31998R0410

Regolamento (CE, Euratom) n. 410/98 del Consiglio del 16 febbraio 1998 che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 relativo alle statistiche strutturali sulle imprese

Gazzetta ufficiale n. L 052 del 21/02/1998 pag. 0001 - 0007


REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 410/98 DEL CONSIGLIO del 16 febbraio 1998 che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 relativo alle statistiche strutturali sulle imprese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 213,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 (4) ha istituito un ambito comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura, l'attività, la competitività e il rendimento delle imprese nella Comunità;

considerando che l'integrazione comunitaria sotto il profilo monetario, economico e sociale esige che detto ambito sia esteso al settore delle assicurazioni;

considerando che per l'elaborazione dei conti nazionali e regionali secondo il regolamento (CE) n. 2223/96 (5) occorrono statistiche comparabili, complete ed attendibili;

considerando che è pertanto necessario modificare il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 in base alle direttive del Consiglio 92/49/CEE (6) e 92/96/CEE (7), che completano il mercato interno nel settore delle assicurazioni dirette del ramo «vita» e «non vita», e alla direttiva 91/674/CEE del Consiglio (8) sui conti annuali e i conti consolidati delle imprese di assicurazioni;

considerando che sono stati consultati il comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom (9) e il comitato delle assicurazioni istituito dalla direttiva 91/675/CEE (10),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 è modificato come segue:

1) all'articolo 5 è aggiunto il seguente trattino:

«- un modulo dettagliato per le statistiche strutturali nel settore delle assicurazioni (allegato 5),»;

2) è aggiunto l'allegato 5 di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 febbraio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

J. CUNNINGHAM

(1) GU C 310 del 10. 10. 1997, pag. 5.

(2) GU C 14 del 19. 1. 1998.

(3) Parere espresso il 28 gennaio 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU L 14 del 17. 1. 1997, pag. 1.

(5) GU L 310 del 30. 11. 1996, pag. 1.

(6) GU L 228 dell'11. 8. 1992, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 168 del 18. 7. 1995, pag. 7).

(7) GU L 360 del 9. 12. 1992, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 168 del 18. 7. 1995, pag. 7).

(8) GU L 374 del 31. 12. 1991, pag. 7.

(9) GU L 181 del 28. 6. 1989, pag. 47.

(10) GU L 374 del 31. 12. 1991, pag. 32.

ALLEGATO

«ALLEGATO 5

MODULO DETTAGLIATO PER LE STATISTICHE STRUTTURALI NEL SETTORE DELLE ASSICURAZIONI

Sezione 1

Obiettivi

Obiettivo del presente allegato è istituire un ambito comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura, l'attività, la competitività e il rendimento del settore delle assicurazioni. Il modulo comprende un elenco dettagliato delle caratteristiche in base alle quali sono elaborate le statistiche, al fine di migliorare la conoscenza dello sviluppo nazionale, comunitario ed internazionale del settore delle assicurazioni.

Sezione 2

Settori

Le statistiche da elaborare si riferiscono ai settori di cui all'articolo 2, punti i), ii) e iii) del presente regolamento, e in particolare:

1) all'analisi dettagliata della struttura, dell'attività, della competitività e del rendimento delle imprese di assicurazione,

2) allo sviluppo e alla distribuzione del complesso delle imprese e delle imprese per prodotto, tipo di consumatore, attività internazionali, occupazione, investimenti, patrimonio e riserve tecniche.

Sezione 3

Ambito d'applicazione

1. Le statistiche sono elaborate per tutte le attività di cui alla divisione 66 della NACE REV 1, ad eccezione della classe 66.02.

2. Le statistiche da elaborare riguardano le seguenti imprese:

- imprese di assicurazione non sulla vita: quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 91/674/CEE (1);

- imprese di assicurazione sulla vita: quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 91/674/CEE;

- imprese specializzate nella riassicurazione: quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 91/674/CEE;

- sottoscrittori Lloyd's: quelli di cui all'articolo 4 della direttiva 91/674/CEE;

- imprese di assicurazione miste: quelle che esercitano attività di assicurazione sulla vita e di assicurazione non sulla vita.

