Regolamento (CE) n. 24/98 della Commissione del 7 gennaio 1998 che stabilisce le modalità di concessione dell'aiuto previsto dall'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3763/91 per quanto riguarda l'approvvigionamento della Guiana in prodotti per l'alimentazione animale nel periodo dal 1° luglio 1994 al 30 aprile 1996
Gazzetta ufficiale n. L 004 del 08/01/1998 pag. 0049 - 0050
REGOLAMENTO (CE) N. 24/98 DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio 1998 che stabilisce le modalità di concessione dell'aiuto previsto dall'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3763/91 per quanto riguarda l'approvvigionamento della Guiana in prodotti per l'alimentazione animale nel periodo dal 1° luglio 1994 al 30 aprile 1996 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, considerando che il regolamento (CE) n. 2598/95 ha previsto che a partire dal 1° luglio 1994 fino all'effettivo avviamento della produzione dei corrispondenti impianti di fabbricazione nel dipartimento della Guiana, i prodotti dei codici NC 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 e 2309 90 53, ivi impiegati per l'alimentazione degli animali, beneficiano del regime di approvvigionamento alle condizioni stabilite dall'articolo 3, paragrafo 1 e dall'articolo 2, paragrafi 1 e da 3 a 6 del regolamento (CEE) n. 3763/91; che, data l'applicazione retroattiva di tale disposizione, è necessario stabilire le quantità di tali prodotti, fornite al dipartimento della Guiana, che possono beneficiare di un aiuto per l'approvvigionamento, nonché fissare l'importo dell'aiuto; considerando che il regolamento (CE) n. 795/96 della Commissione, del 30 aprile 1996, che fissa il bilancio previsionale di approvvigionamento e l'aiuto comunitario per l'approvvigionamento della Guiana in prodotti di cui ai codici NC 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 e 2309 90 53, utilizzati per l'alimentazione degli animali per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1996 (3) ha previsto le quantità che possono beneficiare di un aiuto all'approvvigionamento e ha fissato l'importo dell'aiuto per tale periodo; che a partire dal 1° gennaio 1997, le stesse disposizioni sono state adottate, per l'anno 1997, con il regolamento (CE) n. 2415/96 della Commissione (4); che è necessario quindi regolarizzare la situazione dell'approvvigionamento dei prodotti succitati nel corso del periodo dal 1° luglio 1994 al 30 aprile 1996; considerando che, su richiesta della Commissione, le autorità francesi hanno comunicato le quantità dei prodotti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3763/91 inviati in Guiana ammissibili all'aiuto per il periodo compreso dal 1° luglio 1994 al 30 aprile 1996, indicando i periodi di consegna e fornendo i necessari documenti giustificativi per i quantitativi dichiarati; che le autorità francesi hanno inoltre dichiarato di aver accertato il trasferimento, in via conservativa, sul prezzo di vendita di un importo equivalente all'aiuto e hanno comunicato i tipi di verifiche e controlli effettuati; che, per lo stesso periodo, le quantità ammissibili all'aiuto, comunicate dalle autorità francesi, ammontano a 6 692,36 tonnellate per i prodotti dei codici NC 2309 90 31, 2309 90 41 e 2309 90 51 e a 56,70 tonnellate per i prodotti dei codici NC 2309 90 33, 2309 90 43 e 2309 90 53; considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 3763/91, fino al 30 giugno 1994 il metodo di calcolo dell'aiuto per la fornitura dei prodotti in esame era stabilito dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 646/92 (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 1670/93 (6); che, a norma di tale articolo, l'importo dell'aiuto è pari alla restituzione all'esportazione applicabile per lo stesso prodotto il giorno della presentazione della domanda di certificato di aiuto, maggiorato di 20 ECU/t; che secondo quanto dichiarato dalle autorità francesi, in attesa dell'adozione, da parte del Consiglio, della proposta della Commissione relativa alla proroga del regime di aiuto di cui trattasi, gli importatori hanno effettivamente trasferito sul prezzo di vendita un importo equivalente a quello dell'aiuto così calcolato, durante il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 aprile 1996; che il regolamento (CE) n. 795/96 ha confermato lo stesso metodo di calcolo dell'aiuto a partire dal 1° maggio 1996; considerando che per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 aprile 1996, in assenza di pertinenti disposizioni regolamentari non è stato possibile chiedere alcun certificato di aiuto per la fornitura dei prodotti in esame; che è quindi opportuno mantenere l'importo dell'aiuto a livello previsto dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 646/92 per le forniture effettuate nello stesso periodo, sostituendo la data della domanda di certificato con quella della fornitura, agli effetti del calcolo dell'aliquota di aiuto applicabile; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Sono ammissibili all'aiuto previsto all'articolo 3, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 3763/91 i prodotti impiegati per l'alimentazione degli animali di cui il dipartimento della Guiana si è approvvigionato nel periodo dal 1° luglio 1994 al 30 aprile 1996, limitatamente ai seguenti quantitativi: a) 6 692,36 tonnellate per i prodotti di cui ai codici NC 2309 90 31, 2309 90 41 e 2309 90 51; b) 56,70 tonnellate per i prodotti di cui ai codici NC 2309 90 33, 2309 90 43 e 2309 90 53. Articolo 2 1. L'importo degli aiuti per la fornitura degli alimenti per animali di cui all'articolo 1, fabbricati a partire da cereali trasformati nel resto della Comunità, è pari alla restituzione all'esportazione in vigore per tali prodotti il giorno dell'effettiva consegna alla Guiana, maggiorato di 20 ECU/tonnellata. 2. A richiesta degli operatori, le competenti autorità francesi versano l'aiuto limitatamente ai quantitativi indicati all'articolo 1 per i quali sia fornita la prova, con loro soddisfazione, dell'avvenuta consegna nel dipartimento della Guiana e del trasferimento, in via conservativa, sul prezzo di vendita, di un importo equivalente all'aiuto. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1. (2) GU L 267 del 9. 11. 1995, pag. 1. (3) GU L 108 dell'1. 5. 1996, pag. 35. (4) GU L 329 del 19. 12. 1996, pag. 25. (5) GU L 69 del 14. 3. 1992, pag. 29. (6) GU L 158 del 30. 6. 1993, pag. 30.