Direttiva 98/14/CE della Commissione del 6 febbraio 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 091 del 25/03/1998 pag. 0001 - 0061
DIRETTIVA 98/14/CE DELLA COMMISSIONE del 6 febbraio 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, vista la direttiva 92/53/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (3), in particolare l'articolo 3, considerando che, a norma della direttiva 92/53/CEE, la Commissione propone, sulla base di una relazione redatta entro il 31 dicembre 1994, le modificazioni necessarie per migliorare il procedimento di omologazione e per facilitare la messa in circolazione dei veicoli negli Stati membri; considerando che, a norma dell'articolo 9 della direttiva 70/156/CEE, deve essere riconosciuta l'equivalenza tra i regolamenti internazionali della Commissione economica per l'Europa all'ONU (CEE-ONU) elencati nell'allegato IV, parte II, di detta direttiva e le corrispondenti direttive particolari; che è necessario modificare e aggiornare gli allegati pertinenti e la tavola di equivalenza allo scopo di conservare la trasparenza tra i regolamenti e le direttive; considerando che, a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE, lo Stato membro che rilascia l'omologazione prende i provvedimenti previsti all'allegato X per accertare l'esistenza di adeguate disposizioni intese a garantire che i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche prodotti siano conformi al tipo omologato; considerando che è essenziale armonizzare le prescrizioni relative ai controlli di conformità della produzione che devono essere effettuati dalle autorità di omologazione; che è pertanto necessario includere istruzioni specifiche sulle procedure da seguire per garantire uniformità di applicazione e di interpretazione; considerando che le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 70/156/CEE è così modificata: 1) All'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. La domanda di omologazione di un veicolo è presentata dal costruttore all'autorità nazionale che rilascia l'omologazione. Essa è accompagnata dalla documentazione informativa contenente le informazioni specificate nell'allegato III e dalle schede di omologazione relative a ciascuna delle pertinenti direttive particolari, conformemente agli allegati IV o XI. Inoltre, fino alla data di rilascio o di rifiuto dell'omologazione, il fascicolo di omologazione previsto dalle direttive particolari per l'omologazione di sistemi ed entità tecniche è messo a disposizione dell'autorità che rilascia l'omologazione.» 2) All'articolo 4, il paragrafo 1 è così modificato: a) Alla lettera c), i termini «della relativa direttiva particolare» sono sostituiti dai termini «della relativa direttiva particolare di cui agli allegati IV o XI.» b) Alla lettera d), i termini «della relativa direttiva particolare» sono sostituiti dai termini «della relativa direttiva particolare di cui agli allegati IV o XI.» c) Sono aggiunti i seguenti commi: «Nel caso dell'omologazione di un veicolo in base all'allegato XI o all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), o dell'omologazione di un sistema, componente, entità tecnica in base all'allegato XI o all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), comprendente restrizioni o deroghe ad alcune disposizioni della pertinente direttiva particolare, vengono indicate sulla scheda di omologazione le restrizioni in materia di validità e le deroghe concesse e viene attribuito un numero di omologazione speciale, conformemente all'allegato VII. Qualora le informazioni contenute nella documentazione informativa di cui alle lettere a), b), c) e d) prevedano disposizioni relative ai veicoli per uso speciale conformemente alle colonne corrispondenti dell'allegato XI e relative appendici, dette disposizioni e deroghe figurano anche sulla scheda di omologazione.» 3) L'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Modifiche delle omologazioni 1. Lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione prende i provvedimenti necessari per essere informato di qualsiasi modifica delle informazioni che figurano nel fascicolo di omologazione. 2. La domanda di modifica di un'omologazione è presentata esclusivamente allo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione originaria. 3. Per quanto riguarda l'omologazione di un sistema, un componente o un'entità tecnica, ove siano mutate le indicazioni che figurano nel fascicolo di omologazione, l'autorità di omologazione dello Stato membro in questione rilascia, se necessario, la pagina o le pagine modificate del fascicolo di omologazione, indicando chiaramente su ciascuna pagina modificata la natura della modifica e la data del nuovo rilascio; la detta prescrizione si reputa ottemperata anche dal rilascio di una versione coordinata e aggiornata del fascicolo di omologazione, accompagnata da una descrizione dettagliata delle modifiche. Ogni volta che sono rilasciate modifiche o una versione coordinata e aggiornata, viene modificato anche l'indice del fascicolo di omologazione (allegato alla scheda di omologazione) in modo da indicare le date delle modifiche più recenti o la data della versione coordinata e aggiornata. Inoltre, se una delle informazioni che figurano nella scheda di omologazione (esclusi gli allegati) è stata modificata, oppure se le prescrizioni della direttiva sono state modificate dopo la data indicata sulla scheda di omologazione, la modifica è contrassegnata come "estensione" e l'autorità di omologazione dello Stato membro in questione rilascia una scheda di omologazione modificata (contrassegnata da un numero di estensione), sulla quale sono chiaramente indicati il motivo dell'estensione e la data del nuovo rilascio. Se l'autorità che rilascia l'omologazione dello Stato membro in questione ritiene che la modifica di un fascicolo informativo giustifichi nuove prove o nuove verifiche, ne informa il costruttore e rilascia i documenti sopraindicati solo previo esito positivo delle nuove prove o verifiche. 4. Per quanto riguarda l'omologazione di un veicolo, ove siano mutate le indicazioni che figurano nel fascicolo di omologazione, l'autorità di omologazione dello Stato membro in questione rilascia, se necessario, la pagina o le pagine modificate del fascicolo di omologazione, indicando chiaramente su ciascuna pagina modificata la natura della modifica e la data del nuovo rilascio; detta prescrizione si reputa ottemperata anche dal rilascio di una versione coordinata e aggiornata del fascicolo di omologazione, accompagnata da una descrizione dettagliata delle modifiche. Ogni volta che sono rilasciate pagine modificate o una versione coordinata e aggiornata, viene modificato anche l'indice del fascicolo di omologazione (allegato alla scheda di omologazione) in modo da indicare le date delle modifiche più recenti o la data della versione coordinata e aggiornata. Inoltre, se sono necessarie ulteriori verifiche, oppure se una delle informazioni che figurano nella scheda di omologazione (esclusi gli allegati) è stata modificata, o ancora se le prescrizioni di una delle direttive particolari applicabili alla data a decorrere dalla quale la prima messa in circolazione è vietata sono state modificate dopo la data indicata sulla scheda di omologazione, la modifica è contrassegnata come "estensione" e l'autorità di omologazione dello Stato membro in questione rilascia una scheda di omologazione modificata (contrassegnata da un numero di estensione), sulla quale sono chiaramente indicati il motivo dell'estensione e la data del nuovo rilascio. Se l'autorità che rilascia l'omologazione dello Stato membro in questione ritiene che la modifica di un fascicolo di omologazione giustifichi nuove ispezioni, ne informa il costruttore e rilascia i documenti sopraindicati solo previo esito positivo delle nuove ispezioni. I documenti aggiornati vengono inviati a tutte le altre autorità competenti entro il termine di un mese. 5. Qualora risulti imminente la cessazione di validità dell'omologazione di un tipo di veicolo in quanto una o più omologazioni rilasciate a norma delle direttive particolari indicate nel relativo fascicolo di omologazione sta per scadere oppure a seguito dell'inserimento di una nuova direttiva particolare nell'elenco di cui all'allegato IV, parte I, l'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione ne informa, almeno un mese prima dalla scadenza dell'omologazione, le autorità competenti degli altri Stati membri, precisando la data oppure comunicando il numero di identificazione dell'ultimo veicolo prodotto conformemente alla vecchia scheda di omologazione. 6. Non è necessario modificare l'omologazione delle categorie di veicoli non interessati da una modifica delle prescrizioni contenute nelle direttive particolari o nella presente direttiva.» 4) All'articolo 6, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma: «Il certificato di conformità deve essere emesso in modo da non poter essere falsificato. A tal fine la carta utilizzata per la stampa viene protetta mediante grafici a colori oppure dal marchio di identificazione del fabbricante apposto in filigrana». 5) All'articolo 8, il paragrafo 2 è così modificato: a) La lettera b) è così modificata: i) al punto 1), la parola «quantitativi» è soppressa; ii) il punto 2 è sostituito dal seguente: «2) Ai fini dell'applicazione del punto 1 a uno o più tipi di veicoli di una categoria determinata, il costruttore ne fa richiesta all'autorità competente dello Stato membro interessato dall'immissione in circolazione di questi tipi di veicoli. La domanda precisa i motivi tecnici o economici che la giustificano. Entro tre mesi detti Stati membri decidono se autorizzare l'immatricolazione nel loro territorio del tipo di veicolo in oggetto e, in caso affermativo, circa il numero di unità. Gli Stati membri interessati dall'immissione in circolazione di questi tipi di veicoli provvedono affinché il costruttore osservi le disposizioni di cui all'allegato XII, parte B. Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione un elenco delle deroghe concesse». b) La lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) Veicoli, componenti o entità tecniche concepite secondo tecniche o principi incompatibili per loro natura, con uno o più requisiti di una o più direttive particolari. Nel caso di tali veicoli, componenti o entità tecniche, lo Stato membro può rilasciare un'omologazione valida unicamente per il proprio territorio, ma, entro un mese dal rilascio, invia una copia della scheda di omologazione e dei relativi allegati alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione. Nel contempo, esso chiede alla Commissione di essere autorizzato a rilasciare un'omologazione in conformità della presente direttiva. La domanda è accompagnata da un fascicolo contenente i seguenti elementi: - i motivi per cui le tecniche o i principi di cui trattasi rendono il veicolo, il componente o l'entità tecnica incompatibile con i requisiti di una o più direttive particolari; - una descrizione dei problemi di sicurezza e di protezione ambientale esaminati ed i provvedimenti adottati; - una descrizione delle prove, con i relativi risultati, le quali dimostrino che è garantito un livello di sicurezza e di protezione ambientale almeno equivalente a quello garantito da una o più direttive particolari; - proposte di modifica delle direttive particolari corrispondenti o, eventualmente, proposte di nuove direttive particolari. Entro tre mesi dalla data di ricevimento del fascicolo completo, la Commissione presenta un progetto di decisione al comitato di cui all'articolo 13. La Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 13, se autorizzare lo Stato membro a rilasciare un'omologazione in conformità della presente direttiva. Soltanto la domanda di autorizzazione a rilasciare l'omologazione e il progetto di decisione vengono trasmessi agli Stati membri nella loro lingua o lingue ufficiali, ma questi ultimi possono richiedere tutti i documenti del fascicolo in lingua originale come condizione preliminare di una decisione presa secondo la procedura di cui all'articolo 13. Se la domanda è approvata, lo Stato membro interessato può rilasciare un'omologazione in conformità della presente direttiva. In tal caso, la decisione precisa gli eventuali limiti di validità (ad es. un determinato periodo). La validità dell'omologazione non può avere una durata inferiore a 36 mesi. Qualora le pertinenti direttive particolari siano state adeguate al progresso tecnico in modo che i veicoli, i componenti o le entità tecniche omologati a norma della presente lettera siano conformi alle direttive di modifica, gli Stati membri trasformano tali omologazioni in omologazioni normali prevedendo i tempi necessari, ad esempio per i costruttori che devono cambiare la marcatura di omologazione sui componenti. Ciò implica la soppressione di qualsiasi riferimento a restrizioni o deroghe e la sostituzione di qualsiasi numero di omologazione speciale con un numero di omologazione normale. Se le procedure necessarie per adeguare le direttive particolari non sono state avviate, la validità delle omologazioni rilasciate a norma della presente lettera può essere prorogata, su richiesta dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione, con un'altra decisione presa secondo la procedura di cui all'articolo 13.» 6) All'articolo 10, paragrafo 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La verifica effettuata per assicurare la conformità al tipo omologato è limitata alle procedure di cui ai punti 2 e 3 dell'allegato X ed alle direttive particolari contenenti requisiti specifici». 7) All'articolo 13, è aggiunto il paragrafo 5 seguente: «5. Se la Commissione modifica una direttiva particolare, modifica di conseguenza gli allegati pertinenti della presente direttiva.» 8) Gli allegati sono modificati in conformità dell'allegato della presente direttiva. Articolo 2 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le principali disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. 3. Gli Stati membri applicano le disposizioni di cui al paragrafo 1 a decorrere dal 1° ottobre 1998 ai nuovi tipi di veicoli. Tuttavia, su richiesta del costruttore, il modello precedente di certificato di conformità può essere utilizzato per altri 12 mesi a decorrere da detta data per i veicoli completati, o 18 mesi per i veicoli completati conformemente al procedimento di omologazione in più fasi. 4. La presente direttiva fa salve le omologazioni rilasciate prima della sua entrata in vigore e non preclude l'estensione delle medesime omologazioni in conformità della direttiva a norma della quale sono state rilasciate inizialmente. Tuttavia, 12 mesi dopo la data di cui al paragrafo 3 per i veicoli completi, e 18 mesi per i veicoli completati conformemente al procedimento di omologazione in più fasi, tutti i certificati di conformità rilasciati dal costruttore devono essere conformi al modello presentato nell'allegato IX della direttiva 70/156/CEE, come modificata dalla presente direttiva. 