Regolamento (CE) n. 942/98 del Consiglio del 20 aprile 1998 recante modifica del regolamento (CE) n. 724/97 che determina le misure e le compensazioni relative alle rivalutazioni sensibili che incidono sui redditi agricoli
Gazzetta ufficiale n. L 132 del 06/05/1998 pag. 0001 - 0002
REGOLAMENTO (CE) N. 942/98 DEL CONSIGLIO del 20 aprile 1998 recante modifica del regolamento (CE) n. 724/97 che determina le misure e le compensazioni relative alle rivalutazioni sensibili che incidono sui redditi agricoli IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), in particolare l'articolo 9, vista la proposta della Commissione, considerando che il regolamento (CE) n. 724/97 (2) determina le misure e le compensazioni relative alle rivalutazioni sensibili che incidono sui redditi agricoli; che il suddetto regolamento non si applica alle rivalutazioni sensibili che potrebbero verificarsi dopo il 30 aprile 1998; che è pertanto opportuno modificarlo in modo da coprire le eventuali rivalutazioni fino all'introduzione della moneta unica; considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 724/97, l'importo massimo dell'aiuto può essere ridotto o annullato in base all'effetto sul reddito dell'evoluzione dei tassi di conversione agricoli constatata durante un determinato periodo di osservazione; che, per evitare eventuali compensazioni eccessive rispetto alle perdite effettive di reddito subite, è inoltre necessario tener conto della situazione del mercato; considerando che l'introduzione della moneta unica il 1° gennaio 1999 porrà fine alle fluttuazioni dei tassi di conversione agricoli per gli Stati membri che prenderanno parte all'euro; che è quindi opportuno fissare al 31 dicembre 1998 il termine del periodo di osservazione per questi Stati membri; considerando che per gli altri Stati membri il periodo di osservazione può protrarsi oltre il 31 dicembre 1998; che, per tener conto della situazione del mercato, è il caso di portare il suddetto periodo a nove mesi, al posto dei sei mesi attuali, prevedendo una proroga supplementare qualora intervenga una nuova rivalutazione sensibile durante il periodo di osservazione della rivalutazione sensibile precedente; considerando che dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3813/92 risulta che nessuna riduzione del tasso di conversione agricolo può essere inferiore al 2,56 %; che, per contenere il rischio di compensazioni eccessive in caso di modeste rivalutazioni sensibili, è opportuno non concedere l'aiuto per la parte dell'importo corrispondente a meno del 2,6 % di rivalutazione sensibile; considerando che anche le riduzioni o la soppressione degli aiuti corrisposti per il secondo e il terzo periodo devono essere decise tenendo conto della situazione del mercato; considerando che occorre stabilire in qual modo si debba tener conto della situazione del mercato; che ciò può effettuarsi, da un lato, confrontando l'evoluzione dei prezzi di mercato nello Stato membro in cui si è verificata una rivalutazione sensibile con quella negli Stati membri in cui non si è verificata durante il periodo d'osservazione e, dall'altro, prendendo in considerazione la situazione esistente alla data della rivalutazione sensibile rispetto ai fatti generatori dei diversi settori, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 724/97 è modificato come segue: 1) l'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, è sostituito dal testo seguente: «1. Il presente regolamento si applica nei casi di rivalutazioni sensibili che dovessero intervenire a decorrere dal 1° gennaio 1997 e anteriormente al 1° gennaio 1999.»; 2) l'articolo 4 è modificato come segue: a) il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: «3. Ove del caso, l'importo massimo di cui al paragrafo 2 è ridotto o annullato in base all'effetto sul reddito dell'evoluzione dei tassi di conversione agricoli constatata durante un determinato periodo di osservazione e tenendo conto, per quanto riguarda l'importo calcolato a norma del paragrafo 2, primo comma, della situazione del mercato constatata durante il periodo suddetto. Per le monete degli Stati membri che adottano la moneta unica a norma del trattato, il periodo di osservazione termina il 31 dicembre 1998. Per le altre monete esso termina alla fine del nono mese che segue quello in cui è intervenuta la rivalutazione sensibile. Tuttavia, quando una rivalutazione sensibile interviene durante il periodo di osservazione di una precedente rivalutazione sensibile, l'insieme del periodo di osservazione non può terminare prima della fine del terzo mese successivo a quello dell'ultima rivalutazione. Tuttavia, nessun aiuto è concesso per la parte dell'importo calcolato a norma del paragrafo 2, primo comma, e del primo comma del presente paragrafo che non sia superiore al 2,6 % complessivo di rivalutazione sensibile tra il 1° maggio e il 31 dicembre 1998.»; b) il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente: «4. L'importo dell'aiuto corrisposto per il secondo e il terzo periodo è ridotto, rispetto a quello del periodo precedente, almeno di un terzo dell'importo concesso nel primo periodo. Tuttavia, quando si applica il paragrafo 4 bis, secondo comma, lettera b), per calcolare l'importo dell'aiuto per il primo periodo, la riduzione di almeno un terzo è calcolata in base all'importo dell'aiuto per il primo periodo che sarebbe stato concesso qualora non si fosse applicato il paragrafo 4 bis, secondo comma, lettera b). Gli importi dell'aiuto compensativo corrisposti per il secondo e il terzo periodo sono ridotti o annullati in base all'effetto sul reddito dell'evoluzione dei tassi di conversione agricoli constatata sino all'inizio del mese che precede il primo mese cui è riferito l'importo di cui trattasi e, nel caso di un rivalutazione sensibile intervenuta a decorrere dal 1° maggio 1998, tenendo conto, per quanto riguarda l'importo calcolato a norma del paragrafo 2, primo comma, della situazione di mercato constatata durante lo stesso periodo.»; c) è inserito il paragrafo seguente: «4 bis. Nel caso di una rivalutazione sensibile intervenuta a decorrere dal 1° maggio 1998, la considerazione della situazione del mercato di cui al paragrafo 3, primo comma e al paragrafo 4, secondo comma, si effettua secondo il metodo sotto indicato. Uno o più settori possono dar luogo ad una riduzione dell'importo dell'aiuto di uno o più periodi qualora si constati: a) che il prezzo medio di mercato per lo Stato membro in questione, durante il periodo di osservazione di cui al paragrafo 3 o tra l'inizio del periodo precedente e l'inizio del mese che precede il primo mese del periodo interessato, è superiore o pari alla media dei prezzi di mercato degli Stati membri nelle quali non è intervenuta una rivalutazione sensibile durante lo stesso periodo. I prezzi di mercato vengono confrontati in base a un indice 100 del prezzo in moneta nazionale il giorno della rivalutazione sensibile; oppure b) che la data di rivalutazione sensibile, rispetto ai fatti generatori del settore considerato, non consente di concludere che la rivalutazione in causa abbia avuto un impatto sull'intero periodo considerato.». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile alle rivalutazioni sensibili intervenute a decorrere dal 1° maggio 1998. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 20 aprile 1998. Per il Consiglio Il presidente J. CUNNINGHAM (1) GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1). (2) GU L 108 del 25. 4. 1997, pag. 9.