31998R0963

Regolamento (CE) n. 963/98 della Commissione del 7 maggio 1998 recante norme di commercializzazione per i cavolfiori e i carciofi

Gazzetta ufficiale n. L 135 del 08/05/1998 pag. 0018 - 0025


REGOLAMENTO (CE) N. 963/98 DELLA COMMISSIONE del 7 maggio 1998 recante norme di commercializzazione per i cavolfiori e i carciofi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato dal regolamento (CE) n. 2520/97 della Commissione (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che i cavolfiori e i carciofi figurano nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2200/96 tra i prodotti per i quali è necessario adottare norme di commercializzazione; che il regolamento n. 23 del Consiglio, del 4 aprile 1962, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 888/97 della Commissione (4), ha fissato nell'allegato II/1 alcune norme comuni di qualità per i cavolfiori; che il regolamento n. 58 della Commissione, del 15 giugno 1962, relativo alla determinazione di norme comuni di qualità per alcuni prodotti dell'allegato IB del regolamento n. 23 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 888/97, ha fissato nell'allegato I/6 alcune norme comuni di qualità per i carciofi; che tali norme non rispondono più alle esigenze del mercato;

considerando che è quindi necessario procedere ad una rifusione del testo di tali disposizioni, abrogando il regolamento n. 23 e l'allegato I/6 del regolamento n. 58 e tenendo conto, per ragioni di trasparenza sul mercato mondiale, delle norme raccomandate per i prodotti in causa dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite;

considerando che l'applicazione di tali norme è intesa ad eliminare dal mercato i prodotti di qualità insoddisfacente, ad orientare la produzione per renderla rispondente alle esigenze dei consumatori e ad agevolare le relazioni commerciali in base ad una concorrenza leale, contribuendo al miglioramento della redditività della produzione;

considerando che le norme si applicano in tutte le fasi della commercializzazione; che il trasporto a lunga distanza, il magazzinaggio di una certa durata e le manipolazioni cui sono sottoposti i prodotti possono provocare alterazioni dovute all'evoluzione biologica o alla deperibilità; che occorre tener conto di tali alterazioni all'atto dell'applicazione delle norme nelle fasi di commercializzazione successive a quelle della spedizione; che per i prodotti della categoria «Extra», che sono sottoposti ad operazioni di cernita e di condizionamento particolarmente accurate, si deve prendere in considerazione soltanto la diminuzione dello stato di freschezza e di turgore;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le norme di commercializzazione per i cavolfiori, di cui al codice NC 0704 10, e i carciofi, di cui al codice NC 0709 10 00, sono stabilite rispettivamente negli allegati I e II.

2. Le norme si applicano in tutte le fasi della commercializzazione, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2200/96.

Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione, i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma:

- una lieve diminuzione dello stato di freschezza e di turgore;

- per i prodotti classificati in categorie diverse dalla categoria «Extra», lievi alterazioni dovute alla loro evoluzione e alla loro deperibilità.

Articolo 2

Il regolamento n. 23 e l'allegato I/6 del regolamento n. 58 sono abrogati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.

(2) GU L 346 del 17. 12. 1997, pag. 41.

(3) GU 30 del 20. 4. 1962, pag. 965/62.

(4) GU L 126 del 17. 5. 1997, pag. 11.

(5) GU 56 del 7. 7. 1962, pag. 1606/62.

ALLEGATO I

NORMA PER I CAVOLFIORI

I. DEFINIZIONE DEI PRODOTTI

La presente norma si applica ai cavolfiori delle varietà (cultivar) derivanti dalla specie Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis destinati ad essere consegnati al consumatore allo stato fresco, ad esclusione dei cavolfiori destinati alla trasformazione industriale.

II. CARATTERISTICHE QUALITATIVE

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche che i cavolfiori devono presentare dopo condizionamento e imballaggio.

A. Caratteristiche minime

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni particolari previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, le infiorescenze (teste) devono essere:

- intere;

- sane; sono esclusi i prodotti colpiti da marciume o da alterazioni tali da renderli impropri al consumo;

- pulite, praticamente prive di sostanze estranee visibili;

- di aspetto fresco;

- praticamente esenti da parassiti;

- praticamente esenti da danni provocati da attacchi di parassiti;

- prive di umidità esterna anormale;

- prive di odore e/o sapore estranei.

Lo sviluppo e lo stato dei cavolfiori devono essere tali da consentire:

- il trasporto e le operazioni connesse;

- l'arrivo in condizioni soddisfacenti al luogo di destinazione.

