Direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 1998 relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo
Gazzetta ufficiale n. L 330 del 05/12/1998 pag. 0001 - 0012
DIRETTIVA 98/78/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 ottobre 1998 relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Comitato economico e sociale (2), deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3), (1) considerando che la prima direttiva (73/239/CEE) del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (4), e la prima direttiva (79/267/CEE) del Consiglio, del 5 marzo 1979, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio (5), prescrivono alle imprese di assicurazione di disporre di un margine di solvibilità; (2) considerando che, in forza della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (6), e della direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (7), l'accesso all'attività assicurativa e l'esercizio della stessa sono subordinati alla concessione di un'autorizzazione amministrativa unica, rilasciata dalle autorità dello Stato membro in cui l'impresa di assicurazione ha la propria sede sociale (Stato membro d'origine); che grazie a tale autorizzazione l'impresa può svolgere le proprie attività ovunque nella Comunità in regime di libero stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi; che incombe alle autorità competenti dello Stato membro d'origine la responsabilità di vigilare sulla solidità finanziaria delle imprese di assicurazione, in particolare sulla loro solvibilità; (3) considerando che i provvedimenti relativi alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo dovrebbero consentire alle autorità preposte alla vigilanza su di un'impresa di assicurazione di valutare con maggiore ponderatezza la sua situazione finanziaria; che la vigilanza supplementare dovrebbe tener conto di talune imprese attualmente non soggette a vigilanza in forza delle direttive comunitarie; che la presente direttiva non implica in alcun modo che gli Stati membri debbano sottoporre a vigilanza tali imprese considerate individualmente; (4) considerando che in un mercato comune delle assicurazioni le imprese di assicurazione sono in diretta concorrenza tra loro e che, pertanto, le norme in materia di requisiti del capitale devono essere equivalenti; che a tal fine i criteri utilizzati per determinare la vigilanza supplementare non devono essere lasciati unicamente alla valutazione degli Stati membri; che con l'adozione di norme di base comuni verrà dunque favorito al massimo l'interesse della Comunità poiché si eviteranno distorsioni della concorrenza; che è necessario eliminare talune differenze esistenti tra le legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda il controllo prudenziale cui sono soggette le imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo; (5) considerando che l'impostazione adottata consiste nell'attuare le misure di armonizzazione essenziali, necessarie e sufficienti ad ottenere il reciproco riconoscimento dei sistemi di controllo prudenziale esistenti nel settore; che la presente direttiva ha lo scopo, in particolare, di tutelare gli interessi dell'assicurato; (6) considerando che talune disposizioni della presente direttiva definiscono norme minime; che lo Stato membro di origine può imporre norme più restrittive nei confronti delle imprese di assicurazione autorizzate dalle proprie autorità competenti; (7) considerando che la presente direttiva prevede la vigilanza supplementare su ogni impresa di assicurazione che sia un'impresa partecipante in almeno un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o un'impresa di assicurazione di un paese terzo, nonché la vigilanza supplementare, secondo modalità diverse, di ogni impresa di assicurazione la cui impresa madre sia una società di partecipazione assicurativa, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di assicurazione di un paese terzo o una società di partecipazione assicurativa mista; che la vigilanza sulle singole imprese di assicurazione da parte delle autorità competenti resta il principio fondamentale della vigilanza nel settore assicurativo; (8) considerando che è necessario calcolare una situazione di solvibilità corretta per le imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo; che le competenti autorità comunitarie applicano metodi diversi per tener conto degli effetti dell'appartenenza ad un gruppo assicurativo sulla situazione finanziaria di un'impresa di assicurazione; che la presente direttiva fissa tre metodi per tale calcolo; che tali metodi sono considerati in linea di massima equivalenti sotto il profilo prudenziale; (9) considerando che la solvibilità di un'impresa di assicurazione figlia di una società di partecipazione assicurativa, di un'impresa di riassicurazione o di un'impresa di assicurazione di un paese terzo può essere influenzata dalle risorse finanziarie del gruppo di cui tale impresa di assicurazione fa parte e dalla ripartizione delle risorse finanziarie in seno al gruppo; che è necessario fornire alle autorità competenti gli strumenti per esercitare una vigilanza supplementare e adottare gli opportuni provvedimenti a livello dell'impresa di assicurazione quando la solvibilità di quest'ultima è compromessa o rischia di esserlo; (10) considerando che le autorità competenti dovrebbero avere accesso a tutte le informazioni utili per l'esercizio della vigilanza