Regolamento (CE) n. 370/98 della Commissione del 17 febbraio 1998 recante misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Germania
Gazzetta ufficiale n. L 047 del 18/02/1998 pag. 0010 - 0012
REGOLAMENTO (CE) N. 370/98 DELLA COMMISSIONE del 17 febbraio 1998 recante misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Germania LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 20 e l'articolo 22, secondo comma, considerando che, a causa dell'insorgenza della peste suina classica in talune regioni di produzione della Germania, in particolare nel Land Meclemburgo-Pomerania Occidentale, la Commissione ha adottato restrizioni veterinarie e commerciali per talune zone di questo Land con la decisione 98/104/CE della Commissione, del 28 gennaio 1998, relativa a talune misure di protezione contro la peste suina classica in Germania (3); che di conseguenza in tali zone è temporaneamente vietata la commercializzazione di suini vivi, e in particolare di suinetti, che sono eccedenti in queste zone; considerando che le limitazioni alla libera circolazione delle merci che derivano dall'applicazione delle misure veterinarie rischiano di perturbare gravemente il mercato dei suini in Germania; che è quindi necessario adottare misure eccezionali di sostegno del mercato, limitate agli animali vivi provenienti dalle zone direttamente colpite, la cui applicazione si limiti al periodo strettamente necessario; considerando che, per prevenire l'ulteriore diffusione dell'epizoozia, è opportuno escludere gli animali vivi allevati in tali zone dal circuito normale dei prodotti destinati all'alimentazione umana e procedere alla loro trasformazione in prodotti destinati a fini diversi dall'alimentazione umana, secondo quanto disposto dall'articolo 3 della direttiva 90/667/CEE del Consiglio (4), modificata dalla direttiva 92/118/CEE (5); considerando che è necessario fissare un aiuto per la consegna alle autorità competenti dei suinetti provenienti dalle zone suddette e istituire un meccanismo per la fissazione dell'aiuto per mezzo delle quotazioni settimanali dei mercati dei suinetti nei nuovi Länder; considerando che, tenuto conto dell'estensione dell'epizoozia e, in particolare, della sua durata nonché della conseguente entità degli interventi necessari per il sostegno del mercato, si ritiene opportuna una ripartizione delle spese tra la Comunità e lo Stato membro interessato; considerando che le autorità tedesche devono adottare tutte le misure di controllo e di sorveglianza necessarie e informarne la Commissione; considerando che la rapida applicazione delle misure eccezionali di sostegno del mercato è uno degli strumenti idonei per combattere la diffusione della peste suina classica; che pare pertanto giustificato applicare le disposizioni previste dal presente regolamento a partire dal 31 gennaio 1998; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. A decorrere dal 31 gennaio 1998, i produttori possono beneficiare, su richiesta, di un aiuto concesso dalle competenti autorità tedesche all'atto della consegna a queste ultime: - dei suinetti di cui al codice NC 0103 91 10, di peso pari o superiore a 25 kg in media per partita, - dei lattonzoli di cui al codice NC 0103 91 10, di peso pari o superiore a 8 kg in media per partita. 2. Le spese relative a tale aiuto sono finanziate a concorrenza del 70 % dal bilancio della Comunità, per il numero massimo totale di animali indicato nell'allegato I. Articolo 2 Possono essere consegnati esclusivamente gli animali allevati nelle regioni amministrative indicate nell'allegato II del presente regolamento, purché alla data della consegna degli animali siano applicabili in tali regioni le disposizioni veterinarie previste dalla decisione 98/104/CE. Articolo 3 Gli animali sono pesati e macellati il giorno della consegna, in modo da evitare la diffusione dell'epizoozia. Essi sono quindi trasportati immediatamente in una sardigna e trasformati in prodotti di cui ai codici NC 1501 00 11, 1518 00 e 2301 10 00, secondo quanto disposto dall'articolo 3 della direttiva 90/667/CEE. Le suddette operazioni sono effettuate sotto il controllo permanente delle competenti autorità tedesche. Articolo 4 1. Per i suinetti di peso medio per partita pari o superiore a 25 kg, l'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è pari, per unità e franco azienda, al prezzo medio dei suinetti della categoria di peso «25 kg» rilevato sui mercati dei nuovi Länder per la settimana precedente la consegna dei suinetti alle autorità competenti e pubblicato ogni settimana dall'organismo «ZMP» nell'opuscolo «bestiame e carni». 2. Per i suinetti di altre categorie di peso e per i lattonzoli, l'aiuto è pari all'aiuto calcolato secondo quanto disposto nel paragrafo 1, a) diminuito del 15 % per i suinetti di peso medio per partita superiore a 24 kg ma inferiore a 25 kg; b) diminuito del 20 % per i suinetti di peso medio per partita pari o superiore a 8 kg; c) diminuito del 30 % per i lattonzoli di peso medio per partita superiore a 7,6 kg ma inferiore a 8 kg. Articolo 5 Le competenti autorità tedesche adottano tutte le misure necessarie a garantire l'osservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento, in particolare di quelle di cui all'articolo 2. Esse ne informano quanto prima la Commissione. Articolo 6 Le competenti autorità tedesche comunicano alla Commissione, ogni mercoledì, le seguenti informazioni per la settimana precedente: - il numero e il peso totale dei suinetti e dei lattonzoli consegnati, - l'aiuto per i suinetti di cui all'articolo 4, paragrafo 1. Articolo 7 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 31 gennaio 1998. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105. (3) GU L 25 del 31. 1. 1998, pag. 98. (4) GU L 363 del 27. 12. 1990, pag. 51. (5) GU L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49. ALLEGATO I Numero massimo totale di animali a decorrere dal 31 gennaio 1998: >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II Nel Land Meclemburgo-Pomerania Occidentale, le regioni amministrative elencate nell'allegato della decisione 98/104/CE.