31998R0881

Regolamento (CE) n. 881/98 della Commissione del 24 aprile 1998 recante modalità di applicazione relative alla protezione delle diciture tradizionali complementari utilizzate per alcuni tipi di vini di qualità prodotti in regioni determinate

Gazzetta ufficiale n. L 124 del 25/04/1998 pag. 0022 - 0026


REGOLAMENTO (CE) N. 881/98 DELLA COMMISSIONE del 24 aprile 1998 recante modalità di applicazione relative alla protezione delle diciture tradizionali complementari utilizzate per alcuni tipi di vini di qualità prodotti in regioni determinate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (vqprd) (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1426/96 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 8,

considerando che l'articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 823/87 prevede la protezione delle diciture tradizionali utilizzate per i vqprd; che le diciture tradizionali comunitarie e le menzioni specifiche tradizionali ammesse dalla legislazione degli Stati membri, di cui al suddetto articolo 15, paragrafi 1 e 2, sono elencate in tale articolo, che ne consente in tal modo la conoscenza e la protezione nella Comunità; che tuttavia le diciture tradizionali complementari ammesse dalla legislazione nazionale degli Stati membri produttori, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 823/87, non sono state ancora oggetto di un'enumerazione completa; che occorre redigere un elenco di tali diciture per favorirne la conoscenza e rafforzare la loro protezione nella Comunità;

considerando che per fruire di una protezione in ogni Stato membro le diciture tradizionali complementari devono essere registrate a livello comunitario in modo che i consumatori e gli operatori del settore ne siano informati;

considerando che alcune di queste diciture tradizionali complementari dei vini tranquilli e spumanti sono già elencate nella normativa comunitaria relativa alla designazione di tali vini;

considerando che per talune categorie di vini, in particolare quelli liquorosi e frizzanti, non figura ancora nella legislazione comunitaria l'elenco di queste diciture tradizionali complementari ammesse dalle legislazioni nazionali; che tuttavia gli Stati membri hanno trasmesso ai servizi della Commissione l'elenco delle diciture tradizionali riconosciute per i vini liquorosi e frizzanti, indicando per ciascuna il riferimento alle disposizioni nazionali applicabili; che è opportuno elencare nell'allegato al presente regolamento quelle talmente legate ad uno o più vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate (vlqprd) e vini frizzanti di qualità prodotti in regioni determinate (vfqprd) da meritare una protezione esclusiva a causa della loro notorietà e/o esclusività;

considerando tuttavia che vi sono alcune diciture tradizionali complementari che possono essere utilizzate per una categoria di vlqprd o di vfqprd in uno o più Stati membri e che sono utilizzate in condizioni comparabili e in maniera leale e costante per taluni vini designati mediante un'indicazione geografica di un paese terzo; che è necessario prevedere per questi vini la possibilità di utilizzare a determinate condizioni tali diciture nella Comunità;

considerando che le diciture tradizionali complementari oggetto di protezione devono soddisfare varie condizioni;

considerando che per stabilire condizioni di leale concorrenza tra i diversi vini è necessario proteggere le diciture tradizionali complementari riportate nell'allegato, da un lato perché non siano utilizzate nella designazione e presentazione di altri vini che non hanno diritto a tali diciture e, dall'altro, per evitare che si tragga vantaggio dalla fama delle stesse e che il pubblico sia indotto in errore; che, ai fini di un'efficace protezione di queste diciture utilizzate per designare dei vlqprd o dei vfqprd, occorre vietare i marchi contenenti termini identici a quelli di una dicitura tradizionale riportata nell'allegato del presente regolamento; che è necessario tuttavia tutelare il legittimo affidamento dei titolari di marchi registrati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che per alcuni vlqprd e vfqprd si utilizzano diciture tradizionali complementari in modo da distinguerli chiaramente da un altro prodotto per le loro caratteristiche specifiche; che occorre controllare l'impiego di tali diciture per tutelare il consumatore;

considerando che la protezione prevista dal presente regolamento riguarda esclusivamente l'utilizzazione delle diciture suddette per i vini e non concerne il loro eventuale impiego per altre bevande; che con il termine «vino» si intende il prodotto di cui al codice NC 2204 della nomenclatura combinata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento adotta le modalità d'applicazione relative alla protezione delle diciture tradizionali complementari dei vlqprd e dei vfqprd ammesse dalle legislazioni nazionali degli Stati membri produttori di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 823/87.