supplementare; che si dovrebbe instaurare una collaborazione tra le autorità responsabili della vigilanza delle imprese di assicurazione, nonché tra dette autorità e le autorità responsabili della vigilanza degli altri settori finanziari; (11) considerando che operazioni intragruppo possono influenzare la situazione finanziaria di un'impresa di assicurazione; che le autorità competenti dovrebbero poter esercitare una vigilanza generale su alcuni tipi di tali operazioni intragruppo e adottare gli opportuni provvedimenti a livello dell'impresa di assicurazione quando la solvibilità di quest'ultima è compromessa o rischia di esserlo, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Definizioni Ai fini della presente direttiva si intende per: a) impresa di assicurazione: un'impresa che abbia ottenuto l'autorizzazione amministrativa ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 73/239/CEE o dell'articolo 6 della direttiva 79/267/CEE; b) impresa di assicurazione di un paese terzo: un'impresa che, se avesse la sede sociale nella Comunità, dovrebbe essere autorizzata ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 73/239/CEE o dell'articolo 6 della direttiva 79/267/CEE; c) impresa di riassicurazione: un'impresa, diversa da un'impresa di assicurazione o da un'impresa di assicurazione di un paese terzo, la cui attività principale consiste nell'accettare rischi ceduti da un'impresa di assicurazione, da un'impresa di assicurazione di un paese terzo o da altre imprese di riassicurazione; d) impresa madre: un'impresa madre ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE (8), nonché ogni impresa che, a giudizio delle autorità competenti, esercita effettivamente un'influenza dominante su un'altra impresa; e) impresa figlia: un'impresa figlia ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE, nonché ogni impresa su cui un'impresa madre esercita effettivamente, secondo le autorità competenti, un'influenza dominante. Ogni impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata come impresa figlia dell'impresa madre a cui fanno capo tali imprese; f) partecipazione: una partecipazione ai sensi dell'articolo 17, prima frase, della direttiva 78/660/CEE (9) o il fatto di detenere direttamente o indirettamente almeno il 20 % dei diritti di voto o del capitale di un'impresa; g) impresa partecipante: un'impresa madre o ogni altra impresa che detiene una partecipazione; h) impresa partecipata: un'impresa figlia o un'altra impresa in cui è detenuta una partecipazione; i) società di partecipazione assicurativa: un'impresa madre la cui attività principale consiste nell'acquisire e detenere partecipazioni in imprese figlie, se tali imprese sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione o imprese di assicurazione di paesi terzi, sempreché almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione; j) società di partecipazione assicurativa mista: un'impresa madre, che non sia un'impresa di assicurazione, un'impresa di assicurazione di un paese terzo, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa, sempreché almeno una delle sue imprese figlie sia un'impresa di assicurazione; k) autorità competenti: le autorità nazionali preposte, per legge o per regolamento, alla vigilanza sulle imprese di assicurazione. Articolo 2 Applicabilità della vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione 1. Oltre alle disposizioni della direttiva 73/239/CEE e della direttiva 79/267/CEE, che definiscono le norme in materia di vigilanza sulle imprese di assicurazione, gli Stati membri dispongono una vigilanza supplementare su ogni impresa di assicurazione che sia un'impresa partecipante in almeno un'impresa di assicurazione, di riassicurazione o di assicurazione di un paese terzo secondo le modalità previste dagli articoli 5, 6, 8 e 9. 2. Ogni impresa di assicurazione la cui impresa madre è una società di partecipazione assicurativa, un'impresa di riassicurazione o un'impresa di assicurazione di un paese terzo è sottoposta ad una vigilanza supplementare secondo le modalità stabilite all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, all'articolo 8 e all'articolo 10. 3. Ogni impresa di assicurazione la cui impresa madre è una società di partecipazione assicurativa mista è sottoposta ad una vigilanza supplementare secondo le modalità stabilite all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6 e all'articolo 8. Articolo 3 Portata della vigilanza supplementare 1. L'esercizio della vigilanza supplementare di cui all'articolo 2 non implica in alcun modo che le autorità competenti debbano esercitare una funzione di vigilanza sull'impresa di assicurazione di un paese terzo, sulla società di partecipazione assicurativa, sulla società di partecipazione assicurativa mista o sull'impresa di riassicurazione, considerate individualmente. 2. La vigilanza supplementare riguarda: - le imprese partecipate dell'impresa di assicurazione; - le imprese partecipanti nell'impresa di assicurazione; - le imprese partecipate di un'impresa partecipante nell'impresa di assicurazione di cui agli articoli 5, 6, 8, 9 e 10. 