31998L0033

Direttiva 98/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che modifica l'articolo 12 della direttiva 77/780/CEE del Consiglio relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio, gli articoli 2, 5, 6, 7, 8 e gli allegati II e III della direttiva 89/647/CEE relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi e l'articolo 2 e l'allegato II della direttiva 93/6/CEE del Consiglio relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi

Gazzetta ufficiale n. L 204 del 21/07/1998 pag. 0029 - 0036


DIRETTIVA 98/33/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 giugno 1998 che modifica l'articolo 12 della direttiva 77/780/CEE del Consiglio relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio, gli articoli 2, 5, 6, 7, 8 e gli allegati II e III della direttiva 89/647/CEE relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi e l'articolo 2 e l'allegato II della direttiva 93/6/CEE del Consiglio relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, prima e terza frase,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),

(1) considerando che la prima direttiva 77/780/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio (4), autorizza scambi di informazioni tra le autorità competenti e talune altre autorità o organi all'interno di uno Stato membro o tra Stati membri; che la suddetta direttiva consente altresì la conclusione da parte degli Stati membri di accordi di cooperazione per lo scambio di informazioni con le autorità competenti di paesi terzi; che per ragioni di coerenza l'autorizzazione a concludere accordi su scambi di informazioni con paesi terzi dovrebbe essere estesa sino a includere scambi di informazioni con talune altre autorità o organi di tali paesi, purché le informazioni comunicate beneficino di opportune garanzie in ordine al segreto d'ufficio;

(2) considerando che la direttiva 89/647/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi (5), pondera le voci dell'attivo e le operazioni fuori bilancio in funzione del loro grado di rischio di credito;

(3) considerando che le chiese e le comunità religiose costituite in persone giuridiche di diritto pubblico, che riscuotono imposte secondo la legislazione che conferisce loro questo diritto, rappresentano un rischio di credito analogo a quello delle amministrazioni regionali e locali; che è pertanto coerente dare alle autorità competenti la possibilità di accordare ai crediti nei confronti delle chiese e comunità religiose lo stesso trattamento previsto per i crediti nei confronti delle amministrazioni regionali e locali, se tali chiese e comunità religiose riscuotono imposte; che, tuttavia, la scelta di applicare una ponderazione dello 0 % ai crediti nei confronti delle amministrazioni regionali e locali non si estende, in base al mero diritto di riscuotere imposte, alle chiese e comunità religiose;

(4) considerando che la direttiva 94/7/CE della Commissione, del 15 marzo 1994, che adegua la direttiva 89/647/CEE del Consiglio relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi per quanto riguarda la definizione tecnica di «banche multilaterali di sviluppo» (6), ha incluso in questa definizione il Fondo europeo per gli investimenti; che tale Fondo costituisce una struttura nuova ed unica di cooperazione in Europa, destinata a contribuire al consolidamento del mercato interno, al sostegno della ripresa economica in Europa e al rafforzamento della coesione economica e sociale;

(5) considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), punto 7), della direttiva 89/647/CEE, la quota non versata del capitale sottoscritto dagli enti creditizi nel Fondo europeo per gli investimenti dovrebbe essere ponderata al 100 %;

(6) considerando che il capitale del Fondo europeo per gli investimenti riservato alla sottoscrizione degli enti finanziari è limitato al 30 %, di cui il 20 % da conferire inizialmente in quattro versamenti annuali del 5 % ciascuno e che, di conseguenza, l'80 % non deve essere versato, rimanendo quindi come impegno di firma dei membri del Fondo; che, tenuto conto degli obiettivi voluti dal Consiglio europeo al momento dell'istituzione del Fondo, volti ad incoraggiare la partecipazione di banche commerciali, non si dovrebbe penalizzare tale partecipazione e sarebbe quindi più corretto applicare alla quota non versata del capitale sottoscritto una ponderazione del 20 %;

(7) considerando che l'allegato I della direttiva 89/647/CEE, relativo alla classificazione delle voci fuori bilancio, attribuisce a talune di tali voci un rischio pieno e conseguentemente una ponderazione del 100 %; che l'articolo 6, paragrafo 4, della medesima direttiva stabilisce che: «Quando le operazioni fuori bilancio sono assistite da garanzie esplicite, esse devono essere ponderate in base al garante e non alla controparte del contratto. Quando l'esposizione potenziale derivante dalle transazioni fuori bilancio è totalmente garantita, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da una delle voci dell'attivo riconosciute come garanzie al punto 7 del paragrafo 1, lettera a), e al punto 11 della lettera b), si applica la ponderazione dello 0 % o del 20 % in base alla natura della garanzia in questione.»;

