Regolamento (CE) n. 419/98 della Commissione del 20 febbraio 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 454/95 relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte e il regolamento (CE) n. 322/96 relativo alle modalità di applicazione per l'ammasso pubblico di latte scremato in polvere
Gazzetta ufficiale n. L 052 del 21/02/1998 pag. 0020 - 0020
REGOLAMENTO (CE) N. 419/98 DELLA COMMISSIONE del 20 febbraio 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 454/95 relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte e il regolamento (CE) n. 322/96 relativo alle modalità di applicazione per l'ammasso pubblico di latte scremato in polvere LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 6 e l'articolo 7, paragrafo 5, considerando che l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 454/95 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 418/98 (4), fissa le spese di ammasso che il venditore è tenuto a rimborsare qualora il burro offerto all'intervento non sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 2 dello stesso regolamento; che per garantire la corrispondenza tra questi importi e quelli che devono essere rimborsati dall'organismo di intervento al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), occorre riferirsi agli importi previsti dal regolamento (CEE) n. 3597/90 della Commissione, del 12 dicembre 1990, relativo alle norme contabili per misure di intervento implicanti l'acquisto, il magazzinaggio e la vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi di intervento (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1392/97 (6); considerando che l'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 322/96 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 94/97 (8), fa riferimento all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3597/90 per quanto riguarda le spese di ammasso e di finanziamento che il venditore è tenuto a rimborsare qualora il latte in polvere offerto non sia conforme ai requisiti ivi stabiliti all'articolo 1, paragrafo 1; che è necessario sopprimere il riferimento alle spese di finanziamento, in quanto non pertinente in tale contesto; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il testo del secondo comma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 454/95 e il testo del secondo comma dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 322/96 sono sostituiti dal seguente: «Le spese di magazzinaggio da pagare corrispondono alle spese che l'organismo di intervento è tenuto a rimborsare al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione garanzia, in virtù dell'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 3597/90 della Commissione.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21. (3) GU L 46 dell'1. 3. 1995, pag. 1. (4) Vedi pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale. (5) GU L 350 del 14. 12. 1990, pag. 43. (6) GU L 190 del 19. 7. 1997, pag. 22. (7) GU L 45 del 23. 2. 1996, pag. 5. (8) GU L 19 del 22. 1. 1997, pag. 8.