Regolamento finanziario del 16 giugno 1998 applicabile alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo a norma della quarta convenzione ACP-CE
Gazzetta ufficiale n. L 191 del 07/07/1998 pag. 0053 - 0070
REGOLAMENTO FINANZIARIO del 16 giugno 1998 applicabile alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo a norma della quarta convenzione ACP-CE (98/430/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in prosieguo denominato «trattato CE», vista la quarta convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé il 15 dicembre 1989, quale modificata dall'accordo firmato a Maurizio il 4 novembre 1995, in prosieguo denominata «convenzione», visto l'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro della quarta convenzione ACP-CE, firmato a Bruxelles il 20 dicembre 1995 (1), in prosieguo denominato «accordo interno», in particolare l'articolo 32, vista la decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (2), in prosieguo denominata «decisione», visti le norme generali e i capitolati generali d'oneri relativi agli appalti pubblici di opere, forniture e servizi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo (3), approvati dal Consiglio dei ministri ACP-CEE il 29 marzo 1990, in prosieguo denominati «norme generali e capitolati generali d'oneri», vista la proposta della Commissione, visto il parere della Banca europea per gli investimenti, in prosieguo denominata «Banca», visto il parere della Corte dei conti (4), considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1 dell'accordo interno, gli Stati membri hanno istituito un ottavo Fondo europeo di sviluppo, in prosieguo denominato «FES»; considerando che, a norma dell'articolo 32 dell'accordo interno, le disposizioni di applicazione di detto accordo sono oggetto di un regolamento finanziario adottato, sin dall'entrata in vigore della convenzione, dal Consiglio che delibera alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 21, paragrafo 4 del medesimo accordo, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO FINANZIARIO: TITOLO I PREVISIONI FINANZIARIE, MODALITÀ DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI AL FES DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI E PRINCIPI GENERALI Articolo 1 L'importo del FES di cui all'articolo 1 dell'accordo interno è ripartito come indicato all'allegato I. La ripartizione delle dotazioni e delle regole relative al trasferimento sono stabilite dalla convenzione e dall'accordo interno. Articolo 2 1. I contributi annui sono richiesti in quattro quote esigibili: - il 20 gennaio, - il 1° aprile, - il 1° luglio, - il 1° novembre. Salvo decisione contraria del Consiglio, i versamenti complementari decisi dal Consiglio a norma dell'articolo 6, paragrafo 3 dell'accordo interno sono esigibili ed effettuati con la massima rapidità, entro un periodo che viene fissato nella decisione ad essi relativa e che non può superare tre mesi. 2. La Commissione notifica agli Stati membri, quanto prima e comunque non oltre l'inizio di ogni esercizio finanziario, sulla base della decisione del Consiglio di cui all'articolo 6, paragrafo 1 dell'accordo interno, l'importo dei contributi da versare a ciascuna delle date stabilite. La Commissione fissa gli importi che devono essere pagati dai singoli Stati membri in modo che siano proporzionali al contributo al FES fissato per ciascuno di essi all'articolo 1, paragrafo 2 dell'accordo interno. La Commissione comunica agli Stati membri, al più presto prima della data stabilita per il versamento di ciascuna quota di contributi, ogni modifica riguardo all'importo delle richieste di contributi, alla luce della situazione di tesoreria del FES e sulla base delle sue previsioni di spesa per il resto dell'anno. 3. Qualora una quota dei contributi esigibili di cui al presente articolo non sia versata entro quindici giorni dalla data stabilita, allo Stato membro interessato sarà applicato un interesse sulla somma non pagata. Questo interesse di mora sarà calcolato sulla base di un tasso di due punti superiore all'interesse per le operazioni di finanziamento a breve termine in vigore il giorno in cui il contributo era esigibile sul mercato monetario dello Stato membro interessato per l'ecu. Il tasso suddetto è aumentato di 0,25 punti per ciascun mese di ritardo ed è applicabile per l'intero periodo di mora. Gli importi di questi interessi di mora sono iscritti a credito sul conto di cui all'articolo 9, paragrafo 2 dell'accordo interno. Articolo 3 1. I contributi finanziari degli Stati membri sono espressi in ecu. 2. Ciascuno Stato membro versa l'importo del suo contributo in ecu. Tuttavia gli Stati membri possono effettuare il versamento del loro contributo in moneta nazionale. 3. I contributi finanziari sono iscritti da ogni Stato membro a credito di un conto speciale intestato «Commissione delle Comunità europee - Fondo europeo di sviluppo», aperto presso la banca di emissione dello Stato membro in questione o presso l'istituto finanziario da esso designato. L'importo di detti contributi è accantonato su questi conti speciali fintanto che non sia necessario soddisfare le esigenze di spesa di cui all'articolo 319 della convenzione. 4. Allo scadere della convenzione, la parte di contributi che gli Stati membri sono ancora tenuti a versare è richiesta dalla Commissione, in funzione delle esigenze, alle condizioni stabilite dal presente regolamento finanziario. Articolo 4 1. L'ecu è definito come la somma di importi delle monete degli Stati membri, quale precisata dal regolamento (CE) n. 3320/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che codifica la vigente legislazione comunitaria relativa alla definizione dell'ecu a seguito dell'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea (5). Qualsiasi modifica della definizione dell'ecu, decisa dal Consiglio in applicazione del trattato CE, si applica automaticamente alla presente disposizione. 2. Il valore dell'ecu in una qualsiasi moneta è pari alla somma dei controvalori, in tale moneta, degli importi di monete che costituiscono l'ecu. Esso è determinato dalla Commissione sulla base dei corsi rilevati quotidianamente sui mercati dei cambi. I tassi giornalieri di conversione nelle diverse monete nazionali sono disponibili quotidianamente e sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 3. Le conversioni fra l'ecu e le monete nazionali sono in via di principio effettuate al corso del giorno; in casi eccezionali, debitamente giustificati, si può derogare a questo principio, secondo le modalità di esecuzione di cui all'articolo 139 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6). Articolo 5 Al fine di effettuare i pagamenti di cui all'articolo 319, paragrafi 1 e 4 della convenzione, la Commissione apre conti presso gli istituti finanziari degli Stati ACP e dei PTOM, per i pagamenti in moneta nazionale degli Stati ACP o in moneta locale dei PTOM, e degli Stati membri per i pagamenti in ecu e in altre valute. Fatto salvo l'articolo 319, paragrafo 3 della convenzione, i depositi effettuati sui conti suddetti producono interessi. Fatto salvo l'articolo 192 della convenzione, detti interessi sono accreditati sul conto di cui all'articolo 9, paragrafo 2 dell'accordo interno. Articolo 6 1. La Commissione trasferisce dai conti speciali di cui all'articolo 3, paragrafo 3 gli importi necessari per alimentare i conti aperti a suo nome a norma dell'articolo 5 del presente regolamento. Detti trasferimenti vengono effettuati in funzione delle necessità di tesoreria relative ai progetti e programmi. 