31998R0011

Regolamento (CE) n. 11/98 del Consiglio dell'11 dicembre 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 684/92 relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus

Gazzetta ufficiale n. L 004 del 08/01/1998 pag. 0001 - 0009


REGOLAMENTO (CE) N. 11/98 DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 684/92 relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (3),

(1) considerando che, a norma dell'articolo 75, paragrafo 1, lettera a) del trattato, la definizione di una politica comune comporta, fra l'altro, l'adozione di norme comuni applicabili ai trasporti internazionali di viaggiatori su strada;

(2) considerando che siffatte norme sono contenute nel regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus (4);

(3) considerando che l'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 684/92 prevede che la Commissione presenti al Consiglio, anteriormente al 1° luglio 1995, una relazione sull'applicazione di tale regolamento e che il Consiglio adotti, anteriormente al 1° gennaio 1997, su proposta della Commissione, norme relative allo snellimento delle procedure, compresa, in funzione della conclusione della relazione, l'abolizione delle autorizzazioni;

(4) considerando che occorre semplificare e migliorare la definizione dei differenti servizi di trasporto internazionale effettuati con autobus; che tali servizi possono essere classificati come servizi regolari, servizi regolari specializzati e servizi occasionali; che pertanto la categoria di servizio a navetta può essere soppressa;

(5) considerando che occorre prevedere un regime di accesso al mercato non soggetto ad autorizzazione per tutti i servizi occasionali, per i servizi regolari specializzati, nonché per tutti i servizi per conto proprio;

(6) considerando che occorre mantenere il regime di autorizzazione per i servizi regolari, introducendo nel contempo una certa flessibilità nelle condizioni di esercizio di tali servizi;

(7) considerando che per preservare la concorrenza intermodale occorre eliminare, dopo un certo periodo di tempo, la priorità della ferrovia qualora sia introdotto un servizio a mezzo autobus;

(8) considerando che, al fine di facilitare il controllo delle operazioni di trasporto, è necessario che tutti i sistemi di trasporto internazionali di viaggiatori su strada per conto terzi siano soggetti ad una licenza comunitaria, redatta secondo un modello armonizzato e rilasciata in base ad una procedura amministrativa rapida e efficace;

(9) considerando che è necessario rendere più flessibili taluni termini previsti per la procedura di rilascio dell'autorizzazione;

(10) considerando che spetta agli Stati membri adottare le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento, soprattutto per quanto riguarda le sanzioni, che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive;

(11) considerando che occorre prevedere che la Commissione sia assistita da un comitato consultivo all'atto dell'adozione di misure di esecuzione del regolamento relativamente ai documenti di trasporto;

(12) considerando la necessità di prevedere un termine appropriato per l'introduzione della licenza comunitaria;

(13) considerando che è necessario verificare l'applicazione del presente regolamento sulla base di una relazione che dovrà essere presentata dalla Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 684/92 è modificato come segue:

1) All'articolo 2:

- al punto 1.1, è aggiunto il seguente comma: «Il carattere regolare del servizio non è compromesso da un adeguamento delle condizioni di esercizio del sevizio stesso.»;

- al punto 1.2, la lettera d) è soppressa;

- al punto 1.3 sono soppressi i termini «l'introduzione in servizio di veicoli di rinforzo e di maggiori frequenze»;

- il punto 2 e soppresso;

- il testo 3.1 è sostituito dal seguente:

«3.1. Per servizi occasionali si intendono i servizi che non rispondono né alla definizione di servizi regolari, né alla definizione di servizi regolari specializzati, e che sono principalmente caratterizzati dal fatto di trasportare gruppi costituiti su richiesta di un committente o del vettore stesso.

