31998H0287

98/287/CE: Raccomandazione della Commissione del 23 aprile 1998 relativa alla doppia indicazione dei prezzi e di altri importi monetari

Gazzetta ufficiale n. L 130 del 01/05/1998 pag. 0026 - 0028


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 23 aprile 1998 relativa alla doppia indicazione dei prezzi e di altri importi monetari (98/287/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 155,

(1) considerando che, a norma del progetto di regolamento del Consiglio relativo all'introduzione dell'euro (1), a partire dal 1° gennaio 1999 l'euro diverrà la moneta degli Stati membri partecipanti; che l'euro sostituirà, ai tassi di conversione fissati, le monete nazionali degli Stati membri partecipanti; che durante un periodo transitorio l'euro esisterà in diverse denominazioni; che le unità monetarie nazionali diventeranno unità divisionali dell'euro in base ai tassi di conversione; che a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro (2) i tassi di conversione devono essere utilizzati per le conversioni delle unità euro nelle unità monetarie nazionali e viceversa;

(2) considerando che la questione della doppia indicazione dei prezzi e di altri importi monetari è stata discussa nella prima tavola rotonda del maggio 1997 relativa agli aspetti pratici dell'introduzione dell'euro; che a seguito di questa tavola rotonda la Commissione ha istituito gruppi consultivi di esperti per esaminare le questioni della doppia indicazione e dell'adeguamento ai nuovi prezzi e valori in euro; che questi gruppi consultivi di esperti hanno pubblicato le loro relazioni (3), le cui conclusioni sono state presentate dalla Commissione, unitamente alle proprie conclusioni preliminari, nella comunicazione «Aspetti pratici dell'introduzione dell'euro - Aggiornamento sullo stato di avanzamento dei lavori» adottata in data 11 febbraio 1998 (4); che l'imposizione adottata nella comunicazione è stata discussa nel corso della tavola rotonda del 26 febbraio 1998;

(3) considerando che sulla base delle suddette conclusioni la Commissione ritiene che la doppia indicazione dei prezzi faciliterà notevolmente la transizione all'euro per i consumatori, i dettaglianti ed i prestatori di servizi e che in particolare contribuirà notevolmente all'educazione e alla protezione dei consumatori; che la doppia indicazione dei prezzi non costituisce tuttavia che uno dei numerosi strumenti di comunicazione che potrebbero essere utilizzati nel quadro di una strategia globale di comunicazione per facilitare il passaggio all'euro;

(4) considerando che la Commissione ritiene che l'adozione di disposizioni legislative a livello comunitario non sarebbe il modo migliore per garantire che la doppia indicazione dei prezzi soddisfi le esigenze dei consumatori, né per minimizzare i costi della transizione all'euro; che la Commissione è tuttavia giunta alla conclusione che il rispetto di «norme di buona pratica», quando si procede alla doppia indicazione dei prezzi, favorirebbe la certezza e la chiarezza per tutti gli interessati; che dette norme di buona pratica dovrebbero comprendere gli elementi seguenti: l'indicazione chiara, da parte dei dettaglianti, del fatto di essere disposti o meno ad accettare i pagamenti in unità euro durante il periodo transitorio; una chiara distinzione, da un lato, fra l'unità nella quale viene fissato il prezzo e devono essere calcolati gli importi da pagare e, dall'altro, il controvalore che è indicato solo a fini informativi; l'eventuale definizione concordata di presentazioni o formati comuni per la doppia indicazione; misure atte ad evitare l'eccesso di informazioni, che potrebbe essere fonte di confusione;

(5) considerando che gli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1103/97 stabiliscono norme per l'adozione e l'utilizzazione dei tassi di conversione; che per il calcolo dei controvalori ai fini della doppia indicazione devono essere utilizzati i tassi di conversione e le regole di arrotondamento ivi fissate; che la doppia indicazione non dovrebbe comportare per il dettagliante l'obbligo di accettare pagamenti in euro durante il periodo transitorio;

(6) considerando il complesso di disposizioni riguardanti la protezione e l'informazione dei consumatori; che l'articolo 4 della direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (5), stabilisce che le indicazioni dei prezzi (prezzo di vendita e prezzo per unità) devono essere non equivoche, facilmente identificabili e chiaramente leggibili; che il predetto articolo 4, in collegamento al considerando 13 della direttiva, consente agli Stati membri di limitare, nell'interesse della trasparenza, il numero massimo di prezzi da indicare nell'unità monetaria nazionale e in unità euro; che il considerando 5 del regolamento (CE) n. 1103/97 stabilisce che, per assicurare un passaggio equilibrato, specialmente per i consumatori, occorre prendere in esame disposizioni diverse da quelle contenute nel presente regolamento e in quello che sarà adottato in base all'articolo 109 L, paragrafo 4, terza frase del trattato;

(7) considerando che, per ragioni di chiarezza e di completezza, le pratiche ritenute giuridicamente obbligatorie dalla Commissione, nonché le norme di buona pratica che essa propone sono presentati congiuntamente nella presente raccomandazione; che le norme di buona pratica dovrebbero costituire la base di partenza minima per i negoziati tra organizzazioni di categoria e consumatori, volti a concordare norme in materia di trasparenza e di informazione; che tali negoziati sono già iniziati a livello nazionale e comunitario;

