31998L0042

Direttiva 98/42/CE della Commissione del 19 giugno 1998 che modifica la direttiva 95/21/CE del Consiglio relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 184 del 27/06/1998 pag. 0040 - 0046


DIRETTIVA 98/42/CE DELLA COMMISSIONE del 19 giugno 1998 che modifica la direttiva 95/21/CE del Consiglio relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo) (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo) (1) modificata dalla direttiva 98/25/CE (2), in particolare l'articolo 19,

considerando che è necessario tener conto degli emendamenti entrati in vigore delle convenzioni, protocolli, codici e risoluzioni dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), e degli sviluppi e considerazioni nell'ambito del protocollo d'intesa di Parigi (MOU);

considerando che successivamente all'adozione della direttiva 95/21/CE si è cercato di elaborare un sistema migliore di selezione degli obiettivi; che il sistema dei fattori prioritari sviluppato nell'ambito del protocollo d'intesa di Parigi (MOU) deve essere incorporato nella suddetta direttiva;

considerando che l'elenco dei certificati e dei documenti di cui all'allegato II della direttiva 95/21/CE deve essere modificato per tener conto degli emendamenti alla legislazione internazionale che è entrata in vigore;

considerando che l'elenco dei «fondati motivi» che giustificano un'ispezione più dettagliata indicati nell'allegato III deve essere modificato alla luce dell'elenco più completo di cui alla risoluzione IMO A.787 (19);

considerando che conformemente all'allegato IV della predetta direttiva le procedure e gli orientamenti per il controllo delle navi che devono essere seguiti dall'ispettore sono quelli descritti nelle risoluzioni IMO A.466 (XII) nella versione modificata, A.542 (13), MEPC.26 (23) e A.742 (18); che l'allegato IV deve essere modificato per tener conto della revoca di tali risoluzioni in forza della risoluzione IMO A.787 (19); che le procedure descritte nella risoluzione A.787 (19) sono state incorporate nell'allegato I «Procedure di controllo dello Stato di approdo» del MOU di Parigi;

considerando che per decidere se sia necessario trattenere una nave, l'ispettore deve applicare i criteri nell'allegato VI della predetta direttiva; che tuttavia non sarebbe appropriato trattenere una nave a motivo di danni subiti accidentalmente, sempreché siano soddisfatte determinate condizioni;

considerando che è altresì necessario modificare l'allegato VI alla luce delle disposizioni contenute nella risoluzione IMO A.787 (19), in particolare per quanto riguarda le zone nelle quali si applica la Convenzione internazionale sugli standard per l'addestramento, i titoli professionali ed il servizio di guardia dei naviganti (STCW) del 1978;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 12 della direttiva 93/75/CEE del Consiglio (3), modificata da ultimo dalla direttiva 97/34/CE (4),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 95/21/CE è modificata come segue:

1. All'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per la selezione delle navi da sottoporre a ispezione, le autorità competenti danno priorità assoluta alle navi di cui all'allegato I, sezione I. Nel fissare l'ordine di priorità per l'ispezione delle altre navi elencate nell'allegato I, le autorità competenti applicano il fattore di priorità ordinaria della nave di cui all'allegato I, sezione II.»

2. Gli allegati I, II, III, IV e VI sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 1998 e ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1998.

Per la Commissione

Neil KINNOCK

Membro della Commissione

(1) GU L 157 del 7. 7. 1995, pag. 1.

(2) GU L 133 del 7. 5. 1998, pag. 19.

(3) GU L 247 del 5. 10. 1993, pag. 19.

(4) GU L 158 del 17. 6. 1997, pag. 40.

ALLEGATO

1. L'allegato I è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO I

NAVI CUI DARE PRIORITÀ IN CASO DI ISPEZIONE

(a norma dell'articolo 5, paragrafo 2)

I. Fattori di priorità assoluta

Indipendentemente dal valore dei fattori di priorità, l'ispezione delle seguenti navi deve essere considerata di priorità assoluta:

1. Navi che, su segnalazione dei piloti o delle autorità portuali risultano avere carenze tali da non permettere loro di navigare in condizioni di sicurezza (ai sensi della direttiva 93/75/CEE e dell'articolo 13 della presente direttiva)

2. Navi che non si sono attenute agli obblighi fissati dalla direttiva 93/75/CEE

3. Navi che sono state oggetto di segnalazione o di notifica da parte di un altro Stato membro

4. Navi che sono state oggetto di rapporto o esposto da parte del comandante, di un membro dell'equipaggio o di altre persone od organismi aventi un interesse legittimo alla sicurezza di funzionamento della nave, alle condizioni di vita o di lavoro a bordo o alla prevenzione dell'inquinamento, sempre che lo Stato membro ritenga che il rapporto o l'esposto non siano manifestamente infondati; l'identità della persona che presenta il rapporto o l'esposto non è resa nota né al comandante, né al proprietario della nave in questione

