31998R0351

Regolamento (CE) n. 351/98 del Consiglio del 12 febbraio 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 3359/93 per quanto riguarda le misure antidumping su alcune importazioni di ferrosilicio originario del Brasile

Gazzetta ufficiale n. L 042 del 14/02/1998 pag. 0001 - 0003


REGOLAMENTO (CE) N. 351/98 DEL CONSIGLIO del 12 febbraio 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 3359/93 per quanto riguarda le misure antidumping su alcune importazioni di ferrosilicio originario del Brasile

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Inchieste precedenti

(1) Le misure antidumping sulle importazioni di ferrosilicio originario del Brasile sono in vigore dal 1987 quando, con regolamento (CEE) n. 3650/87 (2), sono stati istituiti dazi antidumping definitivi su tali importazioni, fatta eccezione per quelle provenienti da alcuni esportatori per le quali era risultata l'assenza di dumping o la Commissione aveva accettato impegni (3).

(2) Successivamente, nel maggio 1990 (4) e nel maggio 1992 (5), sono stati avviati due riesami intermedi delle misure riguardanti dumping e pregiudizio, rispettivamente su iniziativa della Commissione e su richiesta dell'industria comunitaria. In seguito all'ultimo dei due riesami, nel 1993 è stato istituito, con regolamento (CE) n. 3359/93 del Consiglio (6), il dazio antidumping definitivo oggetto della presente inchiesta.

2. Inchiesta

(3) Il 4 luglio 1996, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (in appresso denominato regolamento di base), l'esportatore brasiliano Companhia Brasileira Carbureto de Cálcio ha chiesto un riesame intermedio delle misure antidumping ad esso applicabili, limitato alla questione del dumping. Il richiedente sosteneva che la continua applicazione dei dazi antidumping sulle sue esportazioni nella Comunità non era più necessaria per eliminare il dumping, dato che i suoi prezzi all'esportazione erano notevolmente più elevati di quelli accertati nell'ambito dell'inchiesta che aveva portato all'introduzione delle misure in vigore.

Avendo determinato, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano sufficienti elementi di prova per avviare un riesame intermedio, la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura (7) ed ha aperto un'inchiesta.

(4) In seguito all'avvio del riesame, il 7 ottobre 1996 la Commissione ha ricevuto da un altro esportatore brasiliano, Cia. de Ferro Ligas de Bahia (Ferbasa), la richiesta di essere incluso nel riesame intermedio. La società in oggetto sosteneva che la continua applicazione delle misure antidumping non era più necessaria per eliminare il dumping, dato che i prezzi all'esportazione da essa praticati in quel momento avevano raggiunto un livello nettamente superiore al valore normale tra il giugno 1995 e il giugno 1996.

Sulla base delle prove addotte da detta società, la Commissione ha deciso, dopo aver sentito il comitato consultivo, di accettarne la richiesta e di includerla nel riesame intermedio.

(5) La Commissione ha ufficialmente informato i rappresentanti del paese esportatore dell'apertura del riesame intermedio e ha offerto a tutte le parti direttamente interessate la possibilità di comunicare osservazioni per iscritto o di chiedere un'audizione.

(6) La Commissione ha inviato questionari e ha ricevuto informazioni dettagliate dai due esportatori brasiliani interessati.

(7) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping e ha svolto inchieste presso la sede dei due esportatori brasiliani seguenti:

Cia. Brasileira Carbureto de Cálcio, Santos Dumont (Minas Gerais),

Cia. de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa), Pojuca (Bahia).

(8) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo dal 1° settembre 1995 al 31 agosto 1996 (in appresso «il periodo dell'inchiesta»).

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Descrizione del prodotto

(9) Il prodotto in esame è lo stesso del regolamento oggetto del riesame, ossia il ferrosilicio contenente tra il 20 e il 96 % di silicio in peso. Il prodotto viene utilizzato come disossidante nella produzione dell'acciaio e come componente per le leghe dell'acciaio ad alta temperatura e le lamiere.