L'organizzazione di servizi paralleli o temporanei, paragonabili ai servizi regolari esistenti e che servono la stessa clientela di questi ultimi, è soggetta ad autorizzazione secondo la procedura stabilita alla sezione II.»;

- il punto 3.2 è soppresso;

- al punto 3.4 secondo comma, le parole «previa consultazione degli Stati membri» sono sostituite da «secondo la procedura di cui all'articolo 16 bis»;

- il testo del punto 4 è sostituito dal seguente:

«4. Trasporti per conto proprio

Per trasporti per conto proprio si intendono i trasporti effettuati senza fine di lucro o commerciale, da una persona fisica o giuridica, a condizione che:

- l'attività di trasporto costituisca soltanto un'attività accessoria per tale persona fisica o giuridica,

- i veicoli utilizzati siano di proprietà della persona fisica o giuridica, ovvero siano stati acquistati a rate dalla medesima o abbiano costituito oggetto di un contratto di leasing a lungo termine e siano guidati da un dipendente di tale persona fisica o giuridica o dalla persona fisica stessa.»

2) All'articolo 3, paragrafo 1, il testo del primo trattino è modificato come segue:

«- sia autorizzato nello Stato di stabilimento ad effettuare trasporti a mezzo autobus sotto forma di servizi regolari, compresi i servizi regolari specializzati, o di servizi occasionali;».

3) È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 3 bis

Licenza comunitaria

1. Per effettuare trasporti internazionali di viaggiatori a mezzo autobus, i vettori per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1 devono essere titolari di una licenza comunitaria rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento secondo il modello che figura nell'allegato.

2. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento rilasciano al titolare l'originale della licenza comunitaria, custodito dal vettore, e il numero di copie conformi corrispondenti al numero dei veicoli utilizzati per il trasporto internazionale di viaggiatori dei quali il titolare della licenza comunitaria dispone in virtù di un diritto assoluto di proprietà o ad altro titolo, in particolare in virtù di un contratto d'acquisto rateale, di un contratto di locazione o di un contratto di leasing.

3. La licenza comunitaria è redatta a nome del vettore. Essa non può essere da questi ceduta a terzi. Una copia certificata conforme della licenza comunitaria deve trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibita ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo.

4. La licenza comunitaria è rilasciata per una durata di cinque anni ed è rinnovabile.

5. La licenza comunitaria sostituisce il documento rilasciato dalle autorità competenti dello Stato di stabilimento che attesta che il vettore è autorizzato al trasporto internazionale di viaggiatori su strada.

6. Al momento della presentazione di una domanda di licenza nonché, in seguito, almeno ogni cinque anni, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento verificano se il vettore osserva ancora le condizioni stabilite all'articolo 3, paragrafo 1.

7. Nel caso in cui non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1 le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento rifiutano, mediante una decisione motivata, di rilasciare o rinnovare la licenza comunitaria.

8. Gli Stati membri garantiscono che il richiedente o il titolare di una licenza comunitaria possa impugnare la decisione delle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento di rifiutare o ritirare la licenza.

9. Non oltre il 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di vettori titolari di una licenza comunitaria al 31 dicembre dell'anno precedente e il numero di copie certificate conformi corrispondenti al numero di veicoli in circolazione a tale data.

10. Gli Stati membri possono decidere che la licenza comunitaria è valida anche per l'effettuazione di trasporti nazionali.»;

4) Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Accesso al mercato

1. I servizi occasionali definiti all'articolo 2, punto 3.1, non sono soggetti ad autorizzazione.

2. I servizi regolari specializzati definiti all'articolo 2, punto 1.2, non sono soggetti ad autorizzazione a condizione che siano contemplati da un contratto stipulato tra l'organizzazione ed il vettore.

3. Non sono inoltre soggetti ad autorizzazione gli spostamenti a vuoto dei veicoli relativi ai trasporti di cui ai punti 1 e 2.

4. Sono soggetti ad autorizzazione, a noma degli articoli da 5 a 10, i servizi regolari definiti all'articolo 2, punto 1.1, primo comma e i servizi regolari specializzati non contemplati da un contratto stipulato tra l'organizzatore e il vettore.

