31998R1141

Regolamento (CE) n. 1141/98 della Commissione del 2 giugno 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 1464/95 recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dello zucchero

Gazzetta ufficiale n. L 159 del 03/06/1998 pag. 0010 - 0010


REGOLAMENTO (CE) N. 1141/98 DELLA COMMISSIONE del 2 giugno 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 1464/95 recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il regolamento (CE) n. 495/97 della Commissione (3) ha modificato la formulazione dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 604/98 (5), prevedendo una deroga alla norma generale, in quanto estende la validità di un titolo di esportazione con fissazione anticipata della restituzione ad un prodotto appartenente a un codice a dodici cifre diverso da quello indicato nella casella 16 del titolo, purché si tratti di un prodotto appartenente allo stesso gruppo; che, ai fini dell'applicazione del nuovo articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 3665/87 ai prodotti disciplinati dall'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, è necessario stabilire la composizione dei gruppi di prodotti;

considerando che ai fini del controllo del flusso degli scambi con i paesi terzi è necessario disporre la costituzione di una cauzione anche per lo sciroppo di inulina di cui al codice NC 1702 90 80;

considerando che occorre pertanto modificare gli articoli 2 e 8 del regolamento (CE) n. 1464/95 della Commissione (6), modificato dal regolamento (CE) n. 2136/95 (7);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1464/95 è modificato come segue:

1) All'articolo 2:

a) il testo attuale diventa paragrafo 1;

b) è aggiunto il seguente paragrafo:

«2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3665/87, i prodotti all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono così raggruppati:

- i prodotti citati alla lettera a) costituiscono un gruppo di prodotti,

- i prodotti citati alla lettera d) costituiscono un gruppo di prodotti,

- i prodotti citati alle lettere f) e g) costituiscono un gruppo di prodotti.»

2) All'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), quinto trattino, sono aggiunti i seguenti termini:

«e 0,60 ECU per lo sciroppo di inulina di cui al codice NC 1702 90 80.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Tuttavia, il punto 1 dell'articolo 1 si applica ai fascicoli pendenti il giorno della pubblicazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(2) GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

(3) GU L 77 del 19. 3. 1997, pag. 12.

(4) GU L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

(5) GU L 80 del 18. 3. 1998, pag. 19.

(6) GU L 144 del 28. 6. 1995, pag. 14.

(7) GU L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 19.