31998R1084

Regolamento (CE) n. 1084/98 della Commissione del 28 maggio 1998 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di barre di acciaio inossidabili originarie dell'India

Gazzetta ufficiale n. L 155 del 29/05/1998 pag. 0003 - 0013


REGOLAMENTO (CE) N. 1084/98 DELLA COMMISSIONE del 28 maggio 1998 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di barre di acciaio inossidabili originarie dell'India

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (2), in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

(1) Nell'agosto 1997, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (3) (in appresso denominato «avviso di apertura»), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di barre di acciaio inossidabile originarie dell'India ed ha avviato un'inchiesta.

(2) Il procedimento è stato avviato in seguito ad una denuncia presentata dall'Associazione europea della siderurgia (Eurofer) per conto di produttori comunitari che rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria di barre di acciaio inossidabile. La denuncia conteneva elementi di prova relativi alle pratiche di dumping e al grave pregiudizio che ne deriva considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.

(3) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura dell'inchiesta i produttori comunitari, i produttori esportatori e gli importatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti del paese esportatore e il denunziante, e ha offerto alle parti interessate la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite.

Un certo numero di produttori esportatori indiani, nonché alcuni produttori, importatori e fornitori della Comunità, hanno reso note le loro osservazioni per iscritto. Tutte le parti che l'hanno richiesta entro i termini fissati nell'avviso di apertura hanno ottenuto un'audizione.

(4) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e ha ricevuto risposte da un certo numero di società della Comunità e dell'India.

(5) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione preliminare e ha svolto inchieste presso le seguenti società:

a) Produttori comunitari

- Cogne Acciai Speciali Srl, Aosta, Italia,

- Krupp Edelstahlprofile GmbH, Siegen, Germania,

- Rodacciai SpA, Bosisio Parrini, Italia,

- Sprint Metal Edelstahlziehereien GmbH, Hemer, Germania,

- Trafilerie Bedini Srl, Peschiera Borromeo, Italia,

- Ugine-Savoie SA, Ugine, Francia.

Durante la visita di controllo presso la Rodacciai SpA, la società ha ritirato la sua collaborazione. Di conseguenza, non si è potuto tener conto delle informazioni da essa fornite ai fini dell'inchiesta.

b) Produttori esportatori indiani

- Bhansali Brightbars Pvt Ltd/Bhansali Ferromet Pvt Ltd, Mumbai,

- Facor (Ferro Alloys Corp. Ltd), Nagpur,

- Grand Foundry Ltd, Mumbai,

- Isibars Ltd, Mumbai,

- Mukand Ltd, Mumbai,

- Panchmahal Steel Ltd, Baroda,

- Raajratna Metal Industries Ltd, Ahmedabad,

- Venus Wire Industries Ltd, Mumbai,

- Viraj Alloys Ltd, Mumbai.

c) Importatori comunitari collegati a produttori esportatori indiani

- Isibars GmbH, Düsseldorf, Germania,

- Mukand International Ltd, Londra, Regno Unito.

d) Importatori comunitari non collegati a produttori esportatori indiani

- Thyssen Schulte GmbH, Dortmund, Germania,

- Ibero Edelstahlhandel & Co KG, Mülheim, Germania,

- Metaalcompagnie «Brabant», Valkenswaard, Paesi Bassi.

Nel corso dell'inchiesta è emerso che, in realtà, la Ibero Edelstahlhandel e la Thyssen Schulte erano collegate a produttori comunitari.

(6) Dopo l'apertura del procedimento, un produttore indiano, la «Sindia Steels Ltd», ha chiesto di essere trattato come un nuovo esportatore ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso denominato «regolamento di base»). La Commissione ha quindi chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione preliminare e ha svolto inchieste presso questa società.

(7) L'inchiesta relativa al dumping copriva il periodo che va dal 1° ottobre 1996 al 30 giugno 1997 (in appresso denominato «periodo dell'inchiesta»). L'esame del pregiudizio copriva il periodo che va dal 1994 alla fine del periodo dell'inchiesta.

(8) Va ricordato che il 30 ottobre 1997 la Commissione ha aperto un'inchiesta antisovvenzioni per lo stesso prodotto originario dell'India (4). L'inchiesta è tuttora in corso.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

(9) Si tratta delle barre di acciaio inossidabile semplicemente ottenute o rifinite a freddo, contenenti in peso 2,5 % o più di nichel, di sezione circolare o di altre sezioni trasversali, attualmente classificati ai codici NC 7222 20 11, 7222 20 21, 7222 20 31 e 7222 20 81.

(10) L'acciaio inossidabile presenta un elevato tenore di nichel, cromo e, in alcuni casi, molibdeno. Queste leghe lo proteggono dalla corrosione. Le barre di acciaio inossidabile vengono utilizzate in settori industriali diversi quali il settore automobilistico, l'edilizia, l'ingegneria meccanica e le industrie chimiche.

(11) Esiste una vastissima gamma di tipi di barre di acciaio inossidabile che si differenziano per il contenuto di elementi di lega, la forma, la tolleranza e il diametro. Tutti questi tipi rientrano nondimeno nella definizione generale delle barre di acciaio inossidabile, in quanto hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base, servono per gli stessi usi e vengono distribuiti attraverso gli stessi canali. Si ritiene pertanto che essi costituiscano un'unica categoria di prodotti ai fini della presente inchiesta.