(8) considerando che la compensazione di strumenti derivati negoziati fuori borsa (OTC) effettuata dalle stanze di compensazione che agiscono quale controparte centrale ha un ruolo importante in alcuni Stati membri; che è opportuno riconoscere i vantaggi di una siffatta compensazione in termini di riduzione del rischio di credito e del relativo rischio sistemico nel trattamento prudenziale del rischio di credito; che è necessario che le esposizioni correnti e potenziali future risultanti da contratti derivati OTC che sono stati regolati siano pienamente garantite e che sia eliminato il rischio di un aumento delle esposizioni nei confronti della stanza di compensazione che oltrepassi il valore di mercato della garanzia fornita, affinché ai contratti derivati OTC sia garantito, per un periodo transitorio, lo stesso trattamento prudenziale riservato agli strumenti derivati negoziati in borsa; che le autorità competenti devono accertarsi che il livello dei margini iniziali e dei margini di variazione nonché la qualità della garanzia fornita e il livello di copertura da essa assicurato rispondano ai requisiti;

(9) considerando che si dovrebbe tener conto anche del caso in cui la garanzia è reale a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto 1, quando si tratta di voci fuori bilancio che sono garanzie aventi la forma di sostituti del credito;

(10) considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), punti 2, 4 e 7, della direttiva 89/647/CEE, le voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni centrali e di banche centrali della zona A o assistiti da loro esplicita garanzia e le voci dell'attivo garantite da valori emessi dalle amministrazioni centrali e dalle banche centrali della zona A sono ponderate allo 0 %; che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva, gli Stati membri hanno la facoltà di attribuire, a talune condizioni, una ponderazione dello 0 % alle voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti delle loro amministrazioni regionali e locali nonché ai crediti nei confronti di terzi e alle voci fuori bilancio detenute per conto di terzi garantiti da tali amministrazioni regionali o locali;

(11) considerando che l'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 89/647/CEE stabilisce che gli Stati membri possono applicare una ponderazione del 20 % alle voci dell'attivo garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da valori emessi dalle amministrazioni regionali o locali della zona A; che è opportuno considerare la garanzia in valori emessi dalle amministrazioni regionali o locali degli Stati membri come una garanzia da parte di queste ultime a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, per permettere alle autorità competenti di applicare agli attivi e alle voci fuori bilancio così garantiti una ponderazione dello 0 %, sempre alle condizioni stabilite in tale paragrafo;

(12) considerando che l'allegato II della direttiva 89/647/CEE del Consiglio stabilisce il trattamento delle voci fuori bilancio comunemente note come strumenti derivati negoziati fuori borsa (OTC) connessi ai tassi di interesse e di cambio nel contesto del calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi;

(13) considerando che l'articolo 2, punto 1, lettera a), punto 2, punto 3, lettera b), e punto 6, l'articolo 3, punti 1 e 2, e l'allegato della presente direttiva sono in linea con i risultati dei lavori di un foro internazionale che riunisce le autorità di vigilanza bancaria, il quale intende perfezionare e rendere per taluni aspetti più rigoroso il trattamento prudenziale dei rischi di credito inerenti agli strumenti derivati OTC, prevedendo in particolare l'estensione della copertura patrimoniale obbligatoria agli strumenti derivati OTC connessi a elementi sottostanti diversi dai tassi di interesse e di cambio e la possibilità di prendere in considerazione gli effetti di riduzione del rischio degli accordi di compensazione contrattuale riconosciuti dalle autorità competenti nel calcolo dei requisiti patrimoniali per i rischi di credito potenziali futuri inerenti agli strumenti derivati OTC;

(14) considerando che in moltissimi paesi terzi gli enti creditizi e i gruppi di enti creditizi che sono attivi a livello internazionale e che competono con gli enti creditizi comunitari beneficeranno delle regole adottate in un più ampio contesto internazionale, che daranno luogo ad un perfezionamento del trattamento prudenziale degli strumenti derivati OTC; che tale perfezionamento consente una copertura patrimoniale obbligatoria più appropriata in quanto tiene conto degli effetti di riduzione del rischio degli accordi di compensazione contrattuale riconosciuti sui rischi di credito potenziali futuri;

(15) considerando che gli enti creditizi comunitari possono beneficiare di un siffatto perfezionamento del trattamento prudenziale degli strumenti derivati OTC, comprendente la possibilità di prendere in considerazione gli effetti di riduzione del rischio degli accordi di compensazione contrattuale sui rischi di credito potenziali futuri, soltanto mediante una modifica della direttiva 89/647/CEE;

