98/305/JAI: Azione comune del 27 aprile 1998 adottata dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, per il finanziamento di progetti specifici a favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati
Gazzetta ufficiale n. L 138 del 09/05/1998 pag. 0008 - 0009
AZIONE COMUNE del 27 aprile 1998 adottata dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, per il finanziamento di progetti specifici a favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati (98/305/GAI) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo K.3, paragrafo 2, lettera b) e l'articolo K.8, paragrafo 2, considerando che gli Stati membri giudicano la politica in materia di asilo una questione di interesse comune; considerando che la realizzazione di azioni a favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati negli Stati membri può migliorare le condizioni di ammissione delle persone in questione e ad incoraggiare la ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri e che occorre avviare progetti specifici a titolo sperimentale al fine di definire uno strumento giuridico per sviluppare adeguatamente l'azione in questo settore, HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE: Articolo 1 1. Durante il 1998 sono avviati a titolo sperimentale progetti specifici destinati a migliorare le condizioni di ammissione dei richiedenti asilo e dei profughi nel territorio degli Stati membri. 2. Queste misure riguardano in particolare l'applicazione dei seguenti strumenti: - risoluzione del Consiglio, del 20 giugno 1995, sulle garanzie minime per le procedure di asilo (1); - risoluzione del Consiglio, del 25 settembre 1995, sulla ripartizione degli oneri per quanto riguarda l'accoglienza e il soggiorno a titolo temporaneo degli sfollati (2); - risoluzione del Consiglio, del 26 giugno 1997, sui minori non accompagnati, cittadini di paesi terzi (3). Articolo 2 L'importo cumulativo dei suddetti progetti specifici non supera 3,750 milioni di ecu. Articolo 3 I progetti specifici sono finanziati dal bilancio generale delle Comunità europee. Articolo 4 1. Per finanziamenti inferiori a 200 000 ecu la Commissione tiene al corrente il Consiglio relativamente al numero di domande che le sono pervenute per il finanziamento di progetti specifici, ai principi da essa applicati nel concedere gli aiuti a detti progetti nonché ai risultati dei progetti medesimi. 2. Per i finanziamenti pari o superiori a 200 000 ecu e inferiori a 1 milione di ecu la Commissione è assistita da un comitato, composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione, al quale essa sottopone l'elenco dei progetti che le sono stati presentati. Essa indica i progetti selezionati motivando la propria scelta. Entro due settimane il comitato esprime il proprio parere sui vari progetti, alla maggioranza prevista dal secondo comma del paragrafo 3 dell'articolo K.4 del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione. Il parere è iscritto nel processo verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri nel processo verbale. La Commissione tiene in massima considerazione il parere espresso dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere. 3. Per quanto riguarda i finanziamenti pari o superiori a 1 milione di ecu, la Commissione sottopone al comitato di cui al paragrafo 2 l'elenco dei progetti che le sono stati presentati. Essa indica i progetti selezionati motivando la propria scelta. Entro due settimane il comitato esprime il proprio parere sui vari progetti, alla maggioranza prevista dal secondo comma del paragrafo 3 dell'articolo K.4 del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione. In mancanza di parere favorevole entro il termine previsto, la Commissione ritira il progetto (i progetti) in questione o lo (li) sottopone, con l'eventuale parere del comitato, al Consiglio, che si pronuncia entro un mese alla maggioranza prevista dal secondo comma del paragrafo 3 dall'articolo K.4 del trattato. Articolo 5 La Commissione tiene al corrente il Consiglio relativamente ai risultati dei progetti specifici finanziati dal bilancio generale delle Comunità europee al fine di valutare la possibilità di sviluppare le azioni in questo settore sulla base di un adeguato strumento giuridico. Articolo 6 La presente azione comune entra in vigore il giorno della sua adozione. Essa è applicabile sino alla fine del 1998. Articolo 7 La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale. Fatto a Lussemburgo, addì 27 aprile 1998. Per il Consiglio Il Presidente R. COOK (1) GU C 274 del 19.9.1996, pag. 13. (2) GU C 262 del 7.10.1995, pag. 1. (3) GU C 221 del 19.7.1997, pag. 23.