2. Prodotto simile

(12) La Commissione ha riscontrato che le barre di acciaio inossidabile prodotte e vendute nella Comunità erano simili, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base, a quelle esportate dall'India nella Comunità poiché avevano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche e gli stessi usi.

C. DUMPING

1. Valore normale

(13) Per stabilire il valore normale corrispondente a ogni produttore esportatore si è analizzato anzitutto se il volume delle sue vendite interne del prodotto in questione fosse rappresentativo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, vale a dire se queste vendite corrispondessero a più del 5 % del volume delle vendite del prodotto esportato nella Comunità.

(14) Si è poi esaminato se le sue vendite interne totali di ciascun tipo di prodotto corrispondessero ad almeno il 5 % del volume delle vendite dello stesso tipo esportato nella Comunità.

Per i tipi di prodotti che avevano superato il test di rappresentatività, si è valutato se fossero state effettuate vendite sufficienti nell'ambito di normali operazioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. Nei casi in cui, per ogni tipo di prodotto, il volume delle vendite al di sopra del costo unitario corrispondeva almeno all'80 % del volume totale delle vendite interne, il valore normale è stato stabilito in base alla media ponderata dei prezzi effettivamente pagati per tutte le vendite interne. Nei casi in cui, per ogni tipo di prodotto, il volume delle operazioni redditizie è risultato inferiore all'80 % ma non inferiore al 10 % del volume totale delle vendite interne, il valore normale è stato stabilito in base alla media ponderata dei prezzi effettivamente pagati per le sole vendite interne redditizie.

Nei casi in cui, per ogni tipo di prodotto, il volume delle vendite interne è risultato inferiore al 5 % del volume destinato ad essere esportato nella Comunità, o quando il volume delle vendite interne redditizie è risultato inferiore al 10 %, le vendite interne di quel tipo di prodotto sono state considerate insufficienti ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 4, del regolamento di base e quindi non se ne è tenuto conto. In questi casi, il valore normale è stato calcolato in base alla media ponderata dei prezzi praticati da altri produttori esportatori nel paese in questione per le vendite interne rappresentative del tipo di prodotto corrispondente effettuate nell'ambito di normali operazioni commerciali.

In mancanza di vendite rappresentative effettuate da altri produttori esportatori nel paese in questione, il valore normale è stato costruito, per ogni tipo di prodotto, in conformità dell'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base, ossia in base a tutti i costi di produzione sostenuti dal produttore esportatore per il tipo di prodotto esportato, maggiorati di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti. Per calcolare le spese generali, amministrative e di vendita e i profitti ci si è basati, di norma, sulle vendite interne di questi tipi del prodotto simile effettuate dal produttore in questione in quantità rappresentative e nell'ambito di normali operazioni commerciali. Tuttavia, nei casi in cui il produttore esportatore in questione non vendeva il prodotto simile sul mercato interno in quantità rappresentative o nell'ambito di normali operazioni commerciali, l'importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti è stato stabilito a norma dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di base, ossia in base alla media ponderata degli importi effettivi determinati per altri produttori esportatori sottoposti all'inchiesta riguardo alle vendite interne rappresentative del prodotto in questione effettuate nell'ambito di normali operazioni commerciali.

(15) Si è riscontrano che i costi di produzione di una società che non aveva venduto il prodotto in questione sul mercato interno non erano attendibili. Di conseguenza, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, i costi di produzione dei tipi di prodotti per i quali si è dovuto costruire il valore normale sono stati determinati in base alla media ponderata di tutti i costi di produzione sostenuti dagli altri produttori esportatori per lo stesso tipo di prodotto, maggiorati di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti. Come si è già detto, l'importo delle spese generali, amministrative e di vendita e dei profitti è stato stabilito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di base.

2. Prezzo all'esportazione

(16) Nel caso delle esportazioni nella Comunità effettuate direttamente a importatori non collegati, i prezzi all'esportazione sono stati stabiliti, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, in base ai prezzi realmente pagati o pagabili da questi clienti indipendenti.

(17) Per le vendite all'esportazione effettuate a importatori comunitari collegati a un produttore esportatore, i prezzi all'esportazione sono stati costruiti, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, in base ai prezzi ai quali i prodotti importati sono stati rivenduti per la prima volta ad acquirenti indipendenti, con un adeguamento per tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita, compreso un margine appropriato per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti. Il livello dei profitti è stato determinato in base alle informazioni sui profitti comunicate dagli importatori non collegati del prodotto nella Comunità che hanno collaborato, sempre che tali informazioni fossero considerate attendibili.

3. Confronto

(18) Ai fini di un equo confronto, si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che, secondo quando è stato affermato e dimostrato, incidevano sulla comparabilità dei prezzi. A norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, sono stati effettuati adeguamenti per gli oneri all'importazione e le imposte indirette, il trasporto, l'assicurazione, la movimentazione e i costi accessori, l'imballaggio, i costi di credito, le commissioni e le conversioni valutarie.