(16) considerando che, per garantire nella Comunità condizioni eque di concorrenza tra enti creditizi e imprese di investimento, è necessario un trattamento prudenziale uniforme delle rispettive attività nel settore dei prodotti derivati OTC e che questo può essere conseguito soltanto mediante adeguamenti della direttiva 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (7);

(17) considerando che la presente direttiva costituisce il modo più adeguato per raggiungere gli obiettivi perseguiti e che non va al di là di quanto necessario per conseguire tali obiettivi,

HANNO ADOTTATO LA SEGUENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 77/780/CEE è sostituito dal testo seguente:

«3. Gli Stati membri possono concludere con le autorità competenti di paesi terzi e con le autorità o organi di tali paesi definite al paragrafo 5 e al paragrafo 5 bis accordi di cooperazione che prevedano scambi d'informazioni solo a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto d'ufficio almeno equivalenti a quelle previste dal presente articolo. Questo scambio di informazioni deve avere lo scopo di contribuire all'esecuzione del compito di vigilanza da parte delle autorità o organi suddetti.

Se le informazioni provengono da un altro Stato membro, esse non possono essere diffuse senza l'esplicito accordo delle autorità competenti che le hanno fornite e, nel caso, soltanto per gli scopi per i quali dette autorità hanno dato il loro accordo.»

Articolo 2

La direttiva 89/647/CEE è modificata come segue:

1) L'articolo 2 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente trattino:

«- "mercati ufficiali": i mercati riconosciuti dalle autorità competenti che:

i) funzionano regolarmente,

ii) sono disciplinati da regole, emesse o approvate dalle pertinenti autorità del paese d'origine del mercato, che definiscono le condizioni dell'operare del mercato, le condizioni di accesso a questo nonché le condizioni che un contratto deve soddisfare per poter essere efficacemente trattato sul mercato,

iii) hanno un meccanismo di compensazione il quale richiede che i contratti elencati nell'allegato III siano soggetti alla costituzione di margini giornalieri che a giudizio delle autorità competenti forniscono una protezione adeguata.»;

b) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

«Le autorità competenti possono includere nel concetto di amministrazione regionale e di autorità locale le chiese e le comunità religiose, costituite in persone giuridiche di diritto pubblico, se riscuotono imposte secondo la legislazione che conferisce loro tale diritto. In questo caso, tuttavia, non si applica la facoltà di cui all'articolo 7.»

2) All'articolo 5, paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«3. Nel caso delle operazioni fuori bilancio di cui all'articolo 6, paragrafo 3, il costo di sostituzione potenziale dei contratti in caso di insolvenza della controparte deve essere determinato secondo uno dei due metodi descritti nell'allegato II.»

3) L'articolo 6 è modificato come segue:

a) al paragrafo 2 è aggiunta la seguente frase:

«La quota non versata del capitale sottoscritto nel Fondo europeo per gli investimenti può essere ponderata al 20 %.»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. I metodi descritti nell'allegato II si applicano alle voci fuori bilancio di cui all'allegato III eccettuati:

- i contratti negoziati su mercati ufficiali,

- i contratti sui cambi (tranne quelli connessi all'oro) di durata iniziale non superiore ai 14 giorni di calendario.

Fino al 31 dicembre 2006 le autorità competenti degli Stati membri possono esentare dall'applicazione dei metodi elencati nell'allegato II i contratti negoziati fuori borsa (OTC) regolati da una stanza di compensazione per i quali la stanza di compensazione agisca come controparte legale e tutti i partecipanti garantiscono integralmente su base giornaliera l'esposizione che presentano nei confronti della stanza di compensazione, fornendo una copertura dell'esposizione corrente e di quella potenziale futura. Le autorità competenti devono accertarsi che la garanzia fornita assicuri lo stesso livello di copertura di quella di cui al paragrafo 1, lettera a), punto 7, e che sia eliminato il rischio di un aumento delle esposizioni nei confronti della stanza di compensazione che oltrepassi il valore di mercato della garanzia fornita. Gli Stati membri informano la Commissione dell'uso che essi fanno di tale facoltà.»;

c) al paragrafo 4 è aggiunto il seguente comma:

«Gli Stati membri possono applicare una ponderazione del 50 % alle voci fuori bilancio che sono garanzie aventi carattere di sostituti del credito e che sono totalmente garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da ipoteche che ottemperano ai requisiti del paragrafo 1, lettera c), punto 1, purché il garante benefici di un diritto diretto su tale garanzia.»

