31998E0374

98/374/PESC: Posizione comune dell'8 giugno 1998 definita dal Consiglio sulla base dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea relativa al divieto di nuovi investimenti in Serbia

Gazzetta ufficiale n. L 165 del 10/06/1998 pag. 0001 - 0001


POSIZIONE COMUNE dell'8 giugno 1998 definita dal Consiglio sulla base dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea relativa al divieto di nuovi investimenti in Serbia (98/374/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.2,

considerando che il 7 maggio 1998 il Consiglio ha adottato la posizione comune 98/326/PESC (1) relativa al congelamento dei capitali detenuti all'estero dai governi della Repubblica federale di Iugoslavia e della Serbia; che è stata prevista un'ulteriore riduzione delle relazioni economiche e finanziarie con la Repubblica federale di Iugoslavia e la Serbia, qualora le condizioni stabilite nella stessa posizione comune nei confronti dei governi della Repubblica federale di Iugoslavia e della Serbia non siano rispettate;

considerando che dovrebbero essere adottate ulteriori misure per ridurre le relazioni economiche e finanziarie con la Serbia poiché dette condizioni non sono state finora rispettate;

considerando che i provvedimenti restrittivi di cui all'articolo 1 saranno ripresi in esame immediatamente qualora i governi della Repubblica federale di Iugoslavia e della Serbia adottino un quadro di dialogo ed un insieme di provvedimenti testi a garantire la stabilità,

HA DEFINITO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

Sono vietati nuovi investimenti in Serbia.

Articolo 2

La presente posizione comune ha efficacia a decorrere dalla data di adozione.

Articolo 3

La presente posizione comune viene riesaminata entro e non oltre sei mesi dopo la sua adozione.

Articolo 4

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Lussemburgo, addì 8 giugno 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

R. COOK

(1) GU L 143 del 14. 5. 1998, pag. 1.