5. Per quanto riguarda l'omologazione dei veicoli, gli Stati membri applicano la presente direttiva esclusivamente ai veicoli della categoria M1 muniti di motore a combustione interna in attesa di una modifica degli allegati, al fine di estendere il campo di applicazione ai veicoli della categoria M1 muniti di motori diversi da quelli a combustione interna e ad altre categorie di veicoli. Nel frattempo, per l'omologazione dei veicoli delle altre categorie si applica l'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE, come modificata dalla direttiva 87/403/CEE (4). 6. Gli Stati membri applicano l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE come modificata dalla presente direttiva, solo su richiesta del costruttore ai veicoli per uso speciale di cui all'allegato XI, fino alle date indicate in una modificazione di detta direttiva, allo scopo di includere i veicoli di categorie diverse dalla categoria M1. Nel frattempo, gli Stati membri concedono l'omologazione di portata nazionale e autorizzano l'immatricolazione, la vendita e l'immissione in circolazione dei veicoli, dei componenti e delle entità tecniche conformemente all'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE. 7. Fino al 31 dicembre 1997 per i veicoli completi, fino al 31 dicembre 1999 per i veicoli completati conformemente al procedimento di omologazione in più fasi e fino alle date di cui al paragrafo 6 per i veicoli ad uso speciale di cui all'allegato XI, l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 70/156/CEE, come modificata dalla presente direttiva, non si applica ai veicoli, ai componenti e alle entità tecniche di un tipo per il quale l'omologazione di portata nazionale è stata concessa anteriormente al 1° gennaio 1996 per i veicoli completi al 1° gennaio 1998 per i veicoli completati conformemente al procedimento di omologazione in più fasi, o nel caso dei veicoli ad uso speciale, anteriormente alle date di cui al paragrafo 6, né a quelli di un tipo la cui immatricolazione, vendita o messa in circolazione è stata autorizzata da uno Stato membro anteriormente al 1° gennaio 1996 per i veicoli completi o al 1° gennaio 1998 per i veicoli completati conformemente al procedimento di omologazione in più fasi o anteriormente alle date di cui al paragrafo 6. 8. Le omologazioni rilasciate a norma di una direttiva particolare e che fanno parte del procedimento di omologazione di portata nazionale di cui ai paragrafi 6 e 7 restano valide dopo le date stabilite ai paragrafi 6 e 7, tranne il caso in cui si applichi una delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, quarto comma, della direttiva 70/156/CEE, come modificata dalla presente direttiva. 9. In attesa di armonizzare i sistemi di immatricolazione e di imposizione fiscale degli Stati membri relativamente ai veicoli disciplinati dalla presente direttiva, gli Stati membri possono utilizzare sistemi di codici nazionali per facilitare l'immatricolazione e l'imposizione fiscale nel loro territorio. A tal fine, gli Stati membri possono suddividere le versioni di cui all'allegato III, parte II, a condizione che i dati utilizzati per la suddivisione siano indicati esplicitamente nel fascicolo di omologazione o possano essere dedotti mediante calcoli semplici. Gli Stati membri possono inoltre chiedere che il certificato di conformità rechi il numero o i numeri di codice nazionali. 10. Nelle more di una modificazione della direttiva 70/156/CEE, allo scopo di includere i veicoli di categorie diverse dalla categoria M1, gli Stati membri possono, per i veicoli ad uso speciale di cui all'allegato XI oggetto di un procedimento di omologazione in più fasi, concedere l'omologazione sulla base delle schede di omologazione rilasciate al costruttore del veicolo di base/incompleto di dette categorie se, in applicazione dell'allegato XI, il veicolo possiede i requisiti relativi alla categoria alla quale appartiene il veicolo di base/incompleto. Inoltre, per le successive procedure di immatricolazione, il costruttore del veicolo di base/incompleto di categorie diverse dalla categoria M1 deve rilasciare una dichiarazione scritta in conformità dell'allegato XV. 11. Salvo il disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 70/156/CEE come modificata dalla presente direttiva, i paragrafi 6 e 7 non autorizzano gli Stati membri a derogare alle disposizioni di una direttiva particolare o della presente direttiva che prevedono requisiti basati sull'armonizzazione totale per quanto riguarda l'omologazione e la prima immissione in circolazione di un veicolo o la messa in servizio di un componente o di un'entità tecnica. 12. Le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto 1), ad eccezione dei termini «conformemente all'articolo 5, paragrafo 5» e del secondo trattino di detto punto, si applicano ai veicoli della categoria M1 dotati di motore a combustione interna che sono stati immatricolati dopo le date indicate al paragrafo 7 del presente articolo e che non sono accompagnati da un certificato di conformità in corso di validità. 13. La validità delle omologazioni rilasciate in precedenza a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 70/156/CEE è prorogata d'ufficio una sola volta per un periodo di 12 mesi dalla data di scadenza. Articolo 3 1. Entro il 31 dicembre 2000, la Commissione redige, in base alle informazioni utili comunicate dalle autorità nazionali di omologazione, una relazione sull'applicazione del procedimento europeo di omologazione, con particolare riguardo all'impatto sulle piccole e medie imprese (PMI) che partecipano alla costruzione in più fasi e, se del caso, propone le modificazioni necessarie per migliorare il processo di armonizzazione. 2. Entro il 31 dicembre 2000, la Commissione presenta una relazione sulle condizioni di applicazione negli Stati membri del punto 1, sezione B, allegato II, della direttiva 70/156/CEE, come modificata dalla presente direttiva e, se del caso, propone una semplificazione di tali prescrizioni. Articolo 4 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 1998. Per la Commissione Martin BANGEMANN Membro della Commissione (1) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. (2) GU L 233 del 25.8.1997, pag. 1. (3) GU L 225 del 10.8.1992, pag. 1. (4) GU L 220 dell'8.8.1987, pag. 44. ALLEGATO 1. Alla fine dell'elenco degli allegati è aggiunta la voce seguente: «Allegato XV: Dichiarazione del costruttore di veicoli di base/incompleti di categorie diverse dalla categoria M1» 2. L'allegato I è sostituito dal nuovo allegato I che segue: «>INIZIO DI UN GRAFICO> ALLEGATO I (a) ELENCO COMPLETO DELLE INFORMAZIONI DA FORNIRE PER L'OMOLOGAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (Tutte le schede informative di cui alla presente direttiva e alle direttive particolari devono essere costituite unicamente da un estratto dell'elenco completo che segue e conformarsi al sistema di numerazione dei punti). Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli. Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni. 0. DATI GENERALI 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): . 0.2. Tipo: . 0.2.1. Designazione(i) commerciale(i), se disponibile: . 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (b): . 0.3.1. Posizione della marcatura: . 0.4. Categoria del veicolo (c): . 0.4.1. Classificazione in base alle merci pericolose che il veicolo deve trasportare: . 0.5. Nome e indirizzo del costruttore: . 0.6. Posizione e modo di fissaggio delle targhette e delle iscrizioni regolamentari: 0.6.1. Sul telaio: . 0.6.2. Sulla carrozzeria: . 0.7. Posizione e modo di fissaggio del marchio di omologazione CE per i componenti e le entità tecniche: . 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: . 1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO 1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: . 1.2. Disegno complessivo quotato dell'intero veicolo: . 1.3. Numero di assi e di ruote: . 1.3.1. Numero e posizione degli assi a ruote gemellate: . 1.3.2. Numero e posizione degli assi sterzanti: . 1.3.3. Assi motore (numero, posizione, interconnessione): . 1.4. Telaio (se esiste) (disegno complessivo): . 1.5. Materiale dei longheroni (d): . 1.6. Posizione e disposizione del motore: . 1.7. Cabina di guida (a guida avanzata o con cofano motore) (z): . 1.8. Guida: a destra/a sinistra (1) 1.8.1. Il veicolo è predisposto per la circolazione stradale a destra/a sinistra (1) 1.9. Specificare se il veicolo a motore è destinato a trainare un semirimorchio o altri rimorchi e, se il rimorchio è un semirimorchio, un rimorchio a timone o un rimorchio ad asse centrale; specificare i veicoli adibiti al trasporto di merci a temperatura controllata: . 2. MASSE E DIMENSIONI (e) (in kg e mm) (eventualmente con riferimento ai disegni) 2.1. Interasse o interassi (a pieno carico) (f): . 2.1.1. Per i semirimorchi 2.1.1.1. Distanza tra l'asse del perno di ralla e l'estremità posteriore del semirimorchio: . 2.1.1.2. Distanza massima tra l'asse del perno di ralla e un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio: . 2.1.1.3. Interasse speciale del semirimorchio (come definito al punto 7.6.1.2, allegato I, della direttiva 97/27/CE): . 2.2. Per i veicoli trattori per semirimorchi: . 2.2.1. Avanzamento della ralla (massimo e minimo; indicare i valori ammissibili per un veicolo incompleto) (g): . 2.2.2. Altezza massima della ralla (normalizzata) (h): . 2.3. Carreggiata/e e larghezza/e dell'asse o degli assi 2.3.1. Carreggiata di ciascun asse sterzante (i): . 2.3.2. Carreggiata di tutti gli altri assi (i): . 2.3.3. Larghezza dell'asse posteriore più largo: . 2.3.4. Larghezza dell'asse più avanzato: . 2.4. Campo di dimensioni (fuori tutto) del veicolo 2.4.1. Per telaio non carrozzato 2.4.1.1. Lunghezza (j): . 2.4.1.1.1. Lunghezza massima ammissibile: . 2.4.1.1.2. Lunghezza minima ammissibile: . 2.4.1.2. Larghezza (k): . 2.4.1.2.1. Larghezza massima ammissibile: . 2.4.1.2.2. Larghezza minima ammissibile: . 2.4.1.3. Altezza (in ordine di marcia) (l) (per le sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia): . 2.4.1.4. Sbalzo anteriore (m): . 2.4.1.4.1. Angolo di attacco (na): ...... gradi 2.4.1.5. Sbalzo posteriore (n): . 2.4.1.5.1. Angolo di uscita (nb): ...... gradi 2.4.1.5.2. Sbalzo minimo e ammissibile del punto di aggancio (nd): . 2.4.1.6. Altezza libera dal suolo (conformemente al punto 4.5 dell'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE) 2.4.1.6.1. Tra gli assi: . 2.4.1.6.2. Sotto l'asse o gli assi anteriori: . 2.4.1.6.3. Sotto l'asse o gli assi posteriori: . 2.4.1.7. Angolo di rampa (nc): ...... gradi 2.4.1.8. Posizioni estreme ammissibili del baricentro della struttura e/o finiture interne e/o attrezzatura e/o carico utile 2.4.2. Per telaio carrozzato 2.4.2.1. Lunghezza (j): . 2.4.2.1.1. Lunghezza della superficie di carico: . 2.4.2.2. Larghezza (k): . 2.4.2.2.1. Spessore delle pareti (in caso di veicoli appositamente progettati per il trasporto a temperatura controllata di merci): . 2.4.2.3. Altezza (in ordine di marcia) (l) (per le sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia): . 2.4.2.4. Sbalzo anteriore (m): . 2.4.2.4.1. Angolo di attacco (na): ...... gradi 2.4.2.5. Sbalzo posteriore (n): . 2.4.2.5.1. Angolo di uscita (nb): ...... gradi 2.4.2.5.2. Sbalzo minimo e massimo ammissibile del punto di aggancio (nd): . 2.4.2.6. Altezza libera dal suolo (conformemente al punto 4.5 dell'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE) 2.4.2.6.1. Tra gli assi: . 2.4.2.6.2. Sotto l'asse o gli assi anteriori: . 2.4.2.6.3. Sotto l'asse o gli assi posteriori: . 2.4.2.7. Angolo di rampa (nc): ...... gradi 2.4.2.8. Posizioni estreme ammissibili del baricentro del carico utile (in caso di carico non uniformemente distribuito): . 2.5. Massa del telaio nudo (senza cabina, liquido refrigerante, lubrificanti, combustibile, ruota di scorta, attrezzi e conducente): . 2.5.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi: . 2.6. Massa del veicolo carrozzato e, in caso di veicolo trattore, munito di un dispositivo di attacco in ordine di marcia per i veicoli diversi da quelli della categoria M1, oppure massa del telaio cabinato qualora il costruttore non fornisca la carrozzeria e/o il dispositivo di attacco [compresi liquido refrigerante, lubrificanti, carburante, 100 % degli altri liquidi ad eccezione delle acque di scarico, attrezzi, ruota di scorta e conducente e, per gli autobus di linea e granturismo, la massa dell'accompagnatore (75 kg) se nel veicolo è previsto un sedile per quest'ultimo] (o) (massima e minima per ogni variante): . 2.6.1. Distribuzione di tale massa fra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio (massima e minima per ogni variante): . 2.7. Massa minima del veicolo completato dichiarata dal costruttore, nel caso di un veicolo incompleto: . 2.7.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio: . 2.8. Massa massima a carico tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore (y) (massima e minima per ogni variante): . 2.8.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio (massima e minima per ogni variante): . 2.9. Carico/massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse: . 2.10. Carico/massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo di assi: . 2.11. Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile del veicolo a motore in caso di 2.11.1. Rimorchio a timone: . 2.11.2. Semirimorchio: . 2.11.3. Rimorchio ad asse centrale: . 2.11.3.1. Rapporto massimo tra lo sbalzo del dispositivo di attacco (p) e l'interasse: . 2.11.3.2. Valore V massimo: ...... kN 2.11.4. Massa massima a carico tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli: . . 2.11.5. Il veicolo è/non è (1) idoneo al traino di carichi (punto 1.2 dell'allegato II della direttiva 77/389/CEE) 2.11.6. Massa massima del rimorchio non frenato: . 2.12. Carico verticale statico/massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio: 2.12.1. del veicolo a motore: . 2.12.2. del semirimorchio o del rimorchio ad asse centrale: . 2.12.3. Massa massima ammissibile del dispositivo di attacco (se non installato dal costruttore): . 2.13. Fascia d'ingombro: . 2.14. Rapporto potenza motore/massa massima: ...... kW/kg 2.14.1. Rapporto potenza motore/massa massima a carico tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli (quale definito al punto 7.10, allegato I, della direttiva 97/27/CE)....... kW/kg 2.15. Capacità di spunto in salita (percentuale per veicolo isolato): ...... % 2.16. Masse massime ammissibili previste per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione (facoltativo: qualora tali valori siano indicati, essi devono esser verificati in base ai requisiti dell'allegato IV della direttiva 97/27/CE): . 2.16.1. Massa massima a carico ammissibile prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione (massima e minima): . 2.16.2. Massa massima a carico ammissibile su ciascun asse prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione e, in caso di un semirimorchio o rimorchio ad asse centrale, carico previsto sul punto di aggancio dichiarato dal costruttore, se inferiore alla massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio (massima e minima): . 