4) L'articolo 7 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, dopo le parole «di cui sopra» è aggiunto il seguente testo:

«. . . o garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da valori emessi da dette amministrazioni regionali o autorità locali.»;

b) al paragrafo 2, e dopo le parole «o autorità», è inserito il seguente testo:

«, comprese garanzie in valori.»

5) All'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare una ponderazione del 20 % alle voci dell'attivo garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da valori emessi dalle amministrazioni regionali o dalle autorità locali della zona A, da depositi domiciliati presso enti creditizi della zona A diversi dall'ente che concede il prestito o da certificati di deposito o strumenti analoghi emessi da detti enti creditizi.»

6) Gli allegati II e III sono modificati o sostituiti secondo quanto previsto alle parti A e B dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 3

La direttiva 93/6/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 2, il punto 10 è sostituito dal testo seguente:

«10. Strumenti derivati negoziati fuori borsa (OTC): le voci fuori bilancio alle quali a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 89/647/CEE si applicano i metodi di cui all'allegato II della predetta direttiva.»

2) All'allegato II, il punto 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. Per calcolare la copertura patrimoniale relativa ai titoli derivati negoziati fuori borsa da esso detenuti, l'ente applica l'allegato II della direttiva 89/647/CEE. La ponderazione del rischio da applicare alle pertinenti controparti è determinata a norma dell'articolo 2, punto 9, della presente direttiva.

Fino al 31 dicembre 2006 le autorità competenti degli Stati membri possono esentare dall'applicazione dei metodi elencati nell'allegato II i contratti OTC regolati da una stanza di compensazione per i quali la stanza di compensazione agisca come controparte legale e tutti i partecipanti garantiscono integralmente su base giornaliera l'esposizione che presentano nei confronti della stanza di compensazione, fornendo una copertura dell'esposizione corrente e di quella potenziale futura. Le autorità competenti devono accertarsi che la garanzia fornita assicuri lo stesso livello di copertura di quella di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), punto 7, della direttiva 89/647/CEE e che sia eliminato il rischio di un accumulo delle esposizioni nei confronti della stanza di compensazione che oltrepassi il valore di mercato della garanzia fornita. Gli Stati membri informano la Commissione dell'uso che essi fanno di tale facoltà.»

Articolo 4

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 giugno 1998.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

J. M. GIL-ROBLES

Per il Consiglio

Il Presidente

J. CUNNINGHAM

(1) GU C 208 del 19.7.1996, pag. 8 e GU C 259 del 26.8.1997, pag.11.

(2) GU C 30 del 30.1.1997, pag. 13.

(3) Parere del Parlamento europeo del 10 aprile 1997 (GU C 132 del 28.4.1997, pag. 234), posizione comune del Consiglio del 9 marzo 1998 (GU C 135 del 30.4.1998, pag. 32) e decisione del Parlamento europeo del 30 aprile 1998 (GU C 152 del 18.5.1998). Decisione del Consiglio del 19 maggio 1998.

(4) GU L 322 del 17.12.1977, pag. 30. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/13/CE (GU L 66 del 16.3.1996, pag. 15).

(5) GU L 386 del 30.12.1989, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/32/CE (cfr. pagina 26 della presente Gazzetta ufficiale).

(6) GU L 89 del 6.4.1994, pag. 17.

(7) GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 1.

ALLEGATO

A. L'allegato II della direttiva 89/647/CEE è modificato come segue:

1) Il titolo è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

TRATTAMENTO DELLE VOCI FUORI BILANCIO».

2) Il punto 1 è sostituito dal seguente testo:

«1. Scelta del metodo

Per misurare i rischi di credito connessi ai contratti di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato III gli enti creditizi possono scegliere, previo consenso delle autorità competenti, uno dei metodi indicati in appresso. Gli enti creditizi soggetti all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/6/CEE debbono utilizzare il metodo 1. Per misurare i rischi di credito connessi ai contratti di cui al punto 3 dell'allegato III, tutti gli enti creditizi debbono utilizzare il metodo 1.»

3) Al punto 2, la tabella 1 è sostituita dalle tabelle seguenti:

«>SPAZIO PER TABELLA>

Per il calcolo dell'esposizione creditizia potenziale futura, conformemente alla fase b), le autorità competenti possono permettere agli enti creditizi sino al 31 dicembre 2006 di applicare le percentuali specificate in appresso anziché quelle della tabella 1, purché gli enti in questione si avvalgano dell'opzione prevista all'articolo 11 bis della direttiva 93/6/CEE per i contratti di cui al punto 3, lettere b) e c), dell'allegato III.