3. Gli Stati membri possono escludere dalla vigilanza supplementare di cui all'articolo 2 imprese con sede sociale in un paese terzo in cui esistono ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie, fatte salve le disposizioni dell'allegato I, punto 2.5 e dell'allegato II, punto 4. Inoltre, in singoli casi le autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza supplementare possono decidere di escludere un'impresa dalla vigilanza supplementare di cui all'articolo 2, quando: - l'impresa presa in considerazione presenta un interesse trascurabile rispetto allo scopo della vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione; - la considerazione della situazione finanziaria dell'impresa è inopportuna o fuorviante rispetto allo scopo della vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione. Articolo 4 Autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza supplementare 1. La vigilanza supplementare viene esercitata dalle autorità competenti dello Stato membro in cui l'impresa di assicurazione ha ricevuto l'autorizzazione amministrativa a norma dell'articolo 6 della direttiva 73/239/CEE o dell'articolo 6 della direttiva 79/267/CEE. 2. Qualora imprese di assicurazione autorizzate in due o più Stati membri abbiano come impresa madre la medesima società di partecipazione assicurativa, impresa di riassicurazione, impresa di assicurazione di un paese terzo o società di partecipazione assicurativa mista, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono accordarsi su quale di esse sarà preposta alla vigilanza supplementare. 3. Qualora in uno Stato membro esista più di un'autorità competente per l'esercizio del controllo prudenziale sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione, detto Stato adotta i provvedimenti necessari per organizzare il coordinamento tra tali autorità. Articolo 5 Disponibilità e qualità delle informazioni 1. Gli Stati membri prescrivono alle autorità competenti di esigere che in ogni impresa di assicurazione soggetta alla vigilanza supplementare siano instaurate adeguate procedure di controllo interno per la produzione dei dati e delle informazioni utili ai fini dell'esercizio di tale vigilanza supplementare. 2. Gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti affinché, nell'ambito della loro giurisdizione, nessun ostacolo di natura giuridica impedisca alle imprese soggette alla vigilanza supplementare ed alle loro imprese partecipate ovvero alle loro imprese partecipanti di scambiarsi le informazioni utili ai fini dell'esercizio di tale vigilanza supplementare. Articolo 6 Accesso alle informazioni 1. Gli Stati membri dispongono che le loro autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza supplementare abbiano accesso a tutte le informazioni utili per la vigilanza su un'impresa di assicurazione soggetta a tale vigilanza supplementare. Le autorità competenti possono rivolgersi direttamente alle imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 2, per ottenere le informazioni necessarie soltanto se tali informazioni sono state richieste ad un'impresa di assicurazione e quest'ultima non le ha fornite. 2. Gli Stati membri dispongono che le loro autorità competenti possano procedere nel loro territorio nazionale, direttamente o tramite persone da esse incaricate a tal fine, alla verifica in loco delle informazioni di cui al paragrafo 1 presso: - l'impresa di assicurazione soggetta alla vigilanza supplementare, - imprese figlie di detta impresa di assicurazione, - imprese madri di detta impresa di assicurazione, - imprese figlie di un'impresa madre di detta impresa di assicurazione. 3. Qualora, nell'ambito dell'applicazione del presente articolo, le autorità competenti di uno Stato membro desiderino verificare, in casi determinati, informazioni importanti riguardanti un'impresa situata in un altro Stato membro che sia un'impresa di assicurazione partecipata, un'impresa figlia, un'impresa madre o un'impresa figlia di un'impresa madre dell'impresa di assicurazione soggetta alla vigilanza supplementare, esse devono chiedere alle autorità competenti dell'altro Stato membro che si proceda a tale verifica. Le autorità che hanno ricevuto la richiesta di verifica devono darvi seguito, nei limiti delle loro competenze, procedendovi esse stesse o consentendo di procedervi alle autorità richiedenti ovvero ad un revisore o ad un perito contabile. Articolo 7 Cooperazione tra le autorità competenti 1. Qualora delle imprese di assicurazione siano direttamente o indirettamente partecipate o abbiano un'impresa partecipante comune e siano stabilite in Stati membri diversi, le autorità competenti di ciascuno Stato membro si comunicano, a richiesta, tutte le informazioni atte a consentire o agevolare l'esercizio della vigilanza nell'ambito della presente direttiva e comunicano di loro iniziativa qualsiasi informazione appaia loro essenziale per le altre autorità competenti in questione. 2. Qualora un'impresa di assicurazione e un ente creditizio ai sensi della direttiva 77/780/CEE (10) o un'impresa di investimento ai sensi della direttiva 93/22/CEE (11), o entrambi, siano direttamente o indirettamente partecipati o abbiano un'impresa partecipante comune, le autorità competenti e le autorità alle quali è demandata la pubblica funzione di vigilanza sulle suddette altre imprese collaborano strettamente. Fatte salve le loro rispettive competenze, tali autorità si comunicano tutte le informazioni atte ad agevolare l'assolvimento dei loro compiti, in particolare nell'ambito della presente direttiva. 