2. Prodotto simile

(10) Si è stabilito che il ferrosilicio venduto sul mercato brasiliano è identico o estremamente simile, in termini di caratteristiche fisiche e impiego finale, a quello esportato dal Brasile nella Comunità dalle due società interessate. Tutti questi prodotti sono stati pertanto considerati prodotto simile ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base.

C. VALORE NORMALE E PREZZO ALL'ESPORTAZIONE

(11) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base, il valore normale è stato calcolato in base ai prezzi di vendita del ferrosilicio sul mercato interno brasiliano, giacché le vendite nazionali di ciascuno dei due esportatori brasiliani interessati superavano il 5 % delle loro rispettive vendite all'esportazione nella Comunità. Nel caso di un esportatore, tutte le vendite interne sono state utilizzate per calcolare il valore normale essendo risultate tutte proficue. Per quanto riguarda l'altro esportatore, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento di base, per determinare il valore normale sono state utilizzate soltanto le vendite proficue, poiché il volume delle vendite interne effettuate a prezzi inferiori ai costi unitari di produzione rappresentava oltre il 20 % del volume totale delle vendite interne. Le vendite proficue di quest'ultimo esportatore rappresentavano oltre il 10 % delle sue vendite complessive sul mercato interno.

(12) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8 del regolamento di base, i prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi realmente pagati per il ferrosilicio venduto per l'esportazione ad acquirenti indipendenti della Comunità.

D. CONFRONTO

(13) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 11 del regolamento di base, è stato effettuato un confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi di tutte le transazioni di esportazione nella Comunità. Il confronto è stato effettuato franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Per garantire un confronto equo si è tenuto conto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base, delle differenze tra i fattori che, secondo quanto affermato e dimostrato, influivano sui prezzi e quindi sulla loro comparabilità, ossia trasporto, movimentazione, imposte indirette e costi relativi a crediti.

E. MARGINI DI DUMPING

(14) Dal suddetto confronto sono emersi l'assenza di dumping per la Cia. Brasileira Carbureto de Cálcio e un margine di dumping trascurabile, pari allo 0,4 %, per la Cia. de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa).

F. ABROGAZIONE DELLE MISURE

(15) Essendo stati riscontrati, per i due esportatori brasiliani interessati, rispettivamente l'assenza di dumping e un margine di dumping trascurabile e dato che, a breve termine, non si prevede un cambiamento della situazione, le misure introdotte con il regolamento (CE) n. 3359/93 sulle esportazioni di tali società vanno abrogate attraverso la modifica del regolamento.

(16) La Commissione ha informato i due esportatori brasiliani e il comitato di collegamento delle industrie delle ferroleghe della Comunità europea (CLIFA) dei fatti e delle considerazioni su cui si basa la proposta di abrogare le misure. Essa non ha ricevuto osservazioni al riguardo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3359/93, le cifre 9,2 % e 22,8 %, che rappresentano l'aliquota del dazio applicabile rispettivamente alle società brasiliane Cia. Brasileira Carbureto de Cálcio, Rio de Janeiro e Cia. de Ferro Ligas de Bahia (Ferbasa), Pojuca, Bahia, sono sostituite dalla cifra «0,0 %» (codici addizionali Taric: Cia. Brasileira Carbureto de Cálcio: 8729; Cia. de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa): 8730).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 febbraio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

J. BATTLE

(1) GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96 (GU L 317 del 6. 12. 1996,pag. 1).

(2) GU L 343 del 5. 12. 1987, pag. 1.

(3) GU L 219 dell'8. 8. 1987, pag. 24.

(4) GU C 109 del 3. 5. 1990, pag. 5.

(5) GU C 115 del 6. 5. 1992, pag. 2.

(6) GU L 302 del 9. 12. 1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1171/95 (GU L 118 del 25. 5. 1995, pag. 7).

(7) GU C 285 del 28. 9. 1996, pag. 15.