31998R0133

Regolamento (CE) n. 133/98 della Commissione del 20 gennaio 1998 recante deroga, per la campagna 1997/1998, al regolamento (CE) n. 3112/93 recante modalità di applicazione del regime specifico degli aiuti a favore delle isole minori del Mar Egeo per quanto riguarda i vigneti e l'ammasso privato dei vini liquorosi

Gazzetta ufficiale n. L 015 del 21/01/1998 pag. 0005 - 0005


REGOLAMENTO (CE) N. 133/98 DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 1998 recante deroga, per la campagna 1997/1998, al regolamento (CE) n. 3112/93 recante modalità di applicazione del regime specifico degli aiuti a favore delle isole minori del Mar Egeo per quanto riguarda i vigneti e l'ammasso privato dei vini liquorosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 della Commissione (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2019/93, l'aiuto per ettaro per il mantenimento della viticoltura orientata alla produzione di vini v.q.p.r.d. nelle zone di produzione tradizionali sarà concesso, a partire dalla campagna 1997/1998, esclusivamente alle associazioni o alle organizzazioni di produttori che attuano un'azione di miglioramento qualitativo dei vini prodotti, in base ad un programma approvato dalle competenti autorità; che è opportuno rinviare, per la campagna 1997/1998, dal 1° maggio al 31 dicembre 1997 il termine previsto all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 3112/93 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 (4), per la presentazione della domanda di aiuto per ettaro di cui sopra, tenendo conto delle difficoltà incontrate dalle associazioni di produttori per predisporre e presentare i programmi di azione per il miglioramento qualitativo dei vini suddetti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3112/93, per la campagna 1997/1998 la domanda di aiuto per ettaro può essere presentata all'autorità competente dalle associazioni o organizzazioni di produttori entro e non oltre il 31 dicembre 1997.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 184 del 27. 7. 1993, pag. 1.

(2) GU L 248 del 14. 10. 1995, pag. 39.

(3) GU L 278 dell'11. 11. 1993, pag. 52.

(4) GU L 260 del 31. 10. 1995, pag. 10.