Regolamento (CE) n. 625/98 della Commissione del 19 marzo 1998 recante modifica del regolamento (CEE) n. 980/92 che fissa le modalità d'applicazione dell'aiuto alla commercializzazione del riso della Guyana in Martinica e in Guadalupa per quanto riguarda la destinazione del riso oggetto dell'aiuto
Gazzetta ufficiale n. L 085 del 20/03/1998 pag. 0006 - 0009
REGOLAMENTO (CE) N. 625/98 DELLA COMMISSIONE del 19 marzo 1998 recante modifica del regolamento (CEE) n. 980/92 che fissa le modalità d'applicazione dell'aiuto alla commercializzazione del riso della Guyana in Martinica e in Guadalupa per quanto riguarda la destinazione del riso oggetto dell'aiuto LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5; considerando che il regolamento (CE) n. 2598/95 dispone all'articolo 1, punto 3, lettera d), che il volume della produzione di riso della Guyana che beneficia di un aiuto allo smaltimento e alla commercializzazione venga aumentato per motivi di redditività economica; che in particolare il regolamento (CE) n. 2598/95 prevede che un quantitativo limitato di tale produzione, sino ad un massimo di 4 000 tonnellate, possa beneficiare del regime d'aiuto per lo smercio o la commercializzazione nel resto della Comunità; considerando che occorre adottare le disposizioni necessarie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 2598/95 e modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 980/92 della Commissione, del 21 aprile 1992, che fissa le modalità di applicazione dell'aiuto alla commercializzazione del riso della Guyana in Martinica e in Guadalupa (3), che tali modifiche tecniche devono riguardare in primo luogo le modalità di concessione dell'aiuto concernenti i contratti di smercio o di commercializzazione conclusi tra la data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2598/95 e la data di entrata in vigore del presente regolamento, in secondo luogo la definizione delle parti che sottoscrivono un contratto di smercio o di commercializzazione della produzione di riso della Guyana e infine le misure da adottare per garantire che non vengano superati i quantitativi massimi ammessi a beneficiare dell'aiuto, nonché i controlli idonei a far rispettare l'obiettivo del regime; considerando che, per rispettare l'obiettivo della misura, è opportuno adottare le disposizioni necessarie affinché i prodotti che beneficiano del regime di aiuto non siano esportati, rispediti dai dipartimenti d'oltremare verso il resto della Comunità o rispediti dal resto della Comunità verso i dipartimenti d'oltremare; considerando che, per un'applicazione efficace del regime di aiuti, occorre far coincidere l'inizio dell'applicabilità del presente regolamento con la data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2598/95; che tuttavia è opportuno considerare come definitivi gli effetti delle rispedizioni e le esportazioni dalla Guadalupa e dalla Martinica verso il resto della Comunità e i paesi terzi effettuate in conformità delle disposizioni sostituite da quelle del presente regolamento; che pertanto è opportuno applicare il nuovo testo dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 980/92 per le rispedizioni e le esportazioni dalla Guadalupa e dalla Martinica a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali e il riso, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 980/92 è modificato come segue: 1) Il titolo è sostituito dal seguente: «Regolamento (CEE) n. 980/92 della Commissione, del 21 aprile 1992, che fissa le modalità d'applicazione dell'aiuto alla commercializzazione del riso della Guyana». 2) All'articolo 1 il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Agli effetti del regime di aiuto previsto all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3763/91, si intende per "contratto di campagna" un contratto in forza del quale un operatore, persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità al di fuori del dipartimento della Guyana, si impegna, prima dell'inizio del periodo di commercializzazione, a smerciare o a commercializzare in Guadalupa, in Martinica o nel resto della Comunità la totalità o una parte della produzione di riso di un produttore ovvero di un'associazione o unione di produttori della Guyana.». 3) All'articolo 2 viene aggiunto il seguente paragrafo 4: «4. In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3763/91, le domande di aiuto riguardanti il periodo successivo al 12 novembre 1995 e anteriore al 20 marzo 1998 sono presentate ai servizi competenti designati dallo Stato francese alle condizioni stabilite da questi ultimi. L'aiuto è versato su presentazione delle prove, con soddisfazione dei servizi competenti, che i prodotti che danno diritto all'aiuto sono stati effettivamente smerciati o commercializzati in Guadalupa, in Martinica o nel resto della Comunità. I servizi competenti si accertano, mediante gli opportuni controlli, dell'autenticità e dell'esattezza delle domande di aiuto e dei documenti giustificativi presentati.». 4) Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 1. Le competenti autorità francesi fissano, ove necessario, un coefficiente uniforme di riduzione da applicare alle domande in questione per garantire che ogni anno l'aiuto non venga concesso per un volume superiore a 12 000 tonnellate di equivalente riso lavorato per l'insieme dei quantitativi per i quali le domande sono presentate e, all'interno di tale massimale, per un volume superiore a 4 000 tonnellate, per quanto riguarda i quantitativi smerciati o commercializzati nella Comunità al di fuori della Guadalupa e della Martinica. 2. Il coefficiente uniforme di riduzione è calcolato come segue: a) qualora i quantitativi per i quali le domande di aiuto sono presentate siano globalmente inferiori a 12 000 tonnellate, ma superiori al volume massimo di 4 000 tonnellate, per quanto riguarda il riso smerciato o commercializzato nella Comunità al di fuori della Guadalupa e della Martinica, si applica ai soli quantitativi di quest'ultimo riso il coefficiente i, ottenuto dalla formula: i = >NUM>4 000 >DEN>x dove: x = quantitativo di riso della Guyana effettivamente smerciato e commercializzato nella Comunità al di fuori della Martinica e della Guadalupa; b) qualora i quantitativi per i quali le domande di aiuto sono presentate siano globalmente superiori a 12 000 tonnellate, ma inferiori al volume massimo di 4 000 tonnellate, per quanto riguarda il riso smerciato o commercializzato nella Comunità al di fuori della Guadalupa e della Martinica, si applica a tutti i quantitativi di riso il coefficiente j, ottenuto dalla formula: j = >NUM>12 000 >DEN>y dove: y = quantitativo totale di riso della Guyana per il quale le domande sono state presentate; c) qualora i quantitativi per i quali le domande di aiuto sono state presentate siano allo stesso tempo superiori globalmente a 12 000 tonnellate e, per quanto riguarda il riso smerciato o commercializzato nella Comunità al di fuori della Guadalupa e della Martinica, superiori al volume massimo di 4 000 tonnellate, si applica il coefficiente z ottenuto dalla formula: z = >NUM>12 000 >DEN>(i * x) + k dove: x = quantitativo di riso della Guyana effettivamente smerciato e commercializzato nella Comunità, al di fuori della Martinica e della Guadalupa; i = coefficiente di riduzione per le domande di aiuto concernenti il quantitativo di riso della Guyana effettivamente smerciato e commercializzato nella Comunità, al di fuori della Martinica e della Guadalupa, di cui alla lettera a); k = quantitativo di riso della Guyana effettivamente smerciato e commercializzato in Martinica e in Guadalupa. Le autorità francesi competenti comunicano tempestivamente alla Commissione i casi di applicazione del presente paragrafo e i quantitativi in questione. 3. L'aiuto è versato per i quantitativi effettivamente smerciati e commercializzati in esecuzione del o dei contratti di campagna e in conformità delle disposizioni applicabili. 4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo il coefficiente di trasformazione è fissato come segue: - tra risone e riso lavorato: 0,45; - tra riso semigreggio e riso lavorato: 0,69; - tra riso semilavorato e riso lavorato: 0,93.». 5) Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 1. I prodotti che beneficiano dell'aiuto versato a titolo dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3763/91 non possono essere esportati; inoltre, quelli smerciati e commercializzati in Martinica e in Guadalupa non possono essere rispediti nel resto della Comunità. I prodotti smerciati e commercializzati nel resto della Comunità che hanno beneficiato dell'aiuto di cui al primo comma non possono essere rispediti in Guadalupa, in Martinica o nella Guyana. 2. Le autorità competenti adottano tutte le misure di controllo atte a garantire che le disposizioni di cui al paragrafo 1 siano rispettate. Tali misure consistono segnatamente in controlli materiali non preannunciati. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione le misure adottate a tale riguardo». 6) All'articolo 9 viene aggiunto il seguente comma: «Le autorità francesi competenti comunicano alla Commissione entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno tutti i dati relativi all'attuazione del regime di aiuto, in particolare i quantitativi in questione, l'importo degli aiuti concessi e le destinazioni delle spedizioni.». 7) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile dal 12 novembre 1995. Tuttavia, per quanto riguarda le rispedizioni dalla Guadalupa e dalla Martinica verso il resto della Comunità, nonché le esportazioni da dette isole verso paesi terzi, l'articolo 1, punto 5, è applicabile solo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1. (2) GU L 267 del 9. 11. 1995, pag. 1. (3) GU L 104 del 22. 4. 1992, pag. 31. ALLEGATO «ALLEGATO >INIZIO DI UN GRAFICO> DOMANDA DI AIUTO >FINE DI UN GRAFICO>»