B. Classificazione

I cavolfiori sono classificati nelle tre categorie seguenti:

i) Categoria «Extra»

I cavolfiori classificati in questa categoria devono essere di qualità superiore. Essi devono presentare la forma, lo sviluppo e la colorazione tipici della varietà.

Le infiorescenze (teste) devono essere:

- ben formate, resistenti, compatte;

- di grana molto serrata;

- di colore uniformemente bianco o leggermente paglierino (1);

- esenti da qualsiasi difetto, ad eccezione di lievissime alterazioni dell'epidermide, purché queste non pregiudichino l'aspetto generale e le caratteristiche essenziali di qualità, di conservazione e di presentazione del prodotto.

Inoltre, se i cavolfiori sono presentati «con foglie» o «coronati», le foglie devono avere un aspetto fresco.

ii) Categoria I

I cavolfiori di questa categoria devono essere di buona qualità. Essi devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà.

Le infiorescenze (teste) devono essere:

- resistenti;

- di grana serrata;

- di colore da bianco a bianco avorio o paglierino (2);

- prive di difetti quali macchie, escrescenza di foglie fra i corimbi, tracce di gelo, ammaccature.

Le infiorescenze (teste) possono presentare i seguenti lievi difetti, purché essi non pregiudichino l'aspetto generale, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio del prodotto:

- un lieve difetto di forma o di sviluppo;

- un lieve difetto di colorazione;

- una leggerissima peluria.

Inoltre, se i cavolfiori sono presentati «con foglie» o «coronati», le foglie devono avere un aspetto fresco.

iii) Categoria II

Questa categoria comprende i cavolfiori che non possono essere classificati nelle categorie superiori ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

Le infiorescenze (teste) possono essere:

- leggermente deformate;

- di grana non del tutto serrata;

- di colorazione giallastra (3).

Esse possono presentare:

- piccole macchie di sole;

- al massimo cinque foglioline di color verde pallido in escrescenza;

- una lieve peluria (ad esclusione di ogni peluria umida e grassa al tatto).

Esse possono altresì presentare due dei difetti seguenti, purché questi non pregiudichino le caratteristiche essenziali di qualità, di conservazione e di presentazione del prodotto:

- lievi tracce di attacco di parassiti o di malattia;

- lievi danni superficiali da gelo;

- leggere ammaccature.

III. DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA CALIBRAZIONE

Il calibro è determinato dal diametro massimo della sezione equatoriale. Il diametro minimo è fissato a 11 cm e la differenza fra il calibro massimo e minimo delle infiorescenze (teste) contenute in uno stesso imballaggio non può superare i 4 cm.

IV. DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE TOLLERANZE

Sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro nello stesso imballaggio per i prodotti non rispondenti ai requisiti della categoria indicata.

A. Tolleranze di qualità

i) Categoria «Extra»

È tollerato un 5 % di cavolfiori non rispondenti alle caratteristiche della categoria ma conformi a quelle della categoria I o eccezionalmente rientranti nelle tolleranze di tale categoria.

ii) Categoria I

È tollerato un 10 % di cavolfiori non rispondenti alle caratteristiche della categoria ma conformi a quelle della categoria II o eccezionalmente rientranti nelle tolleranze di tale categoria.

iii) Categoria II

È tollerato un 10 % di cavolfiori non rispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime, ad esclusione dei prodotti colpiti da marciume o affetti da qualunque altra alterazione che li renda inadatti al consumo.

B. Tolleranze di calibro

Per tutte le categorie: è tollerato un 10 % di cavolfiori non conformi alle disposizioni riguardanti la calibrazione o il calibro indicato, ma corrispondenti al calibro immediatamente superiore o inferiore a quello menzionato sull'imballaggio, con un diametro di almeno 10 cm per le infiorescenze (teste) classificate nel calibro minimo previsto.

V. DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PRESENTAZIONE

A. Omogeneità

Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e comprendere esclusivamente cavolfiori della stessa origine, dello stesso tipo commerciale, della stessa qualità e dello stesso calibro. In un medesimo imballaggio, le infiorescenze (teste) della categoria «Extra» devono essere inoltre di colore uniforme.

La parte apparente del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

B. Condizionamento

I cavolfiori devono essere condizionati in maniera da assicurare una protezione adeguata del prodotto.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e di natura tale da non provocare alterazioni esterne o interne dei prodotti. L'impiego di materiali, in particolare di carte o marchi, recanti indicazioni commerciali è autorizzato a condizione che la stampa o l'etichettatura siano realizzate mediante inchiostro o colla non tossici.