5. Navi che:

- sono state coinvolte in collisioni o si sono arenate o incagliate durante l'avvicinamento al porto;

- sono state oggetto di un'accusa di presunta violazione delle norme per lo scarico di sostanze o effluenti pericolosi;

- hanno eseguito manovre errate o pericolose non rispettando le misure adottate dall'IMO in materia, o le pratiche e procedure per la sicurezza della navigazione, oppure

- vengono comunque gestite in maniera tale da costituire un pericolo per le persone, le cose o l'ambiente

6. Navi sospese dalla classe di appartenenza per motivi di sicurezza nei sei mesi precedentiII. Fattori di priorità ordinaria

L'ispezione delle seguenti navi deve essere considerata prioritaria:

>SPAZIO PER TABELLA>

Per fattore di priorità si intende il valore numerico attribuito ad una determinata nave in base alle disposizioni del presente allegato e che figura nel sistema informativo Sirenac.

Per determinare l'ordine di priorità per le navi sopra elencate, le autorità competenti tengono conto dell'ordine risultante dall'applicazione del fattore di priorità ordinario. Un fattore di priorità più elevato indica una priorità più elevata. Il fattore di priorità è la somma dei valori del fattore applicabili che sono indicati qui sopra. I punti 5, 6 e 7 si applicano soltanto per le ispezioni eseguite negli ultimi 12 mesi. Il fattore di priorità ordinaria non deve essere inferiore alla somma dei punti 4, 8, 9, 10, 11 e 12.»

2. L'allegato II è così modificato:

1. Il punto 13 è sostituito dal testo seguente:

«13. Copia del documento di conformità e del certificato di gestione della sicurezza rilasciato in conformità del Codice internazionale per la sicurezza delle navi e la prevenzione dell'inquinamento (Codice ISM) (SOLAS, capitolo IX)»

2. Al punto 14 è inserito il testo seguente:

«15. Documento di conformità con i requisiti specifici previsti per le navi che trasportano merci pericolose

16. Certificato di sicurezza delle imbarcazioni ultrarapide e autorizzazione o operare imbarcazioni ultrarapide

17. Elenco speciale o manifesto delle merci pericolose o piano dettagliato di stivaggio

18. Giornale di bordo contenente le registrazioni di prove ed esercitazioni e registro dei verbali di ispezione e manutenzione della dotazione di salvataggio e relative disposizioni

19. Certificato di sicurezza per navi a destinazione specifica

20. Certificato di sicurezza di unità mobili di trivellazione off-shore

21. Per le petroliere, il registro relativo al sistema di sorveglianza e controllo dello scarico di petrolio per l'ultimo viaggio in zavorra

22. Il ruolo dell'equipaggio, il piano di lotta antincendio e, per le navi passeggeri, un piano antiavaria

23. Piano di emergenza per inquinamento da olio minerale

24. La documentazione delle relazioni di ispezione (in caso di portarinfuse e petroliere)

25. Relazioni di precedenti ispezioni dello Stato di approdo

26. Per le navi passeggeri ro-ro, informazioni sul rapporto massimo A/A

27. Documento di autorizzazione per il trasporto di granaglie

28. Manuale di fissazione del carico»

3. L'allegato III è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO III

ESEMPI DI "FONDATI MOTIVI" PER UN'ISPEZIONE PIÙ DETTAGLIATA

(cfr. articolo 6, paragrafo 3)

1. Navi contemplate nell'allegato I, parte I, e parte II, punti II-3, II-4, II-5b, II/5c, II-8 e II-11.

2. Inadeguata tenuta del registro degli oli minerali

3. Rilevamento di imprecisioni durante l'esame dei certificati e di altra documentazione (cfr. articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e articolo 6, paragrafo 2)

4. Indicazioni che i membri dell'equipaggio non sono in grado di soddisfare le condizioni dell'articolo 8 della direttiva 94/58/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare (1).