2. La Commissione farà il possibile per ripartire i prelievi da effettuare sui conti speciali di cui all'articolo 3, paragrafo 3, in modo che la ripartizione delle sue disponibilità in detti conti sia corrispondente alle quote di contributo dei singoli Stati membri al FES. Articolo 7 Le firme dei funzionari e agenti della Commissione autorizzati ad effettuare operazioni sui conti del FES sono depositate presso le banche interessate all'atto dell'apertura dei conti stessi o, per i funzionari e agenti autorizzati successivamente, all'atto della loro designazione. Questa procedura si applica anche alle firme degli ordinatori nazionali e regionali e dei loro delegati per le operazioni sui conti delegati aperti negli Stati ACP o nei PTOM e all'occorrenza sui conti aperti negli Stati membri. Articolo 8 1. Le risorse del FES devono essere impiegate in base ai principi di una sana gestione finanziaria, in particolare di economia e di redditività dei costi. Occorre fissare obiettivi qualitativi e quantitativi e la loro realizzazione deve essere controllata mediante indicatori adeguati. 2. A tal fine, l'utilizzazione delle risorse del FES deve essere preceduta da una valutazione ex-ante dell'azione da intraprendere volta ad accertare che i risultati previsti giustifichino i mezzi impiegati. 3. Tutte le azioni devono essere periodicamente esaminate, in particolare in vista della determinazione delle richieste di contributi di cui all'articolo 6, paragrafo 1 dell'accordo interno, al fine di verificarne la giustificazione. Articolo 9 1. Sia le decisioni di finanziamento prese a norma degli articoli da 25 a 27 dell'accordo interno, per quanto riguarda l'aiuto gestito dalla Commissione, che gli accordi di finanziamento comportano un termine per l'avvio del progetto. Al di là di tale termine, la decisione e l'accordo di finanziamento non sono più applicabili. 2. Le decisioni di finanziamento di cui al paragrafo 1 e gli accordi di finanziamento comportano anche un termine per l'esecuzione dell'azione. Il proseguimento dell'azione oltre tale termine deve essere giustificato dal beneficiario prima della scadenza del termine in questione e accettato dalla Commissione. 3. Si procede alla chiusura di un progetto ed alla liberazione dei fondi impegnati a norma dell'articolo 20 dopo che l'impegno giuridico assunto dalla Commissione per tale progetto nei confronti del beneficiario sia concluso e siano stati contabilizzati i pagamenti e le riscossioni al riguardo. TITOLO II GESTIONE DEGLI STANZIAMENTI DEL FES LA CUI ESECUZIONE FINANZIARIA È ASSICURATA DALLA COMMISSIONE Sezione I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 10 Fatti salvi l'articolo 15, paragrafo 3, lettera c) e l'articolo 39, le disposizioni del presente titolo non sono applicabili ai capitali di rischio e agli abbuoni di interesse gestiti dalla Banca. Articolo 11 1. La gestione degli stanziamenti spetta agli ordinatori, che sono i soli ad avere competenza per impegnare le spese, accertare i diritti da riscuotere ed emettere gli ordini di riscossione e di pagamento. 2. Le riscossioni ed i pagamenti sono effettuati dal contabile. 3. Le funzioni di ordinatore, di controllore finanziario e di contabile sono tra loro incompatibili. Articolo 12 Qualora la gestione delle entrate e delle uscite avvenga a mezzo di un sistema computerizzato integrato, le disposizioni delle sezioni II e III del presente titolo si applicano tenendo debitamente conto delle possibilità e dei condizionamenti di siffatto sistema. A tal fine in particolare: - l'ordinatore principale, il contabile o i loro delegati possono conservare i documenti giustificativi a scopo di verifica; - le firme ed i visti possono essere apposti con un appropriato sistema computerizzato. Il controllore finanziario è consultato circa la messa in opera del sistema contabile del FES e deve poter accedere ai dati del medesimo. Articolo 13 1. La Commissione nomina l'ordinatore principale del FES, i cui compiti sono definiti all'articolo 311 della convenzione. 2. L'ordinatore principale del FES può delegare i suoi poteri di esecuzione del FES a delegati da lui designati, salva l'approvazione della Commissione. Le regole di competenza stabilite nel presente titolo sono applicabili a tali delegati nei limiti dei poteri loro conferiti. Ogni decisione di delega indica l'estensione della delega e all'occorrenza la sua durata. 3. I titolari di delega possono operare soltanto entro i limiti dei poteri loro espressamente conferiti. Le decisioni di delega sono notificate ai titolari delle deleghe, al contabile, al controllore finanziario, agli ordinatori e alla Corte dei conti. Articolo 14 1. Il controllore finanziario del FES è il controllore finanziario della Commissione. Egli è incaricato del controllo degli impegni e degli ordinativi di pagamento delle spese, nonché del controllo dell'accertamento e della riscossione delle entrate e dei crediti. Nello svolgimento delle proprie funzioni il controllore finanziario può fare ricorso ad uno o più assistenti. 2. Il controllore finanziario svolge la funzione di controllo esaminando la documentazione e, se necessario, effettuando ispezioni in loco. In tale contesto, egli ha accesso ai documenti relativi agli impegni, alle spese e alle entrate e, eventualmente, a quelli relativi alle dotazioni e agli stanziamenti delegati. I documenti e le informazioni costituiti o conservati su supporto magnetico che il controllore finanziario ritenga necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni gli sono trasmessi su sua richiesta. 3. Le norme particolari applicabili al controllore finanziario sono quelle stabilite nel regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. Articolo 15 1. Il contabile è nominato dalla Commissione. Nello svolgimento delle proprie funzioni egli può fare ricorso ad uno o più aiuto contabili, designati, su suo parere motivato, alle sue stesse condizioni. 2. Il contabile è incaricato della riscossione delle entrate, del pagamento delle spese, della riscossione dei crediti e della gestione della tesoreria. Fatto salvo l'articolo 36, egli è il solo qualificato per il maneggio dei fondi e dei valori. Egli è responsabile della custodia dei medesimi. 3. Il contabile è responsabile della tenuta della contabilità: a) delle dotazioni di cui all'articolo 1; b) degli impegni di cui all'articolo 20; c) delle decisioni sui capitali di rischio e gli abbuoni di interesse di cui all'articolo 39; d) dei pagamenti, delle entrate e dei crediti. 4. Il contabile è responsabile della predisposizione dei rendiconti finanziari di cui all'articolo 66, paragrafo 2. Articolo 16 La nomina dell'ordinatore, del contabile e dell'amministratore delle anticipazioni, di cui all'articolo 36, nonché il piano contabile, di cui all'articolo 40, sono comunicati alla Corte dei conti. La Commissione trasmette a quest'ultima le norme interne che essa adotta in materia finanziaria. Sezione II ENTRATE E CREDITI Articolo 17 1. Le entrate del FES sono costituite dai versamenti effettuati dagli Stati membri, a norma dell'accordo interno, dalle entrate generate dai fondi depositati e da ogni altra somma la cui accettazione è stabilita dal Consiglio. 2. Il controllo e la contabilizzazione dei versamenti e delle altre entrate forniti dagli Stati membri sono effettuati dal contabile. 3. Per ogni altra entrata il contabile compila un titolo di entrata che viene trasmesso al controllore finanziario per il visto preventivo. Il visto del controllo finanziario ha lo scopo di accertare: a) l'esattezza dell'imputazione contabile; b) la regolarità e la conformità del titolo rispetto alle disposizioni applicabili; c) la regolarità dei documenti giustificativi; d) la conformità alla sana gestione finanziaria; e) l'esattezza dell'importo e della valuta dell'entrata. La contabilizzazione delle entrate diventa definitiva dopo il visto del controllore finanziario. Articolo 18 1. Ogni provvedimento o situazione che possa far sorgere o modificare un credito dovuto al FES e comunicato alla Commissione dall'ordinatore nazionale deve preventivamente essere oggetto di una previsione di credito da parte dell'ordinatore principale. Tali previsioni sono trasmesse al controllore finanziario per il visto e al contabile per la registrazione per memoria. Esse menzionano in particolare la natura, l'importo previsto e l'imputazione contabile del credito, nonché la designazione del debitore. Il visto del controllore finanziario ha lo scopo di accertare: a) l'esattezza dell'imputazione contabile; b) la regolarità e la conformità della previsione di credito rispetto alle disposizioni applicabili alla gestione del FES, nonché a tutti gli atti emanati in esecuzione di dette disposizioni e ai principi di sana gestione finanziaria di cui all'articolo 8. Il controllore finanziario può rifiutare il suo visto se, a suo parere, le condizioni di cui alle lettere a) e b) non sono soddisfatte. La Commissione, con decisione debitamente motivata e presa sotto la sua sola responsabilità, può non tener conto di detto rifiuto. Tale decisione ha effetto esecutivo e viene comunicata, per conoscenza, al controllore finanziario. La Commissione informa entro un mese la Corte dei conti in merito a ciascuna di tali decisioni. 