(19) Alcune società hanno chiesto una detrazione per le conversioni valutarie a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base adducendo che, durante il periodo dell'inchiesta, le valute straniere in cui avevano fatturato le loro vendite all'esportazione si erano notevolmente svalutate rispetto alla rupia indiana.

Queste società hanno dichiarato che la data della vendita dovrebbe corrispondere alla data dell'ordine di acquisto e che, per calcolare il dumping, si dovrebbe utilizzare il tasso di cambio prevalente 60 giorni prima della data dell'ordine di acquisto.

Tuttavia, dato che le società in questione non hanno presentato elementi di prova per dimostrare che, al momento dell'ordine di acquisto, avevano preso misure cautelative per proteggersi dai rischi legati al cambio, si è ritenuto che questi rischi fossero stati implicitamente accettati. La richiesta è stata quindi provvisoriamente respinta, ma si continuerà ad esaminare la questione.

(20) Alcune società hanno chiesto una detrazione per i dazi all'importazione dovuti sulle materie prime importate. La richiesta si basava sul cosiddetto «Pass Book Scheme» secondo il quale, una volta che i prodotti finiti contenenti le materie prime sono esportati, i dazi all'importazione pagabili vengono compensati mediante esenzioni doganali sulle future importazioni.

Ciò nonostante, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, la detrazione è stata concessa solo quando si è potuto dimostrare che le materie sulle quali erano pagati dazi all'importazione venivano incorporate fisicamente nel prodotto in questione venduto sul mercato interno e che i dazi all'importazione non venivano né riscossi né rimborsati per il prodotto esportato nella Comunità.

(21) Una società ha chiesto una detrazione per le differenze relative allo stadio commerciale dichiarando che, mentre le sue vendite all'esportazione venivano effettuate unicamente ai distributori, sul mercato interno essa vendeva sia ai distributori che agli utilizzatori finali. La società ha inoltre affermato che i prezzi applicati agli utilizzatori finali nazionali erano nettamente superiori a quelli applicati ai distributori nazionali.

La richiesta è stata respinta, poiché la società non ha potuto dimostrare l'esistenza di differenze nette e costanti tra i prezzi per i diversi stadi commerciali sul mercato interno. In particolare, si è riscontrato che per alcuni tipi di prodotti il prezzo medio per gli utilizzatori finali nazionali era inferiore al prezzo medio applicato ai distributori nazionali.

4. Margine di dumping

(22) A norma dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, i margini di dumping sono stati stabiliti in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi all'esportazione a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale.

(23) I margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo netto franco frontiera comunitaria, sono i seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

(24) Nel corso dell'inchiesta, si è stabilito che la Bhansali Brightbars e la Bhansali Ferromet erano collegate. Per scongiurare il rischio che, qualora si stabilissero due margini di dumping diversi, le misure antidumping venissero eluse convogliando le esportazioni nella Comunità attraverso la società con il margine di dumping più basso, si è deciso di stabilire un unico margine di dumping per entrambe le società in base alla media ponderata dei margini di dumping accertati per entrambe.

(25) Per tutti i produttori esportatori che non hanno risposto al questionario della Commissione o che non si sono manifestati in altro modo, il margine di dumping è stato stabilito in base ai dati disponibili in conformità dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base.

Si è proceduto a un confronto tra i dati Eurostat e i dati relativi alle esportazioni nella Comunità dei produttori esportatori che hanno collaborato onde stabilire il livello di collaborazione nell'inchiesta in corso.

Visto che il livello di collaborazione è risultato elevato, i servizi della Commissione hanno ritenuto opportuno calcolare il margine di dumping per le società che non hanno collaborato in base al margine di dumping più elevato accertato per i produttori esportatori del paese in questione che hanno collaborato, poiché non vi era motivo di ritenere che il livello del dumping praticato da un produttore esportatore che non ha collaborato fosse inferiore al margine più elevato accertato.

Si è ritenuto necessario procedere in questo modo per evitare di ricompensare la mancata collaborazione e impedire le elusioni.

Il margine di dumping stabilito provvisoriamente per i produttori esportatori indiani che non hanno collaborato è quindi del 17,7 %, espresso in percentuale del prezzo franco frontiera comunitaria.

(26) Per quanto riguarda il produttore esportatore di cui al considerando 6, si è stabilito che sussistevano tutte le condizioni fissate all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base per l'avvio di un riesame relativo ai nuovi esportatori. La Commissione ha concluso che, nel caso in oggetto, il margine di dumping applicabile a questo produttore e a tutte le società che soddisfano le stesse condizioni deve essere diverso da quello applicabile ai produttori esportatori che non hanno collaborato, che è stato fissato al livello più elevato a causa della mancata collaborazione e della necessità di impedire le elusioni. Si è quindi deciso di applicare a questa società la media ponderata dei margini di dumping determinati per le società indiane che non hanno collaborato, pari al 15,5 %.

D. PREGIUDIZIO

1. Industria comunitaria

(27) La produzione dei cinque produttori comunitari di barre di acciaio inossidabile che hanno appoggiato la denuncia e collaborato pienamente con la Commissione (cfr. considerando 5) rappresenta complessivamente il 45 % della produzione comunitaria totale. Queste società costituiscono l'«industria comunitaria» ai sensi degli articoli 4, paragrafo 1, e 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

2. Osservazioni generali

(28) Dato che il periodo dell'inchiesta copre solo 9 mesi, le risultanze relative al periodo dell'inchiesta sono state estrapolate a 12 mesi per consentire un confronto su base annuale (in appresso «periodo dell'inchiesta 12»).

