31998R0194

Regolamento (CE) n. 194/98 della Commissione del 26 gennaio 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 3105/88 che stabilisce le modalità di applicazione delle distillazioni obbligatorie di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87

Gazzetta ufficiale n. L 020 del 27/01/1998 pag. 0019 - 0019


REGOLAMENTO (CE) N. 194/98 DELLA COMMISSIONE del 26 gennaio 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 3105/88 che stabilisce le modalità di applicazione delle distillazioni obbligatorie di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 13 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2087/97 (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3105/88 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2365/95 (4), ha istituito le modalità di applicazione della distillazione obbligatoria prevista dall'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 822/87; che tale distillazione si applica ai vini che superano le quantità normalmente vinificate; che l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3105/88 prevede le regole per stabilire i quantitativi normalmente vinificati; che in talune regioni viticole, in particolare in quelle in cui i vini sono destinati anche all'elaborazione di acquaviti di vino, si è venuta a creare una situazione di grave squilibrio imputabile al fatto, da un lato, che la produzione totale di vino è rimasta stabile e, dall'altro, che sono diminuite le utilizzazioni tradizionali; che per incitare i viticoltori a controllare la produzione, è opportuno tener conto anche, nella fissazione dei quantitativi normalmente vinificati, degli sforzi compiuti in tal senso attraverso l'abbandono delle superfici; che è quindi necessario adattare il disposto dell'articolo 8 del citato regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3105/88 è aggiunto il seguente comma:

«A partire dalla campagna 1998/1999, in deroga al disposto del terzo comma, per i vini ottenuti da uve di varietà che figurano nella classificazione, per la stessa unità amministrativa, simultaneamente come varietà di uve da vino e come varietà destinate all'elaborazione di acquavite di vino, gli Stati membri sono autorizzati, per i produttori che abbiano beneficiato a partire dalla campagna 1997/1998 del premio di abbandono definitivo previsto dal regolamento (CEE) n. 1442/88 del Consiglio (*), per una parte della superficie viticola dell'azienda, a mantenere durante le cinque campagne successive alla campagna dell'estirpazione, il quantitativo normalmente vinificato allo stesso livello di prima dell'estirpazione.

(*) GU L 132 del 28. 5. 1988, pag. 3.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(2) GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 1.

(3) GU L 277 dell'8. 10. 1988, pag. 21.

(4) GU L 241 del 10. 10. 1995, pag. 17.