(8) considerando che sarebbe auspicabile, per documenti considerati «di riferimento», quali estratti conto bancari e fatture di imprese di servizi di pubblica utilità, procedere alla doppia indicazione sin dall'inizio del periodo transitorio; che nel settore della vendita al dettaglio la doppia indicazione dovrebbe essere introdotta progressivamente, in funzione di diversi fattori, quali il ritmo al quale i consumatori intendono completare la transizione, la necessità di educare i consumatori, la natura dell'esercizio al dettaglio ed i tipi di prodotti venduti, le implicazioni tecniche e sul piano dei costi della modifica dei sistemi attuali di indicazione dei prezzi e di altri importi monetari;

(9) considerando che la raccomandazione 98/286/CE della Commissione relativa al dialogo, al monitoraggio e all'informazione per agevolare la transizione all'euro (6) prevede misure per il monitoraggio e la valutazione delle buone pratiche relative all'introduzione dell'euro; che qualora tali misure dovessero rivelarsi inefficaci la Commissione prenderebbe in considerazione la possibilità di adottare atti normativi per garantire il rispetto delle buone pratiche in materia di doppia indicazione,

RACCOMANDA:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente raccomandazione si intende per:

a) «doppia indicazione» di un prezzo o di altri importi monetari: l'indicazione simultanea di un importo espresso nell'unità monetaria nazionale e in unità euro;

b) «Stati membri partecipanti»: gli Stati membri che adottano la moneta unica conformemente al trattato;

c) «unità monetaria nazionale»: l'unità monetaria di uno Stato membro partecipante, come definita il giorno precedente l'inizio della terza fase dell'Unione economica e monetaria;

d) «unità euro»: l'unità monetaria dell'euro di cui all'articolo 2, seconda frase, del progetto di regolamento del Consiglio relativo all'introduzione dell'euro;

e) «periodo transitorio»: il periodo che inizia il 1° gennaio 1999 e termina il 31 dicembre 2001;

f) «tasso di conversione»: il tasso di conversione irrevocabilmente fissato che il Consiglio adotta per la valuta di ciascuno Stato membro partecipante, a norma dell'articolo 109 L, paragrafo 4, prima frase del trattato.

Articolo 2

Norme di buona pratica

1. In caso di doppia indicazione dei prezzi o di importi monetari, devono essere rispettate le seguenti disposizioni, ai sensi della legislazione vigente:

a) i controvalori nelle doppie indicazioni devono essere calcolati utilizzando i tassi di conversione;

b) i prezzi o altri importi monetari in unità monetaria nazionale che sono convertiti in unità euro devono essere arrotondati al centesimo più vicino; tale arrotondamento rappresenta il grado minimo di precisione da rispettare;

c) le doppie indicazioni dei prezzi e di altri importi monetari devono essere non equivoche, agevolmente identificabili e facilmente leggibili.

2. Inoltre si dovrebbero rispettare le disposizioni seguenti:

a) per quanto riguarda, in particolare, la chiarezza delle doppie indicazioni:

i) dovrebbe essere possibile distinguere, da un lato, fra l'unità nella quale è espresso il prezzo e devono essere calcolati gli importi da pagare e, d'altro lato, il controvalore che è indicato solo a fini informativi;

ii) la doppia indicazione dei prezzi e di altri importi monetari non dovrebbe comportare un numero eccessivo di cifre. Come regola generale la doppia indicazione dei prezzi, per ciascun prodotto, può essere limitata al prezzo finale che il consumatore deve pagare. Analogamente, come regola generale, sugli scontrini degli esercizi al dettaglio e su altri documenti commerciali la doppia indicazione può essere limitata all'importo totale;

b) i dettaglianti dovrebbero indicare chiaramente se sono disposti ad accettare i pagamenti in unità euro durante il periodo transitorio.

Articolo 3

Applicazione

1. La doppia indicazione dovrebbe costituire parte di una strategia globale di comunicazione destinata ad agevolare il passaggio all'euro per i consumatori e per i dipendenti.

2. Si dovrebbe cominciare a fornire la doppia indicazione su documenti di riferimento quali estratti conto bancari e fatture di imprese di servizi di pubblica utilità all'inizio del periodo transitorio.

3. L'introduzione della doppia indicazione nel settore della vendita al dettaglio dovrebbe essere progressiva, in funzione della necessità di agevolare la transizione per i clienti e i consumatori, nonché della velocità alla quale essi intendono effettuare la transizione stessa. Dipenderà inoltre dalla natura dell'esercizio e dai tipi di prodotti venduti e dalle implicazioni tecniche e sul piano dei costi della modifica dei sistemi esistenti di indicazione dei prezzi e degli importi monetari.

4. Le organizzazioni di categoria dovrebbero valutare la possibilità di definire presentazioni o formati comuni per la doppia indicazione; esse sono inoltre invitate a fornire ai piccoli dettaglianti l'assistenza necessaria per metterli in grado di procedere alla doppia indicazione e per altre iniziative di comunicazione.

Articolo 4

Disposizioni finali

Gli Stati membri sono invitati a promuovere l'applicazione della presente decisione.

Articolo 5

Destinatari

Sono destinatari della presente raccomandazione gli Stati membri e tutti gli operatori economici che possano essere chiamati a fornire la doppia indicazione dei prezzi o di altri importi monetari.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1998.

Per la Commissione

Yves-Thibault DE SILGUY

Membro della Commissione

(1) GU C 236 del 2. 8. 1997, pag. 8.

(2) GU L 162 del 19. 6. 1997, pag. 1.

(3) Relazione del gruppo di esperti «on the technical and cost aspects of dual display», Euro Paper N. 13; relazione del gruppo di esperti «on acceptance of new prices and scales of value in euros», Euro Paper N. 18.

(4) COM(1998) 61 def.

(5) GU L 80 del 18. 3. 1998, pag. 27.

(6) Vedi pagina 22 della presente Gazzetta ufficiale.