3. Consumo nella Comunità

(29) Per stabilire il consumo apparente di barre di acciaio inossidabile nella Comunità nel periodo gennaio 1994-giugno 1997, ci si è basati sulla produzione totale nella Comunità, maggiorata delle importazioni totali meno le esportazioni totali. A tal fine, la Commissione ha utilizzato i dati forniti dall'industria comunitaria, dagli altri produttori presente nella Comunità e dall'Eurofer nonché i dati Eurostat.

(30) Tra il 1994 e il giugno 1997, il consumo totale nella Comunità è stato pari a 117 039 t nel 1994, a 146 025 t nel 1995, a 113 448 t nel 1996 e a 148 457 t nel periodo dell'inchiesta 12.

4. Volumi delle importazioni e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping

(31) L'andamento delle importazioni indiane è stato il seguente: 7 597 t nel 1994, 11 170 t nel 1995, 10 329 t nel 1996 e 8 311 t nel periodo dell'inchiesta 12, per un aumento globale di 2 732 t (36 %) tra il 1994 e il 1996.

(32) La quota di mercato indiana (dati Eurostat) è aumentata costantemente passando dal 6,5 % nel 1994 al 7,6 % nel 1995 e al 9,1 % nel 1996, il che corrisponde a un incremento del 40 % tra il 1994 e il 1996. Nel periodo dell'inchiesta, la quota di mercato è diminuita, ma si è comunque mantenuta ad un livello considerevole (5,6 %).

5. Prezzi delle importazioni in dumping dall'India e sottoquotazioni

(33) Il base ai dati Eurostat si è stabilito che, tra il 1994 e il periodo dell'inchiesta, le importazioni dall'India sono state effettuate a prezzi inferiori a quelli dell'industria comunitaria. Quest'analisi è stata confermata nei particolari per il periodo dell'inchiesta.

(34) In particolare, per stabilire se i prezzi degli esportatori indiani che hanno collaborato fossero inferiori ai prezzi di vendita dell'industria comunitaria si è proceduto a un'analisi approfondita delle vendite effettuate da ciascuno di essi nel periodo dell'inchiesta. A tal fine, si è confrontata, per ogni tipo di prodotto, la media ponderata dei loro prezzi all'esportazione con la media ponderata dei prezzi all'esportazione applicati dall'industria comunitaria alle parti non collegate. I prezzi delle esportazioni effettuate attraverso società collegate sono stati debitamente adeguati per tener conto dei costi sostenuti tra l'importazione e le vendite al primo cliente indipendente. Ai fini del confronto, i prodotti sono stati riuniti in tipi di prodotti a seconda del tipo di acciaio, della forma, del diametro e della tolleranza.

(35) All'occorrenza, i prezzi delle esportazioni indiane sono stati adeguati in funzione dei costi di trasporto e di movimentazione per arrivare al prezzo franco frontiera comunitaria, dazio corrisposto.

(36) I prezzi di vendita dei produttori sono stati adeguati in funzione dei diversi stadi commerciali poiché si è riscontrato che i produttori indiani vendevano solo agli operatori commerciali, mentre l'industria comunitaria vendeva sia agli operatori commerciali che agli utilizzatori, con notevoli sconti ai primi. L'adeguamento è consistito nel ridurre i prezzi di vendita dell'industria comunitaria agli utilizzatori finali in funzione degli sconti concessi. Inoltre, i prezzi di vendita dell'industria comunitaria sono stati adeguati, all'occorrenza, per tener conto dei costi di trasporto.

(37) I produttori esportatori indiani hanno chiesto un adeguamento adducendo differenze qualitative, ma la richiesta è stata respinta perché la composizione chimica del prodotto è disciplinata dalle norme internazionali. Inoltre, non è stato possibile procedere ad una verifica accurata della richiesta a causa della sua formulazione generica (i produttori indiani non hanno fornito informazioni specifiche sulle loro società).

(38) Analogamente, si sono dovute respingere le richieste di adeguamento indiane relative 1) ai tempi diversi che intercorrono tra l'ordinazione e la consegna e 2) ai diversi meccanismi di fissazione dei prezzi (i produttori indiani vendono a prezzi fissi mentre i produttori comunitari utilizzano un prezzo di base a cui aggiungono il cosiddetto «extra di lega» per il nichel, il cromo e il molibdeno) poiché è stato dimostrato che tali differenze non incidevano sulla comparabilità dei prezzi.

(39) Si è dovuta respingere anche una richiesta di adeguamento per le differenze tra i termini di pagamento applicati da due produttori esportatori indiani, i quali hanno dichiarato che, contrariamente all'industria comunitaria, essi richiedevano il pagamento circa 30 giorni prima della consegna delle merci. Quest'affermazione, però, è smentita dalle conclusioni della Commissione, la quale ha stabilito che i produttori indiani in questione richiedono il pagamento dopo 60 giorni dalla data di spedizione. Dato che, in media, il trasporto dall'India nella Comunità non richiede più di 30 giorni, i produttori indiani non hanno ricevuto il pagamento prima della consegna ma dopo, come si è accertato anche per l'industria comunitaria.

