «formulario A» rilasciati per i prodotti di cui all'articolo 10 nonché le dichiarazioni su fattura previste dall'articolo 90 del regolamento (CEE) n. 2454/93 contengono, secondo il caso, una delle seguenti diciture:

- «Clausola ambientale - articolo 8 del regolamento (CE) n. 3281/94»

- «Clausola ambientale - articolo 8 del regolamento (CE) n. 1256/96».

2. Se si tratta di prodotti di cui all'allegato II, parte 1 dei regolamenti (CE) n. 3281/94 e (CE) n. 1256/96 che sono oggetto di una graduazione completa, la validità del certificato di origine «formulario A» o della dichiarazione su fattura è limitata all'applicazione del regime speciale di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi altro vantaggio preferenziale.

TITOLO III

PROCEDURA DI SOSPENSIONE, DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 15

1. Fermo restando l'articolo 94, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, a un paese può essere temporaneamente revocato, totalmente o parzialmente, il beneficio del regime speciale di incentivazione se esistono elementi di prova sufficienti che permettono di ritenere che detto paese non ha rispettato i suoi impegni ai sensi degli articoli 3 e 11 del presente regolamento. Tale revoca totale o parziale non pregiudica l'eventuale applicazione dell'articolo 9 dei regolamenti (CE) n. 3281/94 e (CE) n. 1256/96.

2. La decisione di revoca di cui al paragrafo 1 è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 16.

Articolo 16

1. La Commissione è assistita dal Comitato di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 3281/94.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al Comitato un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza del problema. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure previste quando siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro 3 mesi dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 17

Il comitato delle preferenze generalizzate istituito a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 3281/94 esamina, basandosi sul rapporto annuale della Commissione, gli effetti del regime speciale di incentivazione, compresi i progressi compiuti dai paesi beneficiari e le misure ipotizzate per ovviare alle lacune constatate. Dette misure sono adottate secondo le procedure previste all'articolo 16.

Articolo 18

Per i prodotti molto sensibili di cui all'allegato I, parte 1 dei regolamenti (CE) n. 3281/94 e (CE) n. 1256/96 la riduzione di dazio derivante dall'applicazione del presente regolamento non può superare il 40 %.

Articolo 19

II presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e cesserà di applicarsi alle date di scadenza dei regolamenti (CE) n. 3281/94 e (CE) n. 1256/96.

Le decisioni adottate a titolo del presente regolamento decadono automaticamente alla scadenza dei regolamenti (CE) n. 3281/94 e (CE) n. 1256/96.

Le decisioni che ammettono al regime speciale di incentivazione adottate a titolo del presente regolamento, decadono automaticamente quando cessano di applicarsi al paese beneficiario in questione tutti i benefici concessi a norma dei regolamenti (CE) n. 3281/94 e (CE) n. 1256/96.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

R. COOK

(1) GU C 360 del 26. 11. 1997, pag. 9.

(2) GU C 14 del 19. 1. 1998.

(3) GU C 73 del 9. 3. 1998, pag. 51.

(4) GU L 348 del 31. 12. 1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 998/97 (GU L 144 del 4. 6. 1997, pag. 13).

(5) GU L 160 del 29. 6. 1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2448/96 (GU L 333 del 21. 12. 1996, pag. 12).

(6) GU L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 75/98 (GU L 7 del 13. 1. 1998, pag. 3).

(7) GU L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>