5. Il regime dei trasporti per conto proprio è stabilito all'articolo 13.»

5) Il titolo della sezione II è sostituito dal titolo «SERVIZI REGOLARI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE».

6) All'articolo 5:

- al paragrafo 1, secondo comma, il testo della prima frase è sostituito dal seguente:

«Nel caso di un consorzio di imprese per l'esercizio di un servizio regolare l'autorizzazione è redatta a nome di tutte le imprese.»;

- al paragrafo 2, il testo della prima frase è sostituito dal seguente:

«2. La validità massima dell'autorizzazione è di cinque anni.»;

- al paragrafo 3, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente: «d) le fermate e gli orari.»;

- al paragrafo 4, le parole «. . ., previa consultazione degli Stati membri» sono sostituite da «secondo la procedura prevista all'articolo 16 bis»;

- il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'autorizzazione abilita il suo titolare o i suoi titolari ad effettuare servizi regolari nel territorio di tutti gli Stati membri su cui si svolge l'itinerario del servizio.»;

- è aggiunto il seguente paragrafo:

«6. L'impresa che gestisce un servizio regolare può utilizzare veicoli di rinforzo per far fronte a situazioni temporanee e eccezionali.

In tal caso, il vettore deve provvedere affinché i documenti seguenti si trovino a bordo del veicolo:

- una copia dell'autorizzazione del servizio regolare,

- una copia del contratto stipulato tra l'impresa che gestisce il servizio regolare e l'impresa che mette a disposizione dei veicoli di rinforzo o un documento equivalente,

- una copia autenticata della licenza comunitaria rilasciata all'impresa che gestisce il servizio regolare.»

7) All'articolo 6:

- il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le domande di autorizzazione per i servizi regolari sono presentate alla competente autorità dello Stato membro sul cui territorio si trova il punto di partenza, in appresso denominata "autorità competente per l'autorizzazione". Per "punto di partenza" si intende uno dei capolinea del servizio.»;

- al paragrafo 2, le parole «. . . previa consultazione degli Stati membri.» sono sostituite da «. . . secondo la procedura fornita all'articolo 16 bis.»;

- il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. A sostegno della domanda di autorizzazione, il richiedente fornisce tutte le informazioni complementari che ritiene utili o che gli sono chieste dall'autorità competente per l'autorizzazione, in particolare uno schema di guida che consenta di controllare l'osservanza della normativa comunitaria relativa ai tempi di guida e ai periodi di riposo, nonché una copia della licenza comunitaria per il trasporto internazionale di viaggiatori su strada per conto terzi prevista all'articolo 3 bis.»

8) Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Procedura di autorizzazione

1. L'autorizzazione è rilasciata con l'accordo delle autorità di tutti gli Stati membri nei cui territori vengono presi a bordo o deposti i viaggiatori. L'autorità competente per l'autorizzazione inoltra a queste ultime - nonché alle autorità competenti degli Stati membri il cui territorio è attraversato senza prendere a bordo o deporre viaggiatori - una copia della domanda e di ogni altra documentazione utile, insieme con la propria valutazione.

2. Le autorità competenti degli Stati membri cui è stato chiesto l'accordo notificano entro due mesi il loro parere all'autorità competente per l'autorizzazione. Tale termine decorre dalla data di ricezione della richiesta di parere che figura nell'avviso di ricevimento. La mancata risposta entro tale termine da parte delle autorità consultate vale come risposta positiva e l'autorità competente per l'autorizzazione rilascia l'autorizzazione.

Le autorità degli Stati membri il cui territorio è attraversato senza prendere a bordo o deporre viaggiatori possono far conoscere all'autorità competente per l'autorizzazione le loro osservazioni entro il termine indicato al primo comma.

3. Fatti salvi i paragrafi 7 e 8, l'autorità competente per l'autorizzazione prende una decisione entro quattro mesi dalla data di presentazione della domanda da parte del vettore.