3. Le informazioni ricevute in forza delle disposizioni della presente direttiva e, in particolare, gli scambi di informazioni tra autorità competenti da questa previsti, sono coperte dal segreto d'ufficio di cui all'articolo 16 della direttiva 92/49/CEE ed all'articolo 15 della direttiva 92/96/CEE. Articolo 8 Operazioni all'interno di un gruppo 1. Gli Stati membri dispongono che le autorità competenti esercitino una vigilanza generale sulle operazioni tra: a) un'impresa di assicurazione e: i) un'impresa partecipata dell'impresa di assicurazione; ii) un'impresa partecipante nell'impresa di assicurazione; iii) un'impresa partecipata di un'impresa partecipante nell'impresa di assicurazione; b) un'impresa di assicurazione ed una persona fisica che detiene una partecipazione: i) nell'impresa di assicurazione o in una delle sue imprese partecipate; ii) in un'impresa partecipante nell'impresa di assicurazione; iii) in un'impresa partecipata di un'impresa partecipante nell'impresa di assicurazione. Tali operazioni riguardano in particolare: - i prestiti; - le garanzie e le operazioni fuori bilancio; - gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità; - gli investimenti; - le operazioni di riassicurazione; - gli accordi di ripartizione dei costi. 2. A tal fine gli Stati membri dispongono che, almeno una volta l'anno, le imprese di assicurazione dichiarino alle autorità competenti le operazioni rilevanti di cui al paragrafo 1. Se, in base a tali informazioni, risulta che la solvibilità dell'impresa di assicurazione è compromessa o rischia di esserlo, l'autorità competente adotta gli opportuni provvedimenti a livello dell'impresa di assicurazione. Articolo 9 Requisito di solvibilità corretta 1. Nel caso di cui all'articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri dispongono che un calcolo della solvibilità corretta sia eseguito in base all'allegato I. 2. Ogni impresa partecipata, ogni impresa partecipante o ogni impresa partecipata di un'impresa partecipante è inclusa nel calcolo di cui al paragrafo 1. 3. Se dal calcolo di cui al paragrafo 1 risulta che la solvibilità corretta è negativa, le autorità competenti adottano gli opportuni provvedimenti a livello dell'impresa di assicurazione interessata. Articolo 10 Imprese di riassicurazione, società di partecipazione assicurativa e imprese di assicurazione di un paese terzo 1. Nel caso di cui all'articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri esigono l'applicazione del metodo di vigilanza supplementare di cui all'allegato II. 2. Nel caso di cui all'articolo 2, paragrafo 2, nel calcolo vanno incluse tutte le imprese partecipate della società di partecipazione assicurativa, dell'impresa di riassicurazione o dell'impresa di assicurazione di un paese terzo secondo il metodo di cui all'allegato II. 3. Se, in base a questo calcolo, le autorità competenti giungono alla conclusione che la solvibilità di un'impresa di assicurazione figlia della società di partecipazione assicurativa, dell'impresa di riassicurazione o dell'impresa di assicurazione di un paese terzo è compromessa o rischia di esserlo, le autorità competenti adottano gli opportuni provvedimenti a livello di tale impresa di assicurazione. Articolo 11 Attuazione 1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 5 giugno 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione. 2. Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applichino per la prima volta ai controlli contabili relativi agli esercizi finanziari che hanno inizio il 1° gennaio 2001 o nel corso del medesimo anno civile. 3. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. 5. Entro il 1° gennaio 2006 la Commissione sottopone al comitato delle assicurazioni una relazione sull'applicazione della presente direttiva e, se del caso, sulla necessità di una ulteriore armonizzazione. Articolo 12 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 13 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addì 27 ottobre 1998. Per il Parlamento europeo Il Presidente J. M. GIL-ROBLES Per il Consiglio Il Presidente E. HOSTASCH (1) GU C 341 del 19.12.1995, pag. 16 e GU C 108 del 7.4.1998, pag. 48. (2) GU C 174 del 17.6.1996, pag. 16. (3) Parere del Parlamento europeo del 23 ottobre 1997 (GU C 339 del 10.11.1997, pag. 130), posizione comune del Consiglio del 30 marzo 1998 (GU C 204 del 30.6.1998, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 16 settembre 1998 (GU C 313 del 12.10.1998), decisione del Consiglio del 13 ottobre 1998. (4) GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/26/CE (GU L 168 del 18.7.1995, pag. 7). (5) GU L 63 del 13.3.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/26/CE. (6) GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 95/26/CE. (7) GU L 360 del 9.12.1992, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 95/26/CE. (8) Settima direttiva (83/349/CEE) del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati (GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994. (9) Quarta direttiva (78/660/CEE) del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11). Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994. (10) Prima direttiva (77/780/CEE) del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio (GU L 322 del 17.12.1977, pag. 30). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/13/CE (GU L 66 del 16.3.1996, pag. 15). (11) Direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/9/CE (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22). ALLEGATO I CALCOLO DELLA SOLVIBILITÀ CORRETTA DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE 1. SCELTA DEL METODO DI CALCOLO E PRINCIPI GENERALI A. Gli Stati membri dispongono che il calcolo della solvibilità corretta delle imprese di assicurazione menzionate all'articolo 2, paragrafo 1, venga effettuato in base a uno dei metodi illustrati nel punto 3. Tuttavia, uno Stato membro può disporre che le autorità competenti autorizzino o impongano l'applicazione di un metodo di cui al punto 3 diverso da quello scelto dallo Stato membro. B. Proporzionalità Il calcolo della solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione tiene conto della quota proporzionale detenuta dall'impresa partecipante nelle sue imprese partecipate. Per «quota proporzionale» si intende la quota del capitale sottoscritto appartenente direttamente o indirettamente all'impresa partecipante, se si applica il metodo 1 o il metodo 2 illustrati nel punto 3, o le percentuali ammesse per redigere i conti consolidati, se si applica il metodo 3 illustrato nel punto 3. Tuttavia, indipendentemente dal metodo applicato, se l'impresa partecipata è un'impresa figlia e presenta un deficit di solvibilità, il deficit di solvibilità dell'impresa figlia va considerato per intero. Tuttavia, se secondo le autorità competenti la responsabilità dell'impresa madre che detiene una quota del capitale è limitata rigorosamente e inequivocabilmente a tale quota di capitale, tali autorità competenti possono consentire che il deficit di solvibilità dell'impresa figlia sia considerato su base proporzionale. C. Eliminazione del doppio computo degli elementi del margine di solvibilità C.1. Trattamento generale degli elementi del margine di solvibilità Indipendentemente dal metodo applicato per il calcolo della solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione, si deve eliminare il doppio computo degli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità tra le varie imprese di assicurazione prese in considerazione ai fini di tale calcolo. A questo scopo, per il calcolo della solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione, se i metodi descritti nel punto 3 non lo prevedono esplicitamente, si devono eliminare i seguenti importi: - il valore di ogni attivo dell'impresa di assicurazione che rappresenta il finanziamento degli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità di una delle sue imprese di assicurazione partecipate; - il valore di ogni attivo di un'impresa di assicurazione partecipata di detta impresa di assicurazione che rappresenta il finanziamento degli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità di detta impresa di assicurazione; - il valore di ogni attivo di un'impresa di assicurazione partecipata di detta impresa di assicurazione che rappresenta il finanziamento degli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità di ogni altra impresa di assicurazione partecipata di detta impresa di assicurazione. C.2. Trattamento di alcuni elementi Fatte salve le disposizioni del punto C.1: - gli utili accantonati a riserva e gli utili futuri di un'impresa di assicurazione sulla vita partecipata dell'impresa di assicurazione per la quale è calcolata la solvibilità corretta e - le quote del capitale sottoscritte ma non versate di un'impresa di assicurazione partecipata dell'impresa di assicurazione per la quale è calcolata la solvibilità corretta, possono essere inclusi nel calcolo soltanto se sono ammessi a soddisfare il requisito di margine di solvibilità di detta impresa partecipata. Tuttavia, qualsiasi quota del capitale sottoscritta ma non versata che rappresenta un obbligo potenziale per l'impresa partecipante deve essere interamente esclusa dal calcolo. Dal calcolo è altresì esclusa qualsiasi quota del capitale sottoscritta ma non versata di un'impresa di assicurazione partecipante che rappresenta un obbligo potenziale per un'impresa di assicurazione partecipata. Dal calcolo è esclusa qualsiasi quota del capitale sottoscritta ma non versata di un'impresa di assicurazione partecipata che rappresenta un obbligo potenziale per un'altra impresa di assicurazione partecipata della stessa impresa di assicurazione partecipante. C.3. Trasferibilità Se le autorità competenti ritengono che taluni elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità di un'impresa di assicurazione partecipata, diversi da quelli di cui al punto C.2, non possano effettivamente essere resi disponibili per soddisfare il requisito di margine di solvibilità dell'impresa di assicurazione partecipante per la quale è calcolata la solvibilità corretta, tali elementi possono essere inclusi nel calcolo solo nella misura in cui siano ammessi a soddisfare il requisito di margine di solvibilità dell'impresa partecipata. C.4. La somma degli elementi di cui ai punti C.2 e C.3 non può superare il requisito di margine di solvibilità dell'impresa di assicurazione partecipata. D. Eliminazione della costituzione di capitale frutto di operazioni interne al gruppo Nel calcolo della solvibilità corretta non si tiene conto di alcun elemento ammesso a costituire il margine di solvibilità proveniente da un reciproco finanziamento tra l'impresa di assicurazione e: - un'impresa partecipata, - un'impresa partecipante, - un'altra impresa partecipata di una delle sue imprese partecipanti. Inoltre, non si tiene conto di alcun elemento ammesso a costituire il margine di solvibilità di un'impresa di assicurazione partecipata dell'impresa di assicurazione per la quale è calcolata la solvibilità corretta, quando l'elemento in questione