31998R0854

Regolamento (CE) n. 854/98 della Commissione del 23 aprile 1998 che fissa, per la campagna 1997/98, l'importo dell'anticipo dell'aiuto per le arance

Gazzetta ufficiale n. L 122 del 24/04/1998 pag. 0008 - 0008


REGOLAMENTO (CE) N. 854/98 DELLA COMMISSIONE del 23 aprile 1998 che fissa, per la campagna 1997/98, l'importo dell'anticipo dell'aiuto per le arance

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi (1), in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CE) n. 1169/97 della Commissione, del 26 giugno 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi (2), prevede, all'articolo 14, paragrafo 1, che per le arance, i mandarini, le clementine, i satsuma e i limoni consegnati per la trasformazione nell'ambito di contratti, l'organizzazione di produttori può presentare una domanda di anticipo dell'aiuto, per prodotto e per periodo di consegna; che il paragrafo 2 dello stesso articolo prevede che l'importo dell'anticipo è pari al 70 % degli aiuti previsti nell'allegato del regolamento (CE) n. 2202/96; che il paragrafo 5 dello stesso articolo prevede che, qualora si constati un rischio di superamento dei limiti di trasformazione fissati dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2202/96, la percentuale del 70 % può essere ridotta;

considerando che nel quadro dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1169/97 gli Stati membri hanno comunicato i quantitativi contrattuali, ripartiti per periodo di consegna, delle arance per la campagna 1997/98; che in base a tali dati e ai quantitativi trasformati con il beneficio di un aiuto nel corso delle campagne 1995/96 e 1996/97, si constata un rischio di superamento del limite di trasformazione per tali prodotti; che è quindi necessario diminuire l'importo dell'anticipo dell'aiuto per la campagna 1997/98;

considerando che a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera c), del succitato regolamento, l'anticipo dell'aiuto per le arance non può essere versato prima del 15 aprile 1998; che occorre stabilire quindi che il presente regolamento acquisti efficacia a partire da tale data;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1997/98, l'importo dell'anticipo dell'aiuto di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1169/97 è fissato al 37 % degli aiuti fissati nell'allegato del regolamento (CE) n. 2202/96 per le arance.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 15 aprile 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 49.

(2) GU L 169 del 27. 6. 1997, pag. 15.