Regolamento (CE) n. 504/98 della Commissione del 3 marzo 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 94/98 relativo ai contratti di magazzinaggio per l'olio d'oliva per la campagna di commercializzazione 1997/98
Gazzetta ufficiale n. L 063 del 04/03/1998 pag. 0015 - 0015
REGOLAMENTO (CE) N. 504/98 DELLA COMMISSIONE del 3 marzo 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 94/98 relativo ai contratti di magazzinaggio per l'olio d'oliva per la campagna di commercializzazione 1997/98 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1581/96 (2), in particolare l'articolo 20 quinquies, paragrafi 3 e 4, considerando che il regolamento (CE) n. 94/98 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 258/98 (4), ha previsto la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio per l'olio d'oliva; che tali contratti possono essere conclusi per quantità minime di 100 tonnellate; che, per migliorare il funzionamento del regime, è opportuno disporre che tale quantità minima si applichi alle domande e non ai contratti; che, tenendo conto delle strutture di produzione caratteristiche del Portogallo e della Grecia, è necessario prevedere una quantità minima inferiore per le domande presentate in questi Stati membri; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 94/98 è modificato come segue: 1) All'articolo 2, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. I contratti riguardano soltanto le qualità di olio d'oliva che possono essere offerte all'intervento.» 2) All'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma: «La domanda di contratto verte su una quantità pari o superiore a 100 tonnellate, salvo che in Portogallo e in Grecia dove la quantità minima è di 25 tonnellate.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 11. (3) GU L 9 del 15. 1. 1998, pag. 25. (4) GU L 25 del 31. 1. 1998, pag. 38.