proviene da un finanziamento reciproco con un'altra impresa partecipata di tale impresa di assicurazione. Il finanziamento reciproco esiste in particolare quando un'impresa di assicurazione o qualunque sua impresa partecipata detiene quote in un'altra impresa o accorda prestiti ad un'altra impresa che direttamente o indirettamente detiene un elemento ammesso a costituire il margine di solvibilità della prima impresa. E. Le autorità competenti provvedono a che la solvibilità corretta sia calcolata con la stessa periodicità del calcolo del margine di solvibilità delle imprese di assicurazione prevista dalle direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE. Le attività e le passività vengono valutate in base alle disposizioni pertinenti delle direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE e 91/674/CEE (1). 2. APPLICAZIONE DEI METODI DI CALCOLO 2.1. Imprese di assicurazione partecipate Il calcolo della solvibilità corretta deve essere effettuato secondo i principi generali e i metodi stabiliti nel presente allegato. Indipendentemente dal metodo utilizzato, se un'impresa di assicurazione ha più di una impresa di assicurazione partecipata, il calcolo della solvibilità corretta viene effettuato integrando ciascuna delle imprese di assicurazione partecipate. In caso di partecipazioni successive (per esempio: un'impresa di assicurazione è una partecipante in un'altra impresa di assicurazione che è a sua volta un'impresa partecipante in un'impresa di assicurazione) il calcolo della solvibilità corretta viene effettuato a livello di ciascuna impresa di assicurazione partecipante che abbia almeno un'impresa di assicurazione partecipata. Gli Stati membri possono non applicare il calcolo della solvibilità corretta ad un'impresa di assicurazione: - se si tratta di un'impresa partecipata di un'altra impresa di assicurazione autorizzata nel medesimo Stato membro, e se tale impresa partecipata viene presa in considerazione nel calcolo della solvibilità corretta dell'impresa di assicurazione partecipante; oppure - se si tratta di un'impresa partecipata di una società di partecipazione assicurativa o di un'impresa di riassicurazione con sede sociale nello stesso Stato membro dell'impresa di assicurazione, e se tale società di partecipazione assicurativa o impresa di riassicurazione e tale impresa di assicurazione partecipata sono prese in considerazione nel calcolo effettuato. Gli Stati membri possono inoltre non applicare il calcolo della solvibilità corretta ad un'impresa di assicurazione se si tratta di un'impresa di assicurazione partecipata o di un'altra impresa di assicurazione o di un'impresa di riassicurazione o di una società di partecipazione assicurativa con sede sociale in un altro Stato membro e se le autorità competenti degli Stati membri interessati hanno concordato di attribuire l'esercizio della vigilanza supplementare all'autorità competente di quest'altro Stato membro. In tutti i casi, la deroga può essere accordata soltanto se gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione prese in considerazione nel calcolo sono ripartiti in maniera adeguata tra tali imprese, secondo quanto richiesto dalle autorità competenti. Gli Stati membri possono disporre che, allorché un'impresa di assicurazione partecipata ha la propria sede sociale in uno Stato membro diverso da quello dell'impresa di assicurazione per la quale viene effettuato il calcolo della solvibilità corretta, nel calcolo si tenga conto, per quanto riguarda l'impresa partecipata, della situazione di solvibilità valutata dalle autorità competenti di quest'altro Stato membro. 2.2. Imprese di riassicurazione partecipate Per il calcolo della solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione partecipante in un'impresa di riassicurazione, tale impresa di riassicurazione partecipata è considerata, ai fini esclusivi del calcolo, alla stregua di un'impresa di assicurazione partecipata, applicando i principi generali e i metodi descritti nel presente allegato. A tal fine, per ciascuna impresa di riassicurazione partecipata viene stabilito un requisito di solvibilità teorica secondo le medesime regole previste all'articolo 16, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 73/239/CEE o all'articolo 19 della direttiva 79/267/CEE. Tuttavia, se fosse molto difficile applicare dette regole, le autorità competenti possono permettere che il requisito di solvibilità teorica «vita» sia calcolato in base al primo risultato, previsto all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 73/239/CEE. Sono ammessi a costituire il margine di solvibilità teorica i medesimi elementi previsti all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 73/239/CEE o all'articolo 18 della direttiva 79/267/CEE. Le attività e le passività vengono valutate secondo le stesse disposizioni previste dalle direttive summenzionate e dalla direttiva 91/674/CEE. 2.3. Imprese di partecipazione assicurativa intermedie Per il calcolo della solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione che possiede una partecipazione in un'impresa di assicurazione, o in un'impresa di riassicurazione o in un'impresa di assicurazione di un paese terzo attraverso una società di partecipazione assicurativa, viene presa in considerazione la situazione della società di partecipazione assicurativa intermedia. Ai fini esclusivi di tale calcolo, effettuato secondo i principi generali e i