2.16.3. Massa massima ammissibile su ciascun gruppo di assi prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione: . 2.16.4. Massa massima rimorchiabile ammissibile prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione (massima e minima): . 2.16.5. Massa massima ammissibile della combinazione di veicoli prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione (minima e massima): . 3. MOTOPROPULSORE (q) 3.1. Costruttore: . 3.1.1. Codice motore del costruttore (quale apposto sul motore, o altri mezzi di identificazione): . 3.2. Motore a combustione interna 3.2.1. Descrizione specifica del motore 3.2.1.1. Principio di funzionamento: accensione comandata/accensione spontanea, quattro tempi/due tempi (1) 3.2.1.2. Numero e disposizione dei cilindri: . 3.2.1.2.1. Alesaggio (r): ...... mm 3.2.1.2.2. Corsa (r): ...... mm 3.2.1.2.3. Ordine di accensione: . 3.2.1.3. Cilindrata (s): ...... cm3 3.2.1.4. Rapporto volumetrico di compressione (2): . 3.2.1.5. Disegni della camera di combustione, della testa del pistone e, per i motori ad accensione comandata, dei segmenti: . 3.2.1.6. Regime al minimo (2): ...... giri/min 3.2.1.7. Tenore in volume di ossido di carbonio nel gas di scarico, con motore al minimo (2): ...... %, dichiarato dal costruttore (soltanto motori ad accensione comandata) 3.2.1.8. Potenza massima netta (t): ...... kW a ...... giri/min-1 (dichiarata dal costruttore) 3.2.1.9. Regime massimo ammesso, dichiarato dal costruttore: ...... giri/min-1 3.2.1.10. Coppia massima netta (t): ...... Nm a ...... giri/min-1 (dichiarata dal costruttore) 3.2.2. Combustibile: gasolio/benzina/GPL/altri (1) 3.2.2.1. RON, con piombo: . 3.2.2.2. RON, senza piombo: . 3.2.2.3. Bocchettone del serbatoio del combustibile: orifizio ristretto/etichetta (1) 3.2.3. Serbatoio/i del combustibile 3.2.3.1. Serbatoio/i di servizio 3.2.3.1.1. Numero, capacità e materiale: . 3.2.3.1.2. Disegno e descrizione tecnica del serbatoio o dei serbatoi con tutti i raccordi e le tubazioni del dispositivo di sfiato e di ventilazione, chiusure, valvole, dispositivi di fissaggio: . 3.2.3.1.3. Disegno che illustra con chiarezza la posizione del serbatoio o dei serbatoi nel veicolo: . 3.2.3.2. Serbatoio/i ausiliario/i 3.2.3.2.1. Numero, capacità e materiale: . 3.2.3.2.2. Disegno e descrizione tecnica del serbatoio o dei serbatoi con tutti i raccordi e le tubazioni del dispositivo di sfiato e di ventilazione, chiusure, valvole, dispositivi di fissaggio: . 3.2.3.2.3. Disegno che illustra con chiarezza la posizione del serbatoio o dei serbatoi nel veicolo: . 3.2.4. Alimentazione 3.2.4.1. A carburatore/i: sì/no (1) 3.2.4.1.1. Marca o marche . 3.2.4.1.2. Tipo o tipi . 3.2.4.1.3. Numero: . 3.2.4.1.4. Regolazioni (2) 3.2.4.1.4.1. Getti: . 3.4.1.1.4.2. Diffusori: . 3.2.4.1.4.3. Livello in vaschetta: . 3.2.4.1.4.4. Massa del galleggiante: . 3.2.4.1.4.5. Ago del galleggiante: . oppure la curva della mandata di combustibile in funzione del flusso d'aria e delle regolazioni necessarie per rispettare la curva 3.2.4.1.5. Sistema di avviamento a freddo: manuale/automatico (1) 3.2.4.1.5.1. Principi di funzionamento: . 3.2.4.1.5.2. Limiti di funzionamento/regolazioni (1) (2): . 3.2.4.2. A iniezione (soltanto motori ad accensione spontanea):sì/no (1) 3.2.4.2.1. Descrizione del sistema: . 3.2.4.2.2. Principio di funzionamento: iniezione diretta/precamera/camera a turbolenza (1) 3.2.4.2.3. Pompa di iniezione 3.2.4.2.3.1. Marca o marche: . 3.2.4.2.3.2. Tipo o tipi: . 3.2.4.2.3.3. Mandata massima di combustibile (1) (2): ...... mm3/corsa o ciclo alla velocità della pompa di: ...... giri/min, oppure curva caratteristica: . 3.2.4.2.3.4. Fasatura dell'iniezione (2): . 3.2.4.2.3.5. Curva dell'anticipo d'iniezione (2): . 3.2.4.2.3.6. Metodo di taratura: banco di prova/motore (1) 3.2.4.2.4. Regolatore 3.2.4.2.4.1. Tipo: . 3.2.4.2.4.2. Punto d'intercettazione 3.2.4.2.4.2.1. Punto d'intercettazione sotto carico: ...... giri/min-1 3.2.4.2.4.2.2. Punto d'intercettazione a vuoto: ...... giri/min-1 3.2.4.2.5. Tubazione dell'iniezione 3.2.4.2.5.1. Lunghezza: ...... mm 3.2.4.2.5.2. Diametro interno: ...... mm 3.2.4.2.6. Iniettore/i 3.2.4.2.6.1. Marca o marche: . 3.2.4.2.6.2. Tipo o tipi: . 3.2.4.2.6.3. Pressione di apertura (2): ...... kPa, oppure curva caratteristica (2): . 3.2.4.2.7. Sistema di avviamento a freddo 3.2.4.2.7.1. Marca o marche: . 3.2.4.2.7.2. Tipo o tipi: . 3.2.4.2.7.3. Descrizione: . 3.2.4.2.8. Dispositivo di avviamento ausiliario 3.2.4.2.8.1. Marca o marche: . 3.2.4.2.8.2. Tipo o tipi: . 3.2.4.2.8.3. Descrizione del sistema: . 3.2.4.3. A iniezione (soltanto motori ad accensione comandata): sì/no (1) 3.2.4.3.1. Principio di funzionamento: Collettore di aspirazione [a punto singolo o multiplo (1)/iniezione diretta/altro (specificare) (1)]: . 3.2.4.3.2. Marca o marche: . 3.2.4.3.3. Tipo o tipi: . 3.2.4.3.4. Descrizione del sistema: 3.2.4.3.4.1. Tipo o numero dell'unità di controllo: . 3.2.4.3.4.2. Tipo di regolatore del combustibile: . 3.2.4.3.4.3. Tipo di sensore del flusso d'aria: . 3.2.4.3.4.4. Tipo di distributore del combustibile: . 3.2.4.3.4.5. Tipo di regolatore di pressione: . 3.2.4.3.4.6. Tipo di microinterruttore: . 3.2.4.3.4.7. Tipo di vite per la regolazione del minimo: . 3.2.4.3.4.8. Tipo di corpo della valvola a farfalla: . 3.2.4.3.4.9. Tipo di sensore della temperatura dell'acqua: . 3.2.4.3.4.10. Tipo di sensore della temperatura dell'aria: . 3.2.4.3.4.11. Tipo di interruttore termico: . in caso di sistema diverso da quello a iniezione continua, fornire i dati equivalenti 3.2.4.3.5. Iniettori: pressione di apertura (2): ...... kPa, oppure curva caratteristica (2): . 3.2.4.3.6. Fasatura dell'iniezione: . 3.2.4.3.7. Sistema di avviamento a freddo 3.2.4.3.7.1. Principio/i di funzionamento: . 3.2.4.3.7.2. Limiti di funzionamento/regolazioni (1) (2): . 3.2.4.4. Pompa di alimentazione 3.2.4.4.1. Pressione (2): ...... kPa, oppure curva caratteristica (2): . 3.2.5. Impianto elettrico 3.2.5.1. Tensione nominale: ...... V, terminale a massa positivo/negativo (1) 3.2.5.2. Generatore 3.2.5.2.1. Tipo: . 3.2.5.2.2. Potenza nominale: ...... VA 3.2.6. Accensione 3.2.6.1. Marca o marche: . 3.2.6.2. Tipo o tipi: . 3.2.6.3. Principio di funzionamento: . 3.2.6.4. Curva dell'anticipo (2): . 3.2.6.5. Fasatura iniziale (2): ...... gradi prima del PMS 3.2.6.6. Apertura dei contatti (2): ...... mm 3.2.6.7. Angolo di chiusura (2): ...... gradi 3.2.7. Sistema di raffreddamento: (liquido/aria) (1) 3.2.7.1. Taratura nominale del dispositivo di controllo della temperatura del motore: . 3.2.7.2. Liquido 3.2.7.2.1. Natura del liquido: . 3.2.7.2.2. Pompa/e di circolazione: sì/no (1) 3.2.7.2.3. Caratteristiche: . oppure 3.2.7.2.3.1. Marca o marche: . 3.2.7.2.3.2. Tipo o tipi: . 3.2.7.2.4. Rapporto/i di trasmissione: . 3.2.7.2.5. Descrizione della ventola e del suo meccanismo di azionamento: . 3.2.7.3. Aria 3.2.7.3.1. Ventilatore: sì/no (1) 3.2.7.3.2. Caratteristiche: ...... oppure 3.2.7.3.2.1. Marca o marche: . 3.2.7.3.2.2. Tipo o tipi: . 3.2.7.3.3. Rapporto/i di trasmissione: . 3.2.8. Sistema di aspirazione 3.2.8.1. Compressore: sì/no (1) 3.2.8.1.1. Marca o marche: . 3.2.8.1.2. Tipo o tipi: . 3.2.8.1.3. Descrizione del sistema (ad esempio, pressione massima di carico: ...... kPa eventuale valvola di sfiato): . 3.2.8.2. Refrigeratore intermedio: sì/no (1) 3.2.8.3. Depressione all'aspirazione, a regime nominale e carico del 100 % minimo ammissibile: ...... kPa massimo ammissibile: ...... kPa 3.2.8.4. Descrizione e disegni delle tubazioni di aspirazione e loro accessori (camera in pressione, riscaldatore, prese d'aria supplementari, ecc.): . 3.2.8.4.1. Descrizione del collettore di aspirazione (compresi disegni e/o fotografie): . 3.2.8.4.2. Filtro dell'aria, disegni: ...... oppure 3.2.8.4.2.1. Marca o marche: . 3.2.8.4.2.2. Tipo o tipi . 3.2.8.4.3. Silenziatore di aspirazione, disegni: ...... oppure 3.2.8.4.3.1. Marca o marche: . 3.2.8.4.3.2. Tipo o tipi: . 3.2.9. Sistema di scarico 3.2.9.1. Descrizione e/o disegno del collettore di scarico: . 3.2.9.2. Descrizione e/o disegno del sistema di scarico: . 3.2.9.3. Contropressione massima ammissibile allo scarico, a regime nominale e carico del 100 %: ...... kPa 3.2.9.4. Silenziatore/i di scarico: Silenziatore anteriore, centrale, posteriore: costruzione, tipo, marcatura; se influiscono sulla rumorosità esterna: misure atte a ridurre il rumore nel vano motore e sul motore: . 3.2.9.5. Ubicazione dell'uscita dello scarico: . 3.2.9.6. Silenziatore di scarico contenente materiali fibrosi: . 3.2.10. Sezioni trasversali minime delle luci di entrata e di uscita: . 3.2.11. Fasature delle valvole o dati equivalenti 3.2.11.1. Alzata massima delle valvole e angoli di apertura e di chiusura, oppure dettagli sulla fasatura di sistemi di distribuzione alternativi, con riferimento ai punti morti: . 3.2.11.2. Campi di riferimento e/o di regolazione (1): . 3.2.12. Misure contro l'inquinamento atmosferico 3.2.12.1. Dispositivi per il ricircolo dei gas del basamento (descrizione e disegni): . 3.2.12.2. Dispositivi supplementari contro l'inquinamento (se esistono e se non sono compresi in altre voci) 3.2.12.2.1. Convertitore catalitico: sì/no (1) 3.2.12.2.1.1. Numero di convertitori catalitici e di elementi: . 3.2.12.2.1.2. Dimensioni, forma e volume dello o dei convertitori catalitici: . 3.2.12.2.1.3. Tipo di reazione catalitica: . 3.2.12.2.1.4. Contenuto totale di metalli preziosi: . 3.2.12.2.1.5. Concentrazione relativa: . 3.2.12.2.1.6. Substrato (struttura e materiale): . 3.2.12.2.1.7. Densità delle celle: . 3.2.12.2.1.8. Tipo di alloggiamento dello o dei convertitori catalitici: . 3.2.12.2.1.9. Posizione dello o dei convertitori catalitici (ubicazione e distanza di riferimento rispetto al condotto di scarico): . 3.2.12.2.1.10. Schermo termico: sì/no (1) 3.2.12.2.2. Sensore di ossigeno: sì/no (1) 3.2.12.2.2.1. Tipo: . 3.2.12.2.2.2. Posizione: . 3.2.12.2.2.3. Campo di regolazione: . 3.2.12.2.3. Iniezione di aria: sì/no (1) 3.2.12.2.3.1. Tipo (aria pulsata, pompa per aria, ecc.): . 3.2.12.2.4. Ricircolazione dei gas di scarico: sì/no (1) 3.2.12.2.4.1. Caratteristiche (portata, ecc.): . 3.2.12.2.5. Sistema di controllo delle emissioni di vapori: sì/no (1) 3.2.12.2.5.1. Descrizione dettagliata dei dispositivi e della messa a punto: . 3.2.12.2.5.2. Disegno del sistema di controllo dei vapori: . 3.2.12.2.5.3. Disegno del filtro di carbone: . 3.2.12.2.5.4. Massa del carbone attivo: ...... g 3.2.12.2.5.5. Schema del serbatoio del combustibile, con indicazione della capacità e del materiale: . 3.2.12.2.5.6. Disegno dello schermo termico tra il serbatoio e il sistema di scarico: . 3.2.12.2.6. Intercettatore di particelle: sì/no (1) 3.2.12.2.6.1. Dimensioni, forma e capacità dell'intercettatore di particelle: . 3.2.12.2.6.2. Tipo e progetto dell'intercettatore di particelle: . 3.2.12.2.6.3. Posizione (distanza di riferimento rispetto al condotto di scarico): . 3.2.12.2.6.4. Metodo o sistema di rigenerazione, descrizione e/o disegni: . 3.2.12.2.7. Altri sistemi (descrizione e funzionamento): . 3.2.13. Posizione del simbolo del coefficiente di assorbimento (soltanto per i motori ad accensione spontanea): . 3.2.14. Caratteristiche di eventuali dispositivi destinati a ridurre il consumo di combustibile (se non sono compresi in altre voci): . 3.3. Motore elettrico 3.3.1. Tipo (avvolgimento, eccitazione): . 3.3.1.1. Massima potenza oraria: ...... kW 3.3.1.2. Tensione di esercizio: ...... V 3.3.2. Batteria 3.3.2.1. Numero di elementi: . 3.3.2.2. Massa: ...... kg 3.3.2.3. Capacità ...... A/h (Amp./ora) 3.3.2.4. Posizione: . 3.4. Altri motori o propulsori o loro combinazioni (particolari riguardanti le parti di detti motori o propulsori): . 3.5. Emissioni di CO2/consumo di combustibile (u) (dichiarati dal costruttore) 3.5.1. Emissioni massiche di CO2: ...... g/km 3.5.2. Consumo di combustibile (ciclo urbano): ...... l/100 km 3.5.3. Consumo di combustibile (ciclo extraurbano): ...... l/100 km 3.5.4. Consumo di combustibile (ciclo misto): ...... l/100 km 3.6. Temperature ammesse dal costruttore 3.6.1. Sistema di raffreddamento 3.6.1.1. Raffreddamento a liquido Temperatura massima all'uscita: ...... °C 3.6.1.2. Raffreddamento ad aria 3.6.1.2.1. Punto di riferimento: . 3.6.1.2.2. Temperatura massima al punto di riferimento: ...... °C 3.6.2. Temperatura massima all'uscita del refrigeratore intermedio: ...... °C 3.6.3. Temperatura massima del gas di scarico nel punto della o delle condotte di scarico adiacenti alla o alle flange esterne del collettore di scarico: ...... °C 3.6.4. Temperatura del combustibile Minima: ...... °C Massima: ...... °C 3.6.4. Temperatura del lubrificante Minima: ...... °C Massima: ...... °C 3.7. Dispositivi azionati dal motore Valore massimo ammissibile di potenza assorbita dai dispositivi azionati dal motore, come specificato e alle condizioni di funzionamento di cui al punto 5.1.1 dell'allegato I della direttiva 80/1269/CEE, per ciascuno dei regimi del motore definiti al punto 4.1 dell'allegato III della direttiva 88/77/CEE 3.7.1. Minimo: ...... kW 3.7.2. Intermedio: ...... kW 3.7.3. Nominale: ...... kW 3.8. Sistema di lubrificazione 3.8.1. Descrizione del sistema 3.8.1.1. Ubicazione del serbatoio del lubrificante: . 3.8.1.2. Sistema di alimentazione (pompa, iniezione all'aspirazione, miscelazione con combustibile, ecc.) (1) 3.8.2. Pompa di lubrificazione 3.8.2.1. Marca o marche: . 3.8.2.2. Tipo o tipi: . 3.8.3. Miscela con combustibile 3.8.3.1. Percentuale: . 3.8.4. Refrigeratore dell'olio: sì/no (1) 3.8.4.1. Disegno/i: ...... oppure 3.8.4.1.1. Marca o marche: . 3.8.4.1.2. Tipo o tipi: . 4. TRASMISSIONE (v) 4.1. Disegno della trasmissione: . 4.2. Tipo di trasmissione (meccanica, idraulica, elettrica, ecc.): . 4.2.1. Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici: . 4.3. Momento d'inerzia del volano motore: . 4.3.1. Momento d'inerzia supplementare in folle: . 4.4. Frizione (tipo): . 4.4.1. Conversione della coppia massima: . 4.5. Cambio 4.5.1. Tipo (manuale/automatico/continuo) (1) 4.5.2. Posizione rispetto al motore: . 4.5.3. Sistema di comando: . 4.6. Rapporti di trasmissione >SPAZIO PER TABELLA> 4.7. Velocità massima del veicolo (in km/h) (w): . 4.8. Tachimetro (nel caso di un tachigrafo, indicare soltanto il marchio di omologazione) 4.8.1. Metodo di funzionamento e descrizione del meccanismo di comando: . 4.8.2. Costante dello strumento: . 4.8.3. Tolleranza del meccanismo di misura (conformemente al punto 2.1.3 dell'allegato II della direttiva 75/443/CEE): . 4.8.4. Rapporto totale di trasmissione (conformemente al punto 2.1.2 dell'allegato II della direttiva 75/443/CEE) o dati equivalenti: . 4.8.5. Disegno della scala del tachimetro o di altre forme di indicazione: . 4.9. Bloccaggio del differenziale: sì/no/facoltativo (1) 5. ASSI 5.1. Descrizione di ciascun asse: . 5.2. Marca: . 5.3. Tipo: . 5.4. Posizione dell'asse o degli assi sollevabili: . 5.5. Posizione dell'asse o degli assi scaricabili: . 6. SOSPENSIONE 6.1. Disegno degli organi di sospensione: . 6.2. Tipo e modello della sospensione di ciascun asse o gruppo di assi o ruota: . 6.2.1. Regolazione del livello: sì/no/facoltativo(1) 6.2.2. Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici: . 