31998R0358

Regolamento (CE) n. 358/98 della Commissione del 13 febbraio 1998 che fissa gli importi di riferimento finali per i prodotti di soia, di semi di colza o ravizzone e di semi di girasole per la campagna di commercializzazione 1997/1998

Gazzetta ufficiale n. L 042 del 14/02/1998 pag. 0018 - 0027


REGOLAMENTO (CE) N. 358/98 DELLA COMMISSIONE del 13 febbraio 1998 che fissa gli importi di riferimento finali per i prodotti di soia, di semi di colza o ravizzone e di semi di girasole per la campagna di commercializzazione 1997/1998

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2309/97 (2), in particolare l'articolo 12,

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1765/92, la Commissione calcola un importo di riferimento regionale finale basato sul prezzo di riferimento constatato per i semi oleosi, sostituendo al prezzo di riferimento previsionale il prezzo di riferimento constatato; che la Commissione ha stabilito il prezzo di riferimento constatato utilizzando i dati forniti in virtù del regolamento (CE) n. 3405/93 della Commissione (3);

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CEE) n. 1765/92, se la superficie a favore della quale è versato il pagamento compensativo per i semi oleosi supera, dopo l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6, del suddetto regolamento, la superficie massima garantita, è necessario ridurre gli importi di riferimento regionali finali; che, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del suddetto regolamento, gli importi di riferimento regionali finali saranno ridotti dell'1 % per ogni punto percentuale di superamento della superficie massima garantita; che la riduzione degli importi di riferimento regionali finali deve essere limitata agli Stati membri che hanno superato la loro superficie di riferimento nazionale, ridotta del 10 %; che la riduzione media ponderata applicata in tali Stati membri deve essere uguale alla riduzione necessaria a livello della superficie massima garantita; che le riduzioni applicate negli Stati membri dovrebbero essere proporzionali alla loro parte di superamento del superamento globale della superficie massima garantita;

considerando che il massimale applicabile alla soia irrigua in Francia, fissato dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 658/96 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1779/97 (5), non è stato superato; che non è quindi necessario, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, sesto comma, prima frase, del regolamento (CEE) n. 1765/92, rivedere gli importi di riferimento regionali finali;

considerando che, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 1765/92, ai pagamenti compensativi per la campagna 1997/1998 si applica il coefficiente 0,994 per la Francia, in virtù del regolamento (CE) n. 1719/97 della Commissione (6);

considerando che i produttori hanno riscosso l'acconto fissato all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1394/97 della Commissione (7);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali, i grassi e i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nell'allegato I figura una spiegazione succinta del calcolo degli importi di riferimento regionali finali di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1765/92.

2. Gli importi di riferimento regionali finali per la campagna di commercializzazione 1997/1998 sono indicati nell'allegato II.

3. Ai fini del calcolo del pagamento compensativo ai produttori di semi oleosi di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1765/92, l'autorità competente tiene conto:

- di eventuali riduzioni della superficie ammissibile del produttore e del livello del pagamento compensativo;

- di eventuali acconti versati a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1394/97.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

(2) GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 3.

(3) GU L 310 del 14. 12. 1993, pag. 10.

(4) GU L 91 del 12. 4. 1996, pag. 46.

(5) GU L 252 del 16. 9. 1997, pag. 18.

(6) GU L 242 del 4. 9. 1997, pag. 32.

(7) GU L 190 del 19. 7. 1997, pag. 31.

ALLEGATO I

Spiegazione succinta del calcolo dell'importo di riferimento regionale finale per i produttori di semi oleosi nel corso della campagna 1997/1998

I. Adattamento dei pagamenti di sostegno in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1765/92 - Importi di riferimento regionali finali

1. Il prezzo di riferimento constatato per i semi oleosi, che rappresenta il prezzo medio constatato sui mercati nel corso della campagna di commercializzazione 1997/1998, è stato valutato a 235,636 ECU/t. Questo prezzo di riferimento è stato calcolato in base alle offerte e ai prezzi comunicati dagli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 3405/93.

2. Il livello del prezzo di riferimento constatato è tale da rendere necessaria la riduzione dell'11 % dei pagamenti compensativi previsionali versati ai produttori di semi oleosi in applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1765/92. Gli importi di riferimento regionali finali saranno fissati ad un livello dell'11 % inferiore agli importi di riferimento regionali previsionali fissati dal regolamento (CE) n. 1394/97.

II. Adattamento dei pagamenti di sostegno in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CEE) n. 1765/92 - Correzione degli importi di riferimento regionali finali

1. Dopo l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 1765/92, si è constatato che la superficie massima garantita è stata superata del 3 %, tenendo conto delle superfici che hanno beneficiato di pagamenti specifici per la coltura di semi oleosi.

2. Le riduzioni applicate agli importi di riferimento regionali finali in seguito al superamento delle superfici nazionali di riferimento, diminuite del 10 %, sono le seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

3. La riduzione media ponderata del sostegno relativo alla superficie massima garantita riferita alla produzione comunitaria è la seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

4. La riduzione totale del sostegno necessaria in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), per la superficie massima garantita riferita alla produzione comunitaria, espressa in equivalente ettari del sostegno, è la seguente:

Percentuale di superamento della superficie massima garantita: 3 %.

Superficie che beneficia dei pagamenti compensativi specifici per le colture nei limiti delle superfici massime garantite: 5 089 569 ha.

Riduzione totale necessaria del sostegno, espressa in equivalente ettari:

3 % di 5 089 569 ha = 152 687

5. La riduzione totale del sostegno indicata al punto II.4 è pari alla riduzione totale del sostegno necessaria per rispettare le condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CEE) n. 1765/92.

ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>