metodi descritti nel presente allegato, tale società di partecipazione assicurativa è considerata alla stregua di un'impresa di assicurazione soggetta ad un requisito di solvibilità pari a zero e alle medesime condizioni fissate all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 73/239/CEE o all'articolo 18 della direttiva 79/267/CEE per quanto riguarda gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità. 2.4. Imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate con sede sociale nei paesi terzi A. Imprese di assicurazione partecipate di paesi terzi Per il calcolo della solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione partecipante in un'impresa di assicurazione di un paese terzo, quest'ultima è considerata, ai fini esclusivi di tale calcolo, alla stregua di un'impresa di assicurazione partecipata, applicando i principi generali e i metodi descritti nel presente allegato. Tuttavia, qualora il paese terzo in cui detta impresa partecipata ha la propria sede sociale sottopone la medesima ad autorizzazione e le impone un requisito di solvibilità almeno paragonabile a quello di cui alle direttive 73/239/CEE o 79/267/CEE tenendo conto degli elementi di copertura di tale requisito, gli Stati membri possono disporre che nel calcolo si tenga conto, per quanto concerne quest'ultima impresa, del requisito di solvibilità e degli elementi ammessi a soddisfare tale requisito previsti dal paese terzo in questione. B. Imprese di riassicurazione partecipate di paesi terzi Fatte salve le disposizioni del punto 2.2, per il calcolo della solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione partecipante in un'impresa di riassicurazione avente la sede sociale in un paese terzo e fatte salve le stesse condizioni di cui al precedente punto A, gli Stati membri possono disporre che nel calcolo siano presi in considerazione, per quanto concerne quest'ultima impresa, il requisito relativo ai fondi propri e gli elementi ammessi a soddisfare tale requisito previsti dal paese terzo in questione. Qualora solo le imprese di assicurazione di tale paese terzo siano soggette a siffatte disposizioni, il requisito teorico relativo ai fondi propri dell'impresa di riassicurazione partecipata e gli elementi ammessi a soddisfare tale requisito teorico possono essere calcolati come se si trattasse di un'impresa di assicurazione partecipata di detto paese terzo. 2.5. Indisponibilità dell'informazione necessaria Qualora, per qualunque motivo, le autorità competenti non dispongano delle informazioni necessarie per il calcolo della solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione, relative ad un'impresa partecipata avente la sede sociale in uno Stato membro o in un paese terzo, il valore contabile di detta impresa nell'impresa di assicurazione partecipante viene dedotto dagli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità corretta. In tal caso, nessuna plusvalenza latente associata a detta partecipazione è accettata quale elemento ammesso a costituire il margine di solvibilità corretta. 3. METODI DI CALCOLO Metodo 1: Metodo della deduzione e dell'aggregazione La solvibilità corretta dell'impresa di assicurazione partecipante è data dalla differenza tra: i) la somma a) degli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità dell'impresa di assicurazione partecipante e b) della quota proporzionale dell'impresa di assicurazione partecipante negli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità dell'impresa di assicurazione partecipata e ii) la somma a) del valore contabile dell'impresa di assicurazione partecipata nell'impresa di assicurazione partecipante, b) del requisito di solvibilità richiesta per l'impresa di assicurazione partecipante e c) della quota proporzionale del requisito di solvibilità richiesta per l'impresa di assicurazione partecipata. Allorché la partecipazione nell'impresa di assicurazione partecipata consiste, integralmente o parzialmente, in una proprietà indiretta, il punto ii), lettera a), summenzionato comprenderà il valore degli elementi detenuti indirettamente, tenendo conto delle rispettive interessenze successive; inoltre, i punti i), lettera b), e ii), lettera c), summenzionati includeranno le corrispondenti quote proporzionali, rispettivamente, degli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità dell'impresa di assicurazione partecipata, nonché del requisito di solvibilità dell'impresa di assicurazione partecipata. Metodo 2: Metodo della deduzione del requisito di solvibilità La solvibilità corretta dell'impresa di assicurazione partecipante è data dalla differenza tra: - la somma degli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità dell'impresa di assicurazione partecipante e - la somma a) del requisito di solvibilità richiesto per l'impresa di assicurazione partecipante e b) della quota proporzionale del requisito di solvibilità dell'impresa di assicurazione partecipata. Per valutare gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità, le partecipazioni ai sensi della presente direttiva sono valutate secondo il metodo dell'equivalenza conformemente alla facoltà prevista all'articolo 59, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 78/660/CEE. Metodo 3: Metodo basato sui conti consolidati Il calcolo della solvibilità corretta dell'impresa di assicurazione partecipante viene effettuato a partire dai conti consolidati. La solvibilità corretta dell'impresa