6.2.3. Sospensioni pneumatiche per asse/i motore: sì/no(1) 6.2.3.1. Asse motore munito di sospensione equivalente alla sospensione pneumatica: sì/no(1) 6.2.3.2. Frequenza e smorzamento dell'oscillazione della massa sospesa: . 6.3. Caratteristiche degli elementi elastici della sospensione (modello, caratteristiche dei materiali e dimensioni): . 6.4. Stabilizzatori: sì/no/facoltativi(1) 6.5. Ammortizzatori: sì/no/facoltativi(1) 6.6. Pneumatici e ruote 6.6.1. Combinazione/i pneumatico/ruota (Per gli pneumatici, indicare la designazione e le dimensioni, l'indice minimo di capacità di carico, il simbolo minimo della categoria di velocità; per le ruote, indicare le dimensioni del cerchione e dei risalti) 6.6.1.1. Assi 6.6.1.1.1. Asse 1: . 6.6.1.2. Ruota di scorta (se presente): . 6.6.2. Limiti superiore e inferiore dei raggi di rotolamento: 6.6.2.1. Asse 1: . 6.6.2.2. Asse 2: . 6.6.3. Pressione/i dei pneumatici raccomandata/e dal costruttore del veicolo: ...... kPa 6.6.4. Combinazione catena/pneumatico/ruota sull'asse anteriore e/o posteriore adatta al tipo di veicolo, raccomandata dal costruttore: . 6.6.5. Breve descrizione dell'eventuale unità di scorta per uso provvisorio: . 7. DISPOSITIVO DI STERZO 7.1. Schema dell'asse o degli assi sterzanti illustrante la geometria dello sterzo: . 7.2. Trasmissione e comando: 7.2.1. Tipo di trasmissione (se del caso, precisare posteriore o anteriore): . 7.2.2. Trasmissione alle ruote (compresi i sistemi diversi da quelli meccanici; se del caso, precisare anteriore o posteriore): . 7.2.2.1. Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici: . 7.2.3. Tipo degli eventuali servocomandi: . 7.2.3.1. Sistema e schema di funzionamento, marca o marche e tipo o tipi: . 7.2.4. Schema complessivo del meccanismo di sterzo, con indicazione della posizione nel veicolo dei vari dispositivi che influenzano il comportamento dello sterzo: . 7.2.5. Schema o schemi del comando/i dello sterzo: . 7.2.6. Sistema e corsa di regolazione, se disponibile, del comando dello sterzo: . 7.3. Angolo massimo di sterzata delle ruote . 7.3.1. A destra: ...... gradi numero di giri del volante (o dati equivalenti) . 7.3.2. A sinistra: ...... gradi numero di giri del volante (o dati equivalenti) . 8. FRENI Devono essere forniti i seguenti dati, compresi ove del caso i mezzi di identificazione: 8.1. Tipo e caratteristiche dei freni (conformemente al punto 1.6 dell'allegato I, della direttiva 71/320/CEE) con uno schema dimensionale (ad es.: tamburi o dischi, ruote frenate, trasmissione alle ruote frenate, marca e tipo delle ganasce/pastiglie e/o guarnizioni, superfici efficaci di frenatura, raggio dei tamburi, ganasce o dischi, massa dei tamburi, dispositivi di regolazione, parti interessate dell'asse o degli assi e della sospensione): . 8.2. Curva di funzionamento, descrizione e/o disegno dei seguenti sistemi di frenatura (conformemente al punto 1.2 dell'allegato I, della direttiva 71/320/CEE), ad esempio dei dispositivi di trasmissione e di comando (costruzione, regolazione, rapporti di leva, accessibilità del comando e sua posizione, comandi del nottolino di arresto nel caso di trasmissione meccanica, caratteristiche degli elementi principali di trasmissione, dei cilindri e dei pistoni di comando, dei cilindri freno o dei componenti equivalenti nel caso dei sistemi elettrici di frenatura): 8.2.1. Sistema di frenatura di servizio: . 8.2.2. Sistema di frenatura di soccorso: . 8.2.3. Sistema di frenatura di stazionamento: . 8.2.4. Eventuali sistemi supplementari di frenatura: . 8.2.5. Sistema di frenatura d'emergenza in caso di distacco accidentale del rimorchio: . 8.3. Comando e trasmissione dei sistemi di frenatura del rimorchio sui veicoli predisposti al traino di un rimorchio: . 8.4. Il veicolo è predisposto per il traino di un rimorchio dotato di sistema elettrico/pneumatico/idraulico(1) di frenatura di servizio: sì/no 8.5. Dispositivo antibloccaggio: sì/no/facoltativo(1) 8.5.1. Per i veicoli muniti di dispositivo antibloccaggio, descrizione del funzionamento del sistema (compresi gli elementi elettronici), schema elettrico e schema del circuito idraulico o pneumatico: . 8.6. Calcoli e curve conformemente al punto 1.1.4.2 dell'appendice dell'allegato II della direttiva 71/320/CEE (o, se applicabile, all'appendice dell'allegato XI): . 8.7. Descrizione e/o disegno del sistema di alimentazione di energia (da indicare anche nel caso dei sistemi di frenatura servoassistiti): . 8.7.1. Per i sistemi di frenatura ad aria compressa, pressione di esercizio p2 nello o nei serbatoi di pressione: . 8.7.2. Per i sistemi di frenatura a depressione, livello iniziale di energia nel serbatoio: . 8.8. Calcolo del sistema di frenatura: determinazione del rapporto tra le forze totali di frenatura applicate alla circonferenza delle ruote e la forza esercitata sul comando: . 8.9. Breve descrizione dei sistemi di frenatura (conformemente al punto 1.6 dell'addendum dell'appendice 1, allegato IX, della direttiva 71/320/CEE): . 8.10. Se viene richiesta l'esenzione dalle prove di tipo I e/o di tipo II, indicare il numero del verbale conformemente all'appendice 2 dell'allegato VII della direttiva 71/320/CEE: . 8.11. Descrizione dettagliata del tipo o dei tipi di sistema di frenatura ausiliaria: . 9. CARROZZERIA 9.1. Tipo di carrozzeria: . 9.2. Materiali e modalità di costruzione: . 9.3. Porte di accesso, serrature e cerniere 9.3.1. Configurazione e numero delle porte: . 9.3.1.1. Dimensioni, senso ed angolo massimo di apertura delle porte: . 9.3.2. Disegno delle serrature e delle cerniere e loro posizione sulle porte: . 9.3.3. Descrizione tecnica delle serrature e delle cerniere: . 9.3.4. Dettagli (comprese le dimensioni) degli accessi, dei gradini e delle maniglie necessarie, ove applicabile: . 9.4. Campo di visibilità 9.4.1. Dati sufficientemente dettagliati che permettono di individuare rapidamente i punti principali di riferimento e di verificare la posizione di ciascuno di essi rispetto agli altri e al punto R: . 9.4.2. Disegno/i o fotografia/e che illustrano la posizione degli elementi compresi nel campo di 180° di visibilità verso l'avanti: . 9.5. Parabrezza ed altre vetrature 9.5.1. Parabrezza 9.5.1.1. Materiali impiegati: . 9.5.1.2. Modalità di montaggio: . 9.5.1.3. Angolo di inclinazione: . 9.5.1.4. Numero/i di omologazione: . 9.5.2. Altri finestrini 9.5.2.1. Materiali impiegati: . 9.5.2.2. Numero/i di omologazione: . 9.5.2.3. Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici del meccanismo di apertura dei finestrini: . 9.5.3. Vetratura del tetto apribile 9.5.3.1. Materiali impiegati: . 9.5.3.2. Numero/i di omologazione: . 9.5.4. Altre vetrature 9.5.4.1. Materiali impiegati: . 9.5.4.2. Numero/i di omologazione: . 9.6. Tergicristallo parabrezza 9.6.1. Descrizione tecnica dettagliata (con fotografie o disegni): . 9.7. Lavacristallo parabrezza 9.7.1. Descrizione tecnica dettagliata (con fotografie o disegni) oppure, se omologato come entità tecnica indipendente, numero di omologazione: . 9.8. Dispositivi di sbrinamento e disappannamento 9.8.1. Descrizione tecnica dettagliata (con fotografie o disegni): . 9.8.2. Consumo elettrico massimo: ...... kW 9.9. Specchi retrovisori (indicare per ciascun retrovisore) 9.9.1. Marca: . 9.9.2. Marchio di omologazione: . 9.9.3. Variante: . 9.9.4. Disegno/i indicante la posizione rispetto alla struttura del veicolo: . 9.9.5. Modo di fissaggio dettagliato, compresa la parte della struttura del veicolo su cui è fissato: . 9.9.6. Dispositivi opzionali che possono influire sul campo di visibilità posteriore: . 9.9.7. Breve descrizione degli eventuali componenti elettronici del sistema di regolazione: . 9.10. Finiture interne 9.10.1. Protezione interna degli occupanti 9.10.1.1. Disegni o fotografie illustranti la posizione degli elementi montati o viste: . 9.10.1.2. Fotografia o disegno illustrante la linea di riferimento, inclusa la superficie limitata (punto 2.3.1 dell'allegato I della direttiva 74/60/CEE): . 9.10.1.3. Fotografie, disegni e/o spaccato delle finiture interne che illustrano le parti interne dell'abitacolo e i materiali impiegati (ad eccezione degli specchi retrovisori interni), la disposizione dei comandi, il tetto e il tetto apribile, lo schienale, i sedili e la parte posteriore dei sedili (punto 3.2 dell'allegato I della direttiva 74/60/CEE): . 9.10.2. Disposizione e identificazione di comandi, spie e indicatori 9.10.2.1. Fotografie e/o disegni della disposizione dei simboli e dei comandi, delle spie e degli indicatori: . 9.10.2.2. Fotografie e/o disegni concernenti l'identificazione di comandi, spie e indicatori e delle parti del veicolo di cui alla direttiva 78/316/CEE, ove pertinenti: . 9.10.2.3. Tabella riassuntiva Il tipo di veicolo è munito dei seguenti comandi, spie e indicatori, conformemente agli allegati II e III della direttiva 78/316/CEE: Comandi, spie e indicatori la cui identificazione, se esistono, è obbligatoria e simboli da utilizzare a tale scopo >SPAZIO PER TABELLA> Comandi, spie e indicatori la cui identificazione, se esistono, non è obbligatoria e simboli da utilizzare a tale scopo >SPAZIO PER TABELLA> 9.10.3. Sedili 9.10.3.1. Numero: . 9.10.3.2. Posizione e sistemazione: . 9.10.3.2.1. Sedile o sedili da utilizzare soltanto a veicolo fermo: . 9.10.3.3. Massa: . 9.10.3.4. Caratteristiche: per i sedili non omologati come componenti, descrizione e disegni di: 9.10.3.4.1. Sedili e loro ancoraggi: . 9.10.3.4.2. Sistema di regolazione: . 9.10.3.4.3. Sistemi di spostamento e di bloccaggio: . 9.10.3.4.4. Ancoraggi delle cinture di sicurezza (se incorporati nella struttura del sedile): . 9.10.3.4.5. Parti del veicolo utilizzate come ancoraggi: . 9.10.3.5. Coordinate o schema del punto R (x) 9.10.3.5.1. Sedile del conducente: . 9.10.3.5.2. Tutti gli altri posti a sedere: . 9.10.3.6. Inclinazione prevista dello schienale 9.10.3.6.1. Sedile del conducente: . 9.10.3.6.2. Tutti gli altri posti a sedere: . 9.10.3.7. Corsa di regolazione del sedile 9.10.3.7.1. Sedile del conducente: . 9.10.3.7.2. Tutti gli altri posti a sedere: . 9.10.4. Poggiatesta 9.10.4.1. Tipo o tipi di poggiatesta: integrato/amovibile/separato (1) 9.10.4.2. Numero/i di omologazione, se disponibile: . 9.10.4.3. Poggiatesta non ancora omologati 9.10.4.3.1. Descrizione dettagliata del poggiatesta, indicante in particolare la natura del materiale o dei materiali di imbottitura ed eventualmente la posizione e le specificazioni dei supporti e degli elementi di fissaggio al tipo o ai tipi di sedile per cui è richiesta l'omologazione del poggiatesta: . 9.10.4.3.2. Poggiatesta "separati" 9.10.4.3.2.1. Descrizione dettagliata della zona della struttura sulla quale deve essere montato il poggiatesta: . 9.10.4.3.2.2. Disegni quotati delle parti caratteristiche della struttura e del poggiatesta: . 9.10.5. Sistema di riscaldamento dell'abitacolo 9.10.5.1. Breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di riscaldamento se questo utilizza il calore del fluido di raffreddamento del motore: 9.10.5.2. Descrizione dettagliata del tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di riscaldamento se i gas di scarico o l'aria di raffreddamento del motore sono utilizzati come sorgenti di calore, comprendente: 9.10.5.2.1. Schema del sistema di riscaldamento illustrante la sua posizione nel veicolo: . 9.10.5.2.2. Schema dello scambiatore di calore per i sistemi che utilizzano i gas di scarico a fini di riscaldamento o delle parti in cui avviene lo scambio di calore (per i sistemi di riscaldamento che utilizzano l'aria di raffreddamento del motore): . 9.10.5.2.3. Sezione dello scambiatore di calore o delle parti nelle quali avviene lo scambio di calore, con indicazione dello spessore di parete, dei materiali impiegati e delle caratteristiche superficiali: . 9.10.5.2.4. Specificazioni relative ad eventuali altri elementi importanti del sistema di riscaldamento, ad esempio la ventola, con le rispettive caratteristiche di costruzione ed i dati tecnici: . 9.10.5.3. Consumo elettrico massimo: ...... kW 9.10.6. Componenti che influiscono sul comportamento del meccanismo di sterzo in caso di urto 9.10.6.1. Descrizione dettagliata, comprendente fotografie o disegni, del tipo di veicolo per quanto riguarda la struttura, le dimensioni, la forma e i materiali della parte del veicolo situata anteriormente al comando dello sterzo, compresi gli elementi destinati ad assorbire l'energia in caso di urto contro il comando dello sterzo: . 9.10.6.2. Fotografie e/o disegni degli elementi del veicolo diversi da quelli descritti al punto 9.10.6.1 che, secondo il costruttore in accordo con il servizio tecnico, influiscono sul comportamento del meccanismo di sterzo in caso di urto: 9.10.7. Comportamento alla combustione di materiale per interno di talune categorie di veicoli a motore 9.10.7.1. Materiale(i) usato(i) per il rivestimento interno del tetto 9.10.7.1.1. Numero(i) di omologazione di componente, se disponibile: . 9.10.7.1.2. Materiale non omologato 9.10.7.1.2.1. Materiale(i) di base/designazione: ...... / ...... 9.10.7.1.2.2. Materiale composito/semplice (1), numero di strati (1): . 9.10.7.1.2.3. Tipo di rivestimento (1): . 9.10.7.1.2.4. Spessore massimo/minimo ...... mm 9.10.7.2. Materiale(i) usato(i) per la parete posteriore e le pareti laterali 9.10.7.2.1. Numero(i) di omologazione di componente, se disponibile: . 9.10.7.2.2. Materiale non omologato 9.10.7.2.2.1. Materiale(i) di base/designazione ...... / ...... 9.10.7.2.2.2. Materiale(i) composito/semplice (1), numero di strati (1) . 9.10.7.2.2.3. Tipo di rivestimento (1) . 9.10.7.2.2.4. Spessore massimo/minimo ...... mm 9.10.7.3. Materiale(i) usato(i) per il pavimento 9.10.7.3.1. Numero(i) di omologazione di componente, se disponibile: . 9.10.7.3.2. Materiale non omologato 9.10.7.3.2.1. Materiale(i) di base/designazione ...... / ...... 9.10.7.3.2.2. Materiale(i) composito/semplice (1), numero di strati (1) . 9.10.7.3.2.3. Tipo di rivestimento (1) . 9.10.7.3.2.4. Spessore massimo/minimo: ...... mm 9.10.7.4. Materiale(i) usato(i) per l'imbottitura dei sedili 9.10.7.4.1. Numero(i) di omologazione di componente, se disponibile: . 9.10.7.4.2. Materiale non omologato 9.10.7.4.2.1. Materiale(i) di base/designazione: ...... / ...... 9.10.7.4.2.2. Materiale(i) composito/semplice (1), numero di strati (1): 9.10.7.4.2.3. Tipo di rivestimento (1): . 9.10.7.4.2.4. Spessore massimo/minimo: ...... / ...... mm 9.10.7.5. Materiale(i) usato(i) per condotte di riscaldamento e di ventilazione: . 9.10.7.5.1. Numero(i) di omologazione di componente, se disponibile: . 9.10.7.5.2. Materiale non omologato 9.10.7.5.2.1. Materiale(i) di base/designazione . 9.10.7.5.2.2. Materiale(i) composito/semplice (1), numero di strati (1) . 9.10.7.5.2.3. Tipo di rivestimento (1): . 9.10.7.5.2.4. Spessore massimo/minimo: ...... / ...... mm 9.10.7.6. Materiale(i) usato(i) per vani bagagli 9.10.7.6.1. Numero(i) di omologazione di componente, se disponibile: . 9.10.7.6.2. Materiale non omologato 9.10.7.6.2.1. Materiale(i) di base/designazione ...... / ...... 9.10.7.6.2.2. Materiale(i) composito/semplice (1), numero di strati (1): . 9.10.7.6.2.3. Tipo di rivestimento (1): . 