>SPAZIO PER TABELLA>

»

4) Alla tabella 2, il titolo della prima riga della terza colonna è sostituito da:

«Contratti su tassi di cambio e oro».

5) Al punto 2 è aggiunto alla fine il paragrafo seguente:

«Le autorità competenti devono garantire per i metodi 1 e 2 che il capitale di riferimento da prendere in considerazione sia un indice appropriato del rischio connesso al contratto. Ove il contratto preveda, ad esempio, una moltiplicazione dei flussi monetari, il capitale di riferimento deve essere adeguato al fine di prendere in considerazione gli effetti della moltiplicazione sulla struttura del rischio di tale contratto.»

6) Al punto 3, lettera b), è aggiunto il seguente paragrafo:

«Le autorità competenti possono riconoscere effetti di riduzione del rischio agli accordi di compensazione contrattuale concernenti contratti sui tassi di cambio di durata iniziale non superiore ai 14 giorni di calendario, opzioni o analoghe voci vendute fuori borsa alle quali il presente allegato non si applica in quanto soggette a rischio di credito trascurabile o del tutto prive di tale rischio. Se, a seconda del valore di mercato positivo o negativo di tali contratti, la loro inclusione in un altro accordo di compensazione può dar luogo ad un aumento o ad una diminuzione dei requisiti patrimoniali, le autorità competenti debbono obbligare i loro enti creditizi a trattarli in modo uniforme.»

7) Al punto 3, lettera c), punto ii), il primo paragrafo e la frase introduttiva e il primo trattino del secondo paragrafo sono sostituiti dal testo seguente:

«ii) Altri accordi di compensazione

In applicazione del metodo 1:

nella fase a) il costo corrente di sostituzione dei contratti inclusi in un accordo di compensazione può essere ottenuto tenendo conto del costo di sostituzione netto ipotetico attuale derivante dall'accordo; qualora la compensazione dia luogo ad un'obbligazione netta per l'ente creditizio che calcola il costo di sostituzione netto, il costo corrente di sostituzione viene quantificato a "0";

nella fase b) l'importo relativo alle esposizioni creditizie potenziali future per tutti i contratti inclusi in un accordo di compensazione può essere ridotto in base all'equazione seguente:

PCEred = 0,4 * PCEgross + 0,6 * NGR * PCEgross

laddove:

>SPAZIO PER TABELLA>

Per il calcolo dell'esposizione creditizia potenziale futura in base alla formula predetta, i contratti perfettamente congruenti inclusi nell'accordo di compensazione possono essere considerati come un unico contratto con un capitale di riferimento equivalente agli importi netti. Contratti perfettamente congruenti sono contratti a termine su tassi di cambio (forward foreign exchange contracts) o contratti analoghi nei quali il capitale di riferimento è equivalente ai flussi monetari se questi ultimi giungono a scadenza alla medesima data valuta e sono completamente o parzialmente nella medesima valuta.

Ai fini del metodo 2, fase a):

- contratti perfettamente congruenti inclusi nell'accordo di compensazione possono essere considerati come un unico contratto con un capitale di riferimento equivalente agli importi netti; i capitali di riferimento sono moltiplicati per le percentuali indicate alla tabella 2;».

B. L'allegato III della direttiva 89/647/CEE è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO III

TIPO DI VOCI FUORI BILANCIO

1. Contratti su tassi d'interesse

a) Contratti "swap" su tassi di interesse in una sola valuta

b) Operazioni "basis swap"

c) Contratti su tassi a termine del tipo "forward rate agreement"

d) Contratti a termine su tassi d'interesse del tipo "future"

e) Opzioni su tassi d'interesse acquistate

f) Altri contratti di natura analoga

2. Contratti su tassi di cambio e contratti concernenti l'oro

a) Contratti "swap" su tassi di interessi in più valute

b) Operazioni a termine su valute estere

c) Contratti a termine su valute del tipo "future"

d) Opzioni su valuta acquistate

e) Altri contratti di natura analoga

f) Contratti concernenti l'oro di natura analoga a quelli da a) ad e).

3. Contratti di natura analoga a quelli di cui ai punti 1, lettere da a) ad e), e 2, lettere da a) a d), concernenti altre voci o indici di riferimento riguardanti:

a) Azioni

b) Metalli preziosi, eccetto l'oro

c) Merci diverse dai metalli preziosi

d) Altri contratti di natura analoga»