(40) Infine, i produttori indiani hanno chiesto che, nel calcolare la sottoquotazione e il prezzo necessario per eliminare il pregiudizio (cfr. considerando 75), si tenesse conto del fatto che l'India è esentata dal dazio doganale del 4,2 % sul prodotto in questione nell'ambito del regime SPG. Secondo questi produttori, i prezzi delle esportazioni indiane dovrebbero essere maggiorati del 4,2 % «come se» le importazioni dall'India non beneficiassero del sistema SPG. L'argomentazione non è stata accettata, perché il calcolo della sottoquotazione si basa sui prezzi effettivi pagati sul mercato, e quindi non si possono prendere in considerazione dazi ipotetici. Secondo la legislazione vigente, in particolare l'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3281/94, la concessione del trattamento SPG non impedisce di prendere misure per controbilanciare il dumping causa del pregiudizio.

(41) Dal confronto tra la media ponderata dei prezzi all'esportazione, debitamente adeguata, e la media ponderata dei prezzi di vendita dell'industria comunitaria è risultato che i prezzi dei produttori esportatori indiani sono inferiori ai prezzi di vendita dei produttori comunitari delle seguenti percentuali:

>SPAZIO PER TABELLA>

(42) Per i motivi di cui al considerando 24, si è deciso di stabilire un unico margine di sottoquotazione per i produttori esportatori indiani Bhansali Brightbars e Bhansali Ferromet in base alla media ponderata dei margini di sottoquotazione accertati per le due società.

(43) Nel corso dell'inchiesta, alcuni produttori indiani hanno obiettato che in questo caso non aveva senso calcolare i margini di dumping a causa delle conclusioni raggiunte in una recente decisione della Commissione in materia di concorrenza (caso IV/35.814 - Extra di lega) (5).

La decisione suddetta ha stabilito che i produttori comunitari di prodotti piatti di acciaio inossidabile avevano modificato «in maniera concordata i valori di riferimento della formula di calcolo dell'extra di lega, pratica che ha avuto per oggetto ed effetto di limitare e falsare il gioco normale della concorrenza sul mercato comune».

Va osservato, tuttavia, che la decisione non riguarda il prodotto oggetto dell'inchiesta antidumping. Le barre di acciaio inossidabile rientrano infatti fra i prodotti lunghi di acciaio inossidabile e non fra i prodotti piatti di acciaio inossidabile, contemplati dalla suddetta decisione della Commissione.

Pur confermando questa distinzione, le società indiane hanno dichiarato che esisteva una pratica concordata anche per le barre di acciaio inossidabile. Due di queste società hanno presentato formale denuncia ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 17 del Consiglio (6). A questo stadio, tuttavia, non sono state presentate né messe a disposizione della Commissione prove inoppugnabili per dimostrare che i produttori di barre di acciaio inossidabile avevano instaurato, in modo concordato, un meccanismo di fissazione dei prezzi di questi prodotti. A tale riguardo, è importante sottolineare che i produttori di prodotti piatti di acciaio inossidabile sono sostanzialmente diversi dai produttori di barre di acciaio inossidabile.

Va osservato altresì che dal confronto dei prezzi di vendita dell'industria comunitaria risulta che, nello stesso periodo, si sono avute notevoli variazioni dei prezzi di tipi di prodotti identici venduti a categorie paragonabili di clienti. Inoltre, si è constatato che i prezzi di vendita variavano a seconda dei periodi (con una tendenza al ribasso dal 1995 in poi), dando luogo a diversi livelli di redditività tra un periodo e l'altro per i produttori che costituiscono l'industria comunitaria. La Commissione, pertanto, ha concluso che, contrariamente a quanto affermato dai produttori indiani, a questo stadio dell'inchiesta non vi erano elementi tali da rendere privo di senso il calcolo della sottoquotazione.

6. Situazione dell'industria comunitaria

6.1. Volume di produzione, capacità e utilizzazione degli impianti

(44) Fra il 1994 e il giugno 1997, la produzione totale dell'industria comunitaria è stata pari a 60 800 t nel 1994, a 65 459 t nel 1995, a 53 070 t nel 1996 e a 66 640 t nel periodo dell'inchiesta 12.

(45) Si è concluso che negli ultimi anni la produzione totale dell'industria comunitaria aveva subito fluttuazioni provocate dai mutamenti della domanda e dalle importazioni a basso prezzo dall'India. Dopo gli ottimi risultati registrati nel 1995 dall'industria comunitaria in termini di produzione grazie all'altissima domanda, nel 1996 il livello di produzione è calato in misura considerevole, sia perché il consumo comunitario è diminuito sia perché i produttori esportatori indiani hanno venduto i loro prodotti a prezzi bassissimi, inferiori ai prezzi di vendita dell'industria comunitaria. Nel periodo dell'inchiesta la produzione dell'industria comunitaria è nuovamente aumentata, grazie alla ripresa della domanda, ma i prezzi di vendita sono ulteriormente scesi.

