31998L0028

Direttiva 98/28/CE della Commissione del 29 aprile 1998 recante deroga a talune disposizioni della direttiva 93/43/CEE sull'igiene dei prodotti alimentari, con riguardo al trasporto via mare dello zucchero greggio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 140 del 12/05/1998 pag. 0010 - 0011


DIRETTIVA 98/28/CE DELLA COMMISSIONE del 29 aprile 1998 recante deroga a talune disposizioni della direttiva 93/43/CEE sull'igiene dei prodotti alimentari, con riguardo al trasporto via mare dello zucchero greggio (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che, in base alle informazioni disponibili, l'applicazione del capitolo IV, paragrafo 2, secondo comma, dell'allegato della direttiva 93/43/CEE, concernente il trasporto di alimenti sfusi liquidi, granulati o in polvere in vani di carico e/o contenitori/cisterne riservati al trasporto di prodotti alimentari, presenta difficoltà pratiche e impone oneri eccessivamente gravosi alle imprese alimentari in caso di trasporto via mare dello zucchero greggio non destinato al consumo come alimento né come ingrediente di alimenti, prima di essere stato sottoposto a un completo ed efficace processo di raffinazione;

considerando che bisogna però garantire che l'introduzione di una deroga fornisca comunque una tutela equivalente della salute pubblica, subordinandone l'applicabilità all'osservanza di determinate condizioni;

considerando che la disponibilità di vani di carico e/o contenitori/cisterne riservati al trasporto via mare di prodotti alimentari non basta a consentire la continuità del commercio dello zucchero greggio non destinato al consumo come alimento né come ingrediente di alimenti prima di essere stato sottoposto a un completo ed efficace processo di raffinazione;

considerando che l'esperienza acquisita negli anni passati ha dimostrato che lo zucchero raffinato non subisce contaminazioni quando il trasporto via mare dello zucchero greggio viene effettuato utilizzando vani di carico e/o contenitori/cisterne non riservati al trasporto di prodotti alimentari; che, d'altro canto, occorre accertare che i vani di carico e/o contenitori/cisterne che sono stati impiegati per altri trasporti precedenti sono stati sottoposti a una pulitura efficace e che tale processo viene considerato di fondamentale importanza per la sicurezza generale e l'integrità dello zucchero raffinato;

considerando che in virtù dell'articolo 8 della direttiva 93/43/CEE, spetta agli Stati membri procedere ai controlli necessari per garantire il rispetto della presente direttiva;

considerando che la presente deroga specifica si applica ferme restando le disposizioni generali della direttiva 93/43/CEE;

considerando che è stato consultato il comitato scientifico dell'alimentazione umana;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva introduce una deroga alle disposizioni del capitolo IV, paragrafo 2, secondo comma, dell'allegato della direttiva 93/43/CEE e stabilisce condizioni equivalenti atte a garantire la tutela della salute pubblica e la sicurezza e integrità dei prodotti alimentari cui essa si riferisce.

Articolo 2

1. Il trasporto via mare di zucchero greggio non destinato al consumo come alimento né come ingrediente di alimenti prima di essere stato sottoposto a un completo ed efficace processo di raffinazione è consentito in vani di carico e/o contenitori/cisterne non adibiti esclusivamente al trasporto di prodotti alimentari.

2. I vani di carico e/o contenitori/cisterne di cui al paragrafo 1 devono rispettare le seguenti condizioni:

- prima di caricare lo zucchero greggio, i vani di carico e/o contenitori/cisterne devono essere accuratamente ripuliti per asportare i residui del carico precedente e altri sedimenti e devono essere accuratamente ispezionati per verificare l'effettiva rimozione di tali residui;

- il carico immediatamente precedente a quello di zucchero greggio non deve essere un carico liquido.

Articolo 3

1. L'operatore dell'industria alimentare responsabile del trasporto via mare dello zucchero greggio deve conservare un'idonea documentazione probatoria dalla quale risulti con precisione la descrizione dell'ultimo carico trasportato in precedenza nei vani di carico e/o contenitori/cisterne in questione, nonché il tipo e l'efficacia del processo di pulitura effettuato prima del trasporto dello zucchero greggio.

2. La documentazione probatoria deve accompagnare il carico durante tutte le fasi del trasporto alla raffineria e quest'ultima ne deve conservare una copia. La documentazione probatoria deve riportare in modo chiaramente visibile e indelebile, in una o più lingue comunitarie, la seguente dicitura: «Questo prodotto non può essere destinato al consumo umano prima della sua raffinazione».

3. L'operatore dell'industria alimentare responsabile del trasporto dello zucchero greggio e/o della sua raffinazione fornisce alle competenti autorità di controllo dei generi alimentari, ove queste ne facciano richiesta, la documentazione probatoria di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 4

1. Lo zucchero greggio trasportato via mare in vani di carico e/o contenitori/cisterne non adibiti esclusivamente al trasporto di prodotti alimentari deve essere sottoposto a un completo ed efficace processo di raffinazione prima di poter essere considerato adatto al consumo come alimento o ingrediente di alimenti.

2. Gli operatori dell'industria alimentare responsabili del trasporto e del processo di raffinazione devono considerare che il processo di pulitura effettuato prima del carico dello zucchero greggio costituisce una fase fondamentale di controllo per garantire la sicurezza e l'integrità dello zucchero raffinato, come precisato all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 93/43/CEE, tenendo conto della natura dell'ultimo carico trasportato precedentemente nei vani di carico e/o nei contenitori/cisterne.

Articolo 5

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 1° agosto 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 6

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1998.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU L 175 del 19. 7. 1993, pag. 1.