4. L'autorizzazione è rilasciata a meno che:

a) il richiedente non sia in grado di effettuare il servizio oggetto della domanda con il materiale di cui dispone direttamente;

b) il richiedente non abbia rispettato in passato le normative nazionali o internazionali in materia di trasporti su strada, in particolare le condizioni e i requisiti relativi alle autorizzazioni per i servizi di trasporto internazionale di viaggiatori, o abbia commesso gravi infrazioni alle norme che disciplinano la sicurezza della circolazione, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli e le ore di guida dei veicoli ed i periodi di riposo dei conducenti;

c) in caso di una domanda di rinnovo dell'autorizzazione, le condizioni di quest'ultima non siano state rispettate;

d) sia dimostrato che il servizio che ne costituisce oggetto comprometterebbe direttamente l'esistenza dei servizi regolari già autorizzati, salvo nel caso in cui i servizi regolari in questione siano offerti da un solo vettore o gruppo di vettori;

e) risulti che l'esercizio dei servizi che ne costituiscono oggetto riguarda unicamente i servizi più redditizi fra quelli esistenti sui collegamenti in questione;

f) uno Stato membro non decida, in base ad analisi dettagliata, che tale servizio comprometterebbe la vitalità di un servizio ferroviario comparabile sulle tratte dirette interessate. Qualsiasi decisione presa in base alla presente disposizione, nonché la sua giustificazione, è notificata ai vettori interessati.

A decorrere dal 1° gennaio 2000, qualora un servizio internazionale di autobus esistente comprometta gravemente la vitalità di un servizio ferroviario comparabile sulle tratte dirette interessate, uno Stato membro può, con l'accordo della Commissione, sospendere ovvero ritirare l'autorizzazione ad esercitare un servizio internazionale di autobus dopo un preavviso di 6 mesi al vettore.

Il fatto che un vettore offra prezzi inferiori a quelli offerti da altri vettori stradali, oppure che il collegamento in questione sia già effettuato da altri vettori stradali, non può di per sé costituire una giustificazione per respingere la domanda.

5. L'autorità competente per l'autorizzazione, nonché le autorità competenti di tutti gli Stati membri che intervengono nella procedura per il conseguimento dell'accordo previsto al paragrafo 1, non possono respingere le domande se non per motivi compatibili con il presente regolamento.

6. Se la procedura per la formazione dell'accordo di cui al paragrafo 1 non ha esito positivo, si può adire la Commissione entro cinque mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda da parte del vettore.

7. La Commissione, previa consultazione degli Stati membri interessati, adotta, entro dieci settimane, una decisione che entra in vigore entro trenta giorni a decorrere dalla notifica agli Stati membri interessati.

8. La decisione della Commissione continua ad applicarsi sino al raggiungimento di un accordo tra gli Stati membri interessati.

9. Dopo aver espletato la procedura prevista nel presente articolo, l'autorità competente per l'autorizzazione ne informa tutte le autorità di cui al paragrafo 1, inviando loro, se del caso, una copia dell'autorizzazione; le autorità competenti degli Stati membri di transito possono rinunciare a tale informazione.»

9) All'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma dopo i termini «di un adeguamento» sono aggiunti i termini «delle frequenze,».

10) All'articolo 9, il paragrafo 4 è soppresso.

11) Il titolo della sezione III è sostituito dal titolo «SERVIZI OCCASIONALI E ALTRI SERVIZI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE».

12) Il testo dell'articolo 11 è modificato come segue:

«Articolo 11

Foglio di viaggio

1. Per i servizi di cui all'articolo 4, paragrafo 1 è necessario un foglio di viaggio.

2. I vettori che effettuano servizi occasionali devono compilare il foglio di viaggio prima di ciascun viaggio.

3. Nel foglio di viaggio devono figurare almeno le seguenti informazioni:

a) il tipo di servizio;

b) l'itinerario principale;

c) il vettore o i vettori interessati.

