98/374/PESC: Posizione comune dell'8 giugno 1998 definita dal Consiglio sulla base dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea relativa al divieto di nuovi investimenti in Serbia
Gazzetta ufficiale n. L 165 del 10/06/1998 pag. 0001 - 0001
POSIZIONE COMUNE dell'8 giugno 1998 definita dal Consiglio sulla base dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea relativa al divieto di nuovi investimenti in Serbia (98/374/PESC) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.2, considerando che il 7 maggio 1998 il Consiglio ha adottato la posizione comune 98/326/PESC (1) relativa al congelamento dei capitali detenuti all'estero dai governi della Repubblica federale di Iugoslavia e della Serbia; che è stata prevista un'ulteriore riduzione delle relazioni economiche e finanziarie con la Repubblica federale di Iugoslavia e la Serbia, qualora le condizioni stabilite nella stessa posizione comune nei confronti dei governi della Repubblica federale di Iugoslavia e della Serbia non siano rispettate; considerando che dovrebbero essere adottate ulteriori misure per ridurre le relazioni economiche e finanziarie con la Serbia poiché dette condizioni non sono state finora rispettate; considerando che i provvedimenti restrittivi di cui all'articolo 1 saranno ripresi in esame immediatamente qualora i governi della Repubblica federale di Iugoslavia e della Serbia adottino un quadro di dialogo ed un insieme di provvedimenti testi a garantire la stabilità, HA DEFINITO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE: Articolo 1 Sono vietati nuovi investimenti in Serbia. Articolo 2 La presente posizione comune ha efficacia a decorrere dalla data di adozione. Articolo 3 La presente posizione comune viene riesaminata entro e non oltre sei mesi dopo la sua adozione. Articolo 4 La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale. Fatto a Lussemburgo, addì 8 giugno 1998. Per il Consiglio Il presidente R. COOK (1) GU L 143 del 14. 5. 1998, pag. 1.