2. Fatto salvo l'articolo 12, ogni credito certo, liquido ed esigibile dovuto al FES nel quadro dell'esecuzione degli stanziamenti del FES deve essere oggetto di un ordine di riscossione da parte dell'ordinatore principale; tale ordine di riscossione, corredato dei documenti giustificativi, è inviato al controllore finanziario per il visto preventivo. Gli ordini di riscossione, dopo il visto del controllore finanziario, vengono registrati dal contabile. Il visto ha lo scopo di accertare: a) l'esattezza dell'imputazione contabile; b) la regolarità e la conformità dell'ordine rispetto alle disposizioni applicabili; c) la regolarità dei documenti giustificativi; d) l'esattezza della designazione del debitore; e) la data di scadenza; f) la conformità alla sana gestione finanziaria di cui all'articolo 8; g) l'esattezza dell'importo e della valuta di riscossione. In caso di rifiuto del visto si applica il paragrafo 1, terzo comma. 3. Qualora rinunci a riscuotere un credito quale quello di cui al paragrafo 1, l'ordinatore principale trasmette preventivamente una proposta di annullamento al controllore finanziario per il visto e al contabile per conoscenza. Il visto del controllore finanziario è destinato ad attestare la regolarità della rinuncia e la sua conformità ai principi di sana gestione finanziaria. Il contabile provvede alla registrazione di tale proposta. In caso di rifiuto del visto si applica il paragrafo 1, terzo comma. 4. Qualora constati la mancata compilazione di un ordine di riscossione o la mancata riscossione di un credito, il controllore finanziario ne informa la Commissione. Articolo 19 1. Il contabile prende a carico gli ordini di riscossione debitamente compilati. 2. Il contabile è tenuto ad adoperarsi affinché i crediti di cui all'articolo 18 siano riscossi alle date previste negli ordini di riscossione e a far sì che i diritti della Comunità in materia siano tutelati. 3. Il contabile informa l'ordinatore principale e il controllore finanziario della mancata riscossione dei crediti nei termini previsti. 4. Egli avvia, se del caso, la procedura di recupero. Sezione III IMPEGNO, CONVALIDA, ORDINATIVO DI PAGAMENTO E PAGAMENTO DELLE SPESE 1. Impegno delle spese Articolo 20 1. Per ogni provvedimento tale da comportare una spesa a carico del FES, l'ordinatore principale deve preventivamente redigere una proposta di impegno e può creare obblighi giuridici nei confronti di terzi soltanto dopo il visto del controllo finanziario sulla proposta stessa e dopo la decisione di finanziamento della Commissione. 2. Le decisioni di finanziamento adottate dalla Commissione a norma degli articoli da 25 a 27 dell'accordo interno e in base alle disposizioni che la autorizzano a concedere aiuto finanziario sulle risorse del FES danno luogo ad impegni di spesa. Articolo 21 1. Fatto salvo l'articolo 12, le proposte d'impegno, corredate dei documenti giustificativi, sono trasmesse al controllore finanziario. In esse figurano in particolare l'oggetto, l'importo previsto e l'imputazione della spesa, nonché la designazione del beneficiario del finanziamento. 2. Le proposte di impegno sono oggetto di convalida da parte del contabile dopo il visto del controllore finanziario e dopo la decisione di finanziamento della Commissione. Articolo 22 1. Il visto del controllore finanziario per quanto riguarda le proposte d'impegno ha il fine di accertare: a) la conformità all'articolo 20, paragrafo 1; b) l'esattezza dell'imputazione; c) la disponibilità degli stanziamenti; d) la regolarità e la conformità della proposta di finanziamento rispetto alle disposizioni applicabili al FES; e) l'applicazione dei principi di sana gestione finanziaria di cui all'articolo 8. 2. Il visto non può essere soggetto a condizioni. Articolo 23 1. Il controllore finanziario può rifiutare il suo visto qualora ritenga che non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 22. In tal caso egli presenta una dichiarazione scritta debitamente motivata e il rifiuto viene notificato all'ordinatore principale. In caso di rifiuto del visto, se l'ordinatore principale insiste nella sua proposta, la Commissione è chiamata a decidere. 2. Salvo i casi in cui la disponibilità degli stanziamenti non è certa, la Commissione, con decisione debitamente motivata e adottata sotto la sua sola responsabilità, può non tener conto di detto rifiuto. Tale decisione ha effetto esecutorio ed è comunicata per conoscenza al controllore finanziario. La Commissione informa entro un mese la Corte dei conti in merito a ciascuna di tali decisioni. 2. Stanziamento delegato Articolo 24 1. I contratti conclusi dal beneficiario per l'esecuzione di un progetto o programma che è stato oggetto di una decisione di finanziamento di cui all'articolo 20, paragrafo 2 e approvati dal capo delegazione sono registrati nel sistema contabile dall'ordinatore principale. Questa registrazione è denominata stanziamento delegato. Altrettanto avviene per i contratti e preventivi sottoscritti direttamente o per conto del beneficiario dalla Commissione per l'esecuzione di tali progetti e programmi. 2. Le registrazioni degli stanziamenti delegati sono imputabili agli impegni delle decisioni di finanziamento di cui all'articolo 20, paragrafo 2. 3. Convalida delle spese Articolo 25 La convalida di una spesa è l'atto con cui l'ordinatore principale: a) accerta l'esistenza dei diritti del creditore; b) determina e verifica l'effettiva esistenza e l'importo del credito; c) verifica le condizioni di esigibilità del credito. Articolo 26 1. La convalida di una spesa è subordinata alla presentazione di documenti giustificativi che attestino i diritti acquisiti dal creditore ed eventualmente il servizio reso oppure l'esistenza di un documento che giustifichi il pagamento. La natura dei documenti giustificativi da allegare al titolo di pagamento e le indicazioni che essi devono contenere devono consentire i controlli previsti agli articoli 25 e 29. 2. Per alcune categorie di spese possono essere concessi anticipi. 3. L'ordinatore principale autorizzato a convalidare le spese procede personalmente all'esame dei documenti giustificativi ovvero accerta, sotto la sua responsabilità, che tale esame sia stato effettuato. 4. Ordinativo di pagamento delle spese Articolo 27 L'ordinativo di pagamento è l'atto con il quale l'ordinatore principale autorizza il contabile, mediante l'emissione di un ordine di pagamento, a pagare una spesa di cui ha effettuato la convalida. Articolo 28 L'ordine di pagamento deve indicare: a) l'imputazione contabile; b) l'importo da pagare, in cifre e in lettere, con l'indicazione della divisa; c) il nome e l'indirizzo del beneficiario; d) il conto bancario; e) il modo di pagamento; f) l'oggetto della spesa. L'ordine di pagamento è datato e firmato dall'ordinatore principale. Articolo 29 1. L'ordine di pagamento è corredato dei documenti giustificativi originali, muniti o corredati di un attestato certificante l'esattezza delle somme da pagare, il ricevimento delle forniture o l'esecuzione del servizio. L'ordine di pagamento reca i numeri e le date dei visti d'impegno corrispondenti. 