4. I libretti di fogli di viaggio sono rilasciati dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito il vettore o da organismi da esse designati.

5. La Commissione stabilisce il modello del foglio di viaggio e le modalità della sua utilizzazione secondo la procedura di cui all'articolo 16 bis.»

13) All'articolo 12, primo comma è soppresso il seguente testo «di un servizio internazionale a navetta con alloggio e».

14) All'articolo 13:

- il paragrafo 2 è soppresso;

- al paragrafo 3, le parole «. . . previa consultazione degli Stati membri» sono sostituite da «secondo la procedura prevista all'articolo 16 bis».

15) All'articolo 14:

- al paragrafo 1, parte introduttiva, è soppresso il testo seguente: «o un servizio a navetta»;

- al paragrafo 1, il testo dell'ultimo trattino, è sostituito dal seguente: «- il prezzo del trasporto.»

16) Il testo dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

Sanzioni e mutua assistenza

1. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del vettore ritirano la licenza comunitaria prevista all'articolo 3 bis nel caso in cui il titolare:

- non osservi più le condizioni previste all'articolo 3, paragrafo 1,

- ha fornito informazioni inesatte relative ai dati necessari al fine del rilascio della licenza comunitaria.

2. L'autorità competente per l'autorizzazione ritira quest'ultima se il titolare non soddisfa più le condizioni che ne hanno determinato il rilascio in base al presente regolamento e in particolare in seguito a richiesta in tal senso avanzata dallo Stato membro in cui è stabilito il vettore. Essa ne informa immediatamente le autorità competenti dello Stato membro interessato.

3. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del vettore che ha commesso l'infrazione possono procedere al ritiro della licenza comunitaria o al ritiro temporaneo e/o parziale delle copie conformi di tale licenza, nel caso di infrazione grave o di ripetute infrazioni minori ai regolamenti relativi al trasporto e alla sicurezza della circolazione, segnatamente per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli, ai tempi di guida, ai periodi di riposo dei conducenti e all'esecuzione senza autorizzazione dei servizi paralleli o temporanei di cui all'articolo 2, punto 1.3.

Tali sanzioni sono determinate in funzione della gravità dell'infrazione commessa dal titolare della licenza comunitaria e del numero totale delle copie conformi di cui dispone relativamente al suo traffico internazionale.

4. Le autorità competenti degli Stati membri fanno divieto ai vettori di effettuare sul loro territorio trasporti internazionali di viaggiatori a norma del presente regolamento qualora siano incorsi ripetutamente in gravi infrazioni nei confronti della normativa in materia di sicurezza della circolazione, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli, nonché i tempi di guida e i periodi di riposo dei conducenti. Esse ne informano immediatamente le autorità competenti dello Stato membro interessato.

5. A richiesta, gli Stati membri si comunicano tutte le informazioni utili disponibili concernenti:

- le infrazioni al presente regolamento e a qualsiasi altra norma comunitaria applicabile ai servizi internazionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, commesse sul loro territorio da un vettore di un altro Stato membro, nonché le sanzioni comminate;

- le sanzioni comminate ai propri vettori per le infrazioni commesse sul territorio di un altro Stato membro.»

17) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 16 bis

Qualora si faccia riferimento alla procedura di cui al presente articolo, la Commissione è assistita dal comitato consultivo istituito dal regolamento (CE) n. 12/98 del Consiglio, che stabilisce le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali su strada di persone in uno Stato membro (*), e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa nel modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

(*) GU n. L 4 dell'8. 1. 1998, pag. 10.»

18) All'articolo 19, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«In particolare gli Stati membri adottano misure concernenti gli strumenti di controllo, nonché il regime sanzionatorio applicabile in caso d'infrazione alle disposizioni del presente regolamento ed adottano le misure necessarie ad assicurarne l'esecuzione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione e ne notificano tempestivamente ogni eventuale modifica successiva. Essi assicurano che tutte le misure siano applicate senza discriminazione motivata dalla nazionalità o dal luogo in cui è stabilito il vettore.»

19) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano, anteriormente all'11 dicembre 1998 e previa consultazione della Commissione, le misure necessarie all'esecuzione del presente regolamento e le notificano alla Commissione.

Articolo 3

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 1999, in merito all'esito dell'applicazione del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dall'11 dicembre 1998, ad eccezione dell'articolo 1, punto 3, che è applicabile a decorrere dall'11 giugno 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

M. DELVAUX-STEHRES

(1) GU C 203 del 13. 7. 1996, pag. 11 e

GU C 107 del 5. 4. 1997, pag. 3.

(2) GU C 66 del 3. 3. 1997, pag. 23.

(3) Parere del Parlamento europeo del 28 novembre 1996 (GU C 380 del 16. 12. 1996, pag. 40), posizione comune del Consiglio del 14 aprile 1997 (GU C 164 del 30. 5. 1997, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 16 luglio 1997 (GU C 286 del 22. 9. 1997, pag. 85).

(4) GU L 74 del 20. 3. 1992, pag. 1.

ALLEGATO

«ALLEGATO

>INIZIO DI UN GRAFICO>

COMUNITÀ EUROPEA

(a)

(Cartoncino di colore blu - formato DIN A 4)

(Prima pagina della licenza)

(Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia la licenza)

Sigla dello Stato membro (1) che rilascia la licenza

Denominazione dell'autorità o dell'organismo competenteLICENZA n. . . .

per il trasporto internazionale di viaggiatori su strada per conto terzi

effettuato con autobus

Il titolare della presente licenza (2) è autorizzato ad effettuare trasporti internazionali di viaggiatori su strada per conto terzi, sulterritorio dell'Unione europea, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, modificato dal regolamento (CE) n. 11/98 e secondo le disposizioni generalidella presente licenza.

Osservazioni particolari: La presente licenza è valida dal al Rilasciata a , il (3)(1) (B) Belgio, (DK) Danimarca, (D) Germania, (GR) Grecia, (E) Spagna, (F) Francia, (IRL) Irlanda, (I) Italia, (L) Lussemburgo, (NL) Paesi Bassi, (P) Portogallo, (UK) Regno Unito, (FIN) Finlandia, (A) Austria, (S) Svezia.

(2) Nome o ragione sociale e indirizzo completo del vettore.

(3) Firma e timbro dell'autorità o dell'organismo competente che rilascia la licenza.

>FINE DI UN GRAFICO>

Disposizioni generali

1. La presente licenza è rilasciata in base al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus, come modificato dal regolamento (CE) n. 11/98.

2. La presente licenza è rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del vettore per conto terzi che:

- è autorizzato nello Stato membro di stabilimento ad effettuare trasporti a mezzo autobus, in forma di servizi regolari, ivi compresi i servizi regolari specializzati o i servizi occasionali;

- per il quale ricorrono le condizioni stabilite, secondo la normativa comunitaria riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali;

- per il quale ricorrono i requisiti legali in materia di sicurezza stradale per quanto concerne le norme applicabili ai conducenti e ai veicoli.

3. La presente licenza autorizza, su tutte le relazioni di traffico, relativamente ai tragitti effettuati nel territorio della Comunità, ad effettuare trasporti internazionali di viaggiatori su strada a mezzo autobus per conto terzi:

- il cui punto di partenza e il cui punto di destinazione si trovano in due Stati membri differenti, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi;

- in partenza da uno Stato membro e a destinazione di un paese terzo e viceversa, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi;

- tra paesi terzi con transito nel territorio di uno o più Stati membri,

nonché gli spostamenti a vuoto relativi a tali trasporti, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 684/92.