(46) Per quanto riguarda la capacità e l'utilizzazione degli impianti, dato che l'industria comunitaria utilizza gli stessi macchinari anche per fabbricare altri prodotti è difficile valutare con precisione la capacità e il tasso di utilizzazione degli impianti per il prodotto in questione. Si è pertanto ritenuto opportuno non trarre conclusioni sulla base di questi due fattori.

6.2. Volume delle vendite

(47) Il volume delle vendite dell'industria comunitaria alle parti non collegate della Comunità è stato di 31 659 t nel 1994, di 33 264 t nel 1995, di 22 988 t nel 1996, di 21 081 t nel periodo dell'inchiesta e di 28 108 t nel periodo dell'inchiesta 12, mentre il volume delle vendite alle parti collegate è stato pari a 12 977 t nel 1994, a 13 675 nel 1995, a 11 930 t nel 1996, a 13 092 t nel periodo dell'inchiesta e a 17 456 t nel periodo dell'inchiesta 12.

(48) Si è concluso che il volume delle vendite alle parti non collegate nella Comunità e il volume combinato delle vendite alle parti non collegate e collegate nella Comunità avevano avuto un andamento analogo a quello del volume di produzione. Negli ultimi anni, i volumi delle vendite hanno subito fluttuazioni, con un crollo nel 1996. Solo dopo le forti riduzioni di prezzo verificatesi nel periodo dell'inchiesta si è potuta invertire la tendenza, raggiungendo un volume di vendite superiore a quello del 1996.

(49) Ciò significa che, tra il 1994 e il periodo dell'inchiesta 12, si è perso oltre l'11 % del volume delle vendite alle parti collegate. A tale riguardo, si è osservato altresì che l'industria comunitaria non ha potuto trarre vantaggio dalla crescita globale sul mercato.

6.3. Quota di mercato

(50) Al notevole incremento della quota di mercato delle importazioni indiane verificatosi tra il 1994 e il 1996 (vedi più sopra) ha fatto riscontro un'evoluzione negativa della quota di mercato dell'industria comunitaria. La quota dell'industria comunitaria per le vendite alle parti collegate e non collegate è stata pari al 38,1 % del mercato nel 1994, al 32,1 % nel 1995 e al 30,8 % nel 1996 (- 19,2 %), raggiungendo il livello più basso nel periodo dell'inchiesta con il 30,7 %.

(51) Per quanto riguarda le sole vendite alle parti non collegate, si è stabilito che la quota di mercato era considerevolmente diminuita, passando dal 27,0 % nel 1994 al 22,8 % nel 1995 e al 20,1 % nel 1996 (- 25,6 %), raggiungendo il livello più basso nel periodo dell'inchiesta con il 18,9 %.

6.4. Prezzi di vendita

(52) I prezzi di vendita dell'industria comunitaria hanno iniziato a diminuire sin dal 1995. Per evitare di perdere altre quote di mercato, l'industria comunitaria ha abbassato i prezzi del 21 % a decorrere dallo stesso anno. I prezzi di vendita, espressi in forma indicizzata, sono calati da 134 nel 1995 a 126 nel 1996 e a 106 nel periodo dell'inchiesta (l'indice 100 corrisponde al 1994).

6.5. Redditività

(53) Per quanto riguarda la redditività, l'inchiesta ha dimostrato che tutti i produttori che costituiscono l'industria comunitaria, tranne uno, si trovavano nel 1994 in una situazione finanziaria migliore rispetto al periodo dell'inchiesta. I margini di utile di tutte le società sono considerevolmente diminuiti, soprattutto tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta, durante il quale una società ha registrato perdite piuttosto ingenti. Nel periodo dell'inchiesta, la media ponderata dei margini di utile è stata insufficiente per tutti i produttori tranne uno a causa della riduzione dei prezzi di vendita.

L'andamento dell'indice del margine di utile è stato il seguente: 100 nel 1994, 312 nel 1995, 151 nel 1996 e 73 nel periodo dell'inchiesta.

6.6. Occupazione e scorte

(54) Per quanto riguarda l'occupazione, la forza lavoro dell'industria comunitaria è rimasta più o meno stabile (da 602 nel 1994 a 592 nel periodo dell'inchiesta). In alcuni casi, si è potuta evitare la cassa integrazione solo riducendo l'orario di lavoro.

(55) Tra il 1994 e il periodo dell'inchiesta, le scorte sono aumentate di oltre 3 000 tonnellate; alla fine del periodo dell'inchiesta, erano pari a 10 923 tonnellate.

7. Conclusioni

(56) Da quanto precede, si desume che l'industria comunitaria subisce attualmente un grave pregiudizio, causato principalmente dalle notevoli sottoquotazioni praticate dai produttori esportatori indiani, dalla conseguente depressione dei prezzi di vendita dell'industria comunitaria, dalla redditività insufficiente, dal notevole aumento della quota di mercato dei produttori esportatori indiani nel periodo 1994-1996 e dalla corrispondente perdita di quota di mercato dell'industria comunitaria, dal calo dei volumi delle vendite e dall'aumento delle scorte.