2. Le copie dei documenti giustificativi, certificate conformi all'originale dall'ordinatore principale o dal delegato della Commissione, possono eventualmente sostituire gli originali, in casi debitamente giustificati. Articolo 30 1. Fatto salvo l'articolo 35, gli ordini di pagamento sono inviati al controllore finanziario per il visto preventivo. Il visto preventivo ha lo scopo di accertare: a) la regolarità dell'emissione dell'ordine di pagamento; b) la concordanza dell'ordine di pagamento con i diritti del creditore; c) l'esattezza dell'imputazione; d) la disponibilità degli stanziamenti; e) la regolarità dei documenti giustificativi; f) la corretta designazione del creditore. 2. In caso di rifiuto del visto si applica l'articolo 23. 3. Una volta vistato dal controllore finanziario, l'originale dell'ordine di pagamento, cui sono allegati i documenti giustificativi, è trasmesso al contabile. 5. Pagamento delle spese Articolo 31 1. Fatti salvi l'articolo 313 e l'articolo 319, paragrafo 8 della convenzione, relativi rispettivamente alla responsabilità dell'ordinatore nazionale e alle responsabilità finanziarie degli agenti incaricati della gestione e attuazione della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, il pagamento è l'atto conclusivo che libera il FES dagli obblighi nei confronti dei suoi creditori. 2. Fatto salvo l'articolo 36, il pagamento delle spese è effettuato dal contabile entro i limiti dei fondi disponibili. Articolo 32 In caso di errore materiale, di contestazione sulla validità della quietanza liberatoria o di inosservanza delle forme prescritte dal presente regolamento, il contabile deve sospendere i pagamenti. Articolo 33 1. In caso di sospensione dei pagamenti, il contabile precisa i motivi della sua decisione in una dichiarazione scritta che invia immediatamente all'ordinatore principale e, per conoscenza, al controllore finanziario. 2. In caso di sospensione dei pagamenti, fatta eccezione per le contestazioni sulla validità della quietanza liberatoria, l'ordinatore principale può ricorrere alla Commissione. La Commissione può disporre, per iscritto e sotto la propria responsabilità, che si proceda al pagamento. Articolo 34 1. I pagamenti vengono effettuati tramite i conti bancari di cui all'articolo 5. Le modalità per l'apertura, il funzionamento e l'utilizzo di tali conti sono determinate dalla Commissione. 2. Tali modalità comprendono in particolare la firma congiunta degli assegni e dei trasferimenti, da parte del contabile, di un aiuto contabile o di un amministratore delle anticipazioni. Esse stabiliscono inoltre quali spese devono essere pagate mediante assegno oppure trasferimento. 6. Pagamenti eseguiti localmente Articolo 35 1. Qualora il capo delegazione eserciti le funzioni di ordinatore principale per delega a norma dell'articolo 13, i corrispondenti pagamenti possono essere eseguiti in loco da un aiuto contabile designato alle condizioni di cui all'articolo 15. L'aiuto contabile esegue pagamenti in moneta nazionale sul conto delegato nello Stato ACP o nel PTOM e, all'occorrenza, pagamenti in valuta su uno o più conti delegati in Europa. 2. La contabilizzazione nei conti del FES dei pagamenti eseguiti a norma del paragrafo 1 può essere affidata all'aiuto contabile. 3. I pagamenti eseguiti dall'aiuto contabile delegato sono sottoposti all'esame del controllo finanziario dopo la loro esecuzione o eventualmente dopo la contabilizzazione. 7. Fondi di anticipazione Articolo 36 1. Per il pagamento di talune categorie di spese si possono costituire fondi di anticipazioni su decisione dell'ordinatore principale, previo parere favorevole del contabile e del controllore finanziario. 2. Solo il contabile può alimentare le casse di anticipazioni. 3. Le modalità di funzionamento dei fondi di anticipazione determinano in particolare: a) la nomina degli amministratori delle anticipazioni; b) la natura e l'importo massimo di ogni spesa da pagare; c) l'importo massimo delle anticipazioni che possono essere accordate; d) le modalità e i termini per la presentazione dei documenti giustificativi; e) la responsabilità degli amministratori delle anticipazioni. 4. L'ordinatore principale e il contabile adottano le misure necessarie per liquidare, negli importi esatti ed entro un periodo appropriato, gli anticipi concessi a norma del presente articolo. Sezione IV CONTABILITÀ Articolo 37 La contabilità è tenuta in ecu per anno civile, con il metodo della partita doppia. Essa riporta la totalità: a) delle dotazioni b) degli impegni c) degli stanziamenti delegati d) delle entrate, dei pagamenti e crediti constatati e delle riscossioni avvenute nel corso dell'anno, con indicazione dell'importo integrale e senza contrazione tra le stesse. Essa è accompagnata da documenti giustificativi. Ove necessario, quando gli stanziamenti delegati, le entrate, i pagamenti e i crediti sono espressi in valuta nazionale, il sistema contabile deve essere tale da consentirne, la registrazione in valuta nazionale oltre alla contabilizzazione in ecu. Articolo 38 1. Gli impegni di cui all'articolo 20, paragrafo 2 sono contabilizzati in ecu per il valore delle decisioni di finanziamento adottate dalla Commissione. 2. Gli stanziamenti delegati di cui all'articolo 24 sono contabilizzati in ecu per il controvalore dei contratti e dei preventivi sottoscritti dallo Stato ACP o dal PTOM beneficiario oppure dalla Commissione nel quadro dell'esecuzione del progetto. Tale controvalore tiene eventualmente conto: a) di una riserva per il pagamento di spese su presentazione di documenti giustificativi (rimborsabili); b) di una riserva per revisioni di prezzo e imprevisti, quali definiti nei contratti finanziati dal FES; c) di una riserva finanziaria per fluttuazioni dei tassi di cambio. 3. I tassi di conversione da applicare per la contabilizzazione definitiva dei pagamenti effettuati per i progetti o programmi di cui al titolo III della terza parte della convenzione sono quelli applicabili alla data effettiva di tali pagamenti. Detta data corrisponde a quella in cui i pagamenti sono stati addebitati sui conti della Commissione di cui all'articolo 5 del presente regolamento. 4. L'insieme dei documenti contabili relativi all'esecuzione di un impegno viene conservato per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di decisione di scarico sull'esecuzione del FES, di cui all'articolo 33, paragrafo 3 dell'accordo interno, relativa all'esercizio nel corso del quale è avvenuta la chiusura contabile dell'impegno. Articolo 39 1. La Commissione tiene la contabilità relativa ai capitali di rischio e agli abbuoni di interesse gestiti dalla Banca per conto della Comunità. 2. Prima che il consiglio d'amministrazione della Banca adotti una decisione di finanziamento a norma dell'articolo 29, paragrafi 3 e 4 dell'accordo interno, l'ordinatore principale trasmette al controllore finanziario e al contabile una proposta di registrazione contabile della decisione. 3. Tale proposta indica in particolare l'oggetto, l'importo previsto e l'imputazione della spesa, nonché il beneficiario del finanziamento. Il visto del controllore finanziario sulla proposta ha lo scopo di constatare: a) l'esattezza dell'imputazione; b) la disponibilità degli stanziamenti. Il contabile procede alla convalida dopo che il consiglio d'amministrazione della Banca ha adottato la decisione di finanziamento. 4. a) Le decisioni di finanziamento su capitali di rischio prese dalla Banca sono contabilizzate per il loro valore nominale. b) Per gli abbuoni di interesse, è effettuata una contabilizzazione provvisoria in base ad un valore stimato dalla Commissione al momento della decisione e si procede alla contabilizzazione definitiva quando la Banca comunica la valutazione dell'importo dell'abbuono di interessi, al momento della firma del contratto. Tale importo è regolarizzato al termine del contratto. 