5. Prove a dimostrazione che le operazioni di carico e scarico e altre operazioni non vengono effettuate in condizioni di sicurezza o in conformità degli orientamenti dell'IMO: ad esempio, il contenuto di ossigeno nella condotta principale di gas inerte delle cisterne di carico supera i livelli massimi prescritti

6. Incapacità del comandante di una petroliera di fornire il registro relativo al sistema di sorveglianza e controllo dello scarico di petrolio per l'ultimo viaggio in zavorra

7. Mancanza di un ruolo di bordo aggiornato o scarsa conoscenza, da parte dei membri dell'equipaggio, dei rispettivi compiti in caso di incendio o di abbandono della nave

8. L'emissione di falsi allarmi per soccorso non seguiti da idonee procedure di cancellazione

9. La mancanza della dotazione principale o delle disposizioni richieste dalle convenzioni

10. Condizioni di eccessiva insalubrità a bordo della nave

11. Prove tratte da osservazioni o dall'impressione generale dell'ispettore secondo cui esistono serie carenze o grave deterioramento della carena o delle strutture atti a pregiudicare l'integrità strutturale della nave, la sua tenuta stagna all'acqua o la tenuta stagna all'ingresso di acqua nella nave provocato dalle condizioni meteorologiche

12. Informazioni o prove che il comandante o l'equipaggio non ha dimestichezza con operazioni di bordo essenziali relative alla sicurezza della nave o alla prevenzione dell'inquinamento o che tali operazioni non sono state effettuate

(1) GU L 319 del 12. 12. 1994, pag. 28.»4. L'allegato IV è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO IV

PROCEDURE DI CONTROLLO DELLE NAVI

(cfr. articolo 6, paragrafo 4)

1. Principi di composizione minima degli equipaggi [risoluzione IMO A.481(XII)] e allegati, ossia contenuto del documento sulla composizione minima degli equipaggi (allegato 1) e orientamenti per l'applicazione dei principi di composizione minima degli equipaggi (allegato 2)

2. Le disposizioni del Codice marittimo internazionale per il trasporto di merci pericolose

3. Pubblicazione ILO "Inspection of Labour Conditions on Board Ship: Guidelines for procedures" (Ispezione delle condizioni di lavoro a bordo delle navi)

4. Allegato I, "Procedure di controllo dello Stato di approdo" del MOU di Parigi»

5. L'allegato VI è così modificato:

1. Nell'introduzione è aggiunto il seguente punto:

«Quando il motivo del fermo deriva da un'avaria accidentale subita nel viaggio della nave verso un porto, l'ordine di fermo non è emanato sempreché:

1. sia stato tenuto debito conto degli obblighi di cui alla regola I/11(c) SOLAS 74 concernente la notifica all'autorità dello Stato di bandiera e all'organismo riconosciuto competente per il rilascio del certificato pertinente

2. prima dell'ingresso nel porto, il comandante o l'armatore abbia trasmesso all'autorità competente informazioni sulle circostanze dell'avaria accidentale e del danno subito ed informazioni sulla notifica obbligatoria all'amministrazione dello Stato di bandiera

3. sia stata intrapresa dalla nave un'idonea azione intesa ad ovviare alla carenza e sufficiente a soddisfare la competente autorità

4. la competente autorità, dopo aver ricevuto notifica del completamento dei lavori intesi ad ovviare alle carenze, abbia constatato che le carenze, che erano chiaramente pericolose per la sicurezza, la salute o l'ambiente, sono state eliminate»

2. Al punto 3 è aggiunto il testo seguente:

«Tuttavia le carenze che danno luogo al fermo nelle zone STCW 78 di cui alla voce 3.8 successiva sono gli unici motivi di fermo in forza della presente convenzione»

3. Al punto 3.2 è aggiunto il testo seguente:

«13. Gravi carenze a livello dei requisiti operativi, come indicato nella sezione 5.5 dell'allegato I del MOU

14. Numero, composizione o certificati dell'equipaggio che non sono conformi al documento di composizione minima degli equipaggi»

4. Il punto 3.8 è sostituito dal testo seguente:

«1. Mancato possesso da parte dei marittimi del certificato o di un certificato appropriato, di una dispensa valida o mancata presentazione di una prova documentale che è stata inoltrata all'amministrazione dello Stato di bandiera una domanda di convalida

2. Non conformità con gli obblighi di composizione minima dell'equipaggio applicabile dell'amministrazione dello Stato di bandiera

3. Mancata conformità delle disposizioni di navigazione o di guardia in macchina agli obblighi specificati per la nave dall'amministrazione dello Stato di bandiera

4. Assenza, nella guardia, di una persona qualificata ad operare le apparecchiature essenziali per la sicurezza della navigazione, per la sicurezza delle comunicazioni radio o per la prevenzione dell'inquinamento marino

5. Mancata produzione della prova di idoneità professionale per i compiti assegnati ai marittimi per quanto riguarda la sicurezza della nave e la prevenzione dell'inquinamento

6. Incapacità di disporre, per la prima guardia all'inizio di un viaggio e per i successivi cambi della guardia, di persone che siano sufficientemente riposate o altrimenti idonee al servizio.»