Direttiva 98/51/CE della Commissione del 9 luglio 1998 che stabilisce alcune misure di applicazione della direttiva 95/69/CE del Consiglio che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 208 del 24/07/1998 pag. 0043 - 0048
DIRETTIVA 98/51/CE DELLA COMMISSIONE del 9 luglio 1998 che stabilisce alcune misure di applicazione della direttiva 95/69/CE del Consiglio che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto la direttiva 95/69/CE del Consiglio, del 27 dicembre 1995, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali e che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE e 82/471/CEE (1), in appresso «direttiva 95/69/CE», in particolare l'articolo 15, considerando che la suddetta direttiva fissa norme riguardanti le condizioni di riconoscimento e registrazione degli stabilimenti ubicati nella Comunità; che vanno adottate disposizioni equivalenti per il riconoscimento e la registrazione degli stabilimenti ubicati in paesi terzi; considerando che la scelta di tali paesi deve fondarsi su criteri di natura generale, come la normativa vigente nel settore della produzione degli alimenti per animali nonché l'organizzazione e i poteri dell'autorità competente responsabile dei controlli in questo campo; considerando che i suddetti stabilimenti ubicati in paesi terzi debbono rispondere a condizioni almeno equivalenti a quelle fissate per gli stabilimenti ubicati negli Stati membri, per assicurare che i prodotti da essi provenienti non presentino rischi per la salute umana o degli animali o per l'ambiente; considerando che dev'essere prevista la possibilità che esperti della Commissione e degli Stati membri procedano, nei paesi terzi, alla verifica del rispetto delle norme stabilite dalla presente direttiva; considerando che l'elenco dei paesi terzi e dei loro stabilimenti dovrà costituire l'oggetto di ulteriori decisioni di applicazione; considerando che, al fine di non interrompere gli scambi commerciali con i paesi terzi, sono necessarie disposizioni transitorie per il passaggio dal vecchio sistema di autorizzazione al nuovo, in attesa che il nuovo regime funzioni appieno; considerando che, in attesa dell'adozione degli elenchi degli stabilimenti ubicati nei paesi terzi, gli Stati membri debbono far conoscere alla Commissione e agli altri Stati membri quali sono gli stabilimenti, ubicati in paesi terzi ed autorizzati a mettere i loro prodotti in circolazione all'interno della Comunità, che dispongono di un rappresentante insediato sul loro territorio; considerando che debbono essere adottate disposizioni uniformi per definire un modello, tanto per il registro degli stabilimenti ed intermediari riconosciuti quanto per l'elenco degli stabilimenti ed intermediari registrati; considerando che debbono essere adottate disposizioni uniformi per stabilire la struttura tanto del numero di riconoscimento quanto del numero di registrazione degli stabilimenti ed intermediari; considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: CAPITOLO I Definizioni Articolo 1 Ai fini della presente direttiva, si intende per «autorità competente» l'autorità dello Stato membro o del paese terzo responsabile dell'esecuzione dei controlli ufficiali nel campo della nutrizione degli animali. CAPITOLO II Elenco dei paesi terzi Articolo 2 1. Secondo la procedura di cui all'articolo 16 della direttiva 95/69/CE, la Commissione stabilisce l'elenco di cui all'articolo 15, lettera a), primo trattino, della suddetta direttiva. Detto elenco può essere modificato od integrato secondo la stessa procedura. 2. Nello stabilire se un paese possa essere inserito nell'elenco di cui al paragrafo 1, va tenuto particolarmente conto di quanto segue: a) la legislazione del paese stesso nel settore degli alimenti per animali, con particolare riguardo alle norme relative alla fabbricazione e alla messa in circolazione dei prodotti e delle sostanze destinate ad essere impiegate per la nutrizione degli animali e alle relative regole di controllo; b) la struttura e l'organizzazione dell'autorità competente nonché i poteri di cui essa dispone e le garanzie che essa può fornire per quanto riguarda la messa in opera delle norme comunitarie; c) l'organizzazione e la messa in opera di adeguati controlli nel settore degli alimenti per animali; d) le garanzie che il paese terzo può fornire per quanto riguarda il rispetto di standard almeno equivalenti a quelli fissati nell'allegato della direttiva 95/69/CE. 3. Le decisioni di cui al paragrafo 1 sono pubblicate; ogni cinque anni viene pubblicato un elenco codificato. CAPITOLO III Riconoscimento degli stabilimenti