31998R0086

Regolamento (CE) n. 86/98 del Consiglio del 19 dicembre 1997 relativo alle esportazioni di alcuni prodotti CECA di acciaio dalla Bulgaria nella Comunità europea per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 1998 (rinnovo del sistema di duplice controllo)

Gazzetta ufficiale n. L 013 del 19/01/1998 pag. 0029 - 0042


REGOLAMENTO (CE) N. 86/98 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1997 relativo alle esportazioni di alcuni prodotti CECA di acciaio dalla Bulgaria nella Comunità europea per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1998 (rinnovo del sistema di duplice controllo)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 1° febbraio 1995 è entrato in vigore un accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra (1);

considerando che le parti hanno deciso, con decisione n. 3/97 del Consiglio di associazione (2), di rinnovare il sistema di duplice controllo istituito dalla decisione n. 1/96 (3) per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1998;

considerando che è pertanto necessario rinnovare la normativa comunitaria di applicazione introdotta dal regolamento (CE) n. 2486/96 (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1998, in base alla decisione n. 3/97 del Consiglio di associazione, le importazioni nella Comunità di alcuni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA, elencati nell'allegato I e originari della Repubblica di Bulgaria, sono soggette alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato dalle autorità della Comunità.

2. Per il documento di vigilanza si deve utilizzare un modulo conforme al modello che figura nell'allegato II.

3. La classificazione dei prodotti cui si applica il presente regolamento si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in prosieguo denominata «nomenclatura combinata» o, in forma abbreviata, «NC»). L'origine di detti prodotti è determinata secondo le norme in vigore nella Comunità.

4. Per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1998, le importazioni nella Comunità dei prodotti elencati nell'allegato I originari della Repubblica di Bulgaria sono inoltre subordinate al rilascio di un documento di esportazione da parte delle autorità bulgare competenti. L'importatore deve presentare l'originale del documento di esportazione entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello della spedizione delle merci cui si riferisce il documento.

5. La spedizione si considera effettuata alla data in cui le merci sono caricate sul mezzo di trasporto per l'esportazione.

6. Il documento di esportazione deve essere conforme al modello che figura nell'allegato III. Esso è valido per le esportazioni in tutto il territorio doganale della Comunità.

Articolo 2

1. Il documento di vigilanza di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è rilasciato automaticamente e gratuitamente dalle competenti autorità degli Stati membri, per tutte le quantità richieste, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui l'importatore comunitario ha presentato la richiesta, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Salvo prova contraria, si presume che tale richiesta sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione.

2. Il documento di vigilanza rilasciato da una delle competenti autorità nazionali elencate nell'allegato IV è valido in tutta la Comunità.

3. La domanda dell'importatore relativa al documento di vigilanza deve contenere le seguenti indicazioni:

a) nome e indirizzo completo del richiedente (compresi i numeri di telefono e di fax e l'eventuale numero di identificazione utilizzato dalle autorità nazionali competenti) e, se del caso, partita IVA;

b) se del caso, nome e indirizzo completo del dichiarante o del suo rappresentante (compresi i numeri di telefono e di fax);

c) nome e indirizzo completo dell'esportatore;

d) descrizione precisa delle merci, compresi:

- la denominazione commerciale;

- il(i) codice(i) della nomenclatura combinata (NC);

- il paese di origine;

- il paese di spedizione;

e) il peso netto, espresso in kg, e le quantità nell'unità prescritta, se diverse dal peso netto, per voce della nomenclatura combinata;

f) il valore cif delle merci in ecu alla frontiera comunitaria per voce della nomenclatura combinata;

g) se si tratta di prodotti derivati o di qualità inferiore agli standard, con il ricorso ai criteri indicati nella comunicazione 91/C 180/04 della Commissione (5);

h) il periodo e il luogo proposti per lo sdoganamento;

i) se la domanda ripete una domanda precedente relativa al medesimo contratto;

j) la seguente dichiarazione, datata e firmata dal richiedente con la trascrizione del suo nome in stampatello:

«Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede e che risiede nella Comunità».

L'importatore presenta inoltre una copia del contratto di vendita o di acquisto, la fattura pro forma. Se gliene viene fatta richiesta, ad esempio qualora le merci non siano acquistate direttamente nel paese di produzione, l'importatore deve presentare un certificato di produzione rilasciato dall'acciaieria produttrice.