3. Inoltre, le filiali delle imprese di assicurazione di cui al titolo III delle direttive 73/239/CEE (2) e 79/267/CEE (3) del Consiglio, le cui attività rientrano in una delle classi della NACE REV 1 di cui al punto 1, sono equiparate alle imprese corrispondenti di cui al punto 2.

4. Ai fini delle statistiche comunitarie armonizzate gli Stati membri possono escludere le imprese di cui all'articolo 3 della direttiva 73/239/CEE, nonché all'articolo 2, paragrafi 2 e 3 e agli articoli 3 e 4 della direttiva 79/267/CEE.

Sezione 4

Caratteristiche

1. Le caratteristiche e le statistiche di cui all'elenco A, punto 3 e all'elenco B, punto 4 sono elaborate in base alla sezione 5. Per quanto riguarda le caratteristiche desunte direttamente dai conti annuali, gli esercizi contabili che terminano entro l'anno di riferimento sono equiparati a detto anno di riferimento.

2. Negli elenchi A e B le caratteristiche relative alle imprese di assicurazione sulla vita sono contrassegnate dal numero 1, quelle relative alle imprese di assicurazione non sulla vita dal numero 2, quelle relative alle imprese di assicurazione miste dal numero 3, quelle relative alle imprese specializzate in riassicurazione dal numero 4, quelle relative alle attività di assicurazione sulla vita di imprese di assicurazione miste dal numero 5 e quelle relative alle attività di assicurazione non sulla vita (inclusa l'attività di riassicurazione accettata) di imprese di assicurazione miste dal numero 6.

3. Nell'elenco A figurano le seguenti informazioni:

i) le caratteristiche di cui all'articolo 6 della direttiva 91/674/CEE riguardanti le imprese di assicurazione sulla vita, assicurazione non sulla vita, imprese di assicurazione miste e imprese specializzate nella riassicurazione: attivo dello stato patrimoniale: voci C I (terreni e fabbricati utilizzati dall'impresa di assicurazione nell'ambito delle sue attività), C II, C II 1 + C II 3 come aggregato, C II 2 + C II 4 come aggregato, C III, C III 1, C III 2, C III 3, C III 4, C III 5, C III 6 + C III 7 come aggregato, C IV, D; passivo dello stato patrimoniale: voci A, A I, A II + A III + A IV come aggregato, B, C 1 a) (a parte per le attività di assicurazione sulla vita e di assicurazione non sulla vita delle imprese miste), C 2 a) (a parte per le attività di assicurazione sulla vita e di assicurazione non sulla vita di imprese miste), C 3 a) (a parte per le attività di assicurazione sulla vita e di assicurazione non sulla vita delle imprese miste), C 4 a), C 5, C 6 a), D a), G III (senza la distinzione dei previsti convertibili), G IV;

ii) le caratteristiche di cui all'articolo 34 I della direttiva 91/674/CEE relative alle imprese di assicurazione non sulla vita e alle imprese specializzate nella riassicurazione nonché alle attività di assicurazione non sulla vita delle imprese miste: voci 1 a), 1 b), 1 c) 1 d), 2, 4 a), aa), 4 a), bb), 4 b) aa), 4 b) bb) 7, (importo lordo), 7 d), 9, 10 (importo lordo e importo netto a parte);

iii) le caratteristiche di cui all'articolo 34 II della direttiva 91/674/CEE relative alle imprese di assicurazione sulla vita e alle attività di assicurazione sulla vita delle imprese miste: voci 1 a), 1 b), 1 c) (importo lordo e quote a carico dei riassicuratori a parte), 2, 3, 5 a), aa), 5 a) bb), 5 b) aa), 5 b) bb), 6 a) aa), 8 (importo lordo), 8 d) 9, 10, 12, 13 (importo lordo e importo netto a parte);

iv) le caratteristiche di cui all'articolo 34 III della direttiva 91/674/CEE relative alle imprese di assicurazione sulla vita, di assicurazione non sulla vita, alle imprese miste e alle imprese specializzate nella riassicurazione: voci 3, 4 (unicamente per le imprese di assicurazione sulla vita e imprese miste), 5, 6 (unicamente per imprese di assicurazione non sulla vita, imprese miste e imprese specializzate nella riassicurazione), 7, 8, 9 + 14 + 15 come aggregato, 10 (al lordo delle imposte), 13, 16;

v) le caratteristiche di cui all'articolo 63 della direttiva 91/674/CEE:

- riguardanti le imprese di assicurazione sulla vita e di assicurazione non sulla vita e i rami "vita" e "non vita" delle imprese di assicurazione miste: premi diretti lordi contabilizzati per (sotto)categorie della CPA (livello a 5 cifre e sottocategorie 66.03.21, 66.03.22);

- relative alle imprese di assicurazione non sulla vita e al ramo "non vita" delle imprese di assicurazione miste: importo lordo degli oneri relativi ai sinistri, assicurazione diretta, spese lorde di gestione, saldo dell'assicurazione diretta e della riassicurazione, assicurazione diretta, tutte le variabili per (sotto)categoria della CPA (livello a 5 cifre e sottocategorie 66.03.21, 66.03.22);

- riguardanti le imprese di assicurazione sulla vita e il ramo "vita" delle imprese di assicurazione miste: premi diretti lordi contabilizzati con la ripartizione di cui al punto II, voce 1;

vi) le caratteristiche di cui all'articolo 64 della direttiva 91/674/CEE riguardanti le imprese di assicurazione sulla vita, di assicurazione non sulla vita, le imprese di assicurazione miste e quelle specializzate nella riassicurazione: provvigioni per l'attività di assicurazione diretta (escluse le imprese specializzate nella riassicurazione) e attività complessiva di assicurazione;

vii) le caratteristiche supplementari di cui sotto:

>SPAZIO PER TABELLA>

4. L'Elenco B comprende le seguenti informazioni:

i) le caratteristiche di cui all'articolo 34 I della direttiva 91/674/CEE relative alle imprese di assicurazione non sulla vita e alle imprese specializzate nella riassicurazione, nonché al ramo "non vita" delle imprese di assicurazione miste: voci 3, 5, 6, 8;

ii) le caratteristiche di cui all'articolo 34 II della direttiva 91/674/CEE relative alle imprese di assicurazione sulla vita e al ramo "vita" delle imprese di assicurazione miste: voci 4, 6 b), 7, 11;

iii) le caratteristiche di cui all'articolo 63 della direttiva 91/674/CEE relative alle imprese di assicurazione sulla vita e di assicurazione non sulla vita e ai rami "vita" e "non vita" delle imprese di assicurazione miste: ripartizione geografica dei premi diretti lordi, contabilizzati nello Stato membro della sede centrale dell'impresa, negli altri Stati membri, negli altri paesi SEE, in Svizzera, negli Stati Uniti, in Giappone e negli altri paesi terzi;

iv) le caratteristiche supplementari di cui sotto:

>SPAZIO PER TABELLA>

Sezione 5

Primo anno di riferimento

Il primo anno di riferimento per il quale sono elaborate le statistiche annuali è l'anno civile 1996 per le caratteristiche e le statistiche di cui all'elenco A e l'anno civile 2000 per le caratteristiche e le statistiche di cui all'elenco B.

Sezione 6

Elaborazione dei risultati

I risultati vanno ripartiti in base alla NACE REV 1, livello a 4 cifre (classi).

Sezione 7

Trasmissione dei risultati

I risultati sono trasmessi entro 12 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per le imprese di cui alla sezione 3, ad eccezione delle imprese specializzate nella riassicurazione, per le quali i risultati sono trasmessi entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

Sezione 8

Comitato delle assicurazioni

La Commissione comunica al comitato delle assicurazioni istituito dalla direttiva 91/675/CEE del Consiglio (1) le modalità di applicazione del presente modulo e tutte le misure di adeguamento agli sviluppi economici e tecnici riguardanti la raccolta e l'elaborazione statistica dei dati, nonché l'elaborazione e la trasmissione dei risultati da essa decisi in base all'articolo 13 del presente regolamento.

Sezione 9

Periodo di transizione

Ai fini del presente modulo dettagliato, il periodo di transizione non supera i tre anni successivi al primo anno di riferimento per l'elaborazione delle statistiche di cui alla sezione 5.(1) GU L 374 del 31. 12. 1991, pag. 7.

(2) GU L 228 del 16. 8. 1973, pag. 3.

(3) GU L 63 del 13. 3. 1979, pag. 1.

(1) GU L 374 del 31. 12. 1991, pag. 32.»