Gli imballaggi devono essere privi di qualunque corpo estraneo.

C. Presentazione

I cavolfiori possono essere presentati nei tre modi seguenti:

i) «con foglie»: cavolfiori rivestiti di foglie sane e verdi in numero e lunghezza sufficienti per coprire e proteggere interamente l'infiorescenza (testa). Il torsolo deve essere tagliato leggermente al di sotto delle foglie di protezione;

ii) «defogliati»: cavolfiori privi di tutte le foglie e della parte non commestibile del torsolo. Sono ammesse al massimo cinque foglioline tenere, di colore verde pallido, intere e aderenti all'infiorescenza (testa);

iii) «coronati»: cavolfiori ancora rivestiti di un numero di foglie sufficiente a proteggere l'infiorescenza (testa). Le foglie devono essere verdi e sane, recise al massimo 3 cm sopra la superficie dell'infiorescenza (testa). Il torsolo deve essere tagliato leggermente al di sotto delle foglie di protezione.

VI. DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE INDICAZIONI ESTERNE

Ciascun imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati sullo stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni in appresso riportate.

A. Identificazione

Imballatore e/o speditore: nome e indirizzo o simbolo di identificazione rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale. Tuttavia, in caso di utilizzazione di un codice (identificazione simbolica), è necessario indicare accanto al codice (identificazione simbolica) la dicitura «imballatore e/o speditore» (o un'abbreviazione equivalente).

B. Natura del prodotto

- «Cavolfiori», se il contenuto non è visibile dall'esterno.

- Denominazione del tipo commerciale, per i cavolfiori di colore violetto/porpora o verde.

C. Origine del prodotto

- Paese di origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

D. Caratteristiche commerciali

- Categoria.

- Calibro, espresso con i diametri minimo e massimo, o numero di pezzi.

E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

(1) La commercializzazione dei cavolfiori delle varietà di colore marcatamente violetto/porpora o verde è tuttavia ammessa, a condizione che essi presentino le caratteristiche previste per la categoria considerata.

(2) La commercializzazione dei cavolfiori delle varietà di colore marcatamente violetto/porpora o verde è tuttavia ammessa, a condizione che essi presentino le caratteristiche previste per la categoria considerata.

ALLEGATO II

NORMA PER I CARCIOFI

I. DEFINIZIONE DEI PRODOTTI

La presente norma si applica ai capolini dei carciofi delle varietà (cultivar) derivanti dalla specie Cynara scolymus L. destinati ad essere consegnati al consumatore allo stato fresco, ad esclusione dei carciofi destinati alla trasformazione industriale.

II. CARATTERISTICHE QUALITATIVE

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche che i carciofi devono presentare dopo condizionamento e imballaggio.

A. Caratteristiche minime

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni particolari previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, i carciofi devono essere:

- interi;

- sani; sono esclusi i prodotti colpiti da marciume o da alterazioni tali da renderli impropri al consumo;

- puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili;

- di aspetto fresco, in particolare senza alcun segno di avvizzimento;

- praticamente esenti da parassiti;

- praticamente esenti da danni provocati da attacchi di parassiti;

- privi di umidità esterna anormale;

- privi di odore e/o sapore estranei.

I peduncoli devono presentare un taglio netto ed essere di lunghezza non superiore a 10 cm. (Quest'ultima disposizione non si applica ai carciofi presentati «in bouquet», ossia costituiti da un certo numero di capolini attaccati al livello del penducolo, nonché ai carciofi della varietà «Spinoso»).

Lo sviluppo e lo stato dei carciofi devono essere tali da consentire:

- il trasporto e le operazioni connesse;

- l'arrivo in condizioni soddisfacenti al luogo di destinazione.

B. Classificazione

I carciofi sono classificati nelle tre categorie seguenti.

i) Categoria «Extra»

I carciofi classificati in questa categoria devono essere di qualità superiore. Essi devono presentare le caratteristiche della Varietà e/o del tipo commerciale. Le brattee centrali devono essere ben serrate in funzione delle caratteristiche della varietà.

Essi non devono presentare difetti, ad eccezione di lievissime alterazioni superficiali dell'epidermide delle brattee, purché esse non pregiudichino l'aspetto generale, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio del prodotto.

I fasci vascolari della parte inferiore non devono presentare un inizio di lignificazione.

ii) Categoria I

I carciofi di questa categoria devono essere di buona qualità. Essi devono presentare le caratteristiche della varietà e/o del tipo commerciale. Le brattee centrali devono essere ben serrate in funzione delle caratteristiche della varietà.

