Regolamento (CE) n. 486/98 della Commissione del 27 febbraio 1998 che fissa l'importo dell'aiuto per l'ammasso privato di burro e di crema di latte di cui al regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 060 del 28/02/1998 pag. 0062 - 0062
REGOLAMENTO (CE) N. 486/98 DELLA COMMISSIONE del 27 febbraio 1998 che fissa l'importo dell'aiuto per l'ammasso privato di burro e di crema di latte di cui al regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 6, considerando che il regolamento (CE) n. 454/95 della Commissione, del 28 febbraio 1995, recante modalità d'applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 895/96 (4), prevede, all'articolo 12, paragrafo 4, che l'importo dell'aiuto per l'ammasso privato di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 804/68 sia fissato ogni anno; che occorre fissare gli elementi dell'importo di detto aiuto prima dell'inizio delle operazioni di entrata in deposito del 1998; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 804/68 è fissato, per tonnellata di burro o di equivalente di burro oggetto dei contratti di ammasso conclusi nel 1998, nel modo seguente: a) 24 ECU per le spese fisse; b) 0,35 ECU per giorno di ammasso contrattuale, per le spese di deposito in magazzino frigorifero; c) un importo per giorno di ammasso contrattuale, calcolato in funzione del 91 % del prezzo d'intervento del burro, espresso in moneta nazionale, in vigore il giorno dell'inizio dell'ammasso contrattuale e in funzione di un tasso d'interesse del 5 % all'anno. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21. (3) GU L 46 dell'1. 3. 1995, pag. 1. (4) GU L 121 del 21. 5. 1996, pag. 1.