4. I documenti di vigilanza possono essere utilizzati solo fintanto che il regime di liberalizzazione delle importazioni continua ad applicarsi alle operazioni in questione. Fatte salve eventuali modifiche delle normative in vigore in materia di importazione o eventuali decisioni prese nell'ambito di un accordo o della gestione di un contingente:

- il periodo di validità del documento di vigilanza è fissato a quattro mesi;

- i documenti di vigilanza inutilizzati o parzialmente utilizzati possono essere rinnovati per un periodo equivalente.

5. L'importatore rinvia i documenti di vigilanza all'autorità che li ha rilasciati al termine del periodo di validità.

6. Le autorità competenti possono, alle condizioni da esse stabilite, consentire la presentazione di dichiarazioni o richieste trasmesse o stampate elettronicamente. Tutti i documenti e i giustificativi devono comunque essere a disposizione delle autorità competenti.

7. Il documento di vigilanza può essere rilasciato elettronicamente, a condizione che gli uffici doganali in questione abbiano accesso a tale documento attraverso una rete informatica.

Articolo 3

1. L'accertamento che il prezzo unitario al quale si effettua l'operazione si discosta per eccesso o per difetto da quello indicato dal documento di vigilanza di una percentuale inferiore al 5 % oppure che il valore o la quantità totali dei prodotti all'importazione superano di meno del 5 % quelli indicati in detto documento non osta all'immissione in libera pratica dei prodotti in questione.

2. Le domande di documenti d'importazione, nonché i documenti stessi, sono riservate e possono quindi essere consultate solo dalle autorità competenti e dal richiedente.

Articolo 4

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) con la massima regolarità e tempestività possibile, e almeno entro l'ultimo giorno di ogni mese, i dati sui quantitativi e sui valori (calcolati in ecu) per i quali sono stati rilasciati i documenti di vigilanza;

b) entro sei mesi dalla fine di ciascun mese, i dati sulle importazioni effettuate nel corso di tale mese a norma dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 840/96 della Commissione (6).

Le informazioni fornite dagli Stati membri sono suddivise per prodotto, codice NC e paese.

2. Gli Stati membri segnalano tutte le eventuali anomalie o frodi riscontrate nonché, se del caso, i motivi per cui si sono rifiutati di rilasciare un documento d'importazione.

Articolo 5

Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento devono essere inviate per via elettronica alla Commissione delle Comunità europee utilizzando l'apposita rete integrata a meno che, per cause tecniche di forza maggiore, non si debba ricorrere temporaneamente ad altri mezzi di comunicazione.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1 ° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio i tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. BODEN

(1) GU L 358 del 31. 12. 1994, pag. 3.

(2) Vedi pagina 85 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU L 26 del 29. 1. 1997, pag. 21.

(4) GU L 338 del 28. 12. 1996, pag. 5.

(5) GU C 180 dell'11. 7. 1991, pag. 4.

(6) GU L 114 dell'8. 5. 1996, pag. 7.

ALLEGATO I

REPUBBLICA DI BULGARIA

Elenco dei prodotti sottoposti a duplice controllo (1998)