5. Le domande di versamento di fondi di cui all'articolo 59, paragrafo 2 e all'articolo 61, paragrafo 3 sono trasmesse dall'ordinatore principale al controllore finanziario per l'apposizione del visto. Le domande di versamento indicano: a) l'imputazione; b) l'importo da pagare, in cifre e in lettere, con indicazione della moneta di pagamento; c) nome e indirizzo del beneficiario; d) conto bancario e modo di pagamento; e) oggetto della spesa; f) valuta del versamento. 6. Il pagamento è eseguito e contabilizzato dal contabile. 7. La fine della decisione di finanziamento ed il versamento del saldo disponibile alla corrispondente dotazione sono effettuati su richiesta della Banca. Articolo 40 1. La registrazione nelle scritture viene effettuata in base ad un piano contabile in cui la nomenclatura in classi presenta una netta separazione tra i conti che consentono la compilazione dei rendiconti finanziari e quelli che consentono la compilazione del conto di gestione. 2. Le condizioni particolareggiate per l'elaborazione e il funzionamento del piano contabile sono determinate dalla Commissione su proposta del contabile. Articolo 41 La contabilità viene chiusa alla fine dell'esercizio finanziario per permettere la compilazione dei rendiconti finanziari e del conto di gestione del FES. Questi sono sottoposti per parere all'esame del controllore finanziario. Sezione V RESPONSABILITÀ DEGLI ORDINATORI, DEI CONTROLLORI FINANZIARI, DEI CONTABILI E DEGLI AMMINISTRATORI DELLE ANTICIPAZIONI Articolo 42 Fatti salvi l'articolo 313, paragrafo 1, lettera f) e l'articolo 319, paragrafo 8 della convenzione, ogni ordinatore impegna la propria responsabilità disciplinare ed eventualmente pecuniaria quando accerta i diritti di riscossione a favore del Fondo, impegna una spesa, firma un ordine di pagamento o emette ordini di riscossione senza osservare le disposizioni del presente regolamento. Ciò vale altresì quando egli trascura o ritarda, senza giustificato motivo, l'emissione di un ordine di pagamento o di riscossione che può comportare una responsabilità civile della Commissione nei confronti di terzi. Articolo 43 Ogni controllore finanziario impegna la propria responsabilità disciplinare ed eventualmente pecuniaria per gli atti che compie nell'esercizio delle proprie funzioni, in particolare quando accorda il proprio visto in caso di superamento degli stanziamenti. Articolo 44 1. Il contabile e gli aiuto contabili impegnano la propria responsabilità disciplinare ed eventualmente pecuniaria per i pagamenti che effettuano senza osservare l'articolo 32. Essi sono responsabili dal punto di vista disciplinare e pecuniario di ogni perdita o deterioramento dei fondi, valori e documenti che hanno in custodia, se tale perdita o deterioramento sono dovuti a un errore intenzionale o ad una negligenza grave loro imputabile. Essi sono parimenti responsabili della corretta esecuzione degli ordini che ricevono per l'utilizzo e la gestione di conti presso istituti finanziari riconosciuti, in particolare: a) quando le riscossioni o i pagamenti che essi eseguono non sono conformi all'importo che figura sui corrispondenti ordini di riscossione o di pagamento; b) quando pagano ad una persona diversa dall'avente diritto. 2. Ogni amministratore delle anticipazioni impegna la propria responsabilità disciplinare ed eventualmente pecuniaria: a) quando non può giustificare con documenti regolari i pagamenti che effettua; b) quando paga ad una persona diversa dall'avente diritto. Egli è responsabile dal punto di vista disciplinare e pecuniario di ogni perdita o deterioramento dei fondi, valori e documenti che ha in custodia, se tale perdita o deterioramento sono dovuti a un errore intenzionale o a una negligenza grave a lui imputabile. 3. Il contabile, gli aiuti contabili e gli amministratori delle anticipazioni si assicurano contro i rischi in cui incorrono in base al presente articolo, che non possono essere coperti dal fondo di garanzia di cui al paragrafo 4. La Commissione copre le relative spese di assicurazione. 4. Ai contabili, agli aiuti contabili e agli amministratori delle anticipazioni sono concesse indennità speciali. L'importo delle indennità è stabilito dalla Commissione. Le somme corrispondenti a tali indennità vengono accreditate mensilmente su un conto aperto dalla Commissione a nome di ciascuno di detti agenti per costituire un fondo di garanzia destinato a coprire l'eventuale disavanzo di cassa o del conto bancario di cui l'interessato si rendesse responsabile. Il saldo attivo su tali conti di garanzia è versato agli interessati dopo la cessazione delle loro funzioni di contabile o di amministratore delle anticipazioni e, per quanto riguarda il contabile, a condizione che abbia ricevuto lo scarico di cui all'articolo 46. Articolo 45 La responsabilità pecuniaria e disciplinare dell'ordinatore principale e dei suoi delegati, dei controllori finanziari, dei contabili e degli amministratori delle anticipazioni può essere determinata in base agli articoli 22 e da 86 a 89 dello statuto dei dipendenti delle Comunità europee. Articolo 46 La Commissione dispone di un termine di due anni a decorrere dalla data di presentazione dei rendiconti finanziari al Consiglio per deliberare sullo scarico da dare ai contabili per le relative operazioni. TITOLO III PROVVEDIMENTI ESECUTIVI Sezione I OPERAZIONI DEL FES GESTITE DALLA COMMISSIONE 1. Disposizioni generali Articolo 47 Qualora l'aiuto concesso sia ceduto al mutuatario finale, a norma dell'articolo 219, paragrafo 5, dell'articolo 233, paragrafo 3 e dell'articolo 266 della convenzione, l'accordo di finanziamento specifica le condizioni di detto prestito, compresi tra l'altro il tasso di interesse, la durata del prestito, il periodo di grazia e le modalità di impiego dei fondi forniti dal rimborso del capitale e degli interessi. Tali condizioni sono definite tenuto conto di tutte le disposizioni pertinenti della convenzione, in particolare l'articolo 233, paragrafo 4, lettera b), l'articolo 240, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 291. Articolo 48 I risarcimenti richiesti per i ritardi di pagamento di cui la Commissione è responsabile a norma dell'articolo 319 della convenzione sono a carico della stessa, sulle risorse del conto di cui all'articolo 9, paragrafo 2 dell'accordo interno. 2. Gare e contratti Articolo 49 1. La Commissione adotta tutti i provvedimenti atti a permettere un'efficace informazione degli operatori economici interessati, in particolare attraverso la pubblicazione periodica di previsioni in ordine ai contratti da finanziare sulle risorse del FES. 2. La Commissione provvede a pubblicare, nel modo più adatto: a) indicando l'oggetto, il contenuto e l'importo del contratto previsto - una volta l'anno, le previsioni dei contratti di servizi e le azioni di cooperazione tecnica da aggiudicare previa gara per i dodici mesi successivi alla pubblicazione, - ogni trimestre, le modifiche alle previsioni di cui al primo trattino; b) il risultato delle gare quanto prima. 3. Una procedura analoga è seguita per comunicare le decisioni di intervento relative alla realizzazione di studi e alla fornitura di assistenza tecnica. Articolo 50 Ogni anno la Commissione informa il Consiglio sui contratti conclusi durante lo stesso anno. Essa comunica al Consiglio le misure che ha preso o che si propone di prendere per migliorare le condizioni di concorrenza nella partecipazione alle gare bandite nel quadro del FES. Nella sua relazione la Commissione fornisce al Consiglio gli elementi necessari affinché quest'ultimo sia in grado di valutare se le misure prese abbiano offerto a tutte le imprese dei diversi Stati membri, degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e dei paesi e territori associati, pari opportunità di partecipazione ai contratti di opere e forniture finanziati dal FES. Articolo 51 Le informazioni relative alla conclusione di contratti mediante trattativa privata, mediante gara con procedura ristretta per i contratti di opere e di forniture, o in economia, sono riportate nella relazione annuale presentata al Consiglio, come previsto all'articolo 50. Articolo 52 1. Fermo restando l'articolo 20, paragrafo 1, lettera c) dell'accordo interno, le norme generali e i capitolati generali d'oneri si applicano a tutte le gare e a tutti i contratti finanziati dal FES. Le condizioni di pagamento e la relativa moneta sono specificate nel testo dei contratti. 