31998E0409

98/409/PESC: Posizione comune del 29 giugno 1998 adottata dal Consiglio in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea relativa alla Sierra Leone

Gazzetta ufficiale n. L 187 del 01/07/1998 pag. 0001 - 0002


POSIZIONE COMUNE del 29 giugno 1998 adottata dal Consiglio in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea relativa alla Sierra Leone (98/409/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.2,

considerando che il 5 giugno 1998 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1171 (1998) nella quale accoglie con favore gli sforzi compiuti dal governo della Sierra Leone per ripristinare condizioni di pace e di sicurezza nel paese, ristabilire un'amministrazione efficace nonché il processo democratico e promuovere la riconciliazione nazionale;

considerando che in detta risoluzione il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite deplora il persistere della resistenza all'autorità del governo legittimo della Sierra Leone e sottolinea la necessità che tutti i ribelli cessino di commettere atrocità e di opporre resistenza e depongano le armi;

considerando che non sussistono più i divieti imposti dalla risoluzione 1132 (1997) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; che è opportuno applicare la risoluzione 1171 (1998) in tutta l'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

Nei confronti della Sierra Leone è vietata la vendita o la fornitura di armi e materiali connessi di qualsiasi tipo, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamenti paramilitari e relativi pezzi di ricambio, in base alla risoluzione 1171 (1998) (1), fatte salve le deroghe di cui agli articoli 2 e 3.

Articolo 2

Le restrizioni di cui all'articolo 1 non si applicano al governo della Sierra Leone, purché tali forniture siano soggette a verifica da parte delle Nazioni Unite e dei suoi Stati membri, a norma dei punti 2 e 4 della risoluzione 1171 (1998) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Articolo 3

Le restrizioni di cui all'articolo 1 non si applicano alla vendita o alla fornitura di armi e materiali connessi destinati ad essere esclusivamente utilizzati nella Sierra Leone dal Gruppo di osservatori militari della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOMOG) o delle Nazioni Unite.

Articolo 4

Gli Stati membri vietano, secondo la rispettiva legislazione nazionale, l'ingresso nel loro territorio o il transito a tutti i membri dirigenti dell'ex giunta militare e del Fronte rivoluzione unito.

Le persone interessate da questa misura saranno identificate in base al punto 5 della risoluzione 1171 (1998) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. In base al punto 5 della suddetta risoluzione possono essere consentite deroghe (2).

Il primo comma non impone agli Stati membri l'obbligo di rifiutare ai propri cittadini l'ingresso nei rispettivi territori.

Articolo 5

La posizione comune 97/826/PESC (3) cessa di produrre effetti.

Articolo 6

La presente posizione comune prende effetto il 5 giugno 1998.

Articolo 7

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

R. COOK

(1) Il punto 2 della risoluzione 1171 (1998) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite prevede la fornitura al governo della Sierra Leone dei materiali soggetti all'embargo attraverso punti di ingresso designati in un elenco che tale governo trasmette al Segretario generale delle Nazioni Unite; il Segretario generale notifica tempestivamente tale elenco a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite.

Il punto 4 della risoluzione 1171 (1998) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite prevede che tutte le esportazioni verso la Sierra Leone dei materiali soggetti all'embargo siano notificate al comitato del Consiglio di sicurezza istituito a norma della risoluzione 1132 (1997), che il governo della Sierra Leone provveda a contrassegnare, registrare e notificare a detto comitato tutte le importazioni di armi e materiali connessi che ha effettuato e che tale comitato riferisca regolarmente al Consiglio di sicurezza circa le notifiche ricevute.

(2) Il punto 5 della risoluzione 1171 (1998) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite prevede che il Comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito in base alla risoluzione 1132 (1997) del Consiglio di sicurezza identifichi le persone soggette al divieto di ingresso e di transito e che esso possa consentire a tali persone l'ingresso o il transito in un determinato Stato.

(3) GU L 344 del 15. 12. 1997, pag. 6.