9.10.7.6.2.4. Spessore massimo/minimo: ...... / ...... mm 9.10.7.7. Materiale(i) usato(i) per altri scopi 9.10.7.7.1. Scopo previsto: . 9.10.7.7.2. Numero(i) di omologazione di componente, se disponibile: . 9.10.7.7.3. Materiale non omologato 9.10.7.7.3.1. Materiale(i) di base/designazione: ...... / ...... 9.10.7.7.3.2. Materiale(i) composito/semplice (1), numero di strati (1): . 9.10.7.7.3.3. Tipo di rivestimento (1): . 9.10.7.7.3.4. Spessore massimo/minimo: ...... / ...... mm 9.10.7.8. Componenti omologati come dispositivi completi (sedili, divisori, portabagagli ecc.) 9.10.7.8.1. Numero(i) di omologazione di componente: . 9.10.7.8.2. Dispositivo completo: sedile, divisorio, portabagagli, ecc. (1) . 9.11. Sporgenze esterne 9.11.1. Disposizione generale (disegni o fotografie) indicante la posizione degli elementi montati ed eventuali viste: . 9.11.2. Disegni e/o fotografie, a titolo di esempio e se opportuni, dei montanti delle porte e dei finestrini, griglie di presa d'aria, calandra, tergicristalli, gocciolatoi, maniglie, guide di scorrimento, deflettori laterali, cerniere e serrature delle porte, ganci e occhioni di traino, motivi ornamentali, stemmi, emblemi e rientranze, nonché di qualsiasi altra sporgenza esterna o parte della superficie esterna che può essere considerata critica (ad esempio: dispositivi di illuminazione). Se le parti sopraelencate non sono critiche, possono essere sostituite, ai fini della documentazione, da fotografie corredate se necessario dalle dimensioni e/o una descrizione: . 9.11.3. Disegni delle parti della superficie esterna conformemente al punto 6.9.1 dell'allegato I della direttiva 74/483/CEE: . 9.11.4. Disegno dei paraurti: . 9.11.5. Disegno della linea di base: . 9.12. Cinture di sicurezza e/o altri sistemi di ritenuta 9.12.1. Numero e posizione delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta, nonché dei sedili sui quali possono essere utilizzati: (S = lato sinistro, D = lato destro, C = centrale) >SPAZIO PER TABELLA> 9.12.2. Genere e posizione dei sistemi supplementari di ritenuta (indicare: sì/no/facoltativo): (S = lato sinistro, D = lato destro, C = centrale) >SPAZIO PER TABELLA> 9.12.3. Numero e posizione degli ancoraggi delle cinture di sicurezza e dimostrazione della loro conformità alla direttiva 76/115/CEE (cioè numero di omologazione o verbale di prova): . 9.12.4. Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici: . 9.13. Ancoraggi delle cinture di sicurezza 9.13.1. Fotografie e/o disegni della carrozzeria con la posizione e le dimensioni degli ancoraggi reali ed effettivi, inclusi i punti R: . 9.13.2. Disegni degli ancoraggi delle cinture di sicurezza e delle parti della struttura del veicolo su cui sono fissati (con indicazione del materiale): . 9.13.3. Indicazione dei tipi (*) di cinture di sicurezza autorizzati ad essere fissati agli ancoraggi di cui è munito il veicolo: >SPAZIO PER TABELLA> 9.13.4. Descrizione di un tipo particolare di cintura di sicurezza in cui un ancoraggio è fissato nello schienale del sedile o incorpora un dispositivo per la dissipazione dell'energia: . 9.14. Alloggiamento delle targhe posteriori di immatricolazione (indicare, se del caso, il campo di dimensioni utilizzando eventualmente dei disegni) 9.14.1. Altezza da terra del bordo superiore: . 9.14.2. Altezza da terra del bordo inferiore: . 9.14.3. Distanza della linea centrale della targa rispetto al piano mediano longitudinale del veicolo: . 9.14.4. Distanza dal bordo sinistro del veicolo: . 9.14.5. Dimensioni (lunghezza × larghezza): . 9.14.6. Inclinazione del piano rispetto alla verticale: . (*) Per i simboli e i segni da utilizzare, cfr. punti 1.1.3 e 1.1.4 dell'allegato III della direttiva 77/541/CEE. Per le cinture del tipo "S", specificare la natura del tipo o dei tipi.9.14.7. Angolo di visibilità nel piano orizzontale: . 9.15. Protezione antincastro posteriore 9.15.0. Presenza: sì/no/incompleto (1) 9.15.1. Disegni delle parti del veicolo concernenti il dispositivo di protezione antincastro posteriore, ad esempio disegno del veicolo e/o del telaio con la posizione e il montaggio dell'asse posteriore più largo, disegno del montaggio e/o degli elementi di fissaggio della protezione antincastro posteriore. Se il dispositivo di protezione antincastro non è un dispositivo specifico, il disegno deve indicare chiaramente se sono rispettate le dimensioni prescritte: . 9.15.2. Nel caso di un dispositivo specifico, descrizione completa e/o disegno del dispositivo di protezione (compresi gli elementi di montaggio e di fissaggio), oppure numero di omologazione in quanto entità tecnica: . 9.16. Parafanghi 9.16.1. Breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda i parafanghi: . 9.16.2. Disegni dettagliati dei parafanghi e loro posizione sul veicolo, con indicazione delle dimensioni di cui alla figura 1 dell'allegato I della direttiva 78/549/CEE, tenendo conto delle combinazioni estreme pneumatico/ruota: . 9.17. Targhette regolamentari 9.17.1. Fotografie e/o disegni della posizione delle targhette e delle iscrizioni regolamentari e del numero di telaio: . 9.17.2. Fotografie e/o disegni della parte ufficiale delle targhette ed iscrizioni (esempio corredato di dimensioni): . 9.17.3. Fotografie e/o disegni del numero di telaio (esempio corredato di dimensioni): . 9.17.4. Dichiarazione del costruttore sulla conformità alle prescrizioni del punto 3 dell'allegato II della direttiva 76/114/CEE 9.17.4.1. Precisare il significato dei caratteri utilizzati nella seconda parte, ed eventualmente nella terza parte, per conformarsi alle prescrizioni del punto 3.1.1.2: . 9.17.4.2. Caratteri eventualmente utilizzati nella seconda parte per conformarsi alle prescrizioni del punto 3.1.1.3: . 9.18. Soppressione delle perturbazioni radioelettriche 9.18.1. Descrizione e disegni/fotografie delle forme e dei materiali della parte di carrozzeria che costituisce il vano motore e della parte dell'abitacolo più vicina a detto vano: . 9.18.2. Disegni o fotografie della posizione degli elementi metallici alloggiati nel vano motore (ad esempio: dispositivi di riscaldamento, ruota di scorta, filtro dell'aria, meccanismo dello sterzo, ecc.): . 9.18.3. Tabella e disegno dell'apparecchiatura per il controllo delle perturbazioni radioelettriche: . 9.18.4. Dettagli del valore nominale delle resistenze in corrente continua e, nel caso di cavi resistivi di accensione, della resistenza nominale al metro lineare: . 9.19. Protezione laterale 9.19.0. Presenza: sì/no/incompleta (1) 9.19.1. Disegno delle parti del veicolo concernenti il dispositivo di protezione laterale, ad esempio disegno del veicolo e/o del telaio con la posizione e il montaggio dell'asse/i, disegno del montaggio e/o degli elementi di fissaggio del dispositivo/i di protezione laterale. Se la protezione laterale è ottenuta senza uno o più dispositivi specifici, il disegno deve indicare chiaramente che sono rispettate le dimensioni prescritte: . 9.19.2. Nel caso di un dispositivo/i specifico/i di protezione laterale, descrizione completa e/o disegno del dispositivo/i (compresi gli elementi di montaggio e di fissaggio), oppure numero/i di omologazione di componente: . 9.20. Dispositivo antispruzzi 9.20.0. Presenza: sì/no/incompleta (1) PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 398L0014.1 9.20.1. Breve descrizione del veicolo per quanto riguarda il dispositivo antispruzzi e i suoi elementi: . 9.20.2. Disegni dettagliati del dispositivo antispruzzi e sua posizione nel veicolo, con indicazione delle dimensioni di cui alle figure 1 7 dell'allegato III della direttiva 91/226/CEE, tenendo conto delle combinazioni estreme pneumatico/ruota: . 9.20.3. Numero/i di omologazione dell'eventuale dispositivo/i antispruzzi: . 9.21. Resistenza all'urto laterale 9.21.1. Descrizione dettagliata, comprendente fotografie e/o disegni, del tipo di veicolo per quanto concerne la struttura, le dimensioni, la progettazione e i materiali costruttivi delle parti laterali dell'abitacolo (esterno e interno), inclusi eventualmente dettagli circa il sistema di protezione . 10. DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E DI SEGNALAZIONE LUMINOSA 10.1. Tabella di tutti i dispositivi: numero, marca, modello, marchio di omologazione, intensità massima dei proiettori abbaglianti, colore, spia: . 10.2. Disegno della posizione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa: . 10.3. Per ogni luce e catadiottro specificati nella direttiva 76/756/CEE, fornire le seguenti informazioni (per iscritto e/o con disegno schematico): 10.3.1. Disegno illustrante l'estensione della superficie illuminante: . 10.3.2. Metodo impiegato per definire la superficie apparente (punto 2.10 dei documenti di cui all'allegato II della direttiva 70/756/CEE, punto 1): . 10.3.3. Asse di riferimento e centro di riferimento: . 10.3.4. Metodo di funzionamento dei proiettori occultabili: . 10.3.5. Eventuali disposizioni specifiche per il montaggio ed il collegamento: . 10.4. Proiettori anabbaglianti: orientamento normale secondo il punto 6.2.6.1 dei documenti di cui all'allegato II della direttiva 76/756/CEE, punto 1 10.4.1. Valore della regolazione iniziale: . 10.4.2. Posizione dell'indicazione: . 10.4.3. Descrizione/disegno (1) e tipo di dispositivo di regolazione dei proiettori (ad esempio: automatico, manuale a scatti, a regolazione continua): . 10.4.4. Dispositivo di comando: . 10.4.5. Segni di riferimento: . 10.4.6. Segni assegnati alle condizioni di carico: . applicabile soltanto ai veicoli muniti di dispositivo di regolazione dei proiettori 10.5. Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici diversi dalle lampade: . 11. COLLEGAMENTI TRA I VEICOLI TRATTORI E I RIMORCHI O SEMIRIMORCHI 11.1. Classe e tipo dello o dei dispositivi di attacco installati o da installare: . 11.2. Caratteristiche D, U, S e V dello o dei dispositivi di attacco installati o caratteristiche minime D, U, S e V dello o dei dispositivi di attacco da installare: ...... daN 11.3. Istruzioni per il montaggio del tipo di attacco al veicolo con fotografie o disegni della sezione dei punti di fissaggio sul veicolo forniti dal costruttore; informazioni supplementari nel caso in cui il tipo di attacco è utilizzato soltanto per alcune varianti o versioni del tipo di veicolo . 11.4. Informazioni sul fissaggio di supporti speciali di traino o delle piastre di montaggio: . 11.5. Numero/i di omologazione: . 12. VARIE 12.1. Segnalatore/i acustico/i 12.1.1. Ubicazione, modo di fissaggio, installazione ed orientamento del dispositivo/i, con le dimensioni: . 12.1.2. Numero di dispositivo/i: . 12.1.3. Numero/i di omologazione: . 12.1.4. Schema del circuito elettrico/pneumatico (1): . 12.1.5. Tensione o pressione nominale: . 12.1.6. Disegno del supporto: . 12.2. Dispositivi di protezione contro l'uso non autorizzato del veicolo 12.2.1. Dispositivo di protezione 12.2.1.1. Descrizione dettagliata del tipo di veicolo per quanto riguarda la sistemazione e il progetto del comando o della parte su cui agisce il dispositivo di protezione: . 12.2.1.2. Disegni del dispositivo di protezione e del suo montaggio sul veicolo: . 12.2.1.3. Descrizione tecnica del dispositivo: . 12.2.1.4. Dettagli delle combinazioni usate per la serratura: . 12.2.1.5. Immobilizzatore del veicolo 12.2.1.5.1. Numero di omologazione, se disponibile: . 12.2.1.5.2. Per gli immobilizzatori non ancora omologati 12.2.1.5.2.1. Descrizione tecnica dettagliata dell'immobilizzatore del veicolo e delle misure prese per evitare di attivarlo inavvertitamente: . 12.2.1.5.2.2. Sistema o sistemi sui quali agisce l'immobilizzatore del veicolo: . 12.2.1.5.2.3. Numero di codici intercambiabili effettivi, se del caso: . 12.2.2. Sistema di allarme, se esiste 12.2.2.1. Numero di omologazione, se disponibile: . 12.2.2.2. Per i sistemi di allarme non ancora omologati 12.2.2.2.1. Descrizione dettagliata del sistema di allarme e delle parti del veicolo in relazione con il sistema di allarme installato: . 12.2.2.2.2. Elenco dei principali componenti che costituiscono il sistema di allarme: . 12.2.3. Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici: . 12.3. Dispositivo/i di rimorchio 12.3.1. Anteriore: gancio/occhione/altro (1) 12.3.2. Posteriore: gancio/occhione/altro/nessuno (1) 12.3.3. Disegno o fotografia del telaio o della parte interessata del veicolo, indicante la posizione, la costruzione ed il montaggio dello o dei dispositivi di rimorchio: . 12.4. Descrizione dettagliata di qualsiasi dispositivo estraneo al motore destinato ad influire sul consumo di combustibile (se non compreso in altre voci): . 12.5. Descrizione dettagliata di qualsiasi dispositivo estraneo al motore destinato a ridurre il rumore (se non compreso in altre voci): . 12.6. Limitatori di velocità 12.6.1. Fabbricante/i: . 12.6.2. Tipo o tipi: . 12.6.3. Numero/i di omologazione, se disponibile: . 12.6.4. Velocità o gamma di velocità alle quali può essere regolato il limitatore: ...... km/h 13. DISPOSIZIONI SPECIALI PER GLI AUTOBUS 13.1. Classe di autobus di linea o granturismo: . 13.2. Numero di posti in piedi: . 13.3. Numero di sedili passeggeri e accompagnatori: . 13.3.1. Sedile accompagnatore: sì/no (1) 13.4. Numero di porte di accesso: . 13.5. Numero di uscite di sicurezza (porte, finestrini, botole): . 