31998R0560

Regolamento (CE) n. 560/98 del Consiglio del 9 marzo 1998 che proroga per il 1998 le misure previste dal regolamento (CE) n. 1416/95 che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari nel 1995 per determinati prodotti agricoli trasformati

Gazzetta ufficiale n. L 076 del 13/03/1998 pag. 0001 - 0003


REGOLAMENTO (CE) N. 560/98 DEL CONSIGLIO del 9 marzo 1998 che proroga per il 1998 le misure previste dal regolamento (CE) n. 1416/95 che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari nel 1995 per determinati prodotti agricoli trasformati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CE) n. 1416/95 del Consiglio, del 19 giugno 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti comunitari nel 1995 per determinati prodotti agricoli trasformati (1), ha aperto per il 1995 dei contingenti tariffari a favore della Svizzera e della Norvegia alle condizioni fissate negli allegati I e II;

considerando che il regolamento (CE) n. 1416/95 è stato rinnovato per il 1996 ed il 1997 rispettivamente dai regolamenti (CE) n. 102/96 (2) e (CE) n. 306/97 (3) del Consiglio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario (4), ha codificato le disposizioni in materia di gestione dei contingenti tariffari destinati ad essere utilizzati seguendo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica;

considerando che non è stato possibile concludere un protocollo addizionale anteriormente al 1° gennaio 1998; che, in tali condizioni, e a norma degli articoli 76, 102 e 128 dell'atto di adesione, la Comunità dovrebbe adottare le misure necessarie per ovviare a questa situazione; che è pertanto necessario prorogare per il 1998 le misure previste dal regolamento (CE) n. 1416/95;

considerando che, per tener conto delle modifiche intervenute nella classificazione di taluni prodotti previsti dagli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1416/95, è necessario adottare i suddetti allegati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le misure di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1416/95 sono prorogate al 1998.

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1416/95 del Consiglio sono sostituiti dagli allegati I e II quali figurano nell'allegato.

Articolo 2

I contingenti tariffari comunitari di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1416/95 sono gestiti dalla Commissione in base alle disposizioni di cui agli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 marzo 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

G. BROWN

(1) GU L 141 del 24. 6. 1995, pag. 1.

(2) GU L 19 del 25. 1. 1996, pag. 1.

(3) GU L 51 del 21. 2. 1997, pag. 8.

(4) GU L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1427/97 (GU L 196 del 24. 7. 1997, pag. 31).

ALLEGATO

«ALLEGATO I

CONTINGENTI TARIFFARI PREFERENZIALI APERTI PER IL 1998

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ALLEGATO II

CONTINGENTI TARIFFARI PREFERENZIALI APERTI PER IL 1998

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