ubicati in paesi terzi Articolo 3 Elenchi degli stabilimenti riconosciuti 1. Secondo la procedura di cui all'articolo 16 della direttiva 95/69/CE e sulla base di una comunicazione delle autorità competenti dei paesi terzi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, la Commissione adotta gli elenchi degli stabilimenti ubicati nei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti di cui all'articolo 2, lettere a), b), c) e d) della citata direttiva. L'elenco può essere modificato secondo la stessa procedura: - in seguito ai risultati delle ispezioni di cui all'articolo 5, oppure - sulla base di risultati sfavorevoli dei controlli eseguiti sui prodotti importati, oppure - per tener conto di nuovi dati fatti pervenire dall'autorità competente del paese terzo. 2. Uno stabilimento può figurare sull'elenco soltanto: - se è ubicato in uno dei paesi compresi nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 1; - se risponde ad esigenze almeno equivalenti a quelle stabilite nella direttiva 95/69/CE. 3. Le decisioni di cui al paragrafo 1 sono pubblicate; ogni cinque anni viene pubblicato un elenco codificato. CAPITOLO IV Registrazione degli stabilimenti ubicati in paesi terzi Articolo 4 Elenchi degli stabilimenti registrati 1. Secondo la procedura di cui all'articolo 16 della direttiva 95/69/CE e sulla base di una comunicazione delle autorità competenti dei paesi terzi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, la Commissione adotta gli elenchi degli stabilimenti ubicati nei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione dei prodotti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettere a), b) e c), della citata direttiva. L'elenco può essere modificato secondo la stessa procedura: - in seguito ai risultati delle ispezioni di cui all'articolo 5, oppure - sulla base di risultati sfavorevoli dei controlli eseguiti sui prodotti importati, oppure - per tener conto di nuovi dati fatti pervenire dall'autorità competente del paese terzo. 2. Uno stabilimento può figurare sull'elenco soltanto: - se è ubicato in uno dei paesi compresi nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 1; - se risponde ad esigenze almeno equivalenti a quelle stabilite nella direttiva 95/69/CE. 3. Le decisioni di cui al paragrafo 1 sono pubblicate; ogni cinque anni viene pubblicato un elenco codificato. CAPITOLO V Disposizioni generali Articolo 5 Controlli sul posto 1) Se necessario, esperti della Commissione e degli Stati membri possono eseguire ispezioni sul posto, per verificare se le disposizioni della presente direttiva, e in particolare quelle dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino e dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, vengono effettivamente applicate. Gli esperti degli Stati membri sono nominati dalla Commissione, su proposta di detti Stati. 2) La Commissione informa gli Stati membri dei risultati delle ispezioni di cui al paragrafo 1. CAPITOLO VI Disposizioni transitorie Articolo 6 1. In attesa delle decisioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, all'articolo 3, paragrafo 1 e all'articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare soltanto l'importazione in provenienza da paesi terzi di prodotti di cui gli articoli 3 e 4 e fabbricati in stabilimenti che dispongono di un rappresentante insediato all'interno della Comunità. Essi esigono che il nome e l'indirizzo del rappresentante insediato all'interno della Comunità appaia a fronte del nome e dell'indirizzo del fabbricante nel registro e nell'elenco di cui all'articolo 8. 2. A partire dal 1° gennaio 1999, i rappresentanti di cui al paragrafo 1 che intendano esercitare per la prima volta la loro attività sono tenuti a presentare all'autorità competente dello Stato membro dove sono insediati una dichiarazione con la quale s'impegnano: - a garantire che lo stabilimento risponde alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino o all'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, come del caso; - a tenere un registro dei prodotti di cui agli articoli 3 e 4, come del caso, che gli stabilimenti da essi rappresentati hanno immesso in circolazione all'interno della Comunità, conformemente alle relative disposizioni previste nell'allegato della direttiva 95/69/CE. 3. I rappresentanti di cui al paragrafo 1 già in attività alla data del 31 dicembre 1998 possono proseguire la loro attività a condizione di presentare, prima del 1° maggio 1999, la dichiarazione di cui al paragrafo 2. 