13.6. Volume del vano bagagli: ...... m3 13.7. Superficie del tetto adibita al trasporto bagagli: ...... m2 13.8. Dispositivi tecnici destinati ad agevolare l'accessibilità agli autobus (ad es. rampa, pedana elevatrice, sistema di abbassamento), se il veicolo ne è munito: . Note (1) Cancellare la dicitura inutile (quando le risposte possibili sono più di una, non è necessario cancellare la dicitura). (2) Specificare la tolleranza. (a) Per ogni dispositivo omologato, la descrizione può venir sostituita da un rinvio a tale omologazione. Del pari, la descrizione non è necessaria per qualsiasi elemento che risulti chiaramente dagli schemi o disegni allegati. Per ciascuna rubrica che richieda un corredo di fotografie o di disegni, devono essere indicati i numeri dei rispettivi allegati. (b) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, di entità tecnica indipendente o di componente facenti parte di questo documento informativo, detti caratteri devono essere rappresentati nella documentazione dal simbolo "?" (ad esempio: ABC??123??). (c) Classificati in base alle definizioni date nell'allegato II, parte A. (d) Nei limiti del possibile, designazioni secondo Euronorme oppure riportare: - la descrizione del materiale; - il limite di snervamento; - il carico di rottura; - l'allungamento (in %); - la durezza Brinell. (e) Per i modelli che comportano un tipo con cabina normale e uno con cabina con cuccetta, indicare le dimensioni e le masse in entrambi i casi. (f) Norma ISO 612 del 1978, termine n. 6.4. (g) Norma ISO 612 del 1978, termine n. 6.19.2. (h) Norma ISO 612 del 1978, termine n. 6.20. (i) Norma ISO 612 del 1978, termine n. 6.5. (j) Norma ISO 612 del 1978, termine n. 6.1 e per veicoli diversi dalla categoria M1, direttiva 97/27/CE, allegato I, punto 2.4.1. (k) Norma ISO 612 del 1978, termine n. 6.2 e per veicoli diversi dalla categoria M1, direttiva 97/27/CE, allegato I, punto 2.4.2. (l) Norma ISO 612 del 1978, termine n. 6.3 e per veicoli diversi dalla categoria M1, direttiva 97/27/CE, allegato I, punto 2.4.3. (m) Norma ISO 612 del 1978, termine n. 6.6. (n) Norma ISO 612 del 1978, termine n. 6.7. (na) Norma ISO 612 del 1978, termine n. 6.10. (nb) Norma ISO 612 del 1978, termine n. 6.11. (nc) Norma ISO 612 del 1978, termine n. 6.9. (nd) Norma ISO 612 del 1978, termine n. 6.18.1. (o) La massa del conducente è valutata a 75 kg (di cui 68 kg per la massa dell'occupante e 7 kg per la massa del bagaglio, conformemente alla norma ISO 2416 del 1992), il serbatoio del combustibile è riempito al 90 % e gli altri sistemi contenenti liquidi (esclusi quelli dell'acqua usata) al 100 % della capacità indicata dal costruttore. (p) Per "sbalzo del dispositivo di accoppiamento" si intende la distanza orizzontale tra dispositivo di accoppiamento per rimorchi ad asse centrale e la linea mediana dell'asse o degli assi posteriori. (q) Nel caso di motori e sistemi non convenzionali, il costruttore deve fornire dettagli equivalenti a quelli qui richiesti. (r) Questo valore deve essere arrotondato al decimo di millimetro più vicino. (s) Questo valore deve essere calcolato con ð = 3,1416 ed arrotondato al cm3 più vicino. (t) Determinato conformemente alle disposizioni della direttiva 80/1269/CEE. (u) Determinato conformemente alle disposizioni della direttiva 80/1268/CEE. (v) I dati richiesti devono essere forniti per tutte le varianti previste. (w) È ammessa una tolleranza del 5 %. (x) Per "punto R" o "punto di riferimento a sedere" si intende il punto di progetto definito dal costruttore del veicolo per ogni posizione a sedere e stabilito rispetto al sistema di riferimento tridimensionale conformemente all'allegato III della direttiva 77/649/CEE. (y) Nel caso dei rimorchi o dei semirimorchi, nonché dei veicoli agganciati ad un rimorchio o ad un semirimorchio, che esercitano un significativo carico verticale sul dispositivo di accoppiamento o sulla ralla, detto carico, diviso per accelerazione normale di gravità, è compreso nella massa massima tecnicamente ammessa. (z) Per "guida avanzata" si intende una configurazione nella quale oltre la metà della lunghezza del motore è in posizione arretrata rispetto al punto più avanzato della base del parabrezza e il mozzo del volante si trova nel quarto anteriore della lunghezza del veicolo.>FINE DI UN GRAFICO> » 3. L'allegato II è modificato come segue: Allegato II, parte A: 1) Dopo l'intestazione della parte A è aggiunta la frase seguente: «(Nelle definizioni che seguono, dove si fa riferimento alla "massa massima", si intende la "massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile» di cui al punto 2.8 dell'allegato I).» 2) Al punto 1 della parte A è aggiunta la frase seguente: «I tipi di carrozzeria e i codici pertinenti dei veicoli della categoria M1 sono definiti nella parte C del presente allegato, da utilizzare ai fini ivi indicati». 3) Dopo il punto 3, è aggiunta la seguente voce: «4. Veicoli fuoristrada (simbolo G)». 4) Il punto «4» attuale è soppresso. 5) Al punto 4.4.1, dopo le parole «ruota di scorta» la frase è modificata come segue: «. . . e conducente [vedi nota (°) dell'allegato I].» 6) Al punto 4.5, le parole «degli angoli di attacco, di uscita e di rampa, nonché» sono cancellate. 7) Alla fine del punto 4.5 è aggiunta la frase seguente: «[Per la definizione di angolo di attacco, angolo di uscita, angolo di rampa, vedasi allegato I, note (na), (nb) e (nc)]». 8) I punti 4.5.1, 4.5.2, e 4.5.3 sono soppressi. 9) I punti 4.5.4 e 4.5.5 diventano rispettivamente «4.5.1» e «4.5.2». 10) Dopo il punto 4.5.2, è aggiunto il seguente nuovo punto: «4.6. Designazione combinata Il simbolo "G" deve essere combinato con i simboli "M" o "N". Ad esempio, un veicolo della categoria N1 che può essere utilizzato come fuoristrada, deve essere designato con i simboli N1G.» 11) È aggiunto il seguente punto 5: >SPAZIO PER TABELLA> » 12) All'allegato II, parte B: 1) Al punto 1, voce «variante», il primo trattino recita: «- tipo della carrozzeria (ad esempio: berlina, due volumi, coupé, decappottabile, familiare, veicolo ad uso promiscuo)». 2) Al punto 1 la voce «revisione» recita: «Con versione di una variante si intendono veicoli che consistono di una combinazione di elementi riportati nel fascicolo informativo soggetto alle prescrizioni dell'allegato VIII. Per una versione non possono essere combinate più risposte ai seguenti parametri: - massa massima a carico tecnicamente ammissibile - cilindrata - potenza netta massima - tipo di cambio e numero di marce - numero di sedili (con la possibilità di indicare soltanto un numero massimo di sedili se in origine il veicolo è stato progettato per essere modulabile). 3) L'ultimo capoverso è sostituito dal seguente testo: L'identificazione completa del veicolo unicamente in base alle designazioni del tipo, della variante e della versione, deve corrispondere ad un'unica definizione precisa di tutte le caratteristiche tecniche necessarie ai fini della messa in circolazione del veicolo.» 13) Dopo la parte B dell'allegato II, è aggiunta la parte C che segue: «C. DEFINIZIONE DEL TIPO DI CARROZZERIA (solo per veicoli completi/completati) Nell'allegato I, nell'allegato III, parte I, punto 9.1 e nell'allegato IX, punto 37, il tipo di carrozzeria deve essere indicato con i seguenti codici: 1. Autovetture (M1) >SPAZIO PER TABELLA> 2. Veicoli ad uso speciale (M1) >SPAZIO PER TABELLA> » 4. L'allegato III è modificato come segue: 1. La parte I è sostituita come segue: «>INIZIO DI UN GRAFICO> PARTE I Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli. Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni. 0. DATI GENERALI 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): . 0.2. Tipo: . 0.2.1. Designazione(i) commerciale(i) (se disponibile): . 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (b): . 0.3.1. Posizione della marcatura: . 0.4. Categoria del veicolo (c): . 0.5. Nome e indirizzo del costruttore: . 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: . 1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO 1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: . 1.3. Numero di assi e di ruote: . 1.3.2. Numero e posizione degli assi sterzanti: . 1.3.3. Assi motore (numero, posizione, interconnessione): . 1.4. Telaio (se esiste) (disegno complessivo): . 1.6. Posizione e disposizione del motore: . 1.8. Guida: a destra/a sinistra (1) 1.8.1. Il veicolo è predisposto per la circolazione stradale a destra/a sinistra (1) 2. MASSE E DIMENSIONI (e) (in kg e mm) (eventualmente con riferimento ai disegni) 2.1. Interasse o interassi (a pieno carico) (f): . 2.3.1. Carreggiata di ciascun asse sterzante (i): . 2.3.2. Carreggiata di tutti gli altri assi (i): . 2.4. Campo di dimensioni (fuori tutto) del veicolo 2.4.2. Per telaio carrozzato 2.4.2.1. Lunghezza (j): . 2.4.2.2. Larghezza (k): . 2.4.2.3. Altezza (a vuoto) (l) (per le sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia): . 2.6. Massa del veicolo carrozzato e, in caso di veicolo trattore, munito di un dispositivo di attacco in ordine di marcia per i veicoli diversi da quelli della categoria M1, oppure massa del telaio cabinato qualora il costruttore non fornisca la carrozzeria e/o il dispositivo di attacco (compresi liquido refrigerante, lubrificante, carburante, 100 % degli altri liquidi ad eccezione delle acque di scarico, attrezzi, ruota di scorta e conducente e, per gli autobus di linea e gran turismo, la massa dell'accompagnatore (75 kg) se nel veicolo è previsto un sedile per quest'ultimo) (o) (massima e minima per ogni variante): . 2.6.1. Distribuzione di tale massa fra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio (massima e minima per ogni variante): . 2.7. Massa minima del veicolo completato dichiarata dal costruttore, nel caso di un veicolo incompleto: . 2.8. Massa massima a carico tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore (y) (massima e minima per ogni variante): . 2.8.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio (massima e minima per ogni variante): . 2.9. Carico/massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse: . 2.11. Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile del veicolo a motore in caso di: 2.11.1. Rimorchio a timone: . 2.11.3. Rimorchio ad asse centrale: . 2.11.4. Massa massima a carico tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli: . 2.11.5. Il veicolo è/non è (1) idoneo al traino di carichi (punto 1.2 dell'allegato II della direttiva 77/389/CEE) 2.11.6. Massa massima del rimorchio non frenato: . 2.12. Carico statico verticale/massa massima sul punto di aggancio: 2.12.1. del veicolo a motore: . 3. MOTOPROPULSORE (q) 3.1. Costruttore: . 3.1.1. Codice motore del costruttore (quale apposto sul motore o altri mezzi di identificazione): . 3.2. Motore a combustione interna 3.2.1.1. Principio di funzionamento: accensione comandata/accensione spontanea, quattro tempi/due tempi (1) 3.2.1.2. Numero e disposizione dei cilindri: . 3.2.1.3. Cilindrata (s): ...... cm3 3.2.1.8. Potenza massima netta (t): ...... kW a ...... giri/min-1 (dichiarata dal costruttore) 3.2.2. Combustibile: gasolio/benzina/GPL/altri (1) 3.2.2.1. RON, con piombo: . 3.2.2.2. RON, senza piombo: . 3.2.4. Alimentazione 3.2.4.1. A carburatore/i: sì/no (1) 3.2.4.2. A iniezione (soltanto motori ad accensione spontanea): sì/no (1) 3.2.4.2.2. Principio di funzionamento: iniezione diretta/precamera/camera a turbolenza (1) 3.2.4.3. Dispositivo di iniezione (soltanto motori ad accensione comandata): sì/no (1) 3.2.7. Sistema di raffreddamento: (liquido/aria) (1): 3.2.8. Sistema di aspirazione 3.2.8.1. Compressore: sì/no (1) 3.2.12. Misure contro l'inquinamento atmosferico 3.2.12.2. Dispositivi supplementari contro l'inquinamento (se esistono e se non sono compresi in altre voci) 3.2.12.2.1. Convertitore catalitico: sì/no (1) 3.2.12.2.2. Sensore di ossigeno: sì/no (1) 3.2.12.2.3. Iniezione di aria: sì/no (1) 3.2.12.2.4. Ricircolazione dei gas di scarico: sì/no (1) 3.2.12.2.5. Sistema di controllo delle emissioni di vapori: sì/no (1) 3.2.12.2.6. Intercettatore di particelle: sì/no (1) 3.2.12.2.7. Altri sistemi (descrizione e funzionamento): . 3.2.13. Posizione del simbolo del coefficiente di assorbimento (soltanto per i motori ad accensione spontanea): . 3.3. Motore elettrico 3.3.1. Tipo (avvolgimento, eccitazione): . 3.3.1.1. Massima potenza oraria: ...... kW 3.3.1.2. Tensione di esercizio: ...... V 3.3.2. Batteria 3.3.2.4. Posizione: . 4. TRASMISSIONE (v) 4.2. Tipo di trasmissione (meccanica, idraulica, elettrica, ecc.): . 4.5. Cambio 4.5.1. Tipo (manuale/automatico/continuo) (1) 4.6. Rapporti di trasmissione >SPAZIO PER TABELLA> 4.7. Velocità massima del veicolo (in km/h) (w): . 6. SOSPENSIONE 6.2. Tipo e modello della sospensione di ciascun asse o ruota: . 6.2.1. Regolazione del livello: sì/no/facoltativo (1) 6.6.1. Combinazione/i pneumatico/ruota (Per gli pneumatici, indicare la designazione e le dimensioni, l'indice minimo di capacità di carico, il simbolo minimo della categoria di velocità; per le ruote, indicare le dimensioni del cerchione e dei risalti) 6.6.1.1. Assi 6.6.1.1.1. Asse 1: . 6.6.1.1.2. Asse 2: . ecc. 6.6.1.2. Ruota di scorta (se presente): . 6.6.2. Limiti superiore e inferiore dei raggi di rotolamento: . 6.6.2.1. Asse 1: . 6.6.2.2. Asse 2: . 7. DISPOSITIVO DI STERZO 7.2. Trasmissione e comando 7.2.1. Tipo di trasmissione (se del caso, precisare posteriore o anteriore): . 7.2.2. Trasmissione alle ruote (compresi i sistemi diversi da quelli meccanici; se del caso, precisare anteriore o posteriore): . 7.2.3. Tipo degli eventuali servocomandi: . 8. FRENI 8.5. Dispositivo antibloccaggio: sì/no/facoltativo 8.9. Breve descrizione dei sistemi di frenatura (conformemente al punto 1.6 dell'addendum dell'appendice 1, allegato IX, della direttiva 71/320/CEE): . 9. CARROZZERIA 9.1. Tipo di carrozzeria: . 9.3. Porte di accesso, serrature e cerniere 9.3.1. Configurazione e numero delle porte: . 9.10. Finiture interne 9.10.3. Sedili 9.10.3.1. Numero: . 9.10.3.2. Posizione e sistemazione: . 9.10.3.2.1. Sedile o sedili da utilizzare soltanto a veicolo fermo: . 9.10.4.1. Tipo o tipi di poggiatesta: integrato/amovibile/separato (1) 9.10.4.2. Numero/i di omologazione, se disponibile: . 9.12.2. Genere e posizione dei sistemi supplementari di ritenuta (indicare sí/no/facoltativo) (S = lato sinistro, D = lato destro, C = centrale) Airbag anterioreAirbag lateralePretensionatorePrima fila di sediliSCDSeconda fila di sedili (1)SCD(1) La tabella può essere ampliata per i veicoli dotati di più di due file di sedili oppure se una stessa fila contiene più di tre sedili. 9.17. Targhette regolamentari 9.17.1. Fotografie e/o disegni della posizione delle targhette e delle iscrizioni regolamentari e del numero di telaio: . 9.17.4. Dichiarazione del costruttore sulla conformità alle prescrizioni del punto 3 dell'allegato II della direttiva 76/114/CEE 9.17.4.1. Precisare il significato dei caratteri utilizzati nella seconda parte, ed eventualmente nella terza parte, per conformarsi alle prescrizioni del punto 3.1.1.2: . 9.17.4.2. Caratteri eventualmente utilizzati nella seconda parte per conformarsi alle prescrizioni del punto 3.1.1.3: . 11. COLLEGAMENTO TRA I VEICOLI TRATTORI E I RIMORCHI O SEMIRIMORCHI 11.1. Classe e tipo del dispositivo o dei dispositivi di attacco installati o da installare: . 11.3. Istruzioni per il montaggio del tipo di attacco al veicolo con fotografie o disegni della sezione dei punti di fissaggio sul veicolo forniti dal costruttore; informazioni supplementari nel caso in cui il tipo di attacco è utilizzato soltanto per alcune varianti o versioni del tipo di veicolo: . 11.4. Informazioni sul fissaggio di supporti speciali di traino o piastre di montaggio: . 11.5. Numero/i di omologazione: .>FINE DI UN GRAFICO> » 2. All'allegato III, la parte II è modificata come segue: Al secondo capoverso, la frase «Ai fini del computo fiscale» fino a «numero dei sedili», è soppressa. 5. L'allegato IV è modificato come segue: «ALLEGATO IV ELENCO DELLE PRESCRIZIONI PER L'OMOLOGAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE PARTE I Elenco delle direttive particolari (se del caso, tenendo conto del campo di applicazione e dell'ultima modifica di ciascuna delle direttive particolari sottoindicate) >SPAZIO PER TABELLA> PARTE II Quando negli articoli 3, 4, 5, 7, 8 o 11 si fa riferimento ad una direttiva particolare, l'omologazione a norma dei regolamenti della Commissione economica per l'Europa che seguono [tenendo conto del campo di applicazione (1) e delle modifiche di ciascuno dei regolamenti ECE sottoelencati] è considerata equivalente all'omologazione concessa a norma della corrispondente direttiva particolare elencata nella tabella della parte I. >SPAZIO PER TABELLA> (1) Se le direttive particolari contengono prescrizioni in materia di installazione, queste ultime si applicano anche ai componenti e alle entità tecniche omologati in conformità dei regolamenti della Commissione economica per l'Europa.» 