Regolamento (CE) n. 1068/98 della Commissione del 26 maggio 1998 che fissa i limiti di intervento per i cavolfiori, le pesche, le nettarine, i limoni e l'uva da tavola per la campagna 1998/99
Gazzetta ufficiale n. L 153 del 27/05/1998 pag. 0009 - 0010
REGOLAMENTO (CE) N. 1068/98 DELLA COMMISSIONE del 26 maggio 1998 che fissa i limiti di intervento per i cavolfiori, le pesche, le nettarine, i limoni e l'uva da tavola per la campagna 1998/99 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato dal regolamento (CE) n. 2520/97 della Commissione (2), in particolare l'articolo 27, paragrafi 1 e 2, considerando che l'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 prevede la fissazione di un limite d'intervento qualora il mercato di un prodotto ivi elencato all'allegato II manifesti o rischi di manifestare squilibri che determinano o possono determinare un volume eccessivo di ritiri; che una simile situazione rischierebbe di creare difficoltà finanziarie per la Comunità; considerando che per taluni prodotti ricorrono i requisiti di cui all'articolo 27 succitato e che è quindi necessario fissare limiti di intervento per i cavolfiori, le pesche, le nettarine, le uve da tavola e i limoni; considerando che per ciascun prodotto è opportuno fissare il limite di intervento in funzione di una percentuale della produzione media destinata al consumo allo stato fresco con riferimento alle ultime cinque campagne per le quali sono disponibili i dati; che è altresì necessario stabilire per ciascun prodotto il periodo di cui tener conto per valutare il superamento del limite d'intervento; considerando che, in applicazione dell'articolo 27 succitato, il superamento del limite di intervento comporta una riduzione dell'indennità comunitaria di ritiro nel corso della campagna successiva a quella del superamento; che è opportuno stabilire le conseguenze del superamento per ciascuno dei prodotti suddetti e fissare una riduzione proporzionale all'entità del superamento, limitata ad una determinata percentuale; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per la campagna 1998/99 sono fissati i seguenti limiti di intervento: >SPAZIO PER TABELLA> Articolo 2 Per i prodotti sottoelencati, il superamento del limite di intervento è valutato in base ai ritiri effettuati nel corso dei seguenti periodi: - per i cavolfiori: dal 1° marzo 1998 al 28 febbraio 1999, - per le pesche e le nettarine: dal 1° marzo 1998 al 28 febbraio 1999, - per le uve da tavola: dal 1° marzo 1998 al 28 febbraio 1999, - per i limoni: dal 1° aprile 1998 al 31 marzo 1999. Articolo 3 Se per uno dei prodotti elencati all'articolo 1 il quantitativo oggetto di ritiri nel corso del periodo indicato all'articolo 2 supera il limite fissato all'articolo 1, l'indennità comunitaria di ritiro, fissata in applicazione dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 2200/96, viene ridotta, nel corso della campagna di commercializzazione successiva, proporzionalmente all'entità del superamento rispetto alla produzione sulla cui base è stato calcolato il limite. La riduzione dell'indennità comunitaria di ritiro non può tuttavia essere superiore al 30 %. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1. (2) GU L 346 del 17. 12. 1997, pag. 41.