E. NESSO DI CAUSALITÀ

1. Effetto delle importazioni in dumping

(57) Il rapido aumento della quota di mercato delle importazioni indiane (40 % tra il 1994 e il 1996) e le forti sottoquotazioni rilevate (fino al 16,3 %) sono coincisi con il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria, in particolare la perdita della quota di mercato, la depressione dei prezzi e la redditività insufficiente.

(58) Di fronte alle importazioni in dumping originarie dell'India, l'industria comunitaria aveva due alternative (dopo i buoni risultati del 1995): mantenere invariati i prezzi o allinearsi ai prezzi di dumping, con ripercussioni negative sulla redditività. Nel 1996, alcuni produttori comunitari hanno cercato di mantenere i prezzi di vendita ad un livello alto, mentre altri li hanno ribassati. Entrambe le strategie hanno avuto un impatto negativo sulla redditività, direttamente (prezzi più bassi) o indirettamente (calo del volume delle vendite con un conseguente aumento delle spese generali per tonnellata venduta). Nel periodo dell'inchiesta, tutti i produttori comunitari hanno ribassato ulteriormente i prezzi di vendita, con un nuovo impatto negativo sulla redditività. Ciò dimostra in modo inconfutabile la sensibilità del mercato in termini di prezzi e la notevole incidenza della sottoquotazione praticata dai produttori esportatori indiani.

(59) Alcuni produttori esportatori indiani hanno dichiarato di non aver causato un grave pregiudizio poiché avevano venduto solo a un numero limitato di operatori commerciali, mentre i produttori comunitari hanno venduto anche a utilizzatori e operatori commerciali che non erano clienti dei produttori indiani. Ciò limiterebbe la concorrenza tra i prodotti indiani e comunitari (35 % del mercato comunitario totale). Quest'argomentazione, però, viene smentita dalla trasparenza del mercato, che reagisce tempestivamente ai cambiamenti di prezzo, e dal fatto che i produttori indiani possono vendere ad altri acquirenti della Comunità.

2. Altri fattori

(60) La Commissione ha esaminato altresì se il pregiudizio subito dall'industria comunitaria potesse essere stato causato da altri fattori, quali lo sviluppo globale del mercato, l'atteggiamento della stessa industria comunitaria e le importazioni da altri paesi.

(61) Alcuni produttori indiani hanno dichiarato che l'industria comunitaria denunziante era inefficiente sottolineando, in particolare, il basso tasso di utilizzazione degli impianti. Comunque sia, come si è già detto, non si è ritenuto opportuno considerare il tasso di utilizzazione degli impianti un fattore determinante di pregiudizio. In ogni caso, qualsiasi diminuzione dell'utilizzazione degli impianti coinciderebbe con un notevole calo delle vendite dell'industria comunitaria e con un aumento delle importazioni in dumping.

(62) Nel corso dell'inchiesta, ci si è chiesti anche se la situazione dei produttori della Comunità che non fanno parte dell'industria comunitaria definita al considerando 27 fosse diversa dalla situazione dell'industria comunitaria. In mancanza di informazioni verificabili, e considerata la trasparenza del mercato comunitario delle barre di acciaio inossidabile, soprattutto per quanto riguarda i prezzi, si conclude che gli altri produttori stabiliti nella Comunità hanno seguito probabilmente una tendenza analoga a quella dei produttori che hanno collaborato.

(63) Inoltre, si è stabilito che le importazioni da altri paesi non avevano avuto un'incidenza determinante sull'industria comunitaria, in quanto erano state effettuate in quantitativi minimi e/o a prezzi più elevati. Solo i prezzi delle importazioni russe risultano, in media, inferiori a quelli dell'India, ma i quantitativi importati nel periodo dell'inchiesta rappresentano solo l'1,2 % del mercato comunitario.

(64) Infine, i produttori indiani hanno obiettato che negli ultimi anni i prezzi delle barre laminate a caldo, principale materia prima per la produzione di barre di acciaio inossidabile, non hanno registrato la tendenza al ribasso delle barre di acciaio inossidabile, mettendo in difficoltà i produttori non integrati che si sono visti costretti ad acquistare le materie prime a un prezzo più elevato. I problemi dei produttori non integrati, pertanto, non possono essere attribuiti alle importazioni indiane. A questo stadio, quindi, non si è potuto tenere conto dell'argomentazione, non sufficientemente documentata.

3. Conclusione

(65) Vista la concomitanza tra il livello di sottoquotazione, il ribasso del prezzo di vendita dell'industria comunitaria e la sua insufficiente redditività, la notevole quota di mercato conquistata dalle importazioni indiane nel periodo 1994-1996 (una tendenza che è stato possibile invertire solo dopo il ribasso dei prezzi dell'industria comunitaria) e la quota di mercato corrispondente persa dall'industria comunitaria, si è concluso che le importazioni in dumping dall'India, considerate isolatamente, avevano causato un grave pregiudizio all'industria comunitaria.

F. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(66) In conformità dell'articolo 21 del regolamento di base, per decidere se l'adozione di misure antidumping fosse contraria all'interesse della Comunità considerata globalmente, la Commissione ha valutato l'impatto che avrebbero l'applicazione e la non applicazione delle misure sui diversi interessi in causa.