6. L'allegato VI è così modificato: L'allegato VI, parti I e II, è sostituito dal nuovo allegato VI che segue. «>INIZIO DI UN GRAFICO> ALLEGATO VI MODELLO (formato massimo: A4 (210 × 297 mm) SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE Timbro dell'amministrazione Comunicazione riguardante: di un tipo di:- l'omologazione (1) - veicolo completo (1)- l'estensione dell'omologazione (1) - veicolo completato (1)- il rifiuto dell'omologazione (1) - veicolo incompleto (1)- la revoca dell'omologazione (1) - veicolo con varianti complete/incomplete (1) - veicolo con variante completate/incomplete (1)per quanto riguarda la direttiva 70/156/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE. Numero di omologazione: . Motivo dell'estensione: . 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): . 0.2. Tipo: . 0.2.1. Designazione(i) commerciale(i) (2): . 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo: . 0.3.1. Posizione della marcatura: . 0.4. Categoria del veicolo (3): . 0.5. Nome e indirizzo del costruttore del veicolo completo (1): . Nome e indirizzo del costruttore del veicolo di base (1) (4): . Nome e indirizzo del costruttore dell'ultimo stadio costruito del veicolo incompleto (1) (3): . Nome e indirizzo del costruttore del veicolo completato (1) (3): . 0.8. Nome e indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio . (1) Cancellare la dicitura inutile.(2) Se non disponibile al momento del rilascio dell'omologazione, questa voce dovrà essere completata al più tardi quando il veicolo è immesso nel mercato.(3) Definita all'allegato II A.(4) Cfr. pagina 2.Il sottoscritto certifica l'esattezza della descrizione del costruttore che figura nell'allegata scheda informativa relativa al veicolo o ai veicoli di cui sopra (uno o più campioni del quale sono stati scelti dall'autorità di omologazione e presentati dal costruttore come prototipo/i del tipo da omologare) e che i risultati delle prove ivi allegati si referiscono al medesimo tipo di veicolo. 1. Per veicoli/varianti completi e completati (1) Il tipo di veicolo soddisfa/non soddisfa (1) alle prescrizioni tecniche di tutte le direttive particolari applicabili, come stabilito all'allegato IV e all'allegato XI (1) (3) della direttiva 70/156/CEE. 2. Per i veicoli/varianti incompleti (1): Il tipo di veicolo soddisfa/non soddisfa (1) alle prescrizioni tecniche delle direttive particolari elencate nalla tabella della pagina 2. 3. L'omologazione è concessa/rifiutata/revocata (1). 4. L'omologazione è concessa in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) e pertanto la sua validità è limitata al [giorno/mese/anno]. ..............(Luogo) .............(Firma) ...........(Data) Allegati: Fascicolo informativo. Risultati delle prove (cfr. allegato VIII). Nome/i e campione/i della firma della o delle persone autorizzate a firmare i certificati di conformità e dichiarazione relativa alle mansioni in azienda. NB:1. Se il presente modello è utilizzato per concedere l'omologazione conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, non deve recare la dicitura «Scheda di omologazione CE di un veicolo», tranne il caso di cui al paragrafo 2, lettera c) se la Commissione ha approvato la relazione. SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE DI UN VEICOLO Pagina 2 La presente omologazione si basa, per i veicoli o le varianti incompleti e completati, sulla o sulle omologazione/i dei veicoli incompleti sottoelencati: Fase 1: Costruttore del veicolo di base: . Numero di omologazione: . Data: . Applicata alle varianti: . Fase 2: Costruttore: . numero di omologazione: . Data: . Applicata alle varianti: . Fase 3: Costruttore: . Numero di omologazione: . Data: . Applicata alle varianti: . Se l'omologazione comprende una o più varianti incomplete, elenco delle varianti complete o completate. Variante o varianti complete/completate: . Elenco delle prescrizioni applicabili al tipo di veicolo o di variante incompleti omologati (se del caso, tener conto del campo d'applicazione e dell'ultima modifica di ciascuna delle direttive particolari sottoelencate): Voce / Oggetto / Numero della direttiva / Ultima modifica / Applicata alle varianti (Indicare unicamente se sono oggetto di una direttiva di omologazione particolare) Per i veicoli ad uso speciale, esenzioni concesse o disposizioni particolari applicate conformemente all'allegato XI e esenzioni concesse conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c). Numero della direttiva / Numero delle voce / Natura dell'esenzione» >FINE DI UN GRAFICO> 7. L'allegato VII è modificato come segue: «ALLEGATO VII SISTEMA DI NUMERAZIONE DELLA SCHEDA DI OMOLOGAZIONE (1) (cfr. articolo 4, paragrafo 3) 1. Il numero di omologazione è costituito da quattro sezioni per l'omologazione dei veicoli completi e da cinque sezioni per l'omologazione di sistemi, componenti ed entità tecniche, come indicato in appresso. In tutti i casi, le sezioni sono separate dal segno"*". Sezione 1 La lettera "e" minuscola seguita dalle lettere o dal numero distintivo dello Stato membro che rilascia l'omologazione: 1 per la Germania; 2 per la Francia; 3 per l'Italia; 4 per i Paesi Bassi; 5 per la Svezia; 6 per il Belgio; 9 per la Spagna; 11 per il Regno Unito; 12 per l'Austria; 13 per il Lussemburgo; 17 per la Finlandia; 18 per la Danimarca; 21 per il Portogallo; 23 per la Grecia; IRL per l'Irlanda. Sezione 2 Il numero della direttiva di base. Sezione 3 Il numero dell'ultima direttiva che modifica l'omologazione. Nel caso dell'omologazione dei veicoli, si intende l'ultima direttiva che modifica uno o più articoli della direttiva 70/156/CEE. (1) I componenti e le entità tecniche devono essere contrassegnati come prescritto nella direttiva particolare applicabile.Nel caso dell'omologazione rilasciate in base alle direttive particolari, si intende l'ultima direttiva contenente le disposizioni effettive alle quali il sistema, il componente o l'entità tecnica sono conformi. Qualora una direttiva preveda date di attuazione diverse che si riferiscono a prescrizioni tecniche diverse, si deve aggiungere un carattere alfabetico indicante la norma in base alla quale l'omologazione è stata concessa. Sezione 4 Un numero progressivo di 4 cifre (eventualmente preceduto da zeri non significativi) indicante il numero dell'omologazione di base. La serie dei numeri deve iniziare con 0001 per ciascuna direttiva di base. In caso di omologazione concessa a titolo di deroga ai sensi dell'allegato XI o dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), la prima cifra è sostituita dalla lettera "D". Sezione 5 Il numero progressivo di due cifre (eventualmente preceduto da zeri non significativi) indicante l'estensione. La serie dei numeri deve iniziare con 00 per ciascun numero di omologazione di base. 2. Per l'omologazione dei veicoli la sezione 2 è omessa. Per i veicoli ad uso speciale, la prima cifra della sezione 4 è sostituita dalla lettera "P". 3. Sulla targhetta/e regolamentare/i del veicolo, la sezione 5 è omessa. 4. Esempio di terza omologazione (senza estensione) rilasciata dalla Francia in base alla direttiva sulla frenatura: e 2*71/320*88/194/000300 oppure e 2 * 88/77*91/542A*0003*00 nel caso di una direttiva che prevede due tappe di applicazione A e B. 5. Esempio di seconda estensione della quarta omologazione di un veicolo, rilasciata dal Regno Unito: e 11 * 92/53*0004*02 Essendo la direttiva 92/53/CEE l'ultima direttiva che finora modifica gli articoli della direttiva 70/156/CEE. 6. Esempio di numero di omologazione iscritto sulla targhetta/e regolamentari di un veicolo: e 11 * 92/53*004». 8. Allegato VIII è modificato come segue: >INIZIO DI UN GRAFICO> 1. Dopo la frase che precede il punto 1, è aggiunta la frase seguente: «Tuttavia, per una versione è ammessa una combinazione di più risultati indicante il caso peggiore». 2. L'asterisco che figura alle fine del punto 2 e la relativa nota sono soppressi. 3. Ai punti 2.1 e 2.2, dopo «NOX» è aggiunto: «HC + NOX ...... ...... ......» 4. Il punto 3 è modificato come segue: ...... ...... ...... «3. Risultati delle prove sulle emissioni di CO2/consumo di combustibile: Variante/versione ...... ...... ...... Emissione massiche di CO2 (g/km) ...... ...... ...... Consumo di combustibile (ciclo urbano) (l/100 km) ...... ...... ...... Consumo di combustibile (ciclo extraurbano) (l/100 km) ...... ...... ...... Consumo di combustibile (ciclo combinato) (l/100 km) ...... ...... ......» 5. È aggiunto il seguente nuovo punto 4: «4. Risultati delle prove in accelerazione libera Variante/versione: ...... ...... ...... Valore corretto del coefficiente di assorbimento (m-1) ...... ...... ......»>FINE DI UN GRAFICO> 9. La parte I dell'allegato IX è modificata come segue: >INIZIO DI UN GRAFICO> 1. Alla pagina 1, dopo la parola «Modello» l'intestazione è modificata come segue: «Formato massimo: A4 (210 × 297 mm) o in fogli piegati in formato A4» 2. Il punto 0.2 è modificato come segue: «0.2. Tipo: . Variante (2): . Versione (2): . 0.2.1. Designazione(i) commerciale(i): .» 3. Al punto 0.6, pagina 1, dopo la voce «numero di identificazione del veicolo», è aggiunta la voce seguente: «Posizione sul telaio del numero di identificazione del veicolo». 4. La frase «e quindi può essere immatricolato definitivamente senza ulteriori omologazioni» è sostituita dalla frase: «e quindi può essere immatricolato definitivamente negli Stati membri con circolazione a destra/a sinistra (1) e che utilizzano le unità del sistema metrico/imperiale (1) per il tachimetro, senza ulteriori omologazioni». 5. La nota (2) è modificata come segue: «(2) Indicare anche il codice numerico o alfanumerico di identificazione. Il codice non deve contenere, rispettivamente, più di 25 e 35 posizioni per una variante o una versione». 6. La pagina 2, parte I dell'allegato IX, è sostituita dalla pagina seguente: Pagina 2 Veicoli completi e completati della categoria M1 (I valori e le unità sottoindicati sono quelli che figurano nei documenti di omologazione delle direttive applicabili. Per le prove di conformità della produzione, i valori devono essere verificati secondo i metodi definiti nelle direttive applicabili, tenendo conto delle tolleranze autorizzate dalle medesime direttive per le prove di controllo di conformità della produzione). 1. Numero di assi: ........................ e di ruote: . 2. Assi motore: ........................ 3. Interasse: ........................ mm 5. Carreggiata degli assi: 1. .................. mm 2. .................. mm 3. .................. mm6.1. Lunghezza: ........................ mm 7.1. Larghezza: ........................ mm 8. Altezza: ........................ mm 11. Sbalzo posteriore: ........................ mm 12.1. Massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia: . kg 12.2. Massa del veicolo (escluso conducente, refrigerante, lubrificante, combustibile): . kg 14.1. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: . kg 14.2. Distribuzione di tale massa sugli assi: 1. ............ kg 2. ............ kg 3. ............ kg 14.3. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse: 1. ............ kg 2. ............ kg 3. ............ kg 16. Carico massimo ammissibile sul tetto: . kg 17. Massa massima del rimorchio: (frenato): ........................ kg (non frenato): . kg 18. Massa massima del complesso: . kg 19.1. Carico verticale massimo sul punto di aggancio del rimorchio: . kg 20. Costruttore del motore: . 21. Codice del motore: . 22. Principio di funzionamento: . 22.1. Iniezione diretta: sì/no (1) 23. Numero e disposizione dei cilindri: . 24. Cilindrata: . cm3 25. Combustibile: . 26. Potenza netta massima: .................................... kW a . giri/min-1 27. Frizione (tipo): . 28. Cambio (tipo): . 29. Rapporti del cambio: 1. ............ 2. ............ 3. ............ 4. ............ 5. ............ 6. ............30. Rapporto del differenziale: . 32. Ruote e pneumatici: asse 1: .................. asse 2: .................. asse 3: .................. 34. Servosterzo: . 35. Breve descrizione del sistema di frenatura: . 37. Tipo di carrozzeria: . 38. Colore del veicolo (2): . 41. Numero e configurazione delle porte: . 42.1. Numero e posizione dei sedili: . 43.1. Marchio di omologazione del dispositivo di attacco, se del caso: . 44. Velocità massima: ........................ km/h 45. Livello sonoro: fermo: .................. dB(A) a regime: .................. giri/min-1 in movimento: .................. dB(A) 46.1. Emissioni gas di scarico (3):CO: .................. HC: .................. NOx: . HC + NOx: .................. Particolato: .................. 46.2. Emissioni di CO2/consumo di combustibile - CO2 . g/km - ciclo urbano: . l/100 km - ciclo extraurbano: . l/100 km - ciclo misto: . l/100 km 47. Potenza fiscale o numero/i di codice del paese: Italia: ............Francia: ............Spagna: ............Belgio: ............Germania: ............Lussemburgo: ............Danimarca: ............Paesi Bassi: ............Grecia: ............Regno Unito: ............Irlanda: ............Portogallo: ............Austria: ............Svezia: ............Finlandia: ............50. Osservazioni: . 51. Esenzioni: . (1) Cancellare la dicitura inutile. (2) Indicare soltanto il colore o i colori di base come segue: bianco, giallo, arancio, rosso, viola, azzurro, verde, grigio, marrone o nero. Inoltre, si può indicare anche il codice dei colori utilizzato dal fabbricante per le vernici. (3) Indicare il metodo di prova utilizzato.»>FINE DI UN GRAFICO> 10. L'allegato IX, parte II, è modificato come segue: >INIZIO DI UN GRAFICO> 1. Alla pagina 1, dopo la parola «Modello» l'intestazione è modificata come segue: «Formato massimo: A4 (210 × 297 mm) o i fogli piegati in formati A4». 2. La prima riga del punto 0.2 è modificata come segue: «0.2. Tipo .». 3. La nota (1) è modificata come segue: «(1) Indicare anche il codice numerico o alfanumerico di identificazione. Il codice non deve contenere rispettivamente, più di 25 e 35 posizioni per una variante o una versione» 4. La pagina 2, parte II dell'allegato IX, è sostituita dalla pagina seguente: «Pagina 2 Veicoli incompleti della categoria M1 (I valori e le unità sottoindicate sono quelli che figurano nei documenti di omologazione delle direttive applicabili. Per le prove di conformità della produzione, i valori devono essere verificati secondo i metodi definiti nelle direttive applicabili, tenendo conto delle tolleranze autorizzate dalle medesime direttive per le prove di controllo di conformità della produzione). 1. Numero di assi: .............................. e di ruote: . 2. Assi motore: ............ 3. Interasse: ...... mm 5. Carreggiata degli assi: 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm 6.2. Lunghezza massima ammissibile del veicolo completato: . mm 7.2. Larghezza massima ammissibile del veicolo completato: . mm 9.1. Altezza del baricentro: . mm 9.2. Altezza massima ammissibile del baricentro del veicolo completato: . mm 9.3. Altezza minima ammissibile del baricentro del veicolo completato: . mm 13.1. Massa minima ammissibile del veicolo completato: ...... kg 13.2. Distribuzione di tale massa sugli assi: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 14.1. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: ...... kg 14.2. Distribuzione di tale massa sugli assi: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 14.3. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse: 1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg 16. Carico massimo ammissibile sul tetto: ...... kg 17. Massa massima del rimorchio: (frenato): ...... kg (non frenato): ...... kg 18. Massa massima del complesso: ...... kg 19.1. Carico verticale massimo sul punto di aggancio del rimorchio: ...... kg 20. Costruttore del motore: . 21. Codice del motore: . 22. Principio di funzionamento: . 22.1. Iniezione diretta: sì/no (1) 23. Numero e disposizione dei cilindri: . 24. Cilindrata: ...... cm3 25. Combustibile: . 26. Potenza netta massima: ...... kW a ...... giri/min-1 27. Frizione (tipo): . 28. Cambio (tipo): . 29. Rapporti del cambio: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ...... 30. Rapporto del differenziale: . 32. Ruote e pneumatici: asse 1: ...... asse 2: ...... asse 3: ...... 34. Servosterzo: . 35. Breve descrizione del sistema di frenatura: . 41. Numero e configurazione delle porte: . 42.1. Numero e posizione dei sedili: . 43.1. Marchio di omologazione del dispositivo di attacco, se del caso: . 43.3. Tipi o categorie dei dispositivi di attacco che possono essere montati: . 43.4. Valori caratteristici (1): D/V/S/U 45. Livello sonoro: fermo: ...... dB(A) a regime: ...... giri/min-1 in movimento: ...... dB(A) 46.1. Emissioni gas di scarico (2): CO: ......HC: ...... NOx: ...... HC + NOx: ...... Particolato: ...... 47. Potenza fiscale o numero/i di codice del paese: Italia: ...... Francia: ...... Spagna: ...... Belgio: ...... Germania: ...... Lussemburgo: ...... Danimarca: ...... Paesi Bassi: ...... Grecia: ...... Regno Unito: ...... Irlanda: ...... Portogallo: ...... Austria: ...... Svezia: ...... Finlandia: ...... 49. Telaio destinato unicamente ai veicoli fuoristrada: sì/no (1) 50. Osservazioni: . 51. Esenzioni: . (1) Cancellare la dicitura inutile. (2) Indicare il metodo di prova utilizzato.»>FINE DI UN GRAFICO> 11. L'allegato X è modificato come segue: «ALLEGATO X PROCEDURE DI CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE 0. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE La conformità della produzione è intesa a garantire la conformità al tipo omologato in applicazione dell'articolo 10 della presente direttiva e comprende la valutazione dei sistemi di gestione della qualità, qui di seguito indicata come valutazione iniziale (1), e la verifica dell'oggetto dell'omologazione e i controlli relativi ai prodotti, qui di seguito indicati come disposizioni relative alla conformità dei prodotti. 1. VALUTAZIONE INIZIALE 1.1. Prima di concedere un'omologazione, l'autorità competente di uno Stato membro verifica se esistono disposizioni e procedure considerate atte a garantire il controllo effettivo della conformità al tipo omologato di componenti, sistemi, entità tecniche o veicoli in produzione. 1.2. L'autorità che rilascia l'omologazione si accerta che il requisito di cui al punto 1.1 sia rispettato. Essa deve essere soddisfatta della valutazione iniziale e delle disposizioni relative alla conformità dei prodotti di cui al punto 2 che segue, tenendo conto, ove necessario, delle disposizioni di cui ai punti 1.2.1 1.2.3 o, se del caso, di una combinazione totale o parziale di tali disposizioni. 1.2.1. La valutazione iniziale e/o la verifica delle disposizioni relative alla conformità dei prodotti possono essere eseguite dall'autorità che rilascia l'omologazione o da un servizio tecnico per conto di tale autorità. 1.2.1.1. Per stabilire l'entità della valutazione iniziale da eseguire, l'autorità di omologazione può tener conto dei dati disponibili in merito a quanto segue: - la certificazione del costruttore di cui al punto 1.2.3 che non sia stata accettata o riconosciuta ai sensi del medesimo punto; - in caso di omologazione di un componente o di un'entità tecnica, le valutazioni del sistema di qualità effettuate dallo o dai costruttori del veicolo presso lo stabilimento del fabbricante del componente o dell'entità tecnica, conformemente ad una o più specifiche industriali che soddisfano i requisiti della norma armonizzata EN ISO 9002 - 1994. (1) Nella norma armonizzata ISO 10011, parti 1, 2 e 3 del 1991, figurano orientamenti circa la pianificazione e l'esecuzione delle valutazioni.1.2.2. La valutazione iniziale e/o la verifica delle disposizioni relative alla conformità dei prodotti possono essere eseguite anche dall'autorità competente di un altro Stato membro o dal servizio tecnico designato a tal fine dall'autorità che rilascia l'omologazione. In tal caso, l'autorità competente dell'altro Stato membro deve redigere una dichiarazione di conformità dei prodotti indicando i settori e gli impianti di produzione considerati che riguardano il prodotto o i prodotti da omologare e le direttive loro applicabili (2). Quando riceve una domanda di dichiarazione di conformità dall'autorità competente di uno Stato membro che rilascia l'omologazione, l'autorità competente dell'altro Stato membro deve inviare senza indugio la dichiarazione di conformità oppure comunicare di non essere in grado di fornire tale dichiarazione. Sulla dichiarazione di conformità devono figurare almeno i seguenti dati: >SPAZIO PER TABELLA> 1.2.3. L'autorità competente deve inoltre accettare la certificazione adeguata del costruttore relativamente alla norma armonizzata EN ISO 9002 - 1994 (che riguarda gli impianti di produzione e il prodotto o i prodotti da omologare) oppure a una norma armonizzata equivalente che soddisfa i requisiti di cui al punto 1.2. Il costruttore deve fornire i dati relativi alla certificazione ed impegnarsi ad informare l'autorità competente di qualsiasi modifica della validità o del campo di applicazione. Per "adeguata" si intende rilasciata da un organismo di certificazione conformemente alla norma armonizzata EN 45012, il quale è stato designato come tale dall'autorità di omologazione di uno Stato membro oppure accreditato da un organismo nazionale di accreditamento di uno Stato membro e riconosciuto dall'autorità di omologazione del medesimo Stato membro. Le autorità di omologazione degli Stati membri si comunicano reciprocamente il nome degli organismi di certificazione da esse designati o riconosciuti come sopra indicato, nonché qualsiasi modifica della validità o del campo d'azione di tali organismi. 1.3. Ai fini dell'omologazione di un veicolo completo, non è necessario ripetere le valutazioni iniziali effettuate ai fini dell'omologazione di sistemi, componenti ed entità tecniche del veicolo, ma devono essere integrate da una valutazione degli impianti di produzione e delle attività connesse con l'assemblaggio dell'intero veicolo non comprese nelle valutazioni precedenti. 2. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE 2.1. Tutti i veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche omologati a norma della presente direttiva o di una direttiva particolare devono essere fabbricati in modo da essere conformi al tipo omologato, oppure soddisfare le prescrizioni della presente direttiva o di una direttiva particolare che figura sull'elenco completo di cui agli allegati IV e XI. 2.2. All'atto del rilascio di un'omologazione, l'autorità competente di uno Stato membro deve assicurarsi che esistano disposizioni adeguate e piani di controllo documentati, da concordare con il costruttore per ogni omologazione, affinché siano eseguite, ad intervalli prestabiliti, le prove o i controlli necessari per verificare la continuità della conformità al tipo omologato, soprattutto le prove eventualmente previste dalle direttive particolari. (2) Vale a dire la direttiva particolare applicabile se il prodotto da omologare è un sistema, un componente o un'entità tecnica, e la direttiva 70/156/CEE se si tratta di un veicolo completo.2.3. Il detentore dell'omologazione deve in particolare: 2.3.1. assicurarsi dell'esistenza e dell'applicazione di procedure che consentano un controllo effettivo della conformità dei prodotti (veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche) al tipo omologato; 2.3.2. avere accesso alle apparecchiature di prova o di altro genere, necessarie per verificare la conformità con ciascun tipo omologato; 2.3.3. assicurarsi che i risultati delle prove o dei controlli siano registrati e che i documenti allegati siano tenuti a disposizione per un periodo da concordare con l'autorità di omologazione; non è necessario che detto periodo sia superiore a dieci anni; 2.3.4. analizzare i risultati di ciascun tipo di prova o di controllo per verificare ed assicurare la stabilità delle caratteristiche del prodotto, tenuto conto delle variazioni ammissibili della produzione industriale; 2.3.5. garantire che, per ogni tipo di prodotto, siano eseguiti almeno i controlli prescritti dalla presente direttiva e le prove prescritte dalle direttive particolari applicabili, il cui elenco completo figura negli allegati IV e XI; 2.3.6. garantire che, se una serie di campioni o di pezzi sottoposti a prova non risulta conforme al tipo omologato, si proceda a un nuovo prelievo e a nuove prove o controlli; devono essere prese tutte le disposizioni necessarie per ristabilire la conformità della produzione corrispondente; 2.3.7. in caso di omologazione di un veicolo completo, i controlli di cui al punto 2.3.5 sono limitati a quelli necessari per verificare il rispetto delle specifiche di costruzione per quanto riguarda l'omologazione, e soprattutto la scheda informativa di cui all'allegato III e i dati richiesti per i certificati di conformità di cui all'allegato IX della presente direttiva. 3. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VERIFICA CONTINUA 3.1. L'autorità che ha rilasciato l'omologazione può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati presso gli impianti di produzione. 3.1.1. Di regola, si deve verificare la costante efficacia delle procedure stabilite al punto 1.2 (valutazione iniziale e conformità della produzione) del presente allegato. 3.1.1.1. Le attività di ispezione eseguite da un organismo di certificazione (designato o riconosciuto conformemente al punto 1.2.3 del presente allegato) devono essere riconosciute come conformi al punto 3.1.1 per quanto riguarda le procedure stabilite all'atto della valutazione iniziale (punto 1.2.3). 3.1.1.2. La frequenza normale delle verifiche eseguite dall'autorità di omologazione (diverse da quella di cui al punto 3.1.1.1 ) deve permettere di garantire che i controlli effettuati in conformità delle parti 1 e 2 del presente allegato siano esaminati per un periodo compatibile con il clima di fiducia instaurato dall'autorità competente. 3.2. In occasione di ogni ispezione, i registri delle prove o dei controlli e i registri di produzione devono essere messi a disposizione dell'ispettore, in particolare quelli delle prove o dei controlli documentati come prescritto al punto 2.2 del presente allegato. 3.3. Quando la natura della prova lo consente, l'ispettore può prelevare a caso dei campioni da sottoporre a prova nel laboratorio del costruttore (oppure presso il servizio tecnico qualora la direttiva particolare lo preveda). Il numero minimo di campioni può essere determinato in base ai risultati della verifica eseguita dal costruttore stesso. 3.4. Quando il livello di controllo non è soddisfacente o quando si ritiene necessario verificare la validità delle prove eseguite in applicazione del punto 3.2, l'ispettore deve prelevare dei campioni da inviare al servizio tecnico che ha eseguito le prove di omologazione. 3.5. L'autorità competente può eseguire tutti i controlli o le prove prescritti dalla presente direttiva o dalle direttive particolari applicabili, il cui elenco completo figura negli allegati IV e XI. 3.6. Quando i risultati ottenuti nel corso di un'ispezione o di una visita di controllo non sono ritenuti soddisfacenti, l'autorità di omologazione deve controllare che siano prese tutte le disposizioni necessarie per ristabilire il più rapidamente possibile la conformità della produzione.» 12. L'allegato XI è modificato come segue: «ALLEGATO XI Natura dei veicoli per uso speciale e disposizioni applicabili (vedi articolo 4) Appendice 1 Autocaravan - Ambulanze - Autofunebri >SPAZIO PER TABELLA> Appendice 2 Veicoli blindati >SPAZIO PER TABELLA> » 13. Un nuovo capoverso è inserito all'inizio dell'allegato XII, parte B: «Il numero massimo di veicoli completi o completati messi in circolazione in ciascuno Stato membro conformemente alla procedura stabilita all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), è limitato in base ad uno dei seguenti metodi, a scelta dello Stato membro: 1. Il numero massimo di veicoli di uno o più tipi non può, per i veicoli della categoria M1, superare il 10 % e, per i veicoli di tutte le altre categorie, il 30 % dei veicoli di tutti i tipi interessati messi in circolazione nello stesso Stato membro nel corso dell'anno precedente. Se i valori corrispondenti al 10 % o al 30 % sono inferiori a 100 veicoli, lo Stato membro può permettere la messa in circolazione di 100 veicoli al massimo, oppure 2. il numero di veicoli di un qualsiasi tipo è limitato ai veicoli per i quali è stato rilasciato un certificato di conformità valido alla data di produzione o successivamente, rimasto valido per un periodo di almeno tre mesi dopo la data del rilascio, ma che ha perso la sua validità a seguito dell'entrata in vigore di una direttiva particolare. I veicoli immessi in circolazione conformemente a questa procedura devono essere indicati in una voce speciale del certificato di conformità.» 14. L'allegato XIV è modificato come segue: 1. All'allegato XIV, punto 1.1, la seconda frase è modificata come segue: «A tal fine, prima di concedere l'omologazione per la prima o le successive fasi, le autorità di omologazione ......». 2. All'allegato XIV, punto 4, il secondo trattino è modificato come segue: «- sezioni 1, 3 e 4 del numero di omologazione CE,». 3. Nell'appendice, l'indicazione «*01» è soppressa. 15. È aggiunto l'allegato XV che segue: «>INIZIO DI UN GRAFICO> ALLEGATO XV Dichiarazione del costruttore di veicoli di base/incompleti di categorie diverse dalla categoria M1 CERTIFICATO DI ORIGINE DEL VEICOLO Dichiarazione numero Conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, della direttiva 98/14/CE, il sottoscritto dichiara che il veicolo descritto qui di seguito è stato costruito nel proprio stabilimento e che si tratta di un veicolo di nuova produzione. 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): . 0.2. Tipo: . 0.2.1. Designazione/i commerciale/i: . 0.3. Mezzi di identificazione del tipo: . 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: . Inoltre, il sottoscritto dichiara che il veicolo consegnato è conforme alle seguenti direttive: >SPAZIO PER TABELLA> La presente dichiarazione è rilasciata in conformità delle disposizioni di cui all'allegato XI della direttiva 98/14/CE. ............(Luogo) ............(Firma) ..............(Data) >FINE DI UN GRAFICO> »