7206 10 00

7206 90 00

7208 10 00

7208 25 00

7208 26 00

7208 27 00

7208 36 00

7208 37 10

7208 37 90

7208 38 10

7208 38 90

7208 39 10

7208 39 90

7208 40 10

7208 40 90

7208 51 10

7208 51 30

7208 51 50

7208 51 91

7208 51 99

7208 52 10

7208 52 91

7208 52 99

7208 53 10

7208 53 90

7208 54 10

7208 54 90

7208 90 10

7209 15 00

7209 16 10

7209 16 90

7209 17 10

7209 17 90

7209 18 10

7209 18 91

7209 18 99

7209 25 00

7209 26 10

7209 26 90

7209 27 10

7209 27 90

7209 28 10

7209 28 90

7209 90 10

7210 11 10

7210 12 11

7210 12 19

7210 20 10

7210 30 10

7210 41 10

7210 49 10

7210 50 10

7210 61 10

7210 69 10

7210 70 31

7210 70 39

7210 90 31

7210 90 33

7210 90 38

7211 13 00

7211 14 10

7211 14 90

7211 19 20

7211 19 90

7211 23 10

7211 23 51

7211 29 20

7211 90 11

7212 10 10

7212 10 91

7212 20 11

7212 30 11

7212 40 10

7212 40 91

7212 50 31

7212 50 51

7212 60 11

7212 60 91

7213 10 00

7213 20 00

7213 91 10

7213 91 20

7213 91 41

7213 91 49

7213 91 70

7213 91 90

7213 99 10

7213 99 90

7214 20 00

7214 30 00

7214 91 10

7214 91 90

7214 99 10

7214 99 31

7214 99 39

7214 99 50

7214 99 61

7214 99 69

7214 99 80

7214 99 90

7215 90 10

7216 10 00

7216 21 00

7216 22 00

7216 31 11

7216 31 19

7216 31 91

7216 31 99

7216 32 11

7216 32 19

7216 32 91

7216 32 99

7216 33 10

7216 33 90

7216 40 10

7216 40 90

7216 50 10

7216 50 91

7216 50 99

7216 99 10

7225 11 00

7225 19 10

7225 19 90

7225 20 20

7225 30 00

7225 40 20

7225 40 50

7225 40 80

7225 50 00

7225 91 10

7225 92 10

7225 99 10

7226 11 10

7226 19 10

7226 19 30

7226 20 20

7226 91 10

7226 91 90

7226 92 10

7226 93 20

7226 94 20

7226 99 20

7227 10 00

7227 20 00

7227 90 10

7227 90 50

7227 90 95

7228 10 10

7228 10 30

7228 20 11

7228 20 19

7228 20 30

7228 30 20

7228 30 41

7228 30 49

7228 30 61

7228 30 69

7228 30 70

7228 30 89

7228 60 10

7228 70 10

7228 70 31

7228 80 10

7228 80 90

ALLEGATO II

>INIZIO DI UN GRAFICO>

COMUNITÀ EUROPEA DOCUMENTO DI VIGILANZA 1. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA) 2. Numero di rilascio 3. Luogo e data previsti per l'importazione 4. Autorità competente per il rilascio (nome, indirizzo e telefono) 5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome, indirizzo completo) 6. Paese d'origine (e numero di geonomenclatura) 7. Paese di provenienza (e numero di geonomenclatura) 8. Ultimo giorno di validità 9. Designazione delle merci 10. Codice delle merci (NC) e categoria 11. Quantità espressa in kg (massa netta) o in unità supplementari 12. Valore cif frontiera CE in Ecu 13. Indicazioni supplementari 14. Visto dell'autorità competente Data: . Firma: . Timbro 1 1 Originale per il destinatario 15. IMPUTAZIONI Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità imputata 16. Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità) 17. In cifre 18. In lettere per la quantità imputata 19. Documento doganale (modello e numero) o estratto n. e data di imputazione 20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità di imputazione 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Unire qui l'eventuale aggiunta

>FINE DI UN GRAFICO>

>INIZIO DI UN GRAFICO>

COMUNITÀ EUROPEA DOCUMENTO DI VIGILANZA 1. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA)2. Numero di rilascio 3. Luogo e data previsti per l'importazione 4. Autorità competente per il rilascio (nome, indirizzo e telefono) 5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome, indirizzo completo) 6. Paese d'origine (e numero di geonomenclatura) 7. Paese di provenienza (e numero di geonomenclatura) 8. Ultimo giorno di validità 9. Designazione delle merci 10. Codice delle merci (NC) e categoria 11. Quantità espressa in kg (massa netta) o in unità supplementari 12. Valore cif frontiera CE in Ecu 13. Indicazioni supplementari 14. Visto dell'autorità competente Data: . Firma: . Timbro 2 2 Esemplare per l'autorità competente 15. IMPUTAZIONI Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità imputata 16. Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità) 17. In cifre 18. In lettere per la quantità imputata 19. Documento doganale (modello e numero) o estratto n. e data di imputazione 20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità di imputazione 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Unire qui l'eventuale aggiunta

>FINE DI UN GRAFICO>

ALLEGATO III

>INIZIO DI UN GRAFICO>

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight. (2) In the currency of the sale contract. 1 Exporter (name, full address, country) ORIGINAL 2 No 3 Year 4 Product group 5 Consignee (name, full address, country) EXPORT DOCUMENT (ECSC steel products) 6 Country of origin 7 Country of destination 8 Place and date of shipment - Means of transport 9 Supplementary details 10 Description of goods - Manufacturer 11 CN code 12 Quantity (1) 13 FOB value (2) 14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY 15 Competent authority (name, full address, country) At . , on . (Signature) (Stamp)

>FINE DI UN GRAFICO>

DOCUMENTO DI ESPORTAZIONE (prodotti di acciaio CECA)

>INIZIO DI UN GRAFICO>

1. Esportatore (ragione sociale, indirizzo completo, paese)

2. Numero

3. Anno

4. Categoria dei prodotti

5. Destinatario (ragione sociale, indirizzo completo, paese)

6. Paese d'origine

7. Paese di destinazione

8. Luogo e data di spedizione - Mezzo di trasporto

9. Indicazioni complementari

10. Descrizione delle merci - Produttore

11. Codice NC

12. Quantitativo (1)

13. Valore FOB (2)

14. DICHIARAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE

15. Autorità competente (denominazione, indirizzo completo, paese)

Fatto a. , il.