2. Nel fissare l'importo dell'offerta per un contratto finanziato dal FES, l'offerente deve tener conto delle disposizioni fiscali applicabili a norma degli articoli 308, 309 e 310 della convenzione. 3. Quando è effettuato nella moneta nazionale di uno Stato ACP, il pagamento avviene presso una banca situata nel medesimo Stato o nel paese in cui si trova la sede legale dell'aggiudicatario. Quando è effettuato in ecu o in una moneta straniera, il pagamento avviene tramite una banca o un'istituzione riconosciuta, situata in uno Stato membro, in uno Stato ACP o nel paese in cui si trova la sede legale dell'aggiudicatario. 3. Sostegno all'adeguamento strutturale Articolo 53 1. Il sostegno ai programmi di adeguamento strutturale previsti dalla convenzione è attuato a norma degli articoli da 243 a 248 della convenzione. 2. I contratti per i quali, nel quadro dei programmi d'importazione, è decisa un'assegnazione di valuta estera possono essere espressi in monete diverse dall'ecu o da quelle degli Stati ACP, nonché in monete di Stati che non sono parti contraenti della convenzione. 3. Per ogni anticipo di fondi concesso nel quadro di programmi di adeguamento strutturale, la Commissione verifica la regolarità e la conformità rispetto alla giustificazione dell'impiego dei fondi in questione e alle disposizioni applicabili a norma degli articoli 246 e 248 e dell'articolo 294, paragrafo 1, lettera b) della convenzione nonché dell'articolo 20 dell'accordo interno. 4. Gestione del sistema di stabilizzazione dei proventi da esportazione (Stabex) Articolo 54 Le risorse annue dello Stabex previste all'articolo 191 della convenzione sono gestite dalla Commissione secondo le procedure seguenti: a) ogni quota annua viene accreditata sulle risorse del sistema per metà il 1° aprile e per metà il 1° luglio e viene versata su uno speciale conto bancario Stabex. Tuttavia, il primo versamento di ogni anno viene ridotto, all'occorrenza, dell'importo del prelievo anticipato effettuato l'anno precedente a norma dell'articolo 194, paragrafo 1 della convenzione. Il secondo versamento di ogni anno viene aumentato, all'occorrenza, del prelievo anticipato effettuato sull'anno seguente a norma dell'articolo 194, paragrafo 1 della convenzione. Le somme dovute allo Stabex nell'anno di entrata in vigore della convenzione vengono trasferite nel conto Stabex alla data di entrata in vigore del presente regolamento, con effetto dalle date sopra indicate. Tuttavia, il contributo di ogni Stato membro potrà essere trasformato dallo Stato membro in causa in un credito aperto e fruttifero a favore del sistema, secondo le modalità di cui all'allegato II; b) sugli importi delle quote annue si producono interessi, accreditati alle risorse del sistema, come segue: - dal 1° aprile di ogni anno, sull'importo della prima metà della quota annua, detratti gli anticipi e i trasferimenti pagati sulle risorse del sistema Stabex; - dal 1° luglio di ogni anno, sull'importo della seconda metà della quota annua, alle stesse condizioni; c) qualsiasi parte di una quota annua che non sia stata pagata sotto forma di anticipi o trasferimenti continua a produrre interessi a favore delle risorse del sistema fino al suo impiego nell'ambito dell'esercizio successivo; d) i trasferimenti di cui all'articolo 211 della convenzione vengono effettuati in ecu su un conto fruttifero scelto di concerto dallo Stato ACP e dalla Commissione ed aperto in uno Stato membro della Comunità. Tutti gli interessi maturati vengono accreditati su detto conto. Per ogni prelievo dal conto sono necessarie due firme, ossia quella della persona designata dallo Stato ACP interessato e quella del capo delegazione della Commissione. Gli importi figuranti sul conto, compresi gli interessi maturati, sono mobilitati a norma dell'articolo 186, paragrafo 2 della convenzione. Articolo 55 In caso di utilizzazione anticipata della quota dell'anno successivo, a norma dell'articolo 194 della convenzione, gli anticipi di cui all'articolo 206 della convenzione sono ridotti proporzionalmente. Articolo 56 La relazione trimestrale agli Stati membri sulla reale situazione di tesoreria del FES di cui all'articolo 2, paragrafo 1 comprende informazioni specifiche sulla situazione finanziaria del sistema Stabex. Articolo 57 Qualora il calcolo dell'importo di un trasferimento o di un anticipo esiga la conversione in ecu di dati statistici espressi nella moneta nazionale dello Stato ACP interessato o in qualsiasi altra moneta, il tasso di cambio applicabile è il tasso medio annuale in vigore nell'anno civile cui si riferiscono le statistiche. Sezione II AIUTO GESTITO DALLA BANCA Articolo 58 All'inizio di ogni trimestre, la Banca trasmette alla Commissione previsioni in ordine a tutti gli importi che verranno richiesti al FES in tale periodo per quanto riguarda i capitali di rischio e gli abbuoni d'interesse, da essa gestiti a norma dell'articolo 10 dell'accordo interno. 1. Capitali di rischio Articolo 59 1. Ogni decisione relativa alla concessione di capitali di rischio stabilisce il limite dell'impegno e della responsabilità finanziaria della Comunità, nonché, in caso di partecipazioni azionarie, la portata dei diritti sociali connessi a tali operazioni. La decisione tiene anche conto delle disposizioni di cui all'articolo 234, paragrafo 2 della convenzione relative alle responsabilità in materia di rischi di cambio. Gli atti costitutivi delle operazioni di capitali di rischio sono conclusi dalla Banca quale mandatario della Comunità. 2. Alla data di ogni esborso, la Banca chiede alla Commissione di pagare il controvalore in ecu delle somme versate sotto forma di capitali di rischio. La Commissione procede al versamento entro ventuno giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento, con valuta alla data dell'esborso da parte della Banca. 3. Quando l'esborso avviene in valute diverse dall'ecu, i tassi di cambio utilizzati nel determinare gli importi da esborsare sono quelli ottenuti dalla Banca presso il corrispondente bancario incaricato dell'operazione di cambio. I tassi di conversione dell'ecu che deve utilizzare chi contrae un prestito per il calcolo degli importi dovuti a titolo di proventi, redditi e rimborsi relativi ad operazioni di capitali di rischio sono quelli in vigore un mese prima della data di pagamento. 4. Gli importi dovuti a titolo di proventi, redditi e rimborsi relativi ad operazioni di capitali di rischio sono riscossi dalla Banca per conto della Comunità, a norma dell'articolo 60. Articolo 60 Gli importi riscossi dalla Banca sotto forma di proventi, redditi o rimborsi su operazioni di capitali di rischio vengono accreditati su un conto speciale aperto a nome della Comunità per conto degli Stati membri, in proporzione ai loro contributi al FES. Questo conto è espresso in ecu e gestito dalla Banca a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 dell'accordo interno. La Banca decide con gli Stati membri le informazioni da fornire su questo conto. Le modalità tecniche di gestione di questo conto, comprese quelle relative alla fissazione dei tassi di interesse del conto stesso, sono stabilite dal Consiglio e dalla Banca d'accordo con la Commissione. 2. Prestito con abbuoni d'interessi Articolo 61 1. In applicazione dell'articolo 235 della convenzione, l'importo globale degli abbuoni di interessi su un prestito della Banca è calcolato in ecu in base ad un tasso d'interesse composto calcolato secondo la procedura di cui al paragrafo 3, lettera c) del presente articolo. 