4. Gli Stati membri vietano l'immissione, in vista della libera circolazione nella Comunità, di prodotti provenienti da un dato stabilimento: a) se il suo rappresentante nella Comunità non risponde alle esigenze dei paragrafi 2 o 3, oppure b) se, in primo luogo, lo stabilimento o il suo rappresentante non risultano più rispondenti a una condizione essenziale applicabile alle loro attività, in base ai risultati - dei controlli sui prodotti importati, oppure - delle ispezioni sul posto di cui all'articolo 5 e se, in secondo luogo, lo stabilimento o il rappresentante non si adeguano a tale condizione entro un tempo ragionevole. Articolo 7 1. In attesa delle decisioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, all'articolo 3, paragrafo 1 e all'articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri inviano alla Commissione e agli altri Stati membri, per la prima volta anteriormente al 30 giugno 1999, copia del registro e dell'elenco, previsti all'articolo 8, degli stabilimenti di cui all'articolo 6, paragrafo 1. 2. Ogni eventuale modifica apportata successivamente al 30 giugno 1999 al registro e all'elenco di cui al paragrafo 1 dev'essere inoltrata separatamente agli altri Stati membri e alla Commissione. CAPITOLO VII Registro ed elenco degli stabilimenti e intermediari; numeri di riconoscimento e di registrazione Articolo 8 Il registro di cui all'articolo 5, paragrafo 1 e l'elenco di cui all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 95/69/CE debbono essere redatti conformemente ai modelli stabiliti rispettivamente al capitolo I.1 o I.2 dell'allegato alla presente direttiva. Articolo 9 Il numero di riconoscimento di cui all'articolo 5, paragrafo 1 e il numero di registrazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1 sono strutturati nella forma stabilita al capitolo II dell'allegato alla presente direttiva. CAPITOLO VIII Disposizioni finali Articolo 10 1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 dicembre 1998 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Le disposizioni adottate sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1999. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 11 La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 12 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 332 del 30. 12. 1995, pag. 15. ALLEGATO CAPITOLO I I.1. REGISTRO DEGLI STABILIMENTI/INTERMEDIARI RICONOSCIUTI > INIZIO DI UN GRAFICO> (Articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 95/69/CE) 1 2 3 4 5 6 Numero di riconoscimento Codice di attività (1) Nome o ragione sociale (2) Indirizzo (3) Note in relazione all'articolo 13 della direttiva 70/524/CEE (4) Osservazioni (1) A = stabilimenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 95/69/CE. B = stabilimenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 95/69/CE. C = stabilimenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 95/69/CE. D = stabilimenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 95/69/CE. E = stabilimenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 95/69/CE. F = stabilimenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 95/69/CE. I = stabilimenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 95/69/CE. (2) Nome o ragione sociale dello stabilimento/intermediario e del rappresentante, ove del caso. (3) Indirizzo dello stabilimento/intermediario e del rappresentante, ove del caso. (4) (1) = «Fabbricanti di mangimi composti autorizzati ad utilizzare premiscele in una proporzione minima dello 0,05 % in peso» di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 70/524/CEE. (2) = «Fabbricanti di mangimi composti autorizzati ad aggiungere direttamente antibiotici, coccidiostatici e altre sostanze medicamentose e fattori di crescita nei mangimi composti», di cui all'articolo 13, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 70/524/CEE. (3) = «Fabbricanti di mangimi composti autorizzati ad aggiungere direttamente rame, selenio e vitamine A e D, nei mangimi composti», di cui all'articolo 13, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 70/524/CEE. >FINE DI UN GRAFICO> I.2. ELENCO DEGLI STABILIMENTI/INTERMEDIARI REGISTRATI >INIZIO DI UN GRAFICO> >FINE DI UN GRAFICO> CAPITOLO II Il numero di riconoscimento e il numero di registrazione di cui rispettivamente all'articolo 5, paragrafo 1 e all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 95/69/CE devono essere strutturali secondo gli elementi qui di seguito indicati: 1. simbolo «á», se lo stabilimento o intermediario è riconosciuto; 2. codice ISO dello Stato membro o del paese terzo in cui lo stabilimento o intermediario è installato; 3. numero di riferimento nazionale, con un massimo di otto caratteri alfanumerici.