.

(Firma)

(Timbro)

(1) Indicare il peso netto (in chilogrammi) e il quantitativo nell'unità prevista se diverso dal peso netto.(2) Nella valuta del contratto di vendita.

>FINE DI UN GRAFICO>

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

>INIZIO DI UN GRAFICO>

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight. (2) In the currency of the sale contract. 1 Exporter (name, full address, country) COPY 2 No 3 Year 4 Product group 5 Consignee (name, full address, country) EXPORT DOCUMENT (ECSC steel products) 6 Country of origin 7 Country of destination 8 Place and date of shipment - Means of transport 9 Supplementary details 10 Description of goods - Manufacturer 11 CN code 12 Quantity (1) 13 FOB value (2) 14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY 15 Competent authority (name, full address, country) At . , on . (Signature) (Stamp)

>FINE DI UN GRAFICO>

ANEXO IV - BILAG IV - ANHANG IV - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ IV - ANNEX IV - ANNEXE IV - ALLEGATO IV - BIJLAGE IV - ANEXO IV - LIITE IV - BILAGA IV

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN ÄÉÅÕÈÕÍÓÅÉÓ ÔÙÍ ÁÑ×ÙÍ ÅÊÄÏÓÇÓ ÁÄÅÉÙÍ ÔÙÍ ÊÑÁÔÙÍ ÌÅËÙÍ LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA LISTA ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

BELGIQUE/BELGIË

Administration des relations économiques

Quatrième division: Mise en oeuvre des politiques commerciales internationales - Services «Licences»

Rue Général Leman 60

B-1040 Bruxelles

Télécopieur: (32-2) 230 83 22

Bestuur van de Economische Betrekkingen

Vierde Afdeling: Toepassing van het Internationaal Handelsbeleid - Dienst Vergunningen

Generaal Lemanstraat 60

B-1040 Brussel

Fax: (32-2) 230 83 22

DANMARK

Erhvervsfremme Styrelsen

Søndergade 25

DK-8600 Silkeborg

Fax (45) 87 20 40 77

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft, Dienst 01

Postfach 51 71

D-65762 Eschborn 1

Fax: (49) 6196 40 42 12

ÅËËÁÓ

Õðïõñãåßï ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò

ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá ÄÏÓ

Äéåýèõíóç Äéáäéêáóéþí Åîùôåñéêïý Åìðïñßïõ

ÊïñíÜñïõ 1

GR-105 63 ÁèÞíá

ÔÝëåöáî: (301) 328 60 29/328 60 59/328 60 39

ESPAÑA

Ministerio de Economía y Hacienda

Dirección General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Fax: (34 1) 563 18 23/349 38 31

FRANCE

Seribe

3-5, rue Barbet-de-Jouy

F-75357 Paris 07 SP

Télécopieur: (33-1) 43 19 43 69

IRELAND

Licensing Unit

Department of Tourism and Trade

Kildare Street

IRL-Dublin 2

Fax: (353-1) 676 61 54

ITALIA

Ministero del Commercio con l'estero

Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

Viale America 341

I-00144 Roma

Telefax: (39-6) 59 93 22 35/59 93 26 36

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères

Office des licences

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Télécopieur: (352) 46 61 38

NEDERLAND

Centrale Dienst voor In- en Uitvoer

Postbus 30003

Engelse Kamp 2

NL-9700 RD Groningen

Fax: (31-50) 526 06 98

ÖSTERREICH

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten

Außenwirtschaftsadministration

Landstrasser Hauptstraße 55-57

A-1030 Wien

Fax: (43-1) 715 83 47

PORTUGAL

Direcção-Geral do Comércio Externo

Avenida da República, 79

P-1000 Lisboa

Telefax: (351-1) 793 22 10

SUOMI

Tullihallitus

PL 512

FIN-00101 Helsinki

Telekopio: +358-9 614 2852

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax: (46-8) 30 67 59

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House, West Precinct

Billingham TS23 2NF

Cleveland

Fax: (44) 1642 533 557