31998R0366

Regolamento (CE) n. 366/98 della Commissione del 16 febbraio 1998 recante modifica del regolamento (CE) n. 1773/97 relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia

Gazzetta ufficiale n. L 046 del 17/02/1998 pag. 0003 - 0003


REGOLAMENTO (CE) N. 366/98 DELLA COMMISSIONE del 16 febbraio 1998 recante modifica del regolamento (CE) n. 1773/97 relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione (2),

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/97 (4),

considerando che con il regolamento (CE) n. 1773/97 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 268/98 (6), è stata indetta una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e Svezia verso tutti i paesi terzi; che nella situazione attuale è preferibile aumentare la quantità messa in gara;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1773/97 è modificato come segue:

«1. È istituita una misura particolare d'intervento, sotto forma di restituzione all'esportazione, per 500 000 t di avena prodotta in Finlandia e Svezia e destinata ad essere esportata da tali paesi verso paesi terzi.

L'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, nonché le relative disposizioni di applicazione sono applicabili, per quanto di ragione, alla suddetta restituzione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(2) GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

(3) GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

(4) GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 14.

(5) GU L 250 del 13. 9. 1997, pag. 1.

(6) GU L 25 del 31. 1. 1998, pag. 76.