2. Alla firma di ciascun contratto di prestito, la Banca comunica alla Commissione l'importo totale stimato degli abbuoni espressi in ecu. 3. Alla data di esborso di ciascuna frazione del prestito, la Banca chiede alla Commissione di pagare il relativo abbuono di interesse, calcolato: a) in base all'equivalente in ecu degli importi delle monete in cui il prestito è stato erogato, al tasso di conversione tra dette monete e l'ecu pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, in vigore alla data in cui viene determinato l'importo delle valute da esborsare, data che è comunicata alla Commissione; b) applicando il tasso percentuale dell'abbuono di interesse all'importo annuo decrescente del saldo di capitale dovuto a ciascuna data fissata per il rimborso; c) effettuando l'operazione di attualizzazione dell'abbuono di interesse relativo all'esborso del prestito, il calcolo del valore attuale è fatto in riferimento a un tasso d'interesse composto pari al tasso annuo di interesse che la Banca riceverebbe effettivamente nella moneta o nelle monete impiegate per l'esborso in questione qualora non venisse accordato un abbuono di interesse; detto tasso di sconto composto è ridotto di quattro decimi di punto percentuale. 4. La Commissione corrisponde in ecu l'importo dell'abbuono di interesse, scontato secondo le procedure di cui al paragrafo 3, entro ventuno giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento, con valuta dalla data di esborso della corrispondente rata del prestito. 5. In caso di rimborso anticipato della totalità di un prestito con abbuono di interesse, alla prima data di rimborso prevista dal contratto successiva al rimborso anticipato, la Banca paga alla Commissione il saldo dell'abbuono scontato, adeguato in funzione del periodo trascorso tra il momento della ricezione dell'importo e quello del rimborso. In caso di rimborso parziale anticipato, il pagamento della Banca alla Commissione si riferisce alla parte del prestito rimborsata anticipatamente. 6. Gli importi rimborsati alla Commissione aumentano gli stanziamenti disponibili per finanziare gli abbuoni di interesse di cui all'articolo 4 dell'accordo interno. 7. Tutti i pagamenti di cui al presente articolo sono effettuati in ecu. TITOLO IV ORGANI ESECUTIVI 1. Ordinatore principale Articolo 62 L'ordinatore principale del FES, di cui all'articolo 311 della convenzione, adotta tutti i provvedimenti necessari per l'applicazione degli articoli da 294 a 307 della convenzione. Articolo 63 1. L'ordinatore principale adotta provvedimenti affinché gli ordinatori nazionali o regionali svolgano le funzioni di cui sono responsabili secondo la convenzione, in particolare a norma degli articoli da 312 a 315. 2. Qualora venga a conoscenza di problemi nello svolgimento delle procedure relative alla gestione delle risorse del FES, l'ordinatore principale del FES prende con l'ordinatore nazionale o regionale i contatti necessari per ovviare alla situazione e, all'occorrenza, adotta le misure appropriate, compresa nel caso in cui l'ordinatore nazionale o regionale non svolga o non sia in grado di svolgere i compiti assegnatigli dalla convenzione, la sostituzione temporanea da parte dell'ordinatore principale. Articolo 64 Le operazioni connesse all'esecuzione dei progetti sono effettuate dall'ordinatore nazionale o regionale in stretta collaborazione con il titolare di delega, a norma degli articoli 313 e 317 della convenzione. Il capo delegazione, nell'esercizio delle sue funzioni di cui all'articolo 316, deve rispettare il presente regolamento finanziario. 2. Delegati ai pagamenti Articolo 65 Le relazioni fra la Commissione e i delegati ai pagamenti di cui all'articolo 319 della convenzione sono oggetto di contratti sottoposti al visto preventivo del controllore finanziario. Questi contratti, una volta firmati, sono trasmessi alla Corte dei conti. TITOLO V PRESENTAZIONE E VERIFICA DEI CONTI Articolo 66 1. La Commissione redige ogni anno, entro e non oltre il 1° maggio, i rendiconti finanziari e il conto di gestione del FES che ne descrivono la situazione finanziaria al 31 dicembre dell'esercizio trascorso. 2. I rendiconti finanziari sono compilati dal contabile e comprendono: a) un bilancio patrimoniale che presenta la situazione patrimoniale del FES alla data di chiusura dell'esercizio trascorso; b) un bilancio delle risorse e delle utilizzazioni per l'esercizio trascorso; c) un bilancio dei costi e dei ricavi dell'esercizio trascorso; d) una tabella delle entrate con le indicazioni seguenti: - previsioni di entrate dell'anno civile; - modifiche delle previsioni di entrate; - diritti accertati durante l'anno civile; - importi ancora da ricevere alla fine dell'anno civile; - entrate supplementari; e) una tabella dei crediti con le indicazioni seguenti: - crediti ancora da riscuotere all'inizio dell'anno civile; - diritti accertati durante l'anno civile; - importi riscossi durante l'anno civile; - annullamenti dei diritti accertati; - crediti ancora da riscuotere alla fine dell'anno civile; f) note indicanti i criteri contabili adottati per la preparazione e la presentazione dei conti e contenenti all'occorrenza precisazioni complementari relative a determinate voci delle tabelle di cui sopra alle lettere a), b), c), d) ed e). Articolo 67 1. Il conto di gestione di cui all'articolo 68 è compilato dall'ordinatore principale in collaborazione con il contabile e comprende: a) una tabella che mostra l'evoluzione delle dotazioni di cui all'articolo 1 durante l'esercizio trascorso; b) una tabella indicante l'importo globale per dotazione degli impegni, degli stanziamenti delegati e dei pagamenti effettuati durante l'esercizio e i relativi importi cumulati dall'apertura del FES; c) tabelle indicanti per dotazione, paese, territorio, regione o subregione, l'importo globale degli impegni, degli stanziamenti delegati e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio e i relativi importi cumulati dall'apertura del FES. 2. Il conto di gestione è preceduto da un'analisi della gestione finanziaria dell'anno trascorso. Articolo 68 Fatto salvo l'articolo 33, paragrafo 5 dell'accordo interno, entro il 1° maggio dell'esercizio finanziario successivo, la Commissione trasmette i rendiconti finanziari e il conto di gestione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti. Articolo 69 Nel quadro delle loro funzioni, la Corte dei conti e i suoi membri possono essere assistiti da agenti della Corte dei conti. I compiti affidati a tali agenti devono essere notificati dalla Corte dei conti stessa o da uno dei suoi membri alle autorità presso cui l'agente delegato deve svolgere i suoi compiti. Articolo 70 1. Fatto salvo l'articolo 33, paragrafo 5 dell'accordo interno, la verifica della Corte dei conti è effettuata sui documenti e, se necessario, sul posto. Essa si propone di accertare la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese alla luce delle disposizioni applicabili e di controllare la sana gestione finanziaria. 2. Nello svolgimento delle sue funzioni, la Corte dei conti può prendere conoscenza, alle condizioni di cui al paragrafo 6, di tutti i documenti e informazioni relativi alla gestione finanziaria dei servizi soggetti al suo controllo; essa può interrogare qualsiasi agente la cui responsabilità è impegnata in un'operazione di spesa o di entrata e utilizzare tutte le procedure di verifica relative a tali servizi. 3. La Corte dei conti si accerta che tutti i titoli e i fondi depositati o in cassa siano verificati mediante attestazioni sottoscritte dai depositari o mediante processi verbali di situazioni di cassa o di portafoglio. Essa può procedere direttamente a tali verifiche. 4. Su richiesta della Corte dei conti, la Commissione autorizza gli organismi finanziari che detengono averi del FES a far sì che la Corte stessa possa accertarsi della corrispondenza dei dati esterni con la situazione contabile. 