Nel caso di un trasporto in partenza da uno Stato membro e a destinazione di un paese terzo e viceversa, si applica il regolamento (CEE) n. 684/92, per il tragitto effettuato nel territorio dello Stato membro in cui i viaggiatori sono presi a bordo o deposti, non appena concluso il necessario accordo tra la Comunità e il paese terzo in questione.

4. La presente licenza è personale e non è cedibile a terzi.

5. La presente licenza può essere ritirata dall'autorità competente dello Stato membro che l'ha rilasciata qualora il vettore:

- non soddisfi più le condizioni previste all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 684/92,

- abbia fornito informazioni inesatte in ordine ai dati necessari al fine del rilascio o del rinnovo della licenza,

- abbia commesso una infrazione grave o infrazioni minori e ripetute alle normative in materia di trasporti e di sicurezza della circolazione, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli, ai tempi di guida, ai periodi di riposo dei conducenti e all'esecuzione senza autorizzazione dei servizi paralleli o temporanei di cui all'articolo 2, punto 1.3 del regolamento (CEE) n. 684/92. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del vettore che ha commesso l'infrazione possono procedere in particolare al ritiro della licenza comunitaria ovvero al ritiro temporaneo e/o parziale delle copie conformi della licenza comunitaria.

Tali sanzioni sono determinate in funzione della gravità dell'infrazione commessa dal titolare della licenza comunitaria e del numero totale delle copie conformi di cui dispone relativamente al suo traffico internazionale.

6. L'originale della licenza deve essere conservato dal vettore. Una copia certificata conforme deve trovarsi a bordo del veicolo che effettua un trasporto internazionale.

7. La licenza deve essere esibita ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo.

8. Il titolare è tenuto a rispettare, sul territorio di ogni Stato membro, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore di tale Stato, in particolare in materie di trasporto e circolazione.

9. Per servizi regolari si intendono quei servizi che assicurano il trasporto di viaggiatori con una frequenza e su un itinerario determinati e che possono prendere a bordo e deporre i viaggiatori alle fermate preventivamente stabilite. Questo tipo di servizio è accessibile a tutti salvo, se del caso, l'obbligo di prenotare.

La regola del servizio non è compromessa da un adeguamento delle condizioni di esercizio del servizio stesso.

I servizi regolari sono soggetti ad autorizzazione.

Per servizi regolari specializzati si intendono quei servizi regolari che assicurano il trasporto di determinate categorie di viaggiatori ad esclusione di altre, con una frequenza e su un itinerario determinati e che possono prendere a bordo e deporre i viaggiatori alle fermate preventivamente stabilite.

I servizi regolari specializzati comprendono in particolare:

a) il trasporto "domicilio-lavoro" dei lavoratori;

b) il trasporto "domicilio-istituto scolastico" degli scolari e degli studenti;

c) il trasporto "domicilio-luogo di stanza" dei militari e delle loro famiglie.

Il fatto che l'organizzazione del trasporto sia adeguata alle esigenze variabili dei viaggiatori non influisce sulla regolarità dei servizi specializzati.

I servizi regolari specializzati non sono soggetti ad autorizzazione purché siano contemplati da un contratto stipulato tra l'organizzazione ed il vettore.

L'organizzazione dei servizi paralleli o temporanei, che servono la stessa clientela dei servizi regolari esistenti, è soggetta ad autorizzazione.

Per servizi occasionali si intendono i servizi che non rispondono né alla definizione di servizi regolari, né alla definizione di servizi regolari specializzati, e che sono principalmente caratterizzati dal fatto di trasportare gruppi costituiti su richiesta di un committente o del vettore stesso. L'organizzazione di servizi paralleli o temporanei comparabili ai servizi regolari esistenti e che servono la stessa clientela di questi ultimi è soggetta ad autorizzazione secondo la procedura stabilita alla sezione II del regolamento (CEE) n. 684/92. Questi servizi non perdono la caratteristica di servizi occasionali per il fatto che sono effettuati con una certa frequenza.

I servizi occasionali non sono soggetti ad autorizzazione.»