31998R0435

Regolamento (CE) n. 435/98 della Commissione del 24 febbraio 1998 rettificativo del regolamento (CE) n. 1489/97 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite

Gazzetta ufficiale n. L 054 del 25/02/1998 pag. 0005 - 0005


REGOLAMENTO (CE) N. 435/98 DELLA COMMISSIONE del 24 febbraio 1998 rettificativo del regolamento (CE) n. 1489/97 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2635/97 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 10,

considerando che il regolamento (CE) n. 1489/97 della Commissione, del 29 luglio 1997, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (3), definisce le modalità che gli Stati membri devono rispettare per istituire e gestire i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite;

considerando che, all'atto della pubblicazione del regolamento (CE) n. 1489/97, è sfuggito un errore nelle versioni tedesca, inglese, francese e portoghese, all'articolo 4, paragrafo 1, seconda frase;

considerando che, per la certezza del diritto, tale errore deve essere corretto;

considerando che occorre pertanto rettificare le versioni tedesca, inglese, francese e portoghese del regolamento (CE) n. 1489/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1489/97, la seconda frase è sostituita dal testo seguente:

1) Nella versione tedesca:

«Diese Angaben werden zugleich mit der Übermittlung an das Überwachungszentrum des Flaggenmitgliedstaates und entsprechend dem in Anhang II festgelegten Datenformat übermittelt.»

2) Nella versione inglese:

«That data transmission shall be simultaneous with transmission to the FMC of the flag Member State and in conformity with the format defined in Annex II.».

3) Nella versione francese:

«Cette transmission a lieu en même temps que la transmission du CSP de l'État membre du pavillon et selon le format indiqué à l'annexe II.».

4) Nella versione portoghese:

«A referida transmissão de dados deve fazer-se ao mesmo tempo que a transmissão ao CVP do Estado-membro de pavilhão, em conformidade com o formato estabelecido no Anexo II.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1998.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

(1) GU L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

(2) GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 14.

(3) GU L 202 del 30. 7. 1997, pag. 18.