Sono ammessi i seguenti leggeri difetti, che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto generale, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio del prodotto:

- lieve deformità;

- lievi alterazioni dovute al gelo (screpolature);

- lievissime ammaccature.

I fasci vascolari della parte inferiore non devono presentare un inizio di lignificazione.

iii) Categoria II

Questa categoria comprende i carciofi che non possono essere classificati nelle categorie superiori ma che corrispondono alle caratteristiche minime in appresso definite. Tali carciofi possono essere leggermente aperti.

Essi possono presentare i seguenti difetti, purché conservino le caratteristiche essenziali di qualità, di conservazione e di presentazione del prodotto:

- deformità;

- alterazioni dovute al gelo;

- lievi ammaccature;

- lievi macchie sulle brattee esterne;

- inizio di lignificazione dei vasi della parte inferiore.

III. DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA CALIBRAZIONE

Il calibro è determinato dal diametro massimo della sezione equatoriale dei capolini.

Il diametro minimo è fissato a 6 cm.

La seguente scala di calibrazione è obbligatoria per i capolini delle categorie «Extra» e «I», facoltativa per quelli della categoria «II»:

- diametro di 13 cm ed oltre;

- diametro da 11 cm inclusi a 13 cm esclusi;

- diametro da 9 cm inclusi a 11 cm esclusi;

- diametro da 7,5 cm inclusi a 9 cm esclusi;

- diametro da 6 cm inclusi a 7,5 cm esclusi.

Inoltre, il diametro da 3,5 cm inclusi a 6 cm esclusi è ammesso per i carciofi della varietà «Poivrade» o «Bouquet».

IV. DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE TOLLERANZE

Sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro nello stesso imballaggio per i prodotti non corrispondenti ai requisiti della categoria indicata.

A. Tolleranze di qualità

i) Categoria «Extra»

È tollerato un 5 % di carciofi non rispondenti alle caratteristiche della categoria ma conformi a quelle della categoria I o eccezionalmente rientranti nelle tolleranze di tale categoria.

ii) Categoria I

È tollerato un 10 % di carciofi non rispondenti alle caratteristiche della categoria ma conformi a quelle della categoria II o eccezionalmente rientranti nelle tolleranze di tale categoria.

iii) Categoria II

È tollerato un 10 % di carciofi non rispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime, ad esclusione dei prodotti colpiti da marciume o affetti da qualunque altra alterazione che li renda inadatti al consumo.

B. Tolleranze di calibro

Per tutte le categorie: è tollerato un 10 % di carciofi non conformi alle disposizioni riguardanti la calibrazione o il calibro indicato, ma corrispondenti al calibro immediatamente superiore o inferiore, con un diametro di almeno 5 cm per i carciofi classificati nel calibro minimo previsto (da 6 a 7,5 cm).

Nessuna tolleranza di calibro è ammessa per i carciofi della varietà «Poivrade» o «Bouquet».

V. DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PRESENTAZIONE

A. Omogeneità

Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e comprendere esclusivamente carciofi della stessa origine, varietà o tipo commerciale, qualità e calibro (nel caso in cui si applichi una calibrazione).

La parte apparente del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

B. Condizionamento

I carciofi devono essere condizionati in maniera da assicurare una protezione adeguata del prodotto.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e di natura tale da non provocare alterazioni esterne od interne dei prodotti. L'impiego di materiali, in particolare di carte o marchi, recanti indicazioni commerciali è autorizzato a condizione che la stampa o l'etichettatura siano realizzate mediante inchiostro o colla non tossici.

Gli imballaggi devono essere privi di qualunque corpo estraneo.

VI. DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE INDICAZIONI ESTERNE

Ciascun imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati sullo stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni in appresso riportate.

A. Identificazione

Imballatore e/o speditore: nome e indirizzo o simbolo di identificazione rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale. Tuttavia, in caso di utilizzazione di un codice (identificazione simbolica), è necessario indicare accanto al codice (identificazione simbolica) la dicitura «imballatore e/o speditore» (o un'abbreviazione equivalente).

B. Natura del prodotto

- «Carciofi», se il contenuto non è visibile dall'esterno.

- Denominazione della varietà per la categoria «Extra».

- Ove del caso, la denominazione «Poivrade» o «Bouquet».

- Ove del caso, la denominazione «Spinoso».

C. Origine del prodotto

Paese di origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

D. Caratteristiche commerciali

- Categoria.

- Numero di capolini.

- Calibro (ove del caso), espresso con i diametri minimo e massimo dei capolini.

E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)