di assicurazione partecipante è data dalla differenza tra: gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità calcolati a partire dai dati consolidati e a) la somma del requisito di solvibilità dell'impresa di assicurazione partecipante e della quota proporzionale dei requisiti di solvibilità delle imprese di assicurazione partecipate sulla base delle percentuali utilizzate per redigere i conti consolidati, oppure b) il requisito di solvibilità calcolato a partire dai dati consolidati. Per il calcolo degli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità e del requisito di solvibilità a partire dai dati consolidati si applicano le disposizioni delle direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE e 91/674/CEE. (1) Direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7). ALLEGATO II VIGILANZA SUPPLEMENTARE SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE CHE SONO IMPRESE FIGLIE DI UNA SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE ASSICURATIVA, DI UN'IMPRESA DI RIASSICURAZIONE O DI UN'IMPRESA DI ASSICURAZIONE DI UN PAESE TERZO 1. Per le imprese di assicurazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, che sono imprese figlie di una società di partecipazione assicurativa, di un'impresa di riassicurazione o di un'impresa di assicurazione di un paese terzo e che sono stabilite in diversi Stati membri, le autorità competenti provvedono ad applicare in modo coerente il metodo definito nel presente allegato. Le autorità competenti provvedono ad esercitare la vigilanza supplementare con la stessa periodicità del calcolo del margine di solvibilità delle imprese di assicurazione a norma delle direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE. 2. Gli Stati membri possono non applicare il calcolo previsto nel presente allegato ad un'impresa di assicurazione: - se l'impresa di assicurazione è un'impresa partecipata di un'altra impresa di assicurazione e se è presa in considerazione nel calcolo di cui al presente allegato effettuato per quest'altra impresa; - se l'impresa di assicurazione e una o più altre imprese di assicurazione autorizzate nello stesso Stato membro hanno come impresa madre la stessa società di partecipazione assicurativa, la stessa impresa di riassicurazione o la stessa impresa di assicurazione di un paese terzo e se l'impresa di assicurazione è presa in considerazione nel calcolo di cui al presente allegato effettuato per una di queste altre imprese; - se l'impresa di assicurazione e una o più altre imprese di assicurazione autorizzate in altri Stati membri hanno come impresa madre la stessa società di partecipazione assicurativa, la stessa impresa di riassicurazione o la stessa impresa di assicurazione di un paese terzo e se è stato concluso, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, un accordo che attribuisce l'esercizio della vigilanza supplementare di cui al presente allegato all'autorità di controllo di un altro Stato membro. In caso di partecipazioni successive (ad esempio, una società di partecipazione assicurativa o un'impresa di riassicurazione detenuta essa stessa da un'altra società di partecipazione assicurativa, da un'impresa di riassicurazione o da un'impresa di assicurazione di un paese terzo), gli Stati membri possono applicare i calcoli previsti nel presente allegato soltanto a livello dell'ultima impresa madre dell'impresa di assicurazione avente la qualità di società di partecipazione assicurativa, di impresa di riassicurazione o di impresa di assicurazione di un paese terzo. 3. Le autorità competenti provvedono affinché a livello di società di partecipazione assicurativa, di impresa di riassicurazione o di impresa di assicurazione di un paese terzo siano effettuati calcoli analoghi a quelli descritti nell'allegato I. Questa analogia consiste nell'applicare i principi generali e i metodi descritti nell'allegato I a livello della società di partecipazione assicurativa, dell'impresa di riassicurazione o dell'impresa di assicurazione di un paese terzo. Ai fini esclusivi di tale calcolo, l'impresa madre è considerata alla stregua di un'impresa di assicurazione soggetta: - ad un requisito di solvibilità pari a zero se è una società di partecipazione assicurativa; - ad un requisito di solvibilità teorica come previsto al punto 2.2 dell'allegato I se è un'impresa di riassicurazione o al punto 2.4.B) dell'allegato I se è un'impresa di riassicurazione con sede sociale in un paese terzo; - ad un requisito di solvibilità determinato secondo i principi di cui al punto 2.4.A) dell'allegato I se si tratta di un'impresa di assicurazione di un paese terzo, ed è soggetta alle stesse condizioni fissate all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 73/239/CEE o all'articolo 18 della direttiva 79/267/CEE per quanto si riferisce agli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità. 4. Indisponibilità dell'informazione necessaria Qualora, per qualunque motivo, le autorità competenti non dispongano delle informazioni necessarie per il calcolo previsto dal presente allegato e relative ad un'impresa partecipata avente la sede sociale in uno Stato membro o in un paese terzo, il valore contabile di detta impresa nell'impresa partecipante viene dedotto dagli elementi ammessi per il calcolo previsto dal presente allegato. In tal caso, nessuna plusvalenza latente associata a detta partecipazione è accettata quale elemento ammesso per tale calcolo.