(67) Non si possono applicare misure se le istituzioni comunitarie concludono chiaramente, in base a tutte le informazioni fornite, che non è nell'interesse della Comunità applicarle.

(68) Per analizzare a fondo la questione, si sono inviati questionari a 59 utilizzatori di barre di acciaio inossidabile, ma senza ricevere risposte documentate. Ciò significa che, probabilmente, l'esito dell'inchiesta non avrebbe un impatto significativo sugli utilizzatori, perché le barre di acciaio inossidabile non incidono in misura rilevante sui loro costi o perché la loro produzione a valle di barre di acciaio inossidabile rappresenta solo una proporzione limitata della produzione totale. Si è comunque osservato che, dato il gran numero di concorrenti sia all'interno che all'esterno della Comunità, gli eventuali aumenti di prezzo risultanti dalle misure antidumping sarebbero contenuti.

(69) Ci si è messi in contatto anche con quattordici fornitori di materie prime ai produttori comunitari di barre di acciaio inossidabile. Dalle loro risposte si evince che il ripristino di condizioni commerciali leali comporterebbe vantaggi per questa industria fornitrice in termini di produzione, vendite, occupazione e redditività.

(70) Infine, è stato dichiarato che non sarebbe nell'interesse della Comunità imporre misure che tengano conto, nel calcolo dell'extra di lega, delle pratiche suddette. A tale riguardo, si rimanda ai commenti di cui sopra. Si è tenuto conto anche del fatto che gli utilizzatori non hanno risposto al questionario della Commissione, dichiarando che i prezzi d'acquisto delle barre di acciaio inossidabile applicati all'industria comunitaria erano indebitamente elevati.

(71) In sintesi, non esistono elementi tali da dimostrare che non è nell'interesse della Comunità imporre misure.

G. DIRITTO PROVVISORIO

(72) Basandosi sulle conclusioni relative al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse della Comunità, la Commissione ritiene necessario adottare misure antidumping provvisorie.

(73) Per stabilire il livello di dette misure, la Commissione ha tenuto conto dei margini di dumping rilevati e dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

(74) A tal fine, la Commissione ha ritenuto che i prezzi delle importazioni in dumping dovessero essere portati a un livello non pregiudizievole. Per stabilire il necessario aumento dei prezzi ci si è basati sul confronto tra la media ponderata dei prezzi all'importazione utilizzata per determinare la sottoquotazione (cfr. considerando 34 e seguenti) e la media ponderata dei costi di produzione dell'industria comunitaria, oltre a un congruo utile sulle vendite del prodotto in questione. A tal fine, si è utilizzato un margine di utile del 5 % sul fatturato, che la Commissione ha giudicato sufficiente data la natura del prodotto.

(75) Dal confronto sono risultati i seguenti margini di pregiudizio (espressi in relazione al prezzo franco frontiera comunitaria):

>SPAZIO PER TABELLA>

(76) Si è deciso di stabilire un unico margine di pregiudizio, basato sulla media ponderata dei margini riscontrati per entrambe le società, per i produttori indiani Bhansali Brightbars e Bhansali Ferromet.

(77) Il margine di pregiudizio per il nuovo esportatore Sindia Steels Ltd è stato calcolato, in mancanza di dati paragonabili, utilizzando la media ponderata dei margini di dumping delle società indiane che hanno collaborato. Il margine di pregiudizio risultante è del 22 %.

(78) In conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, l'aliquota del dazio dovrebbe corrispondere al margine di dumping, a meno che il margine di pregiudizio non sia inferiore. Ai produttori che hanno collaborato si applicano pertanto le seguenti aliquote del dazio:

>SPAZIO PER TABELLA>

L'aliquota del dazio applicato alla Sindia Steels Ltd dovrebbe essere del 15,5 %.

(79) Per evitare di ricompensare la mancata collaborazione, si è ritenuto opportuno fissare l'aliquota del dazio per le società che non hanno collaborato al livello dell'aliquota più elevata del dazio, vale a dire il 17,7 %.

H. DISPOSIZIONE FINALE

(80) A fini di buona gestione, è necessario fissare un periodo entro il quale le parti interessate che si erano manifestate entro il termine specificato nell'avviso di apertura possano presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. Inoltre, va precisato che tutte le risultanze elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate ai fini dell'adozione di eventuali dazi definitivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di barre di acciaio inossidabile semplicemente ottenute o rifinite a freddo, contenenti in peso 2,5 % o più di nichel, di sezione circolare e di altre sezioni trasversali, di cui ai codici NC 7222 20 11, 7222 20 21, 7222 20 31 e 7222 20 81, originarie dell'India.

2. Le aliquote del dazio applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono le seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

3. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

4. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia, pari all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

Fatto salvo l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate che si erano manifestate entro il termine specificato nell'avviso di apertura possono presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

L'articolo 1 del presente regolamento si applica per sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 1998.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

(1) GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

(2) GU L 128 del 30. 4. 1998, pag. 18.

(3) GU C 264 del 30. 8. 1997, pag. 2.

(4) GU C 328 del 30. 10. 1997, pag. 16.

(5) Decisione della Commissione del 21 gennaio 1998 (GU L 100 dell'1. 4. 1998, pag. 55).

(6) GU 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.