Regolamento (CE) n. 1127/98 della Commissione del 29 maggio 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 613/97 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio riguardo alle condizioni per la concessione dei pagamenti compensativi nell'ambito del regime di sostegno ai produttori di riso
Gazzetta ufficiale n. L 157 del 30/05/1998 pag. 0086 - 0088
REGOLAMENTO (CE) N. 1127/98 DELLA COMMISSIONE del 29 maggio 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 613/97 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio riguardo alle condizioni per la concessione dei pagamenti compensativi nell'ambito del regime di sostegno ai produttori di riso LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato dal regolamento (CE) n. 192/98 (2), in particolare l'articolo 8, lettera d), l'articolo 21 e l'articolo 25, paragrafo 5, considerando che in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, il regime dei pagamenti compensativi si applica anche al riso destinato alla semina che beneficia di un aiuto alla produzione di sementi nel quadro del regolamento (CE) n. 2358/71 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 192/98; che di conseguenza è necessario adattare l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 613/97 della Commissione (4), modificato dal regolamento (CE) n. 1305/97 (5); considerando che il regolamento (CE) n. 613/97 prevede l'obbligo di completare la semina entro determinati termini, per poter beneficiare del pagamento compensativo; che tali termini sono stati fissati per la campagna di commercializzazione 1997/1998; che è opportuno mantenere gli stessi termini per le campagne successive, senza limitarne l'applicazione, poiché tengono conto di fattori climatici che corrispondono al calendario di semina seguito nelle varie regioni di produzione della Comunità; considerando che la normativa relativa al sistema integrato di gestione e di controllo per taluni regimi di aiuti comunitari, istituita dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 820/97 (7), e dal regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione (8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2015/95 (9), non contiene regole specifiche relative al termine per la presentazione delle domande di aiuto «superfici» per il settore del riso; che, in attesa dell'adattamento di tale normativa, è opportuno fissare in via transitoria il termine suddetto ai fini della gestione del regime di pagamento compensativo per il riso; considerando che, in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 3072/95 quale modificato, gli Stati membri produttori stabiliscono la riduzione da applicare al pagamento compensativo in caso di superamento della superficie di base o delle superfici di base prestabilite per il loro territorio; che è necessario, da un lato, adattare l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 613/97 e, dall'altro, onde garantire l'applicazione uniforme del regime, precisare i metodi di contabilizzazione delle domande di aiuto «superfici» e di fissazione del tasso di superamento delle superfici di base; che infine è opportuno precisare le comunicazioni amministrative necessarie per garantire il controllo soddisfacente dell'applicazione del regime; considerando che è necessario che le misure previste dal presente regolamento acquistino immediatamente efficacia, per consentire la gestione del regime dei pagamenti compensativi per la campagna 1998/1999; considerando che il comitato di gestione per i cereali non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 613/97 è modificato come segue: 1) All'articolo 2, il testo del primo comma è sostituito dal seguente: «Una particella coltivata può essere oggetto di una sola domanda di pagamento compensativo a norma del regolamento (CE) n. 3072/95 e di nessun'altra domanda di aiuto, ad esclusione dell'aiuto alla produzione di sementi a norma del regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio (*). (*) GU L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.» 2) Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 1. Per beneficiare del pagamento compensativo, la superficie deve essere seminata entro il 31 maggio precedente il rispettivo raccolto, ad eccezione della Spagna e del Portogallo, dove il termine è fissato al 30 giugno. Nella Guiana francese, le superfici devono essere seminate, per ciascuno dei due cicli, entro il 31 dicembre ed entro il 30 giugno precedenti i rispettivi raccolti. La Francia procede ad un'attenta verifica delle superfici seminate per il ciclo di dicembre. 2. I termini stabiliti al paragrafo 1 si considerano anche termini di presentazione delle domande per la campagna 1998/1999, ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CEE) n. 3508/92 e dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3887/92.» 3) Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 1. Ai fini della constatazione di un eventuale superamento della superficie di base prevista all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 3072/95, la competente autorità dello Stato membro prende in considerazione, da un lato, la superficie di base fissata all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento succitato e, dall'altro, la somma delle superfici per le quali sono state inoltrate le domande di aiuto relative alla superficie di base di cui trattasi. 2. In sede di determinazione della somma delle superfici per le quali sono state inoltrate domande di aiuto non si tiene conto delle domande o della parte di esse rivelatesi manifestamente ingiustificate a seguito di un controllo amministrativo. Le domande vengono contabilizzate, se del caso, per la superficie effettivamente determinata in sede dei controlli in loco ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3887/92. 3. Qualora si constati un superamento, lo Stato membro determina entro il 30 settembre, tuttavia previa comunicazione alla Commissione, la percentuale di superamento calcolata con due decimali. Lo Stato membro avverte immediatamente i produttori in caso di prevedibile superamento. La percentuale di superamento è utilizzata per il calcolo della riduzione del pagamento compensativo, a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, primo trattino, del regolamento (CE) n. 3072/95. 4. Le percentuali di superamento di cui al paragrafo 3 possono tuttavia essere corrette dagli Stati membri dopo la data del 30 dicembre, ma comunque anteriormente al 15 gennaio successivo. In tal caso, essi ne informano immediatamente la Commissione, giustificando le rettifiche. Gli Stati membri interessati applicano le percentuali di riduzione modificate, versando ai produttori interessati o, secondo i casi, riscuotendo dagli stessi produttori la differenza tra il pagamento compensativo inizialmente stabilito e quello risultante dall'applicazione della percentuale di riduzione modificata. Le modalità di recupero sono quelle previste all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3887/92. Se, in seguito alla correzione della percentuale di superamento in uno Stato membro è necessario versare un pagamento compensativo supplementare, tale versamento è effettuato entro il 1 aprile successivo. 5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione: - anteriormente al 1° ottobre successivo all'inizio di ogni campagna, le informazioni figuranti nella tabella di cui all'allegato del presente regolamento; - anteriormente al 15 marzo o, in caso di correzione, anteriormente al 15 maggio successivo, le superfici per le quali è stato versato un pagamento compensativo». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18. (2) GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16. (3) GU L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1. (4) GU L 94 del 9. 4. 1997, pag. 1. (5) GU L 177 del 5. 7. 1997, pag. 11. (6) GU L 355 del 5. 12. 1992, pag. 1. (7) GU L 117 del 7. 5. 1997, pag. 1. (8) GU L 391 del 31. 12. 1992, pag. 36. (9) GU L 197 del 22. 8. 1995, pag. 2. ALLEGATO TABELLA DEI DATI >INIZIO DI UN GRAFICO> Stato membro: Campagna: Zona di produzione Varietà Numero delle domande Ettari Totale ettari 1. 2. 3. Totale >FINE DI UN GRAFICO>