Il presente regolamento non impedisce tuttavia l'uso di un termine nella designazione e nella presentazione di un vino o di un mosto di uve qualora tale uso sia ammesso a norma dei regolamenti (CEE) n. 2392/89 (3), (CEE) n. 3201/90 (4), (CEE) n. 2333/92 (5) e (CE) n. 554/95 (6).

2. Ai fini del presente regolamento, per «dicitura tradizionale complementare» si intende un termine utilizzato tradizionalmente per i vqprd negli Stati membri produttori con particolare riferimento ad un metodo di produzione, di elaborazione, di invecchiamento o alla qualità, al colore o al tipo di vino e che è riconosciuta dalla legislazione degli Stati membri produttori per designare e presentare vqprd originari del loro territorio.

Articolo 2

Per poter fruire della protezione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, la dicitura tradizionale complementare attribuita ad un vlqprd o vfqprd deve soddisfare le seguenti condizioni:

- è specifica e esattamente definita nella legislazione dello Stato membro;

- è sufficientemente distintiva e/o fruisce di una reputazione consolidata;

- è di uso tradizionale e costante, ossia è stata utilizzata almeno cinque anni prima di essere ufficialmente ammessa nello Stato membro;

- è legata ad uno o eventualmente a più vlqprd e vfqprd o categorie di vlqprd e vfqprd.

Articolo 3

1. Nell'allegato del presente regolamento figurano le diciture tradizionali complementari ammesse negli Stati membri produttori, menzionate all'articolo 1, paragrafo 1, che sono riservate ai vlqprd e vfqprd per i quali esse sono state riconosciute e possono essere utilizzate esclusivamente per i vini rispettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 823/87.

In deroga tuttavia al disposto del primo comma, talune diciture tradizionali complementari riportate nell'allegato possono essere ammesse, se del caso, nella lingua del paese terzo d'origine per vini liquorosi e frizzanti designati mediante un'indicazione geografica protetta nei paesi terzi, sempre che questi ultimi:

- soddisfino condizioni equivalenti a quelle elencate nell'articolo 2;

- ne abbiano presentato domanda alla Commissione e trasmesso i testi legislativi.

L'elenco dei paesi terzi e delle diciture tradizionali che possono essere utilizzate per designare i vini liquorosi e frizzanti all'interno della Comunità figura nell'allegato del presente regolamento.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

- i nomi delle diciture tradizionali dei vlqprd e dei vfqprd ammesse nella loro legislazione,

- se del caso, i nomi delle diciture tradizionali che non sono più protette nel loro paese d'origine.

Articolo 4

Le diciture tradizionali complementari elencate nell'allegato sono tutelate contro:

a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una dicitura elencata nell'allegato per vini non previsti, nella misura in cui tali prodotti siano comparabili a quelli registrati con questa denominazione o nella misura in cui tale impiego consenta di sfruttare indebitamente la reputazione della dicitura protetta;

b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se la dicitura protetta è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «maniera», «imitazione» o simili;

c) qualsiasi altra indicazione abusiva, falsa o ingannevole relativa alla natura o alle qualità essenziali del vino usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto di cui trattasi;

d) qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il pubblico, e in particolare che lasci supporre che il vino fruisca della dicitura tradizionale protetta.

2. Per la designazione di un vino non possono essere utilizzati sull'etichetta marchi contenenti dei nomi delle diciture tradizionali riportate nell'allegato se il vino in questione non ha diritto a tale designazione.

Il disposto del primo comma non si applica tuttavia ai marchi registrati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ed effettivamente utilizzati dopo la loro registrazione.

Articolo 5

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per controllare e verificare la protezione di cui all'articolo 4 delle diciture tradizionali complementari elencate nell'allegato.

Articolo 6

Gli Stati membri adottano tutte le misure opportune affinché le diciture utilizzate a livello nazionale non possano essere confuse con quelle elencate nell'allegato e riservate secondo quanto disposto all'articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 84 del 27. 3. 1987, pag. 59.

(2) GU L 184 del 24. 7. 1996, pag. 1.

(3) GU L 232 del 9. 8. 1989, pag. 13.

(4) GU L 309 dell'8. 11. 1990, pag. 1.

(5) GU L 231 del 13. 8. 1992, pag. 9.

(6) GU L 56 del 14. 3. 1995, pag. 3.

ALLEGATO

Elenco delle diciture tradizionali complementari di cui all'articolo 3, paragrafo 1

Diciture tradizionali complementari

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