5. La Commissione fornisce alla Corte dei conti tutte le agevolazioni e le fornisce tutte le informazioni che quest'ultima ritiene necessarie allo svolgimento delle proprie funzioni e, in particolare, tutte le informazioni di cui la Commissione dispone a seguito dei controlli che ha espletato in applicazione della normativa vigente presso i servizi che intervengono nella gestione delle finanze del FES e che effettuano spese per conto della Comunità. In particolare, la Commissione tiene a disposizione della Corte tutti i documenti relativi alla stipulazione e all'esecuzione dei contratti e tutti i conti relativi a movimenti di denaro o di materiali, qualsiasi documento contabile o giustificativo, nonché i relativi documenti amministrativi, qualsiasi documentazione relativa alle entrate e alle spese, gli inventari e gli organigrammi dei servizi che la Corte ritenga necessari e tutti i documenti e dati costituiti o conservati su supporto informatico. A tale scopo, gli agenti soggetti alle verifiche della Corte dei conti sono tenuti in particolare: a) ad aprire le loro casse, ad esibire i loro denari, valori e materie di qualsiasi natura e i documenti giustificativi della loro gestione di cui sono depositari, nonché libri, registri e qualsiasi altro documento ad essa relativo; b) ad esibire la corrispondenza o qualsiasi altro documento necessario alla completa esecuzione del controllo di cui al paragrafo 1. Le informazioni di cui al secondo comma, lettera b) possono essere chieste unicamente dalla Corte dei conti. La Corte dei conti è autorizzata a verificare i documenti relativi alle entrate e alle spese del FES detenuti dai servizi della Commissione, in particolare dai servizi responsabili delle decisioni relative a tali entrate e spese. 6. La verifica della legittimità e regolarità delle entrate e delle spese e il controllo della sana gestione finanziaria si estendono alla utilizzazione, da parte di organismi esterni alla Commissione, dei fondi comunitari percepiti. Qualsiasi concessione di sovvenzioni del FES a beneficiari esterni alla Commissione è subordinata all'accettazione, per iscritto, da parte dei beneficiari, della verifica da parte della Corte dei conti dell'impiego degli importi versati. Articolo 71 1. La Corte dei conti redige una relazione annuale dopo la chiusura di ciascun esercizio. 2. Inoltre, in qualsiasi momento la Corte dei conti può presentare le proprie osservazioni, in particolare sotto forma di relazioni speciali su questioni particolari ed esprimere pareri su richiesta di una delle istituzioni della Comunità. 3. Dette relazioni speciali sono trasmesse all'istituzione o all'ente interessati. L'istituzione in parola dispone di due mesi e mezzo per comunicare alla Corte dei conti eventuali commenti sulle osservazioni suddette. Qualora la Corte dei conti decida di pubblicare alcune di dette osservazioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, queste sono accompagnate dalle risposte dell'istituzione o delle istituzioni interessate. Le relazioni speciali sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio, ciascuno dei quali decide, eventualmente di concerto con la Commissione, quale seguito darvi. Articolo 72 1. La relazione annuale della Corte dei conti, di cui all'articolo 188 C del trattato CE, è disciplinata dalle disposizioni seguenti: a) entro il 15 luglio la Corte dei conti comunica alla Commissione le osservazioni che ritiene di natura tale da dover figurare nella relazione annuale. Queste osservazioni devono rimanere riservate. La Commissione invia le sue risposte alla Corte dei conti entro e non oltre il 31 ottobre; b) la relazione annuale comporta una valutazione della sana gestione finanziaria. 2. Entro e non oltre il 30 novembre, la Corte dei conti trasmette alle autorità responsabili del discarico a norma dell'articolo 33, paragrafo 3 dell'accordo interno e alla Commissione la propria relazione annuale accompagnata dalle risposte della Commissione e ne assicura la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 73 Contestualmente alla relazione annuale di cui all'articolo 71, la Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti, nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni. Articolo 74 1. Anteriormente al 30 aprile dell'anno successivo il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, dà scarico alla Commissione sull'esecuzione finanziaria delle operazioni del FES di cui essa assicura la gestione per l'esercizio trascorso, a norma dell'articolo 33, paragrafo 3 dell'accordo interno. Se tale data non può essere rispettata, il Parlamento europeo o il Consiglio informano la Commissione dei motivi per cui tale decisione ha dovuto essere differita. Qualora il Parlamento europeo rinvii la decisione di scarico, la Commissione si adopera al fine di prendere, al più presto, misure che consentano di rimuovere gli ostacoli a tale decisione. 2. La decisione di scarico comporta una valutazione della responsabilità della Commissione nell'esecuzione della gestione finanziaria del periodo trascorso. 3. Il controllore finanziario tiene conto delle osservazioni contenute nelle decisioni di scarico. 4. La Commissione adotta ogni misura utile per dare seguito alle osservazioni di cui alle decisioni di scarico. 5. Su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, la Commissione presenta una relazione sulle misure adottate a seguito di tali osservazioni e in particolare sulle istruzioni da essa impartite ai servizi che sono incaricati della gestione del FES. Questa relazione è comunicata anche alla Corte dei conti. 6. I rendiconti finanziari e il conto di gestione di ogni esercizio, nonché la decisione di scarico, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI Articolo 75 Salvo diversa indicazione, i riferimenti alle disposizioni della convenzione contenuti nel presente regolamento finanziario devono intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni della decisione 91/482/CEE. Articolo 76 Il presente regolamento è applicabile agli aiuti specificati nel protocollo finanziario della convenzione. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'adozione ed è applicabile per lo stesso periodo dell'accordo interno. Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 1998. Per il Consiglio Il presidente M. MEACHER (1) GU L 229 del 17. 8. 1991, pag. 288. (2) GU L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione 97/803/CE (GU L 329 del 29. 11. 1997, pag. 50). (3) GU L 382 del 31. 12. 1990, pag. 3. (4) GU C 223 del 22. 7. 1997, pag. 1. (5) GU L 350 del 31. 12. 1994, pag. 27. (6) GU L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2444/97 (GU L 340 dell'11. 12. 1997, pag. 1). ALLEGATO I Ai sensi dell'articolo 1 dell'accordo interno, l'ottavo FES è dotato di un importo di 13 132 milioni di ecu, di cui: 1) un importo di 12 967 milioni di ecu, destinato agli Stati ACP, è ripartito secondo le linee di credito seguenti: >SPAZIO PER TABELLA> 2) un importo di 165 milioni di ecu, destinato ai PTOM, ripartito secondo le linee di bilancio seguenti: >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II A norma dell'articolo 54, lettera a), il contributo di ogni Stato membro al finanziamento della frazioni annue, di cui all'articolo 191 della convenzione, potrà essere trasformato dallo Stato membro in causa in un credito aperto e fruttifero a favore del sistema Stabex e sarà contabilizzato nei conti del Tesoro dello Stato membro che vuole applicare questo sistema, proporzionalmente al criterio di ripartizione dell'ottavo FES fissato nell'accordo interno. Gli interessi composti, dovuti dallo Stato membro in causa sul credito, saranno calcolati dal contabile del FES sulla base del tasso medio nazionale presso la Banca dei regolamenti internazionali, aumentato di 0,25 punti. La mobilitazione dei crediti avverrà in base alle necessità reali. Concretamente, gli Stati membri verseranno a titolo dello Stabex sulla base di tale proposta i seguenti importi: >SPAZIO PER TABELLA>