31998R0132

Regolamento (CE) n. 132/98 della Commissione del 20 gennaio 1998 che fissa le modalità di applicazione della riduzione dell'aliquota prevista dal regolamento (CE) n. 2345/97 del Consiglio per taluni bovini vivi e che modifica i regolamenti (CE) n. 1462/95 e n. 1119/96

Gazzetta ufficiale n. L 015 del 21/01/1998 pag. 0003 - 0004


REGOLAMENTO (CE) N. 132/98 DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 1998 che fissa le modalità di applicazione della riduzione dell'aliquota prevista dal regolamento (CE) n. 2345/97 del Consiglio per taluni bovini vivi e che modifica i regolamenti (CE) n. 1462/95 e n. 1119/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1595/97 (2), in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio, del 7 ottobre 1996, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania sul libero scambio e sull'istituzione di misure di accompagnamento, al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (3), in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 2345/97 del Consiglio, del 24 novembre 1997, relativo ad una riduzione dell'aliquota applicabile alle importazioni di taluni bovini vivi nel quadro del contingente tariffario OMC (4), in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CE) n. 1462/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (1° luglio 1995-30 giugno 1996) (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 425/96 (6), prevede una riduzione a 399 ECU/t dell'aliquota del dazio applicabile all'importazione, nel 1995/1996, di taluni animali vivi originari della Polonia, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Romania e della Bulgaria;

considerando che, in virtù dei regolamenti (CE) n. 3066/95 e n. 1926/96, la Commissione è stata autorizzata a ridurre a 399 ECU/t l'aliquota del dazio applicabile a taluni animali vivi originari dei paesi summenzionati, nonché dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania, importati nel periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997 nel quadro del regolamento (CE) n. 1119/96 della Commissione, del 21 giugno 1996, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (1° luglio 1996-30 giugno 1997) (7), modificato dal regolamento (CE) n. 29/97 (8); che è opportuno concedere tale riduzione alle importazioni in questione;

considerando che il regolamento (CE) n. 2345/97 prevede che ogni riduzione del dazio all'importazione applicabile nel quadro dei contingenti tariffari di cui ai regolamenti (CE) n. 1462/95 e n. 1119/96 sia estesa a tutte le importazioni effettuate nel quadro di tali contingenti; che occorre pertanto disporre il rimborso degli importi del dazio versati in eccesso per le importazioni effettuate nel periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1997 nel quadro di detti contingenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1462/95 è sostituito dal seguente:

«2. Il dazio d'importazione applicabile al contingente di cui al paragrafo 1 è di 399 ECU/t, maggiorato del 16 % ad valorem.

L'applicazione di tale aliquota del dazio è subordinata alla condizione che gli animali importati vengano ingrassati nello Stato membro d'importazione per un periodo di almeno 120 giorni.»

2. All'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1119/96, l'importo di «582 ECU» è sostituito dall'importo di «399 ECU».

Articolo 2

Per le importazioni effettuate sulla base dei titoli rilasciati nel periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1997 nel quadro dei regolamenti di cui all'articolo 1, la differenza tra l'importo di 582 ECU e quello di 399 ECU è rimborsata, su richiesta degli operatori, dietro presentazione della dichiarazione di immissione in libera circolazione per l'importazione in causa, nonché dell'attestato rilasciato conformemente al disposto dell'articolo 880 del regolamento (CEE) n. 2454/93, e ove del caso, di una copia certificata conforme del titolo d'importazione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.

(2) GU L 216 dell'8. 8. 1997, pag. 1.

(3) GU L 254 dell'8. 10. 1996, pag. 1.

(4) GU L 326 del 28. 11. 1997, pag. 1.

(5) GU L 144 del 28. 6. 1995, pag. 6.

(6) GU L 60 del 9. 3. 1996, pag. 1.

(7) GU L 149 del 22. 6. 1996, pag. 4.

(8) GU L 6 del 10. 1. 1997, pag. 17.